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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LI AN, Giudice monocratico in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 677/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Società_2 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259002599712000 IMPOSTA SOSTITU 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259002599712000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259002599712000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259002599712000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il
07/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 16.4.2025 la società Ricorrente_1 e Società_2 Srl in liquidazione, impugnava la Intimazione di Pagamento n. 29820259002599712000, emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata il 20/02/2025, recante il complessivo importo di Euro 6.918,60, relativo a pretesi crediti erariali,
IRPEF, Addizionali e Imposta sostitutiva, nascenti dalla Cartella di Pagamento n. 29820140012493707000, notificata il 17/12/2014 per un importo di Euro 6.918,60. Eccepiva la società di essere stata posta in liquidazione nel 2022, di non aver potuto riscontrare la predetta cartella, eccependo in ogni caso la prescrizione a fronte della notifica della intimazione oltre dieci anni dopo, senza la prova di atti interruttivi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate evidenziando che la cartella sottesa era stata notificata il 17.12.2014
e per la stessa la società aveva presentato, in data 23/06/2023, istanza di definizione agevolata Rottamazione quater Art. 1, cc da 231 a 252, L. 197/2022 (prot. W- 2023062307633838), con la conseguente interruzione dei termini prescrizionali. Eccepiva quindi la inammissibilità del ricorso stante che in effetti le doglianze riguardavano la cartella, non opposta nei termini.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrare Riscossione eccependo la regolarità del prorpio operato, dando prova della regolare notifica della cartella e contestando l'eccepita prescrizione stante la proroga dei termini per
Covid 19.
In data data 24.10.2025 parte ricvorrente depositava memorie illustrative.
Alla udienza del 4.11.2025 la causa viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice che la società ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata in data
20.2.2025 eccependo, sostanzialmente, la prescrizione del tributo sul presupposto che la cartella sottesa sarebbe stata asseritamente notificata il 17.12.2014. e quindi oltre dieci anni prima.
Va dato atto che parte resistente ha dato prova documentale (relata), invece, della effettiva e regolare notifica della cartella in data 17.12.2014 a mani del socio Società_2 cartella che non risulta essere stata opposta con la conseguente definitività della pretesa tributaria.
Per quanto attiene l'eccepita prescrizione decennale si rileva che l'AdE ha dato prova della presentazione, in data 23.6.2023 n. prot.W- 2023062307633838 di una domanda di definizione agevolata per diverse cartelle, tra cui quella in oggetto. In merito alla domanda di definizione agevolata, quale atto interruttivo della prescrizione, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32030/2024, ha stabilito che la domanda di definizione agevolata ('rottamazione') costituisce un riconoscimento del debito che interrompe la prescrizione, atteso che la richiesta è ritenuta incompatibile con la volontà di eccepire la prescrizione del credito tributario, anche in pendenza di contenzioso. La richiesta di adesione alla definizione/rottamazione è un atto volontario, un atto giuridico non recettizio, espressione della consapevolezza della esistenza del debito e quindi idoneo ad interrompere il corso della prescrizione. Il ricorso alla definizione agevolata, secondo la Suprema Corte, costituisce una implicita ma inequivocabile rinunzia ad avvalersi della prescrizione ed anche di quella già maturata;
tale atto è pertanto incompatibile con l'asserzione di non aver ricevuto la notifica della cartella ed anche con quella di non aver mai conosciuto l'esistenza dei relativi debiti tributari, avendo come imprescindibile presupposti logico giuridico la piena conoscenza e l'intenzionale riconoscimento dei debiti per i quali si chiede la dilazione. (Cass. n. 3414/2024;
Cass. n. 11338/2023- Cass. 23.6.25 n. 16797)
Per quanto attiene poi la memoria (denominata illustrativa) del 24.10.2025 con cui parte ricorrente contesta la documentazione prodotta dalle parti resistenti, formulando osservazioni in merito, si rileva che trattasi di motivi aggiunti e quindi inammissibili in quanto tardivi .
Infatti, l'art. 24 del D.Lgs. 546/92 prevede, al comma 2, che “l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte di giustizia tributaria, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito”.
Ritenuto che la costituzione delle resistenti è avvenuta il 13.6.2025 e il 5.8.2025 e che la memoria invece è stata depositata il 24.10.2025 e quindi oltre il termine di 60 giorni, la stessa va ritenuta tardiva non essendo stata peraltro notificata alle controparti.
Atteso quanto sopra e l'infondatezza delle eccezioni sottese al ricorso va rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore delle rispettive parti resistenti liquidate in € 1000,00 oltre accessori se spettanti .
