Sentenza 28 settembre 2022
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 02/12/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
composta dai magistrati:
EP MAIO Presidente Paola BRIGUORI Consigliere EP MIGNEMI Consigliere relatore Antonio PALAZZO Consigliere Flavia D ORO Primo referendario pronuncia la seguente
SENTENZA
nei giudizi di appello, in materia pensionistica, iscritti al n. 60755 del registro di segreteria, avverso
la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria n. 180 del 27.9.2022;
promossi da:
AN SC GE, c.f.: [...], nato a [...]
NO di IA (CS) il 9.7.1959 e residente in [...], alla Via ON AE (Pal. Ferrari), rappresentato e difeso Avv. Flavio Vincenzo Ponte, c.f.: [...]; p.e.c.:
avvflavioponte@pec.teamcare.it; f.a.x. 0984/398254, il quale indica, ai fini certificata;
- Appellante principale -
contro INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in p.l.r.p.t., Sede Provinciale di Cosenza, Piazza Loreto, n. 22/A rappresentato e difeso nel procedimento di primo grado dagli Avv.ti Angela Maria Laganà
(avv.angelamaria.lagana@postacert.inps.gov.it), CI GR
(avv.giacinto.greco@postacert.inps.gov.it), SC Muscari TO
(avv.francesco.muscaritomaioli@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla Via Tommaso Campanella, presso la sede Avvocatura INPS;
-AppellatoINPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, codice fiscale 80078750587, con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (c.f.: [...]; p.e.c.
avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), AN ER (c.f.:
[...]; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),
EP GI (c.f.: [...]; p.e.c.
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e ER EN (c.f.:
[...]; p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria, 29, ;
- Appellante incidentale -
contro GE AN SC, c.f.: [...], rappresentato e , c.f.: [...]; p.e.c.:
avvflavioponte@pec.teamcare.it;
- Appellato incidentaleVISTI gli atti di appello;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nell udienza del 19 novembre 2025, svolta con l assistenza del segretario, Dott.ssa EP Di Maro, data per letta la relazione del relatore Cons. EP Mignemi, , per GE AN SC, .
FATTO
1. GE AN SC proponeva ricorso innanzi alla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Calabria rassegnando le seguenti conclusioni: Voglia codesto On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in accoglimento del presente ricorso, accogliere le seguenti conclusioni e, quindi
- previa la sospensione degli effetti della comunicazione INPS del 19/03/2021 e la sospensione delle trattenute disposte e attualmente in essere, in via principale, dichiarare nulla/illegittima ovvero revocare ovvero annullare la comunicazione con la quale è stata emanata la rideterminazione del trattamento pensionistico e il contestuale recupero di somme già corrisposte nel periodo 2010/2021, ovvero, in subordine, di applicare correttamente l'art.
72, 1. 388/2000 stante lo svolgimento di lavoro autonomo (cumulo nella misura del 70%);
- condannare l'INPS, in p.l.r.p.l., alla restituzione delle somme recuperate illegittimamente, maggiorate degli interessi legali dalle trattenute fino alla restituzione.
Con condanna al pagamento delle spese di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forf. da distrarsi a favore dei procuratori costituiti recupero di somme percepite e non dovute sulla pensione cat. 223/IOCPS n.
cumulo tra trattamento pensionistico e reddito da lavoratore dipendente 1.5.2021, essendo emerso che il pensionato era titolare di reddito di lavoro dipendente o assimilato, diverso dalla pensione, e che tali redditi erano cumulabili nella misura del 50% do, a titolo a disporre trattenuta pari a 1/5 della somma eccedente il minimo di legge (secondo i calcoli INPS) e, quindi, per un importo Avverso tale provvedimento, il GE - dopo aver proposto ricorso amministrativo in data 14.4.2021, rimasto privo di riscontro - agiva in giudizio attualmente Medico Specialista Ambulatoriale ,
ccordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali, secondo cui i medici specialisti ambulatoriali esercitano , in regime di paraA sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente rappresentava che, dal 13.3.2008 al 31.3.2013 (e, quindi, anche successivamente alla dispensa dal servizio e alla erogazione della pensione del 25.2.2010), era stato membro e presidente di Commissione per le invalidità civili e le invalidità pensionabili Inps, presso il Centro medico-legale Inps di Cosenza e che, dunque, lo stesso INPS aveva pagato le sue prestazioni quale professionista lavoratore autonomo.
