Ordinanza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
RG 397-1/2025
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Decreto L. N. 187/2024
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Consigliere dr.ssa Laura Petitti, nel procedimento iscritto al n. 397-1 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente tra
Parte_1 nei confronti di
CP_1 con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO
Letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18/04/2025
OSSERVA
1. Con provvedimento emesso in data 24/02/2025 il Questore di Trapani ha disposto il trattenimento presso il C.P.R. di Trapani dello straniero , nato in CP_1
TUNISIA in data 07/01/1980, codice C.U.I. di cittadinanza tunisina. Nume_1
2. Con provvedimento emesso da questa Corte di Appello in data 26/02/2025 il trattenimento è stato convalidato.
3. Con successivo provvedimento emesso dalla Questura di in data è stata Pt_1 disposta la proroga del trattenimento e gli atti sono stati trasmessi a questa Corte di
Appello per la convalida.
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile
4. In data 18/04/2025 si è svolta l'udienza prevista dagli artt. 6 comma 5 del d. lgs. n.
142/2015 e 14 commi 4 e 4 bis del d. lgs. n. 286/1998, in camera di consiglio e mediante videocollegamento da remoto e con la partecipazione del difensore nominato di fiducia, avv. FLAVIO GIROLAMO CARUSO. All'esito di tale udienza, il rappresentante della Questura ha chiesto la convalida del provvedimento di proroga del trattenimento, richiesta cui si è opposto il difensore del richiedente la protezione internazionale.
5. Il Procuratore Generale, cui è stata comunicata la proposizione del giudizio, ha concluso esprimendo parere favorevole, rilevando che “il decreto di proroga risulta congruamente motivato circa la persistenza delle ragioni per mantenere il trattenimento
(presentazione del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale)”.
6. Ciò posto, va premesso che il provvedimento di proroga del trattenimento è stato notificato allo straniero in data 16/04/2025 alle ore 15:40 e che è stato trasmesso a questa Corte in data 17/04/2025 alle ore 14:09. Risultano, pertanto, rispettati i termini previsti dal citato articolo 14 commi 3 e 4 del d. lgs. n. 286/1998.
7. Va poi rilevato che, in sede di audizione, il trattenuto ha riferito: “rispetto a quanto ho già dichiarato voglio aggiungere che sono un saldatore diplomato, sono molto bravo nel mio lavoro e sono venuto qui per lavorare, perché ho due figlie maggiorenni da mantenere nel mio paese, che ora vivono con i nonni;
la prego di farmi uscire da questo “carcere””.
8. In sostanza, non ha esposto elementi nuovi rispetto a quanto CP_1 emerso in occasione del primo decreto.
9. A ciò si aggiunga che la Commissione territoriale di ha rigettato la domanda Pt_1 di protezione internazionale proposta da e avverso tale decisione è CP_1 stato proposto ricorso in sede giurisdizionale, che risulta ancora pendente. Nell'ambito di tale procedimento, in data 13/4/2025, è stata disposta la sospensione del provvedimento di diniego della C.T.
10. Orbene, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo di rigetto della domanda di p.i. è stata accolta unicamente in
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile considerazione della pendenza della questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea in merito alla legittimità della disciplina dei c.d. “paesi sicuri”, senza una valutazione circa la sussistenza, nel caso specifico, di gravi e circostanziate ragioni a fondamento della domanda stessa, di tal che non possono ritenersi concretamente venuti meno gli originari presupposti del trattenimento, in assenza di ulteriori elementi di segno contrario.
11. Alla luce delle superiori premesse, deve ritenersi che, per un verso, la pronuncia della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della
Commissione Territoriale può astrattamente integrare una circostanza sopravvenuta idonea a rivalutare alcuni presupposti del provvedimento di trattenimento (come quello relativo alla natura strumentale della domanda di protezione), ma che, per altro verso, il provvedimento possa essere comunque prorogato laddove permangano le concrete esigenze che hanno determinato la necessità del trattenimento del richiedente asilo, per tutto il tempo in cui il richiedente asilo è autorizzato a permanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale.
