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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 09/12/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 356/2025
TRIBUNALE DI LANCIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) dott.ssa EL Di AM Presidente rel.
2) dott. Massimo Canosa Giudice
3) dott. Giovanni Nappi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in epigrafe indicata, vertente:
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Paone, giusta procura allegata al Parte_1 ricorso.
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: Divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: all'udienza del 13 novembre 2025, parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21 maggio 2025, premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 31 agosto1997, da cui erano nate Controparte_1 Per_1 (in data 21.07.1998) e (in data 09.03.2004) e che il Tribunale di Lanciano, con
[...] Persona_2 decreto n. 10/2022 in data 20 settembre 2013, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, ha chiesto:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) aumentare ad € 200, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, l'assegno di mantenimento dovuto dal padre per la figlia convivente economicamente non indipendente;
Per_2
3) stabilire il pari concorso di entrambi i genitori nelle spese straordinarie necessarie per il corretto sostentamento delle figlie, fino alla loro autosufficienza economica;
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- nella fase separativa, i coniugi avevano determinato in € 175, oltre rivalutazione monetaria
ISTAT, l'assegno dovuto dal padre per il mantenimento di ciascuna delle due figlie, conviventi con la madre;
- la primogenita dopo un periodo lavorativo presso l'esercizio commerciale “California Per_1
Poket” e poi come segretaria, attualmente era disoccupata;
- il padre, appena la figlia aveva cominciato a lavorare, aveva interrotto la corresponsione dell'assegno di mantenimento, a far data dal 2022;
- la secondogenita dopo avere conseguito il diploma di scuola media superiore, aveva Per_2 seguito, nel 2024, un corso di specializzazione ed era in cerca di lavoro;
- dopo la separazione, i coniugi non si erano riconciliati né avevano ripreso alcuna forma di convivenza.
- il padre, da anni, non contribuiva alle spese straordinarie necessarie per le figlie.
All'udienza di prima comparizione, dichiarata la contumacia di parte resistente, il Presidente, sentita la ricorrente – la quale ha dichiarato di non volersi riconciliare e di essere rimasta ininterrottamente separata dal marito fin dall'epoca della separazione - , ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c:“ tenuto conto delle accresciute esigenze di vita della figlia , rispetto all'epoca della separazione, omologata nel 2013, aumenta ad euro € 200, con Per_2 decorrenza dal deposito del ricorso, l'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore della ragazza…, confermando la paritaria ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie stabilite nella fase separativa. Revoca l'assegno di mantenimento dovuto dal padre per la primogenita in quanto ormai inserita nel mondo del lavoro e con potenzialità di autonomo sostentamento”.
Quindi, senza necessità di attività istruttoria, all'esito della discussione orale, la causa è stata rimessa all'immediata decisione del collegio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto va accolta.
Invero, dalla mancata comparizione del resistente per tutto il corso del giudizio, può attingersi la prova della sua volontà di rimanere estraneo ed indifferente ad ogni rapporto con la ricorrente, avallando la prospettazione, esposta da quest'ultima nell'atto introduttivo, di totale naufragio del matrimonio.
Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, dato che – innanzitutto- è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Inoltre, è certa la mancanza di volontà dei coniugi di ricostituire la convivenza matrimoniale, intesa come comunione materiale e spirituale. Sussistendo dunque il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.2 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod.
Vanno, altresì, adottati i conseguenti provvedimenti relativi all'annotazione della presente pronuncia, come previsti dalla legge.
Passando alle questioni di carattere economico- inerenti il mantenimento delle figlie maggiorenni conviventi con la madre-, ritiene il Collegio di confermare le statuizioni assunte dal Pres. rel., in via provvisoria ed urgente, con ordinanza in data 13 novembre 2025, sopra trascritta.
Ed invero, la disposta revoca del mantenimento dovuto dal resistente per la primogenita ( Per_1 nata nel 1998) trova giustificazione nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
“Il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché
l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento”. ( cfr Cass. 26259/2005; Cass.6509/2017).
Quanto al mantenimento dovuto dal padre per la figlia ( nata nel 2004 ), economicamente non Per_2 indipendente, va premesso che, com'è noto, l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, "iure proprio" (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne (cfr da ultimo Cass. 32529/2018).
