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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 24/02/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOMA CIRO, Giudice monocratico in data 24/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5843/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249008335349000 IRPEF-ALTRO 2014
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190024036171000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9021101096 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: In sede di discussione il legale di parte eccepiva l'inutilizzabilità degli atti in mancanza di attestazione di conformità degli atti prodotti dall'ADE, ai sensi dell'art. 25 bis comma 5 bis del d.lgs. 546/92.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 30 agosto 2024 e tempestivamente depositato, il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), ha impugnato l'Intimazione di pagamento n. 10020249008335349000 notificata in data 05/07/2024 per la complessiva somma di € 7.757,07, relativa al mancato pagamento della:
Cartella di pagamento n.10020190024036171000
Avviso di accertamento n.TF9021101096/2016.
A tal riguardo deduceva:
1) Nullità per violazione dell'articolo 25 DPR 602/1973 a seguito della mancata notifica degli atti presupposto;
2) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 26 DPR 602/1973, 1335 e 2697c.c;
3) Intervenuta decadenza della riscossione del credito ai sensi dell'articolo 25 DPR n. 602/1973;
4) Nullità della intimazione di pagamento impugnata in conseguenza della nullità degli atti presupposti.
Concludeva chiedendo l'annullamento della intimazione di pagamento impugnata e dei presupposti cartella di pagamento 1002019002403617100 e avviso di accertamento n. TF9021101096/2016; in subordine, la rideterminazione della pretesa.
Costituitosi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate produceva documentazione attestante la notifica della cartella di pagamento, attraverso la procedura ex art. 140 cpc (c.d. irreperibilità relativa) e segnalando, relativamente all'avviso di accertamento, che l'atto esecutivo venne emesso per l'anno d'imposta 2011 nei confronti della società Società_1 sas (cf.. n. P.IVA_1), rappresentata dal signor Ricorrente_1 odierno ricorrente e socio accomandante, e notificato in data 18/03/2016.
Lo stesso veniva definito per acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 comma 1 del D.Lgs 218/1997 con il pagamento delle sanzioni nella misura di 1/3. (v. stampa mod F24)
La parte sarebbe inoltre decaduta dal beneficio della rateazione dell'importo residuo dovuto per imposte e interessi, con conseguente affidamento ad ADER, in data 05/10/2018, della partita di ruolo previa notifica della intimazione a seguito di decadenza.
A ciò aggiungeva che la presente intimazione di pagamento non è nemmeno il primo atto notificato alla parte in relazione agli atti/presupposti in essa richiamati.
Precedentemente ad essa, infatti, ADER notificava al contribuente i seguenti atti:
1) Intimazione di pagamento n. 10020229001381011 che risulta notificata il 03/06/2022 a mezzo racc.ta consegnata al destinatario;
2) Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200000859000 che risulta notificata al contribuente in data 08/07/2022 a mezzo racc. recapitata al destinatario.
Perorava, quindi, il rigetto della domanda e la condanna alle spese del ricorrente.
All'odierna udienza il ricorso veniva discusso e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata e rigettata l'eccezione di inutilizzabilità degli atti ex art. 25 bis comma 5 bis del d.lgs. 546/92 segnalando, senza entrare nel merito dell'interpretazione della norma, che il comma 5- bis è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220.
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d),
e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".
Considerato che il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta notificato il 30 agosto 2024, la norma in questione non è comunque applicabile al presente giudizio.
Venendo al merito del ricorso, lo stesso risulta parzialmente fondato. Ed invero, l'ufficio finanziario ha debitamente provato con documentazione non disconosciuta dalla parte ricorrente, di avere ritualmente notificato l'avviso di accertamento e gli altri atti interruttivi della prescrizione che fanno riferimento allo stesso atto accertativo.
Precedentemente all'odierna intimazione di pagamento, infatti, ADER notificava ritualmente al contribuente i seguenti atti: 1) Intimazione di pagamento n. 10020229001381011 che risulta notificata il 03/06/2022 a mezzo racc.ta consegnata al destinatario;
2) Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200000859000 che risulta notificata al contribuente in data 08/07/2022 a mezzo racc. recapitata al destinatario.