Inoltre, Nel merito, poi, il GE deduceva pensione di invalidità, ma di un trattamento riconducibile alla legge n.
del 130 del d.P.R. n. 1092/1973 e non alla c.d. RI NI , essendo, il trattamento pensionistico, derivato da causa di servizio, a seguito di infortunio in itinere, e, quindi, avente natura risarcitoria; circostanza, questa, nota , nel 2014, aveva comunicato al dott. GE la possibilità di svolgere attività lavorativa , .
Detta comunicazione aveva fondato il giusto convincimento della totale cumulabilità della pensione con reddito da lavoro autonomo del ricorrente e, dunque, la sua buona fede.
Il ricorrente, inoltre, rappresentava di vantare complessivi 40 anni di contribuzione, che rendevano inapplicabile il divieto di cumulo, ai sensi della della l. n. 388 del 2000 e nel del d.l.
n. 34 del 2020.
La richiesta di recupero, poi, si poneva in contrasto con il principio di irripetibilità delle somme corrisposte per errore ed incassate in buona fede, ai della l. n. 88 del 1989, risultando, peraltro, maturata la decadenza prevista dall a legge n. 412 del 1991, per procedere al 2. L NPS si costituiva nel giudizio di primo grado rappresentando che, nonostante le modifiche normative, con riguardo al caso di specie, era rimasto invariato il regime di cumulo (50 per cento della parte eccedente il minimo)
delle pensioni di invalidità con i redditi da lavoro dipendente, art.
10, del d.lgs. n. 503 del 1992 e (70 per cento della parte eccedente il minimo),
72, della legge n. 388 del 2000 con i redditi da lavoro autonomo, così come interpretati dalla nota operativa n. 45 del 28 novembre
«
rientrano i trattamenti derivanti da dispensa per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni
(articolo 13 della legge n. 274/1991), le pensioni di infermità (articolo 42 del DPR 1092/1973) nonché i trattamenti pensionistici di privilegio, fermo nei casi di attività svolta alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, in virtù del richiamo espresso di detto articolo al ».
pensione ordinaria diretta di inabilità , a decorrere dal 25.2.2010, essendo prestazione professionale della dirigenza medica ospedaliera.
Da alcune verifiche, era emerso che il ricorrente svolgeva attività lavorativa , negli anni dal 2011 al 2019 (come da Modelli di dichiarazione redditi PF 2012/2020), aveva dichiarato redditi da lavoro dipendente (cfr. quadro RC di tutte le dichiarazioni riportando ivi, oltre
.
Tanto risulterebbe in contrasto con la tesi che si trattasse di attività di lavoro autonomo e trovando, dunque, cumulabilità per la parte eccedente l ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50 per cento, fino a concorrenza dei redditi stessi.
In ogni caso, , ove pure si trattasse di lavoro autonomo, , che prevede il cumulo nella misura del 70 per cento, del d.P.R. n. 1092/73, che riguarda fattispecie differenti.
Istituto, inoltre, vertendosi nel caso di trattamento di invalidità e non di anzianità, non troverebbe applicazione la disciplina di cui agli articoli 52 della l. n. 88/89 e 13 della l. n. 412/91, invocata da parte ricorrente. Di talché, neppure sarebbe pertinente ; mentre, rileverebbe, ai fini prescrizionali, , chiedendo la declaratoria di inammissibilità della domanda e, subordinatamente, di infondatezza, con vittoria di spese e competenze.
3. Con ordinanza n. 29/2022, la Corte dei conti Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria periculum in mora e, poi, con la sentenza n. 180 del 2022, accoglieva il ricorso,
.
In particolare, il giudice di prime cure evidenziava la non pertinenza della disciplina normativa individuata dal ricorrente per sostenere la non cumulabilità dei redditi, considerato che d.P.R. n. 1092/1973 attiene alle ipotesi di pensione normale diretta.
Nel caso di specie, invece, 10, del d.lgs. n. 503/1992, le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stess .
