Sentenza 3 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 03/10/2022, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/10/2022
N. 01526/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00573/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 573 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Zacà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Lecce, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;
per l'annullamento
della nota della Questura di Lecce – Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale, in data 06.04.2022 e in pari data notificata a mezzo PEC, con la quale è stato opposto il diniego all'istanza di accesso agli atti, formulata dal ricorrente con nota trasmessa a mezzo PEC in data 04.04.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv.to F. Zacà per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) il ricorrente veniva indicato quale proprio rappresentante dal titolare di licenza per la raccolta delle scommesse, ai sensi dell’art. 93 RD n. 773/1933 (TULPS), che prevede la possibilità di condurre l’esercizio per il tramite di rappresentante;
- b) la Questura di Lecce emetteva preavviso di rigetto prot. n.-OMISSIS- del 24 marzo 2022, con cui si evidenziava che ostava alla favorevole conclusione del procedimento il fatto che, come da accertamenti effettuati dal Commissariato di Gallipoli, il ricorrente risultava accompagnarsi con soggetti aventi precedenti penali e di polizia e, quindi, non era in possesso del requisito della buona condotta ex art. 11 TULPS;
- c) in replica a tale preavviso, il ricorrente, con pec del proprio legale del 4 aprile 2022, chiedeva di accedere agli atti del procedimento, ivi compresi i richiamati accertamenti del Commissariato di Gallipoli, al fine di tutelare il proprio diritto di difesa e di poter efficacemente controdedurre in quella sede procedimentale;
- d) la Questura di Lecce, con nota prot. n. -OMISSIS-del 6 aprile 2022, negava l’accesso, nel presupposto che i documenti richiesti sono sottratti all’accesso come da D.M. del 16 marzo 2022;
- e) di tale diniego si duole il ricorrente col gravame in esame.
2) Premesso che si è costituita in giudizio la P.A., depositando, tra l’altro, la nota -OMISSIS- del 22 marzo 2022, con cui il Commissariato di Gallipoli comunicava alla Questura di Lecce che, dagli accertamenti effettuati, risultava che il ricorrente, pur non avendo precedenti, si accompagnava “ con persone pregiudicate, in particolare con Omissis, il quale in data 07.04.2014 veniva denunciato con altre 17 persone, tutte ritenute responsabili a vario titolo dei reati di associazione di stampo mafioso, estorsione, produzione/traffico e detenzione di sostanze stupefacenti ed altro; il 19.06.2018 risulta denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità ed, in particolare, per non aver adempiuto all’ordinanza di cessazione dell’attività di offerta di giochi con vincita di denaro, emessa dal Comune di Gallipoli ” nonché il ricorrente veniva più volte “ controllato in compagnia di Omissis, il quale risulta avere precedenti per reati di esercizio abusivo di attività di gioco/scommesse, esercizio di gioco azzardo, frode informatica ” (v. all. 3 alla memoria difensiva erariale).
3) Premesso, ancora, che alla camera di consiglio del 27 settembre 2022 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa, insistendo tuttavia per le spese di lite.
4) Preso atto della suddetta dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa, con conseguente declaratoria d’improcedibilità del ricorso.
5) Ritenuto che, nella misura di cui in dispositivo, vada riconosciuto a parte ricorrente il favore delle spese di lite, per le seguenti ragioni:
- a) il deposito, in giudizio, della nota -OMISSIS- del 22 marzo 2022 (all. 3 memoria difensiva erariale) è satisfattivo dell’interesse del ricorrente a conoscere, nello specifico, le motivazioni per le quali la P.A. ha ritenuto non integrato il requisito della buona condotta (non risultando necessario, sotto tale profilo, conoscere i nominativi che in tale nota risultano oscurati);
- b) il ricorso, ove esaminato nel merito, sarebbe stato accolto, considerato che i) il DM del 16 marzo 2022 non può essere invocato per una esclusione generalizzata dell’accesso agli atti ivi contemplati, ma va interpretato in senso restrittivo, altrimenti si finirebbe con l’escludere l’accesso nell’ambito di qualsiasi procedimento amministrativo in cui vengano in rilievo, in varia misura, gli atti e i documenti contemplati in tale DM (come al riguardo evidenziato dalla giurisprudenza con riferimento al precedente DM n. 415 del 1994, v. C.d.S., 30 maggio 2022, n. 4292), ii) nel caso di specie, la P.A. non ha motivato, nel diniego impugnato, quale concreto pregiudizio potesse derivare all’ordine pubblico dall’eventuale accesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e i soggetti comunque citati nel presente provvedimento.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.