TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15250 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2796 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 16.5.2025,
e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 55, presso lo studio dell'Avv. Irene Bellavia, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Avila per procura in atti,
- attore -
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende,
- convenuto -
pagina 1 di 6 FATTO
Con atto ritualmente notificato, la ” conveniva in Parte_1
giudizio la proponendo Controparte_1
opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/10 della somma di euro 44.752,07, per la ripetizione di somme indebitamente percepite quali contributi comunitari per la campagna 2012.
Parte attrice eccepiva l'inesistenza della violazione a seguito del decreto di archiviazione del 5.3.2021 del G.i.p. presso il Tribunale di Caltagirone, la prescrizione, la mancanza di titolo a richiedere la restituzione del contributo, il difetto di motivazione e l'erroneità dell'ingiunzione,
Si costituiva la “ , eccependo che la prescrizione era decennale e CP_1
l'infondatezza dell'opposizione.
All'udienza del 16.5.2025 parte attrice concludeva per l'annullamento dell'ingiunzione, la ” per il rigetto della domanda ed il giudice tratteneva la CP_1
causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per lo scambio di comparse e memorie.
DIRITTO
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione si osserva quanto segue.
In tema di aiuti comunitari all'agricoltura, qualora l'A.G.E.A. chieda, come è nella fattispecie in esame, con l'ingiunzione ex art. 2 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, la sola ripetizione di quanto indebitamente percepito a titolo di aiuti comunitari, senza richiedere congiuntamente le somme dovute a titolo di sanzione, si versa in materia di ripetizione dell'indebito e non di sanzione amministrativa.
Ciò specificato, il Regolamento UE del Consiglio n.. 2988/95 del 18 dicembre
1995, che ha introdotto una normativa generale allo scopo di combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari della Comunità, e che si riferisce a tutti gli atti amministrativi delle autorità nazionali o comunitarie miranti a pagina 2 di 6 perseguire irregolarità, relative al diritto comunitario, siano essi sanzioni amministrative in senso stretto o misure di revoca di un vantaggio indebitamente ottenuto, prevede, all'articolo 3, n.1, il termine di prescrizione quadriennale.
Tuttavia tale termine è direttamente applicabile dalle autorità nazionali in tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie, incluso quello degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura, salvo che una normativa comunitaria settoriale preveda un termine più breve, ma non inferiore ai tre anni, o una normativa statale, anche anteriore, preveda un termine più lungo (Cass. civ., Sez. II, 22/01/2007, n. 1274;
Cass. civ. Sez. II Sent., 16/05/2008, n. 12488; Cass. civ., Sez. I, 01/02/2005, n.
1995)
Conseguentemente, per la indebita percezione di aiuti comunitari ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986 n. 898, la disposizione nazionale che prevede il termine di prescrizione superiore a quattro anni, vale a dire quello ordinario di dieci anni, non contrasta con il detto regolamento e deve essere applicata, pur se preesistente alla fonte normativa comunitaria.
Poiché il diritto a riscuotere le somme per indebito conseguimento di aiuti comunitari mediante esposizione di dati o notizie falsi si prescrive a decorrere dalla data di indebita percezione dell'aiuto, perché è con tale percezione che si perfeziona l'illecito amministrativo (Cass. civ., Sez. II, 21/12/2011, n. 28048; Cons.
Stato, Sez. II, 20/12/2000, n. 2196), ovvero, in ogni caso, a decorrere dalla data della commissione dell'irregolarità (Corte di giustizia Comunità Europee Sez. II
Sent., 29/01/2009, n. 279/07; Corte di giustizia Comunità Europee Sez. II,
29/01/2009, n. 280/07), riferendosi il recupero alla campagna 2012 ed essendo l'ingiunzione notificata in data 24.11.2021, peraltro preceduta dalla notifica dei provvedimenti di sospensione e di accertamento definitivo del credito, nessuna prescrizione può ritenersi maturata.
pagina 3 di 6 Per altro aspetto è legittimata al recupero degli aiuti, in quanto il D.M. n. CP_1
159 del 27.3.1998, avente ad oggetto “Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e decadenze”, all'art. 8), 2° comma, prevede espressamente che “Al recupero coattivo delle somme erogate a titolo di premio provvede per competenza l secondo le norme sulla CP_2
riscossione coattiva a favore della pubblica amministrazione”.