Si è inoltre precisato che “ Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” ( Cass.
17183/2020).
Applicando i richiamati principi al caso di specie, va affermata la persistenza dell'obbligo del padre Per_ al mantenimento della figlia , tenuto conto che la stessa, di anni 21, dopo avere conseguito il diploma di scuola superiore, ha frequentato positivamente un corso di specializzazione concluso nel
2024, così mostrando di essersi impegnata per rendersi economicamente autonoma e di versare ancora in stato di disoccupazione senza sua colpa.
In ordine al quantum debeatur, il mantenimento mensile di € 175 consensualmente stabilito dai coniugi nella fase della separazione, omologata nel 2013, non appare più adeguato ai bisogni della figlia, tenuto conto delle sue accresciute esigenze di vita, costituente fatto notorio correlato alla crescita (cfr Cass. 17055/2007 “l'aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione”).
Pertanto, tenuto altresì conto dell'invariata situazione economica dei genitori, pare equo e proporzionale aumentare ad € 200, con decorrenza dal deposito del ricorso, l'ammontare del suddetto assegno, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, come richiesto dalla ricorrente e riconosciuto in via provvisoria ed urgente in limine litis.
Parimenti, va confermata la paritaria ripartizione delle spese straordinarie necessarie per la figlia Per_
, stabilita nella fase separativa.
Per quanto concerne, infine, il regime delle spese processuali, tenuto conto dell'esito della lite e della mancata opposizione del resistente, sussistono i presupposti per dichiararle integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti a
Rivisondoli in data 31 agosto 1997;
2) revoca il mantenimento dovuto dal padre in favore della figlia maggiorenne Per_1
3) aumenta ad € 200 l'assegno dovuto dal padre a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne con decorrenza dal deposito del ricorso, oltre rivalutazione monetaria Istat;
Per_2
4) conferma la paritaria ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della figlia Per_2
5) dichiara integralmente compensate le spese processuali
6) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Lanciano, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il Presidente est.
( EL Di AM)
TRIBUNALE DI LANCIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) dott.ssa EL Di AM Presidente rel.
2) dott. Massimo Canosa Giudice
3) dott. Giovanni Nappi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in epigrafe indicata, vertente:
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Paone, giusta procura allegata al Parte_1 ricorso.
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: Divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: all'udienza del 13 novembre 2025, parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21 maggio 2025, premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 31 agosto1997, da cui erano nate Controparte_1 Per_1 (in data 21.07.1998) e (in data 09.03.2004) e che il Tribunale di Lanciano, con
[...] Persona_2 decreto n. 10/2022 in data 20 settembre 2013, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, ha chiesto:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) aumentare ad € 200, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, l'assegno di mantenimento dovuto dal padre per la figlia convivente economicamente non indipendente;
Per_2
3) stabilire il pari concorso di entrambi i genitori nelle spese straordinarie necessarie per il corretto sostentamento delle figlie, fino alla loro autosufficienza economica;
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- nella fase separativa, i coniugi avevano determinato in € 175, oltre rivalutazione monetaria
ISTAT, l'assegno dovuto dal padre per il mantenimento di ciascuna delle due figlie, conviventi con la madre;
- la primogenita dopo un periodo lavorativo presso l'esercizio commerciale “California Per_1
Poket” e poi come segretaria, attualmente era disoccupata;
- il padre, appena la figlia aveva cominciato a lavorare, aveva interrotto la corresponsione dell'assegno di mantenimento, a far data dal 2022;
- la secondogenita dopo avere conseguito il diploma di scuola media superiore, aveva Per_2 seguito, nel 2024, un corso di specializzazione ed era in cerca di lavoro;
- dopo la separazione, i coniugi non si erano riconciliati né avevano ripreso alcuna forma di convivenza.
- il padre, da anni, non contribuiva alle spese straordinarie necessarie per le figlie.