Quindi, considerato che il ricorrente risulta titolare di una pensione ordinaria diretta di inabilità per invalidità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro,
La nota operativa n. 45 del 28 novembre 2008 chiarisce, infatti, che «
rileva nei confronti dei titolari delle pensioni ai superstiti e delle pensioni di attamenti derivanti da dispensa per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni
(articolo 13 della legge n. 274/1991), le pensioni di infermità (articolo 42 del DPR 1092/1973) nonché i trattamenti pensionistici di privilegio, fermo nei casi di attività svolta alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, in dette tipologie di trattamenti pensionistici continuano, pertanto, a trovare comma 2, della legge n. 388/2000 (cumulabilità nella misura del 70 per cento con i redditi da lavoro autonomo, 50 per cento con quelli derivanti da lavoro dipendente ovvero intera cumulabilità per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni)
Secondo il primo giudice, non trovano neppure applicazione l invocata l. n. 88/1989 e del art. 13 della l. n. 412/1991 relative ai pensionati del settore privato; mentre, nel caso in esame, si tratta di un pensionato del settore pubblico, rispetto al quale opera la previsione
.
Con riguardo alla domanda subordinata, il giudice di prime cure evidenziava la circostanza che, , sono state operate, da , le ritenute previdenziali ENPAM.
Lo stesso INPS, nel 2012, per attività svolta, certificava i compensi corrisposti e le relative ritenute, d.P.R. n. 600/73.
Sulla base di tali elementi, ai fini previdenziali, il rapporto in essere tra il era da ritenersi di lavoro autonomo, con conseguente della l.
n. 388/2000.
La Sezione territoriale, quindi, accoglieva la domanda proposta in via subordinata dal ricorrente, assorbite le altre questioni .
4. Avverso la predetta sentenza n. 180 del 2022, proponeva appello il GE, che, riassunti i fatti di causa, con il primo motivo, censurava la tenere nella debita considerazione la connotazione eminentemente risarcitoria del trattamento pensionistico in godimento.
Con il secondo motivo, 2033 c.c.; applicabilità da cui conseguirebbe la irripetibilità delle somme già corrisposte.
aveva tutti i dati concernenti la posizione e, pertanto, andavano anche considerati il legittimo affidamento e la buona fede dello stesso.
In ogni caso, anche qualora si ritenesse applicabile la disciplina generale ava
contemperato con la regola per cui le modalità di recupero devono essere non eccessivamente onerose (in relazione alle condizioni di vita del debitore) e tali da consentire la duratura percezione di un trattamento che assicuri osa, dovendosi avere riguardo alle connotazioni, giuridiche e fattuali, delle singole fattispecie dedotte in giudizio, tenendo conto della natura degli importi di volta in volta richiesti in restituzione, delle cause dell errore che ha portato alla corresponsione delle somme in contestazione, del lasso di tempo trascorso tra la data di corresponsione e corrisposte in riferimento alle correlative finalità.
Inoltre, la ripetizione non poteva che avvenire al netto di quanto effettivamente percepito e non al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, come pretenderebbe l INPS.
Con il terzo motivo,
;
questione che non avrebbe potuto ritenersi assorbita.
Voglia l'Ecc.ma Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale Centrale di Appello adita, in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare il diritto del Dott.
GE al godimento del trattamento pensionistico nella misura già erogata dall'INPS nel periodo dal 25/10/2010 ad aprile 2021, con conseguente condanna dell'INPS, in p.l.r.p.t., alla restituzione di quanto ad oggi illegittimamente trattenuto, oltre interessi legali dalle singole trattenute fino alla restituzione.
5.
il trattamento pensionisti pacificamente erogato dalla Gestione pubblica, trattandosi di un medico del Servizio Sanitario Nazionale, e, pertanto, non era assoggettato alla normativa attinente alle pensioni AGO, come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado.
Del tutto inconferenti erano, quindi, i richiami, contenuti ancora in atto di pensioni erogate della l. n. 88/1989, in particolare) e alla relativa 1092/1973, il cui disposto era stato ritenuto inconferente in primo grado, con motivazione non efficacemente contrastata da controparte.
inconferente pensione in godimento ha una connotazione risarcitoria, poiché ciò non sarebbe sufficiente ad escludere che il trattamento previdenziale è da considerare una pensione di inabilità e che va sottoposto alla relativa disciplina, anche con riguardo al cumulo.
Ove, peraltro, la nota INPS, riportata in atto di appello (pag. VII), nulla dice in punto di cumulabilità del trattamento previdenziale il cui svolgimento effettivo era comunque onere di controparte segnalare Ente, onde permettere la corretta individuazione del rateo di pensione dovuto.
deriverebbe, Ente la percezione del reddito da lavoro, onde permettere di operare la corretta trattenuta sulla pensione (commi 3, 4 e 4-bis del ripetuto art. 10).
In mancanza d adempimento di tale obbligo da parte del pensionato, non sarebbe possibile invocare proficuamente ,
AGO, sarebbe comunque irrilevante.
