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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 15617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15617 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico, Dr.ssa Tiziana Pavoni, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11566 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 21.10.2025 e vertente
TRA
C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dagli Avv. VERSACI FRANCESCO, CERATTI GIULIA e
BA IA TT ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, come in Indirizzo Telematico, giusta delega agli atti;
Attore
E
C.F. ), in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. RASPAGLIESI MATILDE VANESSA IA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come in Indirizzi Telematico, per procura generale alle liti;
Convenuto
Oggetto: Ripetizione Indebito - Somministrazione. CONCLUSIONI
Le Parti si sono riportate alle rispettive conclusioni come da atti e verbali processuali e la causa è stata posta in decisione all'udienza cartolare del 21 ottobre 2025
FATTO E DIRITTO
La ha agito, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
per ottenere, in esito a precorsi rapporti di fornitura, il rimborso di quanto indebitamente pagato a titolo di addizionali provinciali sull'accisa dell'energia elettrica ovvero euro 15.318,75 sulle fatture emesse dal giugno 2010 e sino al gennaio
2012 (per consumi sino al 31 dicembre 2011), prelievo illegittimo secondo la Corte di legittimità in quanto incompatibile con il diritto europeo, come interpretato dalla
Corte di Giustizia UE.
L'attrice ha fondato la domanda sulla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione che ha ritenuto contraria alla direttiva europea, 2008/118/CE, la normativa interna che ha introdotto l'imposta addizionale provinciale sulla energia elettrica, per gli anni
2010/2011, allegando la necessità di disapplicarla, o non applicarla e consentendo all'utente inciso di agire per il recupero dell'indebito oggettivo, ai sensi dell'articolo
2033 cc, nei confronti del fornitore di energia elettrica (Cass. Sez. Trib. 27101/2019).
La i è costituita contestando l'avversa domanda, deducendo Controparte_1
l'insussistenza dei presupposti dell'indebito oggettivo e della ripetizione ai sensi dell'articolo 2033 cc, essendo stato il prelievo, eseguito conformemente al quadro normativo allora vigente;
ha eccepito l'intervenuta prescrizione per una parte dell'importo richiesto (in particolare per nr. 10 fatture dal 10.05.2010 al 4.11.2010) stante l'invio -solo in data 31.12.2020- dell'intimazione di messa in mora e interruzione della prescrizione.
Istruita con il deposito delle Memorie Istruttorie, la causa, ritenuta meramente documentale, è stata rinviata per la decisione all'udienza del 21.10.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, in cui le Parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata riservata alla decisione. ***
La domanda attorea è solo parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Invero, l'addizionale provinciale sull'energia elettrica è stata introdotta con l'articolo
6, commi 1 e 2 del d.l. 511 del 1988, come convertito e modificato, disponendo il successivo comma 5 che “le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle provincie nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt” così facendo ritenere che, il soggetto obbligato a versare l'addizionale in favore dell'Erario, fosse il fornitore di energia elettrica, che avrebbe eseguito il prelievo sull'utente finale e tale è stata l'interpretazione corrente.
Data per nota la questione della compatibilità, o meno, fra il diritto europeo e la normativa nazionale sulle addizionali in materia di energia elettrica, in questa sede è sufficiente rilevare che l'oggetto specifico di contrasto è costituito dall'individuazione,
o meno, nel fornitore di energia elettrica del soggetto tenuto a rimborsare l'utente finale inciso dal tributo in causa, accertatane la non conformità con il diritto europeo.
La questione, particolarmente complessa, non è stata risolta neppure dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 aprile 2024, nella causa C-316/22.
La sentenza 43 della Corte Costituzionale, depositata il 15 aprile 2025 – espungendo dall'ordinamento l'articolo 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, nella legge 20 del 1989, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 26 del 2007 – ha, però, definito la questione privando, ex tunc, l'agire del fornitore di energia elettrica di qualsivoglia legittimazione.
Venuta meno la norma istitutiva del tributo, il prelievo operato dal fornitore di energia elettrica a carico del consumatore deve essere valutato in termini di indebito oggettivo. Il prelievo in questione risulta ormai privo di qualsivoglia titolo giuridico e le relative somme devono essere restituite dal fornitore di energia elettrica al consumatore finale che agisca ai sensi dell'articolo 2033 cc, salva la maturata ed eccepita prescrizione.
Nella vicenda in esame, la ha riconosciuto di avere eseguito i Controparte_1
dedotti prelievi e di avere versato il relativo ricavato agli Enti beneficiari, rivendicandone la doverosità per effetto delle norme, successivamente, dichiarate incostituzionali.
Infine, l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte convenuta deve essere accolta.
A norma del combinato disposto degli artt. 1219, I co, 2043, IV, c.c., a mente dei quali, rispettivamente, “Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto” e “La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”. Parte attrice, infatti, ha inviato alla parte convenuta, a mezzo PEC del
31.12.2020, espressa e circostanziata richiesta di rimborso delle somme oggetto del presente giudizio (v. richiesta di rimborso cit. e relativa documentazione di ricezione, in fascicolo di parte attrice). Va osservato come, nel corso del giudizio, parte attrice non abbia ridotto la propria pretesa rinunciando alla richiesta degli importi relativi ai mesi di maggio-novembre 2010, ma, non avendo depositato alcun valido atto interruttivo precedente al 31.12.2020, l'importo complessivo di € 6.320,00 dovrà essere dedotto dal totale.
La pretesa di parte attrice può essere accolta limitatamente all'importo di € 8.997,76.
Su tale somma sono dovuti gli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284 c.c. dalla domanda di rimborso, trasmessa alla resistente a mezzo PEC in data 31.12.2020, al saldo. Invero, in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, premesso che la buona fede accipientis, intesa in senso soggettivo, si presume fino a prova contraria (cfr. Cass. civ. n. 23448 del 26/10/2020), ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219
c.c. (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 15895 del 13/06/2019). Quanto alla determinazione del tasso di interesse, non è applicabile quello previsto dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., secondo cui “Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, non venendo in rilievo nella fattispecie un credito derivante da un rapporto negoziale, bensì un'ipotesi di ripetizione di indebito.
I vivaci contrasti interpretativi sulla questione controversa, che hanno reso necessari gli interventi della Corte di Giustizia UE e della Corte Costituzionale, integrano le
“altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” considerate dalla Corte Costituzionale, nella sentenza 77 del 19 aprile 2018, ai fini dell'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Ottava civile, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie la domanda e condanna la a pagare Controparte_1
immediatamente in favore della euro 8.997,76 oltre Parte_1
interessi come specificati in parte motiva;
2) compensa integralmente le spese processuali fra tutte le parti.
Così deciso in Roma li 07.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Tiziana Pavoni