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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 919/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
LORETO RITA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3081/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Srl Incorporante La EL Si Ricorrente_2 S.r.l. - 13111961002
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7960/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 32 e pubblicata il 15/04/2015
Atti impositivi:
- ATTO CONTESTAZ n. TJBCO0800093 2012 PROT. 98959 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2618/2025 depositato il 30/09/2025
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Grandi Contribuenti emetteva nei confronti della Ricorrente_1 (ora incorporata nella Ricorrente_1 Italia S.r.l.) l'atto di contestazione n. TJBCO0800093/2012 con il quale contestava, per l'annualità 2007, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% sull'acquisto di pannelli fotovoltaici ed irrogava la sanzione prevista dall'art. 6, comma 8, D.lgs.
471/1997, pari ad euro 4.291.977,84.
L'atto sanzionatorio traeva origine da un Processo Verbale di Constatazione consegnato in data 06/08/2012 alla Ricorrente_1
All'esito del processo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 32289/2024, depositata il 13/12/2024, ha accolto il ricorso della società e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Ufficio, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese di giudizio.
A seguito della suddetta pronuncia, il contribuente, avanzava istanza di riassunzione del processo per cui
è causa, per i motivi meglio indicati in atti.
Si costituiva nel presente giudizio anche l'Ufficio con propria memoria nella quale, preso atto dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul tema, evidenzia di aver disposto l'annullamento totale in autotutela dell'atto impugnato con provvedimento, come in atti. Chiedeva pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che deve essere dichiarato estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere.
In particolare, la Suprema Corte ha statuito: “… 3. Il motivo dedotto con il ricorso principale [della società, n.d.r.] è fondato.
3.1. Deve darsi continuità all'orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di IVA, l'agevolazione di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 633 del 1972 non si applica alle cessioni di pannelli solari in quanto gli stessi, singolarmente considerati, pur essendone una componente necessaria, non costituiscono di per sé un impianto fotovoltaico, ai sensi del n. 127 quinquies della Tabella A parte III, allegata al citato decreto, che, nell'utilizzare il termine "impianto", fa riferimento ad un insieme di componenti predisposti per la produzione di beni, indipendentemente dalle caratteristiche intrinseche degli impianti stessi e dalla qualità dei soggetti cessionari (operatori commerciali o utilizzatori finali), senza che sia possibile un'interpretazione estensiva di una norma che contempla un'agevolazione (Cass. n. 7788 del 2019; Cass. n. 25080 del 2019).
3.2. Tale tabella A, Parte III, al numero 127-quinquies, menziona, tra gli altri, gli «impianti di produzione e reti di distribuzione calore energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica». Il successivo numero 127-sexies ammette, invece, all'aliquota agevolata «i beni, escluse materie prime e semi lavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies». L'interpretazione letterale e sistematica delle due disposizioni conduce a ritenere che la prima fattispecie si applica a tutte le cessioni che hanno per oggetto impianti idonei a produrre calore-energia ed energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica. La seconda fattispecie, invece, interessa le sole cessioni dei componenti finiti destinati alla realizzazione di impianti. Dal coordinamento delle due norme si evince la netta distinzione tra gli “impianti”, quale complesso di beni approntato per la produzione di altri beni (come l'energia elettrica, assimilata, secondo la normativa IVA, ai beni materiali, v. art.15 Direttiva n. 112/2006/UE), e i componenti “finiti” che servono alla realizzazione degli impianti.
3.3. Ne consegue che, in detta ultima ipotesi, può solo trovare applicazione, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il regime agevolativo previsto dal n. 127 sexies della medesima Tabella (sulla sua interpretazione, v. Cass. n. 30138 del 2019; Cass. n. 11690 del 2021) …”
La Suprema Corte, richiamando dunque i propri precedenti sul medesimo argomento, ha chiarito che la cessione dei componenti finiti, destinati alla realizzazione di impianti di calore e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica, deve essere assoggettata ad aliquota IVA agevolata, ex art. 127-sexies della
Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972, in ragione della sola natura oggettiva dei beni ceduti.
I Giudici di legittimità hanno ritenuto, inoltre, non corretta l'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria volta a riconoscere l'agevolazione in parola soltanto agli importatori dei beni in questione purché esercenti l'attività di installatore. In altri termini, la Cassazione ha precisato che l'agevolazione prevista dal citato n. 127-sexies può essere negata solo qualora non vi sia prova della destinazione dei beni ceduti alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile, non essendo invece richiesto che l'importatore dei beni svolga attività diretta alla loro installazione.
P.Q.M.