La , altresì, ha titolo ad emettere l'ingiunzione ex r.d. 639/1910 e CP_1
l'indicazione dell'entrate riscuotibili con la procedura di cui al r.d. 639/1910 di cui all'art. 1 dello stesso decreto non deve ritenersi tassativa e si ritiene applicabile non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 27/12/2019, n. 34552; Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 25/05/2009, n. 11992; Cass. civ., Sez. I, 25/08/2004, n. 16855) ed è esperibile anche da (per tutte Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 23/07/2014, n. CP_1
16724).
Inoltre, l'ingiunzione ex rd. n. 639/1910 cumula in sé la natura e la funzione di titolo esecutivo che è unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento, nonchè di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva (per tutte Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 08/04/2021, n. 9381) ed è sufficiente che la sussistenza del relativo credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivino da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati (Cons. Stato Sez. IV,
25/10/2019, n. 7299; Cons. Stato Sez. IV, 25/10/2019, n. 7299), come è nel caso in esame alla luce del recupero di somme oggettivamente calcolate e stabilite.
Ciò premesso, l'ingiunzione impugnata prot. n. .2021.61134 del 15.9.2021 CP_1
ha ingiunto la restituzione della somma di euro 44.752,07 con la seguente motivazione “VISTO il rapporto prot. 0410477/2016 del 26/7/2016 redatto dalla
Guardia di Finanza - Compagnia di Riposto, a carico di Parte_1
pagina 4 di 6 - C.F. , con il quale viene segnalata l'indebita Parte_2 P.IVA_1
percezione di contributi comunitari erogati per il regime di pagamento unico relativamente alla campagna 2012 per l'importo di E 42.397,87, conseguiti producendo falsi contratti di conduzione delle superfici richieste a premio;
VISTO il provvedimento prot. 2017.15110 del 21/2/2017, con il quale sono stati CP_1
sospesi i procedimenti di erogazione in virtù dell'art. 33 del D.Lgs. 228/2001;
VISTA lo comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 2017.15112 di CP_1
pari data;
VISTO il provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Enna nell'ambito del procedimento penale n. 2784/2015 RGNR nei confronti de - C.F. , Controparte_3 P.IVA_1
alla quale viene contestata l'indebita percezione di contributi comunitari relativi al regime di pagamento unico per la campagna 2012, ottenuti creando artificialmente le condizioni necessarie per l'accesso alla riserva nazionale e la conseguente erogazione dei premi, attestando falsamente la disponibilità delle superfici, necessarie per l'attivazione dei titoli” e “CONSIDERATO che i contributi comunitari erogati all'interessato risultano richiesti sulla base di dichiarazioni mendaci, non rispondenti a realtà, in quanto l'esito dell'attività condotta dalla P.G. ha accertato inequivocabilmente la falsità delle attestazioni di conduzione delle superfici dichiarate dall'azienda interessata”.
Dunque, l'ingiunzione si basa sugli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e sulla conseguente esistenza di un procedimento penale per gli stessi fatti, i quali sono contestati genericamente da parte attrice, la quale si limita sul punto a richiamare il decreto di archiviazione del G.i.p. presso il Tribunale di Caltagirone del 5.3.2021.
Lo stesso, però, non entra nel merito delle contestazioni, né esclude gli addebiti, ma gli ritiene prescritti in quanto “le presunte violazioni sono state commesse fino al 2013”.
pagina 5 di 6 Il richiamo nell'ordinanza agli accertamenti e verbali della Guardia Finanza, dove sono elencati tutti i motivi della contestazione ed è indicata la normativa violata, integra l'obbligo motivazionale, mentre il richiamo al Tribunale di Enna invece che a quello di Caltagirone costituisce un mero refuso che non incide sulla motivazione.
Sull'ammissibilità della motivazione “per relationem” si vedano Cass. civ. Sez. V
Ord., 19/11/2019, n. 29984, Cass. civ., Sez. II, 20/07/2009, n. 16838; Cass. civ.,
Sez. lavoro, 22/07/2008, n. 20189; Cass. civ., Sez. I, 12/01/2005, n. 407; Corte
d'Appello Bologna Sez. I Sent., 07/05/2019; Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 1997, n.
7779; Cass. civ., sez. lav., 13 settembre 1993, n. 9485; Cass. civ., 15 maggio 1989,
n. 2323.
L'opposizione è, conseguentemente, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione; b) condanna la , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 4.200,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito e quanto altro previsto dalla legge.