La notifica dei predetti atti, anch'essi divenuti definitivi per mancata impugnazione, determina l'inammissibilità del presente gravame ex artt, 19 e 21 D.Lgs 546/1992 ed ha anche valenza interruttiva della prescrizione della riscossione dei crediti tributari in questione e degli accessori.
Gli atti di riscossione sopra citati, quindi, non sono state oggetto di impugnazione con ciò rendendosi definitivo il titolo che legittima la riscossione del credito intimato.
Ogni ulteriore eccezione, in ordine alla esistenza del credito ed alla legittimità della iscrizione a ruolo, doveva essere fatta valere entro i termini per ricorrere contro l'intimazione di pagamento
10020229001381011 regolarmente notificata.
In ordine quindi all'avviso di accertamento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo, in violazione degli artt.19 e 21 del D.lgs 546/92.
Va invece accolta l'eccezione di parte ricorrente, relativamente alla cartella di pagamento n.10020190024036171000, in quanto la documentazione prodotta dalla parte resistente non dimostra il perfezionamento della notifica di tale atto.
Infatti, la notifica stessa sarebbe stata perfezionata attraverso la procedura ex art. 140 cpc (irreperibilità relativa in caso di assenza del destinatario o di altre persone indicate dalla norma idonee a ricevere la notifica), che prevede il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dello stesso alla porta dell'abitazione e l'invio di una raccomandata informativa all'indirizzo di residenza della persona cui notificare l'atto.
Il notificatore ha attestato nella relata di notifica che tali attività siano state effettuate, ma non è data prova documentale dell'invio della raccomandata informativa prevista dalla norma, in mancanza della quale la notifica non risulta perfezionata.
I giudici della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n° 1699/19, depositata in data 22 gennaio 2020, hanno evidenziato che laddove la notifica di un atto tributario (sia esso esattivo/cartella esattoriale o impositivo, ad esempio avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate) venga inoltrato con la procedura di c.d. irreperibilità relativa, a mente dell'art. 140 c.p.c., deve essere data prova dell'invio della suddetta raccomandata al destinatario;
in assenza di idonea produzione documentale - gravante sul resistente - la medesima notifica è nulla e dunque priva di effetti giuridici.
Sempre secondo i giudici di legittimità, la relata di notifica non beneficia della c.d. fede privilegiata se le operazioni non sono compiute dallo stesso ufficiale giudiziario, ma da un soggetto terzo (Ufficio postale).
Orbene, sotto tale aspetto, nella motivazione si evidenzia che “il compimento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. deve risultare dalla relazione di notificazione”, la quale “fa fede sino a querela di falso”.
Tuttavia, prosegue la Suprema Corte, “tale principio va completato dall'affermazione che l'efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. A ben vedere, il messo notificatore “dovendosi avvalere del servizio postale per l'inoltro della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., nella relata di notifica redatta ai sensi dell'art. 148 c.p.c., il pubblico ufficiale, indicando di aver adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla norma5 […] potrà dare atto di aver consegnato all'Ufficio Postale l'avviso informativo, contenente le indicazioni di cui all'art. 48 disp. att. c.p.c., da spedire con raccomandata AR, ma non sarà in grado – evidentemente – di attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e dunque non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica”.
Di conseguenza, “la eventuale prova del mancato recapito potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso”.
Gli ulteriori atti prodotti dall'Agenzia delle entrate – Intimazione di pagamento precedente e preavviso di iscrizione ipotecaria, non avevano ad oggetto il credito di cui alla cartella oggetto del presente giudizio.
Considerata la reciproca soccombenza, le spese di giudizio possono essere compensate
P.Q.M.
Il giudice unico della C.G.T. di I grado di Salerno - sez. VII - accoglie parzialmente il ricorso, annullando l'intimazione di pagamento n. 10020249008335349000, limitatamente al carico tributario riferito alla cartella di pagamento n.10020190024036171000, e dichiara inammissibile il ricorso relativamente al carico tributario scaturente dall'avviso di accertamento n.TF9021101096/2016. Spese compensate.
