Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 04/05/2026, n. 7956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7956 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07956/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03913/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3913 del 2026, proposto da NI OL, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AN GU, IM LL, CL SS, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - codice 02, per come pubblicata sul Portale InPA in data 18.02.2026, ove di interesse, e della graduatoria degli idonei non vincitori, per come scaricabile nell’area personale del Portale InPA, nelle parti di interesse;
2) dei verbali di valutazione dei titoli e delle riserve, sebbene allo stato non riconosciuti;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) l’esito della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Cod. 02 per come pubblicato il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive; b)l’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente; c) la prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa; d)i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; e) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; f) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; g) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; h) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; i) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso del ricorrente; l) l’avviso recante “Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02” limitatamente al risultato del ricorrente; m) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove necessario; n) la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; o) la Nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; p) l’avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; r) le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; s) l’avviso di aggiornamento pubblicato sul Portale InPA in data 07.01.2026 relativamente alla parte in cui ha previsto la rettifica dei punteggi delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - codice 02, se opportuno;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente al riesame del punteggio conseguito e ad essere conseguentemente ricollocato nella relativa graduatoria;
con conseguente condanna in forma specifica
delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il dott. ER BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
1. Il ricorrente, risultato idoneo all’esito della prova scritta relativa al concorso in oggetto, con un punteggio di 22,25/30, contesta la legittimità della valutazione ricevuta con riferimento a tre quesiti, nonché l’erronea formulazione di un quarto quesito al quale non ha fornito risposta.
2. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e la tardività delle censure proposte, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 21 aprile 2026, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
In via preliminare, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, posto che tale ente, se non pone in essere gli atti della procedura, ne è comunque destinatario degli effetti e, dunque, inciso dall’attività amministrativa.
Anche l’eccezione di tardività deve essere respinta, giacché la lesione è divenuta attuale con la pubblicazione della graduatoria, momento nel quale il ricorrente ha preso cognizione della propria collocazione nell’elenco dei candidati idonei.
4.1. Quanto al quiz n. 19 (“ In base al Codice di procedura civile, nel processo civile come è determinato l'ammontare delle spese e degli onorari di difesa? a) Quello delle spese è determinato dal giudice, quello degli onorari da ciascuna parte con il proprio difensore b) È sempre determinato dal giudice c) Quello delle spese è determinato dal cancelliere, quello degli onorari di difesa dal giudice ”), ove il ricorrente ha flaggato la risposta a), mentre per l’amministrazione la risposta corretta sarebbe la b), è sufficiente, per il rigetto della censura, richiamare il disposto dell’art. 91 c.p.c., in forza del quale “ Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV ter, n. 3630/26).
4.2. Per quanto concerne il quiz n. 12 (“ Solo quando TA è uscita con il fidanzato, SA non propone all'amica di vedersi. Se la precedente affermazione è vera, allora è certamente vero che: a) se SA non propone all'amica di vedersi, TA è uscita con il fidanzato b) se SA propone all'amica di vedersi, TA non è uscita con il fidanzato c) se TA è uscita con il fidanzato, SA non propone all'amica di vedersi ”), ove il ricorrente ha flaggato la risposta b), mentre per l’amministrazione la risposta corretta sarebbe la a), va osservato che la risposta ritenuta corretta dalla commissione (la prima) è univocamente corretta, instaurando un nesso di implicazione bilaterale con la proposizione principale, mentre tutte le altre lasciano aperta la possibilità che SA chieda o non chieda all’amica di vedersi nonostante TA non sia uscita con il fidanzato (cfr. T.A.R. Lazio n. 3630/26 cit.).
4.3. Quanto al quiz n. 27 (“ Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Espresso: X = dispari : Y a) X = La Repubblica, Y = accelerato b) X = manifesto, Y = differente c) X = raccomandata, Y = diverso ”), ove il ricorrente ha flaggato la risposta a), mentre per l’amministrazione quella corretta sarebbe la b), ritiene il Collegio che soltanto quest’ultima soddisfi le condizioni di validità della proporzione verbale. Una proporzione verbale è un esercizio di logica che stabilisce una relazione analoga tra due coppie di termini, ove il legame tra i primi due deve essere identico a quello dei termini che seguono (causalità; continenza, sinonimia ecc.). La risposta a) deve essere scartata, giacché non vi è alcuna relazione tra i termini “dispari” e “accelerato”, così come la risposta c), ove non vi è alcuna relazione tra i termini “espresso” e “raccomandata”. Resta da considerare la risposta b), da ritenersi univocamente corretta in quanto i termini “espresso” e “manifesto” sono sinonimi, così come i termini “dispari” e “differente”.
La censura è, pertanto, infondata.
4.4. Per quanto concerne l’ultimo quiz (n. 15), avente la seguente formulazione: “ Ai sensi del d.lgs. 165/2001, il Codice di comportamento interno previsto dall'art. 54, comma 5, del medesimo decreto è: a) obbligatorio unicamente presso le Amministrazioni statali b) facoltativo c) obbligatorio in ogni Amministrazione ”, al quale il ricorrente non ha fornito risposta, la soluzione ritenuta corretta dall’amministrazione (univoca) si rinviene nel diritto positivo. Infatti, a norma dell’art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/01, “ ciascuna ” pubblica amministrazione definisce (leggasi: deve definire) un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento definito dal Governo per tutti i pubblici dipendenti.
5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con spese di lite da porsi a carico della parte soccombente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro, che liquida in € 1.000,00 per compensi oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT IC, Presidente
ER BE, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| ER BE | IT IC |
IL SEGRETARIO