Roma, 31.10.2025 Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2796 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 16.5.2025,
e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 55, presso lo studio dell'Avv. Irene Bellavia, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Avila per procura in atti,
- attore -
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende,
- convenuto -
pagina 1 di 6 FATTO
Con atto ritualmente notificato, la ” conveniva in Parte_1
giudizio la proponendo Controparte_1
opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/10 della somma di euro 44.752,07, per la ripetizione di somme indebitamente percepite quali contributi comunitari per la campagna 2012.
Parte attrice eccepiva l'inesistenza della violazione a seguito del decreto di archiviazione del 5.3.2021 del G.i.p. presso il Tribunale di Caltagirone, la prescrizione, la mancanza di titolo a richiedere la restituzione del contributo, il difetto di motivazione e l'erroneità dell'ingiunzione,
Si costituiva la “ , eccependo che la prescrizione era decennale e CP_1
l'infondatezza dell'opposizione.
All'udienza del 16.5.2025 parte attrice concludeva per l'annullamento dell'ingiunzione, la ” per il rigetto della domanda ed il giudice tratteneva la CP_1
causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per lo scambio di comparse e memorie.
DIRITTO
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione si osserva quanto segue.
In tema di aiuti comunitari all'agricoltura, qualora l'A.G.E.A. chieda, come è nella fattispecie in esame, con l'ingiunzione ex art. 2 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, la sola ripetizione di quanto indebitamente percepito a titolo di aiuti comunitari, senza richiedere congiuntamente le somme dovute a titolo di sanzione, si versa in materia di ripetizione dell'indebito e non di sanzione amministrativa.
Ciò specificato, il Regolamento UE del Consiglio n.. 2988/95 del 18 dicembre
1995, che ha introdotto una normativa generale allo scopo di combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari della Comunità, e che si riferisce a tutti gli atti amministrativi delle autorità nazionali o comunitarie miranti a pagina 2 di 6 perseguire irregolarità, relative al diritto comunitario, siano essi sanzioni amministrative in senso stretto o misure di revoca di un vantaggio indebitamente ottenuto, prevede, all'articolo 3, n.1, il termine di prescrizione quadriennale.
Tuttavia tale termine è direttamente applicabile dalle autorità nazionali in tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie, incluso quello degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura, salvo che una normativa comunitaria settoriale preveda un termine più breve, ma non inferiore ai tre anni, o una normativa statale, anche anteriore, preveda un termine più lungo (Cass. civ., Sez. II, 22/01/2007, n. 1274;
Cass. civ. Sez. II Sent., 16/05/2008, n. 12488; Cass. civ., Sez. I, 01/02/2005, n.
1995)
Conseguentemente, per la indebita percezione di aiuti comunitari ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986 n. 898, la disposizione nazionale che prevede il termine di prescrizione superiore a quattro anni, vale a dire quello ordinario di dieci anni, non contrasta con il detto regolamento e deve essere applicata, pur se preesistente alla fonte normativa comunitaria.
Poiché il diritto a riscuotere le somme per indebito conseguimento di aiuti comunitari mediante esposizione di dati o notizie falsi si prescrive a decorrere dalla data di indebita percezione dell'aiuto, perché è con tale percezione che si perfeziona l'illecito amministrativo (Cass. civ., Sez. II, 21/12/2011, n. 28048; Cons.
Stato, Sez. II, 20/12/2000, n. 2196), ovvero, in ogni caso, a decorrere dalla data della commissione dell'irregolarità (Corte di giustizia Comunità Europee Sez. II
Sent., 29/01/2009, n. 279/07; Corte di giustizia Comunità Europee Sez. II,
29/01/2009, n. 280/07), riferendosi il recupero alla campagna 2012 ed essendo l'ingiunzione notificata in data 24.11.2021, peraltro preceduta dalla notifica dei provvedimenti di sospensione e di accertamento definitivo del credito, nessuna prescrizione può ritenersi maturata.
pagina 3 di 6 Per altro aspetto è legittimata al recupero degli aiuti, in quanto il D.M. n. CP_1
159 del 27.3.1998, avente ad oggetto “Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e decadenze”, all'art. 8), 2° comma, prevede espressamente che “Al recupero coattivo delle somme erogate a titolo di premio provvede per competenza l secondo le norme sulla CP_2
riscossione coattiva a favore della pubblica amministrazione”.