Siracusa, 4.11.2025 Il Giudice
(dott. Adriana Puglisi)
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LI AN, Giudice monocratico in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 677/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Società_2 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259002599712000 IMPOSTA SOSTITU 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259002599712000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259002599712000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259002599712000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il
07/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 16.4.2025 la società Ricorrente_1 e Società_2 Srl in liquidazione, impugnava la Intimazione di Pagamento n. 29820259002599712000, emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata il 20/02/2025, recante il complessivo importo di Euro 6.918,60, relativo a pretesi crediti erariali,
IRPEF, Addizionali e Imposta sostitutiva, nascenti dalla Cartella di Pagamento n. 29820140012493707000, notificata il 17/12/2014 per un importo di Euro 6.918,60. Eccepiva la società di essere stata posta in liquidazione nel 2022, di non aver potuto riscontrare la predetta cartella, eccependo in ogni caso la prescrizione a fronte della notifica della intimazione oltre dieci anni dopo, senza la prova di atti interruttivi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate evidenziando che la cartella sottesa era stata notificata il 17.12.2014
e per la stessa la società aveva presentato, in data 23/06/2023, istanza di definizione agevolata Rottamazione quater Art. 1, cc da 231 a 252, L. 197/2022 (prot. W- 2023062307633838), con la conseguente interruzione dei termini prescrizionali. Eccepiva quindi la inammissibilità del ricorso stante che in effetti le doglianze riguardavano la cartella, non opposta nei termini.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrare Riscossione eccependo la regolarità del prorpio operato, dando prova della regolare notifica della cartella e contestando l'eccepita prescrizione stante la proroga dei termini per
Covid 19.
In data data 24.10.2025 parte ricvorrente depositava memorie illustrative.
Alla udienza del 4.11.2025 la causa viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice che la società ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata in data
20.2.2025 eccependo, sostanzialmente, la prescrizione del tributo sul presupposto che la cartella sottesa sarebbe stata asseritamente notificata il 17.12.2014. e quindi oltre dieci anni prima.
Va dato atto che parte resistente ha dato prova documentale (relata), invece, della effettiva e regolare notifica della cartella in data 17.12.2014 a mani del socio Società_2 cartella che non risulta essere stata opposta con la conseguente definitività della pretesa tributaria.
Per quanto attiene l'eccepita prescrizione decennale si rileva che l'AdE ha dato prova della presentazione, in data 23.6.2023 n. prot.W- 2023062307633838 di una domanda di definizione agevolata per diverse cartelle, tra cui quella in oggetto. In merito alla domanda di definizione agevolata, quale atto interruttivo della prescrizione, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32030/2024, ha stabilito che la domanda di definizione agevolata ('rottamazione') costituisce un riconoscimento del debito che interrompe la prescrizione, atteso che la richiesta è ritenuta incompatibile con la volontà di eccepire la prescrizione del credito tributario, anche in pendenza di contenzioso. La richiesta di adesione alla definizione/rottamazione è un atto volontario, un atto giuridico non recettizio, espressione della consapevolezza della esistenza del debito e quindi idoneo ad interrompere il corso della prescrizione. Il ricorso alla definizione agevolata, secondo la Suprema Corte, costituisce una implicita ma inequivocabile rinunzia ad avvalersi della prescrizione ed anche di quella già maturata;
tale atto è pertanto incompatibile con l'asserzione di non aver ricevuto la notifica della cartella ed anche con quella di non aver mai conosciuto l'esistenza dei relativi debiti tributari, avendo come imprescindibile presupposti logico giuridico la piena conoscenza e l'intenzionale riconoscimento dei debiti per i quali si chiede la dilazione. (Cass. n. 3414/2024;
Cass. n. 11338/2023- Cass. 23.6.25 n. 16797)
Per quanto attiene poi la memoria (denominata illustrativa) del 24.10.2025 con cui parte ricorrente contesta la documentazione prodotta dalle parti resistenti, formulando osservazioni in merito, si rileva che trattasi di motivi aggiunti e quindi inammissibili in quanto tardivi .
Infatti, l'art. 24 del D.Lgs. 546/92 prevede, al comma 2, che “l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte di giustizia tributaria, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito”.
Ritenuto che la costituzione delle resistenti è avvenuta il 13.6.2025 e il 5.8.2025 e che la memoria invece è stata depositata il 24.10.2025 e quindi oltre il termine di 60 giorni, la stessa va ritenuta tardiva non essendo stata peraltro notificata alle controparti.
Atteso quanto sopra e l'infondatezza delle eccezioni sottese al ricorso va rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore delle rispettive parti resistenti liquidate in € 1000,00 oltre accessori se spettanti .
Siracusa, 4.11.2025 Il Giudice
(dott. Adriana Puglisi)