Infine, non sarebbe escluso, nel caso in cui il pensionato percepisca redditi anche dal medesimo ente che eroga la pensione, anche considerato che lo stesso non essere con la Azienda sanitaria.
va appello, in via incidentale autonoma, deducendo, con un unico motivo, 388/2000 inquadramento autonomo
contraddittorietà con le risultanze in atti mancata valutazione di quanto Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda subordinata di GE, ritenendo che fosse di natura autonoma e, di conseguenza, in applicazione del disposto , c. 2, aveva dichiarato la cumulabilità della pensione nei limiti del 70% della parte eccedente il minimo.
ale conclusione risulterebbe censurabile, non avendo, il primo giudice, valutato quanto risultava in atti ed in particolare, che il GE svolgeva attività , con incarico di Specialista Ambulatoriale a rapporto convenzionale, soggetto a contribuzione EMPAM sin dal 5.11.2010 e che, da verifiche delle Entrate, si era appreso che, negli anni dal 2011 al 2019, aveva dichiarato redditi da lavoro dipendente.
Sicché l lavoro svolto fosse di tipo autonomo sarebbe contraddetta e smentita dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal ricorrente medesimo, da cui risulta inequivocabilmente la produzione di redditi da lavoro dipendente o assimilati;
mentre, qualora il reddito prodotto fosse stato da lavoro autonomo, avrebbe dovuto essere riportato nel quadro RE ovvero RG o RF della dichiarazione reddituale, a seconda del regime contabile o fiscale.
Ad ogni modo, i medici specialisti ambulatoriali, esercitando parasubordinazione, non potrebbero essere qualificati come lavoratori autonomi.
pensione, i redditi in discorso dovevano essere qualificati come da lavoro dipendente.
gravame e per appello incidentale.
6. All udienza del 19 novembre 2025, le parti esponevano le argomentazioni già prospettate in atti e ribadivano le conclusioni ivi rassegnate.
DIRITTO
1. Preliminarmente, essere riuniti, poiché tutti proposti avverso la medesima sentenza.
2.
nella debita considerazione la connotazione eminentemente risarcitoria del trattamento pensionistico in godimento.
Il motivo è infondato.
Il quadro normativo di riferimento è ben riassunto dalla giurisprudenza di questa Sezione ed in particolare, dalla sentenza n. 223 del 2019, secondo cui,
« cumulo di pensioni e stipendi a carico dello Stato e di Enti pubblici disciplina generale, in materia di cumulo tra pensione e retribuzione, a valere per tutti (indistintamente) i dipendenti pubblici [statali e non (Corte conti, Sez.
) del richiamato T.U., ha previsto al co. 1 che: salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attività quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, di pubblico,
mantenimento lo Stato direttamente dipendenti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o dagli altri Enti suindicati .
Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma servizio costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione . Il secondo comma esemplifica casi pratici non aventi tuttavia pretesa alcuna di esaustività.
Il successivo d.P.R. 1092 del 1973, in conformità alla natura ricognitiva di ogni testo unico, recava disposizioni che sostanzialmente ripetevano, per i dipendenti statali, le stesse norme per la totalità dei pubblici dipendenti pensione
con un trattamento di attività è, in linea di principio, assentito ma a condizione che sia escluso ogni rapporto di derivazione della nuova attività da quella originaria che, una volta cessata, ha dato luogo a pensione, normale o privilegiata (artt. 133 e 139).
trattamento di anche la disciplina sul
(divieto di) cumulo in esso inserita, non era applicabile agli impiegati e agli operai iscritti, ai fini di quiescenza, a casse o fondi speciali, salvo il caso di rinvio della relativa disciplina pensionistica Al settore pubblico, faceva poi riscontro il settore privato con le diverse prevedeva che La pensione liquidata in base al presente articolo non è cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze
. In detto settore (A.G.O., Gestione ordinaria, Gestione separata ecc.), non si rinvenivano però divieti di cumulo correlati alla derivazione del nuovo rapporto da quello originario che aveva dato luogo a pensione.
legge 112/08, In breve, dal gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia, quelle di anzianità e le pensioni/assegni di invalidità, liquidate con anzianità contributiva (in allora)
delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, erano divenute interamente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente.
Dal 1° gennaio 2009 la totale cumulabilità con i redditi da lavoro è stata estesa a tutte le pensioni di anzianità, i trattamenti di prepensionamento e le pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema e delle forme sostitutive ed esonerative della medesima e della Gestione separata.
