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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/11/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Sezione Civile
Il Tribunale , in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa OR Surace, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 23/2015 , avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale
Promossa da: in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Iadanza e Iconio Massara ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo in Vibo Valentia alla via Altiero Spinelli snc,
- OPPONENTE IN RICONVENZIONE -
Contro : in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Rocco Mazza ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell' Avv. Giuseppe Caia in Tropea alla via Libertà 108,
- OPPOSTA -
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. - Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 374/2014, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia, e contestuale domanda riconvenzionale, notificato il 5 dicembre 2014, la società citava in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Vibo Valentia la società Controparte_1
per ivi sentir accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo
[...] opposto e, conseguentemente, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace o comunque annullarlo, dichiarando che l'opponente nulla deve alla società opposta per i titoli dedotti;
in via riconvenzionale accertare e dichiarare il debito restitutorio dell'opposto in favore dell'opponente con conseguente condanna del primo al pagamento della somma di euro 39.446,47 oltre interessi dalla data dei pagamenti al saldo. 1.1. - Si costituiva con comparsa la società Controparte_1 la quale chiedeva, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, respingersi l'opposizione e la domanda riconvenzionale e confermarsi il decreto ingiuntivo n. 374/2014; in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale, chiedeva disporsi la compensazione con l'importo di euro 14.640,00 portato dalle fatture n. 21 del 30 giugno 2014, n. 24 del 31 luglio 2014 e 25 del 31 agosto 2014.
1.2. – Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con provvedimento della dott.ssa E. Rizzi, reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 maggio 2014, la causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale e, dopo l'espletamento di Consulenza tecnica affidata all' NG. , sulle conclusioni Persona_1 rassegnate a verbale dai procuratori delle parti, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. – Le domande proposte dall'opponente, in via principale ed in via riconvenzionale, sono infondate per quanto di seguito rappresentato.
3. La società ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 numero 374/2014 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia, rilevando la non dovutezza delle somme ingiunte, a motivo del mancato rispetto delle condizioni dei contratti di locazione di mezzi meccanici e delle attrezzature, intercorsi tra la società proprietaria e locatrice dei mezzi e Controparte_1 delle attrezzature indicate nei contratti allegati al fascicolo di parte opponente, e la società creditore opposto e Ditta appaltatrice dei Parte_1 lavori per la costruzione del metanodotto “Derivazione per Sapri (SA), allacciamento comuni di Camerota (SA) e S. Giovanni a Piro (SA)”, e contestando, in particolare, a) problemi di malfunzionamento di alcuni mezzi presi a noleggio, a motivo del cattivo stato di manutenzione e della loro vetustà; b) l'emissione di fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto, con le quali la locatrice addebitava impropriamente il costo delle riparazioni resesi necessarie, alla società opponente;
c) l'indebita richiesta, da parte della società
[...]
di somme in eccedenza rispetto a quelle dovute, nella Controparte_1 misura di euro 39.446,47, per le quali il conduttore agisce in riconvenzione. 3.1. - Motivi di opposizione, questi, che devono essere disattesi, sulla scorta della documentazione depositata in atti e sulla base delle risultanze della perizia depositata in data 22 febbraio 2019 dall' NG. , nominato Persona_1
Consulente tecnico d'ufficio nella causa iscritta al numero 23/2015 R.G. , poiché:
a) il Perito, dopo aver visionato le macchine e le attrezzature oggetto del contratto di locazione, allegando anche un report fotografico redatto in sede di sopralluogo, ed averne descritto le caratteristiche, riportando in una tabella riassuntiva la tipologia di macchine ed attrezzature, la tipologia di malfunzionamento delle stesse, la data dei contratti di locazione e la data in cui la Ditta conduttrice ha reso noto alla locatrice il malfunzionamento, ha dettagliatamente elencato le motivazioni per le quali si sono rese necessarie le riparazioni descritte nelle fatture oggetto di contestazione, riscontrando sulle altre macchine periziate, problematiche di lieve entità, risolte e non oggetto di contestazione (perizia, pag. 21).