12. Nel caso di specie, il trattenimento è stato disposto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 142/2015, trattandosi di soggetto che:
- è entrato irregolarmente in Italia una prima volta nel 2024 (senza avanzare domanda di protezione internazionale) ed è stato destinatario di un decreto di respingimento dal
Questore di Trapani in data 13.08.24, eseguito con accompagnamento alla frontiera il
15.08.24;
- ha fatto nuovamente ingresso nel territorio nazionale, venendo da ultimo rintracciato nel territorio di Pantelleria nel mese di febbraio 2025 senza alcun permesso;
- è stato destinatario di un decreto di espulsione con contestuale decreto di trattenimento in data 19.2.2025, formulando domanda di protezione soltanto dopo la relativa notifica, mentre si trovava trattenuto presso un centro di cui all'art. 14 del d. lgs.
n. 286/1998, al fine di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento (cfr., sul punto, l'ampia motivazione dell'ordinanza di convalida del 26 febbraio 2025).
13. Al riguardo, l'intervenuta sospensione del provvedimento di diniego della C.T.
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile (motivata, come premesso, unicamente sulla base della pendenza della questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito alla legittimità della disciplina dei c.d. “paesi sicuri”) non è idonea ad incidere in alcun modo sulla strumentalità della domanda spiegata da . CP_1
14. Deve ritenersi, in definitiva, che permangono le condizioni di cui al comma 7 dell'art 6 cit., il quale prevede, in tale ipotesi, che “Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3 bis, secondo periodo che presenta ricorso avverso la decisione di rigetto della
Commissione territoriale ai sensi dell'art. 35 bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35 bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.”. Il tenore letterale della predetta disposizione, tenuto conto dell'uso della congiunzione “nonché”, deve ritenersi implicare l'esistenza di due condizioni che possono ricorrere indipendentemente tra loro, consistenti, rispettivamente, la prima nell'adozione della pronuncia sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto e la seconda, che prescinde dall'adozione del predetto provvedimento ed è fondata sulla permanenza dei presupposti per l'originario trattenimento.
15. Del resto, il Giudice di di legittimità ha condivisibilmente argomentato (cfr. Cass. n.
2378/2024) che, in base alle disposizioni citate, se l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo di diniego è accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge.
16. Né può ritenersi rilevante la circostanza, evidenziata dal difensore, che nell'ambito del procedimento di impugnazione del diniego della C.T., a seguito dell'intervenuta sospensione, la trattazione sia stata fissata nel mese di dicembre 2025.
17. Al riguardo, è sufficiente rilevare che, attesa l'intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della Commissione, il rimpatrio non può, allo stato, essere eseguito, e che, tuttavia, permangono le condizioni di trattenimento di cui all'art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 142/2015, come si è già sopra precisato, tenuto anche
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile conto che deve ritenersi ormai prossima la decisione della C.G.U.E. in ordine ai molteplici ricorsi presentati dai Tribunali di Roma, Firenze e Bologna, nonché da questa stessa Corte di Appello, sulla inclusione di alcuni paesi (da cui quello di origine dell'odierno trattenuto) nella lista dei paesi sicuri, destinata ad incidere, tra l'altro, sulla legittimità del provvedimento di sospensione adottato dal Tribunale, che potrebbe essere revocato (con conseguente possibilità di procedere al rimpatrio).
18. Va poi aggiunto che, come precisato nella Direttiva 2013/33/UE, la legittimità del trattenimento è soggetta a verifica periodica e che è sempre possibile il riesame in presenza di nuove circostanze (allo stato non sussistenti).
19. Conclusivamente, essendo rimaste immutate le altre condizioni che hanno dato luogo al trattenimento, la proroga disposta dalla Questura di va convalidata. Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
- convalida il provvedimento emesso dalla Questura di in data Pt_1
16/4/2025, con cui è stata disposta la proroga del trattenimento del cittadino straniero , nato in [...] in data [...], codice CP_1
C.U.I. 06ZOUM9, di cittadinanza tunisina.
Dispone che la cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Palermo, 18/04/2025
Il Consigliere
Dr.ssa Laura Petitti
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile Corte di Appello di Palermo prima sezione civile