Sicché, da tale data non sussisteva alcun vincolo per il cumulo della pensione con i redditi derivanti da attività lavorativa e questo a valere solamente per i trattamenti previdenziali diretti (non quindi per i titolari delle pensioni ai superstiti), quali la pensione di vecchiaia (per limiti di età) e quella anticipata o di anzianità (per limiti di servizio).
Il divieto afferiva ancora ed esclusivamente i soli beneficiari di pensione di invalidità [in cui rientravano i trattamenti derivanti da dispensa per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle 42 del d.P.R. n.
Per dette tipologie di pensioni continuavano, pertanto, a trovare applicazione le disposizioni in materia di cumulo di
[cumulabilità nella misura del 70 per cento con i redditi di lavoro autonomo, 50 per cento con quelli derivanti da lavoro dipendente ovvero intera cumulabilità per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni]».
Detta giurisprudenza è stata confermata dalla successiva sentenza, sempre di questa Sezione, n. 163 del 2022, che, in linea anche con la precedente pronuncia n. 364 del 2018, ha ribadito che , c.
1, dispone a decorrere dal 10 gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo nella misura del 50 per cento fino a La richiamata norma è stata modificata legge n. 388/2000, ma unicamente relativamente al cumulo con i redditi da lavoro autonomo essendo stata portata al 70% la misura della cumulabilità delle quote di pensione di invalidità con i redditi di lavoro autonomo. Nulla, invece, è stato innovato nel rapporto con i redditi da lavori dipendente, rispetto ai quali è rimasta suddetto d.lgs. n. 503/1992, ossia la incumulabilità delle pensioni di invalidità con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50 per cento.
La disciplina del cumulo delle prestazioni di invalidità non ha subito introdotto la totale cumulabilità dei redditi di lavoro autonomo e dipendente con le sole pensioni di anzianità .
La richiamata decisione (III Centr. n. 364/2018) ha, ulteriormente, statuito se al lavoratore sia stata riconosciuta una pensione privilegiata, che è prestazione di importo maggiorato in considerazione della riduzione della capacità di produrre reddito a causa di una infermità contratta a causa di servizio allorché il pensionato inizi una attività lavorativa (autonoma o dipendente) è considerato legittimo che la sua pensione privilegiata venga ridotta e, quindi, non sia cumulabile per intero con il reddito derivante dalla nuova attività iniziata, ma subisca una riduzione, rappresentata dalla cumulabilità parziale
(in misura del 70 o del 50 per cento) nel caso di cumulo rispettivamente con attività di lavoro autonomo o dipendente. Alla luce delle predette considerazioni il Collegio ritiene che la fattispecie in esame debba essere assoggettata al regime di cumulabilità solo parziale della pensione privilegiata con i redditi di lavoro subordinato nel senso che la quota della pensione privilegiata ordinaria del ricorrente eccedente l ammontare del trattamento minimo INPS è cumulabile con i predetti redditi nella misura del Le linee argomentative seguite da questa Sezione con la sentenza n. 364 del 3 ottobre 2018 su richiamate, e da cui il Collegio non ha motivi di dissentire, trovano ulteriore fondamento nella decisione della Corte Costituzionale con la sentenza n. 241/2016, la quale ha dichiarato non fondata la questione di della legge n. 388/2000 e n. 133/2008, in riferimento per la legittimità delle limitazioni al cumulo tra pensioni di invalidità e redditi di lavoro autonomo. (Sez. III App., sent. n. 163 del 2022).
Orbene, nel caso in discussione, è incontestato principale è titolare di una pensione ordinaria di inabilità e, quindi, non è , relativo al cumulo tra pensione normale diretta e trattamento di attività, ma è applicabile la normativa innanzi illustrata relativa alle pensioni di invalidità.
È inconferente la circostanza che il trattamento pensionistico in godimento sia connesso ad un infortunio in itinere, considerato che fini che qui occupano, è la tipologia di trattamento e non le ragioni che ne hanno consentito il riconoscimento.
unico motivo, ha censurato la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile la normativa afferente al cumulo di pensione di inabilità e lavoro autonomo, invece che quella relativa al cumulo con il lavoro dipendente.
La natura - dipendente o autonoma - del svolta dal GE non può essere dedotta ,
in una delle caselle della dichiarazione dei redditi, ma va scrutinata sulla base
.