All'udienza di prima comparizione, dichiarata la contumacia di parte resistente, il Presidente, sentita la ricorrente – la quale ha dichiarato di non volersi riconciliare e di essere rimasta ininterrottamente separata dal marito fin dall'epoca della separazione - , ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c:“ tenuto conto delle accresciute esigenze di vita della figlia , rispetto all'epoca della separazione, omologata nel 2013, aumenta ad euro € 200, con Per_2 decorrenza dal deposito del ricorso, l'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore della ragazza…, confermando la paritaria ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie stabilite nella fase separativa. Revoca l'assegno di mantenimento dovuto dal padre per la primogenita in quanto ormai inserita nel mondo del lavoro e con potenzialità di autonomo sostentamento”.
Quindi, senza necessità di attività istruttoria, all'esito della discussione orale, la causa è stata rimessa all'immediata decisione del collegio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto va accolta.
Invero, dalla mancata comparizione del resistente per tutto il corso del giudizio, può attingersi la prova della sua volontà di rimanere estraneo ed indifferente ad ogni rapporto con la ricorrente, avallando la prospettazione, esposta da quest'ultima nell'atto introduttivo, di totale naufragio del matrimonio.
Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, dato che – innanzitutto- è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Inoltre, è certa la mancanza di volontà dei coniugi di ricostituire la convivenza matrimoniale, intesa come comunione materiale e spirituale. Sussistendo dunque il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.2 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod.
Vanno, altresì, adottati i conseguenti provvedimenti relativi all'annotazione della presente pronuncia, come previsti dalla legge.
Passando alle questioni di carattere economico- inerenti il mantenimento delle figlie maggiorenni conviventi con la madre-, ritiene il Collegio di confermare le statuizioni assunte dal Pres. rel., in via provvisoria ed urgente, con ordinanza in data 13 novembre 2025, sopra trascritta.
Ed invero, la disposta revoca del mantenimento dovuto dal resistente per la primogenita ( Per_1 nata nel 1998) trova giustificazione nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
“Il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché
l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento”. ( cfr Cass. 26259/2005; Cass.6509/2017).
Quanto al mantenimento dovuto dal padre per la figlia ( nata nel 2004 ), economicamente non Per_2 indipendente, va premesso che, com'è noto, l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, "iure proprio" (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne (cfr da ultimo Cass. 32529/2018).
Si è inoltre precisato che “ Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” ( Cass.
17183/2020).
Applicando i richiamati principi al caso di specie, va affermata la persistenza dell'obbligo del padre Per_ al mantenimento della figlia , tenuto conto che la stessa, di anni 21, dopo avere conseguito il diploma di scuola superiore, ha frequentato positivamente un corso di specializzazione concluso nel
2024, così mostrando di essersi impegnata per rendersi economicamente autonoma e di versare ancora in stato di disoccupazione senza sua colpa.
In ordine al quantum debeatur, il mantenimento mensile di € 175 consensualmente stabilito dai coniugi nella fase della separazione, omologata nel 2013, non appare più adeguato ai bisogni della figlia, tenuto conto delle sue accresciute esigenze di vita, costituente fatto notorio correlato alla crescita (cfr Cass. 17055/2007 “l'aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione”).
Pertanto, tenuto altresì conto dell'invariata situazione economica dei genitori, pare equo e proporzionale aumentare ad € 200, con decorrenza dal deposito del ricorso, l'ammontare del suddetto assegno, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, come richiesto dalla ricorrente e riconosciuto in via provvisoria ed urgente in limine litis.
Parimenti, va confermata la paritaria ripartizione delle spese straordinarie necessarie per la figlia Per_
, stabilita nella fase separativa.
Per quanto concerne, infine, il regime delle spese processuali, tenuto conto dell'esito della lite e della mancata opposizione del resistente, sussistono i presupposti per dichiararle integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti a
Rivisondoli in data 31 agosto 1997;
2) revoca il mantenimento dovuto dal padre in favore della figlia maggiorenne Per_1
3) aumenta ad € 200 l'assegno dovuto dal padre a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne con decorrenza dal deposito del ricorso, oltre rivalutazione monetaria Istat;
Per_2
4) conferma la paritaria ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della figlia Per_2
5) dichiara integralmente compensate le spese processuali
6) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Lanciano, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il Presidente est.
( EL Di AM)