Il giudice monocratico f.to RO MA
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 24/02/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOMA CIRO, Giudice monocratico in data 24/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5843/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249008335349000 IRPEF-ALTRO 2014
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190024036171000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9021101096 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: In sede di discussione il legale di parte eccepiva l'inutilizzabilità degli atti in mancanza di attestazione di conformità degli atti prodotti dall'ADE, ai sensi dell'art. 25 bis comma 5 bis del d.lgs. 546/92.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 30 agosto 2024 e tempestivamente depositato, il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), ha impugnato l'Intimazione di pagamento n. 10020249008335349000 notificata in data 05/07/2024 per la complessiva somma di € 7.757,07, relativa al mancato pagamento della:
Cartella di pagamento n.10020190024036171000
Avviso di accertamento n.TF9021101096/2016.
A tal riguardo deduceva:
1) Nullità per violazione dell'articolo 25 DPR 602/1973 a seguito della mancata notifica degli atti presupposto;
2) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 26 DPR 602/1973, 1335 e 2697c.c;
3) Intervenuta decadenza della riscossione del credito ai sensi dell'articolo 25 DPR n. 602/1973;
4) Nullità della intimazione di pagamento impugnata in conseguenza della nullità degli atti presupposti.
Concludeva chiedendo l'annullamento della intimazione di pagamento impugnata e dei presupposti cartella di pagamento 1002019002403617100 e avviso di accertamento n. TF9021101096/2016; in subordine, la rideterminazione della pretesa.
Costituitosi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate produceva documentazione attestante la notifica della cartella di pagamento, attraverso la procedura ex art. 140 cpc (c.d. irreperibilità relativa) e segnalando, relativamente all'avviso di accertamento, che l'atto esecutivo venne emesso per l'anno d'imposta 2011 nei confronti della società Società_1 sas (cf.. n. P.IVA_1), rappresentata dal signor Ricorrente_1 odierno ricorrente e socio accomandante, e notificato in data 18/03/2016.
Lo stesso veniva definito per acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 comma 1 del D.Lgs 218/1997 con il pagamento delle sanzioni nella misura di 1/3. (v. stampa mod F24)
La parte sarebbe inoltre decaduta dal beneficio della rateazione dell'importo residuo dovuto per imposte e interessi, con conseguente affidamento ad ADER, in data 05/10/2018, della partita di ruolo previa notifica della intimazione a seguito di decadenza.
A ciò aggiungeva che la presente intimazione di pagamento non è nemmeno il primo atto notificato alla parte in relazione agli atti/presupposti in essa richiamati.
Precedentemente ad essa, infatti, ADER notificava al contribuente i seguenti atti:
1) Intimazione di pagamento n. 10020229001381011 che risulta notificata il 03/06/2022 a mezzo racc.ta consegnata al destinatario;
2) Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200000859000 che risulta notificata al contribuente in data 08/07/2022 a mezzo racc. recapitata al destinatario.
Perorava, quindi, il rigetto della domanda e la condanna alle spese del ricorrente.
All'odierna udienza il ricorso veniva discusso e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata e rigettata l'eccezione di inutilizzabilità degli atti ex art. 25 bis comma 5 bis del d.lgs. 546/92 segnalando, senza entrare nel merito dell'interpretazione della norma, che il comma 5- bis è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220.
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d),
e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".
Considerato che il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta notificato il 30 agosto 2024, la norma in questione non è comunque applicabile al presente giudizio.
Venendo al merito del ricorso, lo stesso risulta parzialmente fondato. Ed invero, l'ufficio finanziario ha debitamente provato con documentazione non disconosciuta dalla parte ricorrente, di avere ritualmente notificato l'avviso di accertamento e gli altri atti interruttivi della prescrizione che fanno riferimento allo stesso atto accertativo.
Precedentemente all'odierna intimazione di pagamento, infatti, ADER notificava ritualmente al contribuente i seguenti atti: 1) Intimazione di pagamento n. 10020229001381011 che risulta notificata il 03/06/2022 a mezzo racc.ta consegnata al destinatario;
2) Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200000859000 che risulta notificata al contribuente in data 08/07/2022 a mezzo racc. recapitata al destinatario.
