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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/03/2024, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 4648/2022
TRA
in persona dell'Amm.re unico ( ) Parte_1 Controparte_1 C.F._1
elett.te dom.to in Cast/re di Stabia alla Piazza Spartaco n. 27, presso lo studio degli avv.ti A. Del
Gaudio ( ) e G. Langella ( ), dai quali è rapp.to e difeso C.F._2 C.F._3
in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione ATTORE
E
( ) rapp.ta e difesa dall'avv. V. Di Ruocco presso il cui Controparte_2 C.F._4
studio sito in Casola di Napoli alla via Roma 35 è elettivamente domiciliata.
CONVENUTA
NONCHE'
Napoli alla via Roma-Vicolo Strino c/o avv. R. Organizzazione_1
Costagliola CHIAMATA IN CAUSA- CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 E 617 cpc.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
In data 13-9-2022 l'attore ha proposto opposizione ex art. 615 e 617 cpc. avverso l'atto di precetto notificato il 1.9.2022 con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 13.980,69, al netto di euro 6.000,00 di acconti , su sentenza n. 1000/2018 emessa dal tribunale di Torre Annunziata;
i motivi a base dell'opposizione si sostanziano 1) nella nullità degli atti notificati a mezzo pec per violazione di legge sul procedimento notificatorio;
2) la non ha mai ricevuto Parte_1
legale conoscenza della sentenza munita di formula esecutiva in tempi antecedenti alla notifica dell'odierno precetto;
pagamento in misura maggiore dell'acconto indicato in precetto (euro 9000,00 invece di euro 6000,00); concludeva chiedendo la sospensione dell'esecuzione; accoglimento dell'opposizione all'esecuzione e degli atti esecutivi;
accertare e dichiarare nullo ed inefficace l'atto di precetto non eseguito sulla base di valido titolo esecutivo;
condannare le controparti alla refusione delle spese.
Si costituiva la convenuta la quale impugnava la domanda chiedendone il rigetto Controparte_2
poiché infondata, facendo rilevare che l'art.
3-bis L. 53/94 prevede la possibilità di eseguire per via telematica le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte di avvocati e procuratori e che con D. L. 179/12, all'art. 16-ter istituisce pubblici elenchi, tra questi il registro delle imprese, dal quale è stato rilevato l'indirizzo PEC della soc. Parte_1
Autorizzata la chiamata del terzo , la causa all'esito dello spirare dei Organizzazione_1
termini concessi per il deposito di comparse conclusionali viene ora all'esame nel merito.
La domanda è fondata e va accolta.
Va preliminarmente evidenziato che la mancata notifica del titolo esecutivo determina un vizio formale dell'atto di precetto e deve essere dedotta con opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni dalla notificazione del precetto. L'attore, infatti, lamenta la mancata notifica del titolo esecutivo e tale mancanza è stata rilevata nel termine dei giorni venti dalla notifica del precetto.
Nella produzione di parte convenuta infatti non viene depositato il titolo “esecutivo” notificato con l'atto di precetto il 20.12.2018, la copia depositata telematicamente manca della formula esecutiva che viene apposta sulla copia utilizzata per l'esecuzione. L'esito di tale accertamento preclude l'esame degli altri rilievi. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del Parte_1
l.r.p.t. nei confronti di e del Controparte_2 Controparte_3
chiamato in causa, ogni altra eccezione, deduzione disattesa così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara inefficace l'atto di precetto notificato il 1.9.22 poiché non preceduto dalla notifica di valido titolo esecutivo;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore che liquida Controparte_2
complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione agli avv.ti Del
Gaudio e Langella, dichiaratisi antistatari.
Torre Annunziata 7-3-24 il Giudice o. dr.ssa Patrizia Acampora
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 4648/2022
TRA
in persona dell'Amm.re unico ( ) Parte_1 Controparte_1 C.F._1
elett.te dom.to in Cast/re di Stabia alla Piazza Spartaco n. 27, presso lo studio degli avv.ti A. Del
Gaudio ( ) e G. Langella ( ), dai quali è rapp.to e difeso C.F._2 C.F._3
in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione ATTORE
E
( ) rapp.ta e difesa dall'avv. V. Di Ruocco presso il cui Controparte_2 C.F._4
studio sito in Casola di Napoli alla via Roma 35 è elettivamente domiciliata.
CONVENUTA
NONCHE'
Napoli alla via Roma-Vicolo Strino c/o avv. R. Organizzazione_1
Costagliola CHIAMATA IN CAUSA- CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 E 617 cpc.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
In data 13-9-2022 l'attore ha proposto opposizione ex art. 615 e 617 cpc. avverso l'atto di precetto notificato il 1.9.2022 con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 13.980,69, al netto di euro 6.000,00 di acconti , su sentenza n. 1000/2018 emessa dal tribunale di Torre Annunziata;
i motivi a base dell'opposizione si sostanziano 1) nella nullità degli atti notificati a mezzo pec per violazione di legge sul procedimento notificatorio;
2) la non ha mai ricevuto Parte_1
legale conoscenza della sentenza munita di formula esecutiva in tempi antecedenti alla notifica dell'odierno precetto;
pagamento in misura maggiore dell'acconto indicato in precetto (euro 9000,00 invece di euro 6000,00); concludeva chiedendo la sospensione dell'esecuzione; accoglimento dell'opposizione all'esecuzione e degli atti esecutivi;
accertare e dichiarare nullo ed inefficace l'atto di precetto non eseguito sulla base di valido titolo esecutivo;
condannare le controparti alla refusione delle spese.
Si costituiva la convenuta la quale impugnava la domanda chiedendone il rigetto Controparte_2
poiché infondata, facendo rilevare che l'art.
3-bis L. 53/94 prevede la possibilità di eseguire per via telematica le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte di avvocati e procuratori e che con D. L. 179/12, all'art. 16-ter istituisce pubblici elenchi, tra questi il registro delle imprese, dal quale è stato rilevato l'indirizzo PEC della soc. Parte_1
Autorizzata la chiamata del terzo , la causa all'esito dello spirare dei Organizzazione_1
termini concessi per il deposito di comparse conclusionali viene ora all'esame nel merito.
La domanda è fondata e va accolta.
Va preliminarmente evidenziato che la mancata notifica del titolo esecutivo determina un vizio formale dell'atto di precetto e deve essere dedotta con opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni dalla notificazione del precetto. L'attore, infatti, lamenta la mancata notifica del titolo esecutivo e tale mancanza è stata rilevata nel termine dei giorni venti dalla notifica del precetto.
Nella produzione di parte convenuta infatti non viene depositato il titolo “esecutivo” notificato con l'atto di precetto il 20.12.2018, la copia depositata telematicamente manca della formula esecutiva che viene apposta sulla copia utilizzata per l'esecuzione. L'esito di tale accertamento preclude l'esame degli altri rilievi. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del Parte_1
l.r.p.t. nei confronti di e del Controparte_2 Controparte_3
chiamato in causa, ogni altra eccezione, deduzione disattesa così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara inefficace l'atto di precetto notificato il 1.9.22 poiché non preceduto dalla notifica di valido titolo esecutivo;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore che liquida Controparte_2
complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione agli avv.ti Del
Gaudio e Langella, dichiaratisi antistatari.
Torre Annunziata 7-3-24 il Giudice o. dr.ssa Patrizia Acampora