3.2. - In generale, il Consulente ha accertato che la causa dei malfunzionamenti degli escavatori, per ovviare ai quali sono state emesse le fatture n. 40/2013 e 34 bis/2013 da parte della , sono da ricercare Controparte_2 nell'incuria e nell'utilizzo improprio dei mezzi oggetto di locazione, poiché:
1) l'escavatore E215 matricola ZEF110TNN5LA02510 ha Controparte_3 subito in data 5 febbraio la rottura dell'ingranaggio del riduttore, e la locataria, tempestivamente intervenuta su segnalazione della ha Parte CP_4 provveduto alla sostituzione del riduttore e del motore di trazione, che si era lesionato. In seguito, questo stesso mezzo ha presentato alcune problematiche, quali l'emissione di fumo bianco, indicativo della mancanza di olio motore, e quindi della mancata manutenzione ordinaria di competenza della società opponente, nonché del “battito del motore”, indicativo del fatto che il mezzo ha lavorato sotto sforzo, “in candela su terreno roccioso” (perizia, pagina 22), quindi in modo non consono. Ciò ha determinato il danneggiamento del motore, rendendo necessari gli interventi indicati nella fattura n. 40/2013 (perizia, pagina 26); 2) l'escavatore E215 matricola ZEF110MNN3LA00670 ha Controparte_3 riportato una lesione della vaschetta dell'acqua, riparata dalla conduttrice che, tuttavia, ha omesso di effettuare la pulizia del radiatore e dei circuiti dell'aria e dell'acqua, necessaria per continuare ad utilizzare il mezzo. La cattiva riparazione della vaschetta e la mancata manutenzione ordinaria, hanno determinato lo scoppio della vaschetta e la lesione della testata del motore, rendendo necessari gli interventi – riparazione del motore – indicati nella fattura n. 40/2013 (perizia, pagina 22/23)
Inoltre, l'utilizzo improprio dell'escavatore su terreni pendenti e rocciosi hanno provocato danni ingenti alle benne, rendendo necessaria la riparazione e la sostituzione delle stesse: interventi indicati nella fattura n. 34 bis/2013 (perizia, pagina 23)
3) l'escavatore Fiat Hitachi ZX350 matricola HCMBFP00K00051888 necessitava della sostituzione di un giunto tra pompa e motore, come comunicato dalla in data 20 Parte_3 Controparte_5 febbraio 2013, a distanza di un anno dall'inizio della locazione e, rileva il Perito, se la società opposta avesse effettuato una regolare manutenzione ed una revisione completa del mezzo, come da manuale, che prevede l'effettuazione di almeno cinque revisioni in un anno regolarmente documentate, il danneggiamento del giunto non si sarebbe verificato. Inoltre, dopo la segnalazione del componente da sostituire, da parte della società opponente, l'escavatore avrebbe dovuto essere posto in stato di fermo, invece la
[...]
ha continuato ad utilizzare l'escavatore fino a determinare la Parte_1 rottura del giunto tra pompa e motore. Il costo della riparazione dello stesso è riportato nella fattura n. 40/2013 (perizia, pagina 24)
Inoltre, l'utilizzo improprio dell'escavatore su terreni pendenti e rocciosi hanno provocato danni ingenti alle benne, rendendo necessaria la riparazione e la sostituzione delle stesse: interventi indicati nella fattura n. 34 bis/2013 (perizia, pagina 23)
3.3. – Essendo stato analiticamente dimostrato da parte dell'NG. Per_1
, alle cui conclusioni si ritiene di dover aderire, che la mancata
[...] manutenzione ordinaria dei mezzi oggetto di locazione, e l'utilizzo improprio degli stessi hanno reso necessari gli interventi indicati nelle fatture n. 40/2013 e 34 bis/2013 , dovranno respingersi tutti i motivi di opposizione formulati dalla società Parte_4
4. – In conseguenza delle conclusioni a cui si è pervenuti, dovrà respingersi anche
[...] la domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente.
5. - Le spese legali seguono la soccombenza, e devono liquidarsi in applicazione delle tariffe forensi ex D.M. 55/2014 nel loro valore medio, ridotto del 30% in ragione dell'assenza di attività istruttoria, e secondo lo scaglione considerato (da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00) oltre rimborso forfettario come per legge, iva e Cassa Avvocati, come in dispositivo
6. – Le spese della Consulenza tecnica devono porsi a carico delle parti in solido (Cass. Civ. 12 novembre 2015 n. 23133)
PQM
- Il Tribunale Civile di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa OR Surace definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società Parte_1 nei confronti della società in persona dei Controparte_1 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
1) Respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo numero 374/2014 per quanto motivato, e per l'effetto revoca in toto il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione;
2) Respinge la domanda riconvenzionale per quanto disposto in parte motiva;
3) Condanna l'opponente a pagamento delle spese di lite in favore della società nella misura di euro 5.331,20 Controparte_1
(già ridotto del 30% sul maggiore importo di euro 7.616,00) oltre rimborso forfettario nella misura di legge, iva e Cassa Avvocati. 4) Pone le spese della Consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico delle parti in solido.
Cosi' deciso in Vibo Valentia il 10 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa OR Surace