La notifica dei predetti atti, anch'essi divenuti definitivi per mancata impugnazione, determina l'inammissibilità del presente gravame ex artt, 19 e 21 D.Lgs 546/1992 ed ha anche valenza interruttiva della prescrizione della riscossione dei crediti tributari in questione e degli accessori.
Gli atti di riscossione sopra citati, quindi, non sono state oggetto di impugnazione con ciò rendendosi definitivo il titolo che legittima la riscossione del credito intimato.
Ogni ulteriore eccezione, in ordine alla esistenza del credito ed alla legittimità della iscrizione a ruolo, doveva essere fatta valere entro i termini per ricorrere contro l'intimazione di pagamento
10020229001381011 regolarmente notificata.
In ordine quindi all'avviso di accertamento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo, in violazione degli artt.19 e 21 del D.lgs 546/92.
Va invece accolta l'eccezione di parte ricorrente, relativamente alla cartella di pagamento n.10020190024036171000, in quanto la documentazione prodotta dalla parte resistente non dimostra il perfezionamento della notifica di tale atto.
Infatti, la notifica stessa sarebbe stata perfezionata attraverso la procedura ex art. 140 cpc (irreperibilità relativa in caso di assenza del destinatario o di altre persone indicate dalla norma idonee a ricevere la notifica), che prevede il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dello stesso alla porta dell'abitazione e l'invio di una raccomandata informativa all'indirizzo di residenza della persona cui notificare l'atto.
Il notificatore ha attestato nella relata di notifica che tali attività siano state effettuate, ma non è data prova documentale dell'invio della raccomandata informativa prevista dalla norma, in mancanza della quale la notifica non risulta perfezionata.
I giudici della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n° 1699/19, depositata in data 22 gennaio 2020, hanno evidenziato che laddove la notifica di un atto tributario (sia esso esattivo/cartella esattoriale o impositivo, ad esempio avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate) venga inoltrato con la procedura di c.d. irreperibilità relativa, a mente dell'art. 140 c.p.c., deve essere data prova dell'invio della suddetta raccomandata al destinatario;
in assenza di idonea produzione documentale - gravante sul resistente - la medesima notifica è nulla e dunque priva di effetti giuridici.
Sempre secondo i giudici di legittimità, la relata di notifica non beneficia della c.d. fede privilegiata se le operazioni non sono compiute dallo stesso ufficiale giudiziario, ma da un soggetto terzo (Ufficio postale).
Orbene, sotto tale aspetto, nella motivazione si evidenzia che “il compimento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. deve risultare dalla relazione di notificazione”, la quale “fa fede sino a querela di falso”.
Tuttavia, prosegue la Suprema Corte, “tale principio va completato dall'affermazione che l'efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. A ben vedere, il messo notificatore “dovendosi avvalere del servizio postale per l'inoltro della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., nella relata di notifica redatta ai sensi dell'art. 148 c.p.c., il pubblico ufficiale, indicando di aver adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla norma5 […] potrà dare atto di aver consegnato all'Ufficio Postale l'avviso informativo, contenente le indicazioni di cui all'art. 48 disp. att. c.p.c., da spedire con raccomandata AR, ma non sarà in grado – evidentemente – di attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e dunque non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica”.
Di conseguenza, “la eventuale prova del mancato recapito potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso”.
Gli ulteriori atti prodotti dall'Agenzia delle entrate – Intimazione di pagamento precedente e preavviso di iscrizione ipotecaria, non avevano ad oggetto il credito di cui alla cartella oggetto del presente giudizio.
Considerata la reciproca soccombenza, le spese di giudizio possono essere compensate
P.Q.M.
Il giudice unico della C.G.T. di I grado di Salerno - sez. VII - accoglie parzialmente il ricorso, annullando l'intimazione di pagamento n. 10020249008335349000, limitatamente al carico tributario riferito alla cartella di pagamento n.10020190024036171000, e dichiara inammissibile il ricorso relativamente al carico tributario scaturente dall'avviso di accertamento n.TF9021101096/2016. Spese compensate.
Il giudice monocratico f.to RO MA