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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/05/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del
9/5/2025 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n RG. 1150/2021 e promossa da:
nata a [...] il [...] cf: ed elettivamente domiciliata in Brolo, via Parte_1 C.F._1
Cristoforo Colombo, 5, presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti.
- resistente -
Oggetto: indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/04/2021 la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di, essere bracciante agricola e di avere svolto attività lavorativa nell'anno 2015 alle dipendenze della ditta IL
DARIFOGLIO. per 102 giornate.
Esponeva che, con avviso di addebito n. 59520210000008204000 del 9/3/2021, notificato in data CP_ nettamente successiva, l' ingiungeva l'immediata restituzione della somma di euro 2.306,07 erogata relativamente al periodo 1/1/2015 – 31/12/2015 a titolo di disoccupazione agricola.
CP_ Eccepiva la nullità e illegittimità della citata nota, rilevando di, non dovere restituire all' dette somme mai percepite, chiedendo l'annullamento della predetta nota.
CP_ Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
Sia in fase amministrativa che nel presente giudizio il resistente, creditore, ha omesso di allegare e provare di avere erogato le somme ritenute indebite e le ragioni della presunta illegittimità delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione. A fronte dell'esplicita eccezione avanzata dalla ricorrente di non avere mai ricevuto le somme indicate CP_ nell'atto impugnato, l' non prova di avere effettivamente erogato dette somme, né indica analiticamente le prestazioni revocate che hanno formato l'indebito in questione. Non risulta infatti alcuna idonea ricevuta di pagamento e/o attestazione dell'ufficio pagatore. Il Cassetto previdenziale allegato alla memoria di costituzione non risulta idoneo alla prova di un effettivo pagamento delle prestazioni ivi dedotte, mancando anche le date e gli estremi delle operazioni effettuate.
CP_ Inoltre, l' non contesta tale circostanza non prendendo posizione in merito. Per cui alla luce della costante e pacifica giurisprudenza (Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 761; Cass. sezione I 31837/2021;
Cass. 19896/2015; Cass. 26908/2020) qualora il convenuto non abbia preso posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova.
E' pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito, ex art 2033 cc, incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa petendi (Cass.
3387/2001; Cass. 7501/2012).
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso e annullata la nota impugnata e con essa ogni atto CP_ presupposto e consequenziale, con condanna dell' a restituire le eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù del predetto provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore, complessità media, ridotta la fase istruttoria.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Annulla il provvedimento di indebito impugnato ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina CP_ all' in persona del legale rappresentante pro-tempore, la restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di detto provvedimento;
CP_
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida € 1.860,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva
Patti, 9/5/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del
9/5/2025 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n RG. 1150/2021 e promossa da:
nata a [...] il [...] cf: ed elettivamente domiciliata in Brolo, via Parte_1 C.F._1
Cristoforo Colombo, 5, presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti.
- resistente -
Oggetto: indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/04/2021 la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di, essere bracciante agricola e di avere svolto attività lavorativa nell'anno 2015 alle dipendenze della ditta IL
DARIFOGLIO. per 102 giornate.
Esponeva che, con avviso di addebito n. 59520210000008204000 del 9/3/2021, notificato in data CP_ nettamente successiva, l' ingiungeva l'immediata restituzione della somma di euro 2.306,07 erogata relativamente al periodo 1/1/2015 – 31/12/2015 a titolo di disoccupazione agricola.
CP_ Eccepiva la nullità e illegittimità della citata nota, rilevando di, non dovere restituire all' dette somme mai percepite, chiedendo l'annullamento della predetta nota.
CP_ Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
Sia in fase amministrativa che nel presente giudizio il resistente, creditore, ha omesso di allegare e provare di avere erogato le somme ritenute indebite e le ragioni della presunta illegittimità delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione. A fronte dell'esplicita eccezione avanzata dalla ricorrente di non avere mai ricevuto le somme indicate CP_ nell'atto impugnato, l' non prova di avere effettivamente erogato dette somme, né indica analiticamente le prestazioni revocate che hanno formato l'indebito in questione. Non risulta infatti alcuna idonea ricevuta di pagamento e/o attestazione dell'ufficio pagatore. Il Cassetto previdenziale allegato alla memoria di costituzione non risulta idoneo alla prova di un effettivo pagamento delle prestazioni ivi dedotte, mancando anche le date e gli estremi delle operazioni effettuate.
CP_ Inoltre, l' non contesta tale circostanza non prendendo posizione in merito. Per cui alla luce della costante e pacifica giurisprudenza (Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 761; Cass. sezione I 31837/2021;
Cass. 19896/2015; Cass. 26908/2020) qualora il convenuto non abbia preso posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova.
E' pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito, ex art 2033 cc, incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa petendi (Cass.
3387/2001; Cass. 7501/2012).
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso e annullata la nota impugnata e con essa ogni atto CP_ presupposto e consequenziale, con condanna dell' a restituire le eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù del predetto provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore, complessità media, ridotta la fase istruttoria.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Annulla il provvedimento di indebito impugnato ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina CP_ all' in persona del legale rappresentante pro-tempore, la restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di detto provvedimento;
CP_
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida € 1.860,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva
Patti, 9/5/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena