Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00214/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00658/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 658 del 2025, proposto da
PI EL, rappresentato e difeso dall’avv. Natale Alessandro Missineo, con domicilio digitale;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna e Ufficio Scolastico Provinciale di Parma, non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 553/2024 in data 14 giugno 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 29 aprile 2026 il dott. AL SO, nessuno presente per il ricorrente;
Considerato che il ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 553/2024 in data 14 giugno 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro;
che, in particolare, con tale pronuncia è stato dichiarato il “… diritto di EL PI di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l’importo di euro 500,00 annui …”, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a “… mettere a disposizione della parte detta carta docente, o altro equipollente, così che la ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge …”;
che l’interessato assume rimasta ineseguita la decisione, malgrado il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia ricevuto regolare notifica della sentenza, e nonostante il suo passaggio in giudicato;
che, in ragione di ciò, egli chiede che si condanni l’Amministrazione alla “… ottemperanza della sentenza n. 553/2024, pubblicata in data 14/6/2024, emessa dal Tribunale di Parma, sezione Lavoro, notificata il 14/8/2024, prescrivendo le relative modalità di attivazione della carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento del docente, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione, disponendo il pagamento di complessivi € 2.500,00 …”, che si nomini “… per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva all’ottemperanza del giudicato, da individuarsi nel capo dell’Ufficio bilancio del Ministero dell’Istruzione e del Merito o di altro soggetto …” e che, infine, si condanni il Ministero dell’Istruzione e del Merito al “… pagamento in favore del ricorrente della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. quantificata, nella specie, in misura pari agli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’effettivo adempimento al giudicato di che trattasi da parte della Amministrazione resistente o, in mancanza dell’adempimento, il giorno di scadenza del termine concesso all’Amministrazione resistente per adempiere …”;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 11 marzo 2025) della Cancelleria del Tribunale di Parma;
che non si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito;
che alla camera di consiglio del 29 aprile 2026 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi in giudizio, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;
che, in effetti, risulta anche scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 14 agosto 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘ uffgabinetto@postacert.istruzione.it ’;
che, pertanto, in accoglimento della domanda del ricorrente, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 553/2024 in data 14 giugno 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, provvedendo agli adempimenti ivi imposti, entro novanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia;
che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato (novanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia), provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che darà corso ai relativi adempimenti;
che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta ;
che va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione statale al pagamento di una somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) , cod.proc.amm., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, in mancanza dell’adempimento, quello dell’esecuzione del giudicato effettuata in via sostitutiva dal Commissario ad acta ;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 553/2024 in data 14 giugno 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, nei modi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna a provvedere agli adempimenti dovuti, oltre alla corresponsione dell’eventuale somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) , cod.proc.amm. (nella misura specificata in motivazione);
b) per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione) o dirigente o funzionario delegato, che – su specifica richiesta del ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato, riconoscendo all’interessato anche quanto dovutogli ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) , cod.proc.amm.;
c) nessun compenso sarà dovuto per l’eventuale attività commissariale;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00) oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
AL SO, Presidente, Estensore
Caterina LU, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AL SO |
IL SEGRETARIO