È, pertanto, del tutto inconferente, nel caso, negli anni dal 2011 al 2019
(come da Modelli di dichiarazione redditi PF 2012/2020, all. 6) il Dott.
GE ha dichiarato redditi da lavoro dipendente (cfr. quadro RC di tutte le dichiarazioni riportando ivi, oltre al reddito da pensione, anche quello percepito
smentita dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal ricorrente medesimo da cui risulta inequivocabilmente la produzione di redditi da lavoro dipendente o assimilati nel mentre, qualora il reddito prodotto fosse stato da lavoro autonomo come affermato, avrebbe dovuto essere riportato nel quadro RE ovvero RG o RF della dichiarazione reddituale a seconda del regime contabile o fiscale essendo ammissibile che detta erroneità vincoli il giudice nella qualificazione giuridica della citata attività.
vero che il pensionato ha versato i contributi ENPAM.
Correttamente, pertanto, il giudice di prime cure, piuttosto che fondare la decisione sulla non dirimente documentazione afferente alle dichiarazioni dei redditi, o, ha effettuato la valutazione fondandola Valutazione che il Collegio condivide pienamente e che è supportata da costante giurisprudenza di Cassazione - Sezione Lavoro, che, da ultimo, con 794 del 23.8.2025, ha ribadito che Circa la natura del rapporto di lavoro dei medici convenzionati: in materia di medici convenzionati, va escluso che nell'ordinamento sia rinvenibile un principio generale, ancorché settoriale, di assimilazione delle prestazioni svolte presso enti sanitari dai medici in base a convenzioni, ex art. 48 legge n. 833 del 1978, a quelle rientranti nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, attesa l'assenza nei rapporti d'opera professionale (pur caratterizzati da collaborazione coordinata e continuativa) del requisito della subordinazione, dovendosi ritenere che le disposizioni che estendono l'applicabilità della normativa del pubblico impiego con equiparazione alle prestazioni subordinate abbiano carattere speciale ed eccezionale e siano insuscettibili di essere applicate al di fuori dei casi considerati. (Cass. 29/07/2008 n.
20581).
I rapporti tra i medici convenzionati esterni e gli enti sanitari, disciplinati dall'art. 48 della L. n. 833 del 1978 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, corrispondono a rapporti libero- professionali che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all' infuori di quello di sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo (In termini, si vedano anche Cass. Sez.
Lav., ord. 23793 del 2025; sent. n. 23641 del 2025; sent. 16929 del 2025).
configurabile quale lavoro dipendente, è stata correttamente ricondotta, dal giudice di prime cure, nel novero del lavoro autonomo e, pertanto, ai sensi
., della legge n. 388 del 2000, secondo cui A decorrere dal 1°
gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. il trattamento pensionistico del GE è cumulabile entro detti limiti con il trattamento di attività.
on il secondo motivo, censurava la sentenza di prime cure, per avere ritenuto inapplicabile della l. n. 88 del 1989.
Il motivo è da respingere.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, n. 88 trova
dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative
(Sez.
I App., sent. n. 173 del 2025; Sez. III app., sent. n. 21 del 2025; Sez. III App.,
sent. n. 30 del 2021; Sez. I App., sent. n. 335 del 2018).
questione che non avrebbe potuto ritenersi assorbita.
Il motivo è fondato.
In effetti, ricorrente, con il riconoscimento del diritto di cumulo del proprio trattamento con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento ,
previdenziale, palesava la necessità di una espressa valutazione della legittimità del Valutazione che è stata del tutto omessa.
sussistenza dei presupposti e della misura del recupero, pure con riguardo alla eccepita prescrizione, gli atti al primo giudice, in diversa composizione, per il giudizio di merito sul punto e la pronuncia sulle spese del grado di appello.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
definitivamente pronunciando,
- riunisce gli appelli;
- , nei termini di cui in motivazione;
- r ;
- rimette gli atti al primo giudice, in diversa composizione, per il giudizio di merito e per la pronuncia sulle spese del grado di appello.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
L ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa EP Mignemi Dott.ssa EP Maio Depositata il
IL DIRIGENTE
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l applicazione dell articolo 52 del d.lgs.
30 giugno 2003 n. 196,
DISPONE
che, a cura della Segreteria, sia apposta l annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa EP Maio Depositato in Segreteria il Il Dirigente In esecuzione del provvedimento collegiale, ai sensi dell articolo 52 del d.lgs.
30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, Il Dirigente