La , altresì, ha titolo ad emettere l'ingiunzione ex r.d. 639/1910 e CP_1
l'indicazione dell'entrate riscuotibili con la procedura di cui al r.d. 639/1910 di cui all'art. 1 dello stesso decreto non deve ritenersi tassativa e si ritiene applicabile non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 27/12/2019, n. 34552; Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 25/05/2009, n. 11992; Cass. civ., Sez. I, 25/08/2004, n. 16855) ed è esperibile anche da (per tutte Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 23/07/2014, n. CP_1
16724).
Inoltre, l'ingiunzione ex rd. n. 639/1910 cumula in sé la natura e la funzione di titolo esecutivo che è unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento, nonchè di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva (per tutte Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 08/04/2021, n. 9381) ed è sufficiente che la sussistenza del relativo credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivino da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati (Cons. Stato Sez. IV,
25/10/2019, n. 7299; Cons. Stato Sez. IV, 25/10/2019, n. 7299), come è nel caso in esame alla luce del recupero di somme oggettivamente calcolate e stabilite.
Ciò premesso, l'ingiunzione impugnata prot. n. .2021.61134 del 15.9.2021 CP_1
ha ingiunto la restituzione della somma di euro 44.752,07 con la seguente motivazione “VISTO il rapporto prot. 0410477/2016 del 26/7/2016 redatto dalla
Guardia di Finanza - Compagnia di Riposto, a carico di Parte_1
pagina 4 di 6 - C.F. , con il quale viene segnalata l'indebita Parte_2 P.IVA_1
percezione di contributi comunitari erogati per il regime di pagamento unico relativamente alla campagna 2012 per l'importo di E 42.397,87, conseguiti producendo falsi contratti di conduzione delle superfici richieste a premio;
VISTO il provvedimento prot. 2017.15110 del 21/2/2017, con il quale sono stati CP_1
sospesi i procedimenti di erogazione in virtù dell'art. 33 del D.Lgs. 228/2001;
VISTA lo comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 2017.15112 di CP_1
pari data;
VISTO il provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Enna nell'ambito del procedimento penale n. 2784/2015 RGNR nei confronti de - C.F. , Controparte_3 P.IVA_1
alla quale viene contestata l'indebita percezione di contributi comunitari relativi al regime di pagamento unico per la campagna 2012, ottenuti creando artificialmente le condizioni necessarie per l'accesso alla riserva nazionale e la conseguente erogazione dei premi, attestando falsamente la disponibilità delle superfici, necessarie per l'attivazione dei titoli” e “CONSIDERATO che i contributi comunitari erogati all'interessato risultano richiesti sulla base di dichiarazioni mendaci, non rispondenti a realtà, in quanto l'esito dell'attività condotta dalla P.G. ha accertato inequivocabilmente la falsità delle attestazioni di conduzione delle superfici dichiarate dall'azienda interessata”.
Dunque, l'ingiunzione si basa sugli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e sulla conseguente esistenza di un procedimento penale per gli stessi fatti, i quali sono contestati genericamente da parte attrice, la quale si limita sul punto a richiamare il decreto di archiviazione del G.i.p. presso il Tribunale di Caltagirone del 5.3.2021.
Lo stesso, però, non entra nel merito delle contestazioni, né esclude gli addebiti, ma gli ritiene prescritti in quanto “le presunte violazioni sono state commesse fino al 2013”.
pagina 5 di 6 Il richiamo nell'ordinanza agli accertamenti e verbali della Guardia Finanza, dove sono elencati tutti i motivi della contestazione ed è indicata la normativa violata, integra l'obbligo motivazionale, mentre il richiamo al Tribunale di Enna invece che a quello di Caltagirone costituisce un mero refuso che non incide sulla motivazione.
Sull'ammissibilità della motivazione “per relationem” si vedano Cass. civ. Sez. V
Ord., 19/11/2019, n. 29984, Cass. civ., Sez. II, 20/07/2009, n. 16838; Cass. civ.,
Sez. lavoro, 22/07/2008, n. 20189; Cass. civ., Sez. I, 12/01/2005, n. 407; Corte
d'Appello Bologna Sez. I Sent., 07/05/2019; Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 1997, n.
7779; Cass. civ., sez. lav., 13 settembre 1993, n. 9485; Cass. civ., 15 maggio 1989,
n. 2323.
L'opposizione è, conseguentemente, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione; b) condanna la , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 4.200,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito e quanto altro previsto dalla legge.
Roma, 31.10.2025 Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 6 di 6