La Corte giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
condanna l'Agenzia delle Entrate di Roma, Direzione Regionale del Lazio a rifondere ad EL
S.I. Srl le spese dei seguenti gradi di giudizio: giudizio di legittimità, 15.0000,00 €; giudizio di rinvio, nulla per le spese, il tutto oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
LORETO RITA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3081/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Srl Incorporante La EL Si Ricorrente_2 S.r.l. - 13111961002
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7960/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 32 e pubblicata il 15/04/2015
Atti impositivi:
- ATTO CONTESTAZ n. TJBCO0800093 2012 PROT. 98959 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2618/2025 depositato il 30/09/2025
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Grandi Contribuenti emetteva nei confronti della Ricorrente_1 (ora incorporata nella Ricorrente_1 Italia S.r.l.) l'atto di contestazione n. TJBCO0800093/2012 con il quale contestava, per l'annualità 2007, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% sull'acquisto di pannelli fotovoltaici ed irrogava la sanzione prevista dall'art. 6, comma 8, D.lgs.
471/1997, pari ad euro 4.291.977,84.
L'atto sanzionatorio traeva origine da un Processo Verbale di Constatazione consegnato in data 06/08/2012 alla Ricorrente_1
All'esito del processo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 32289/2024, depositata il 13/12/2024, ha accolto il ricorso della società e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Ufficio, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese di giudizio.
A seguito della suddetta pronuncia, il contribuente, avanzava istanza di riassunzione del processo per cui
è causa, per i motivi meglio indicati in atti.
Si costituiva nel presente giudizio anche l'Ufficio con propria memoria nella quale, preso atto dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul tema, evidenzia di aver disposto l'annullamento totale in autotutela dell'atto impugnato con provvedimento, come in atti. Chiedeva pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che deve essere dichiarato estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere.
In particolare, la Suprema Corte ha statuito: “… 3. Il motivo dedotto con il ricorso principale [della società, n.d.r.] è fondato.
3.1. Deve darsi continuità all'orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di IVA, l'agevolazione di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 633 del 1972 non si applica alle cessioni di pannelli solari in quanto gli stessi, singolarmente considerati, pur essendone una componente necessaria, non costituiscono di per sé un impianto fotovoltaico, ai sensi del n. 127 quinquies della Tabella A parte III, allegata al citato decreto, che, nell'utilizzare il termine "impianto", fa riferimento ad un insieme di componenti predisposti per la produzione di beni, indipendentemente dalle caratteristiche intrinseche degli impianti stessi e dalla qualità dei soggetti cessionari (operatori commerciali o utilizzatori finali), senza che sia possibile un'interpretazione estensiva di una norma che contempla un'agevolazione (Cass. n. 7788 del 2019; Cass. n. 25080 del 2019).
3.2. Tale tabella A, Parte III, al numero 127-quinquies, menziona, tra gli altri, gli «impianti di produzione e reti di distribuzione calore energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica». Il successivo numero 127-sexies ammette, invece, all'aliquota agevolata «i beni, escluse materie prime e semi lavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies». L'interpretazione letterale e sistematica delle due disposizioni conduce a ritenere che la prima fattispecie si applica a tutte le cessioni che hanno per oggetto impianti idonei a produrre calore-energia ed energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica. La seconda fattispecie, invece, interessa le sole cessioni dei componenti finiti destinati alla realizzazione di impianti. Dal coordinamento delle due norme si evince la netta distinzione tra gli “impianti”, quale complesso di beni approntato per la produzione di altri beni (come l'energia elettrica, assimilata, secondo la normativa IVA, ai beni materiali, v. art.15 Direttiva n. 112/2006/UE), e i componenti “finiti” che servono alla realizzazione degli impianti.
3.3. Ne consegue che, in detta ultima ipotesi, può solo trovare applicazione, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il regime agevolativo previsto dal n. 127 sexies della medesima Tabella (sulla sua interpretazione, v. Cass. n. 30138 del 2019; Cass. n. 11690 del 2021) …”
La Suprema Corte, richiamando dunque i propri precedenti sul medesimo argomento, ha chiarito che la cessione dei componenti finiti, destinati alla realizzazione di impianti di calore e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica, deve essere assoggettata ad aliquota IVA agevolata, ex art. 127-sexies della
Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972, in ragione della sola natura oggettiva dei beni ceduti.
I Giudici di legittimità hanno ritenuto, inoltre, non corretta l'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria volta a riconoscere l'agevolazione in parola soltanto agli importatori dei beni in questione purché esercenti l'attività di installatore. In altri termini, la Cassazione ha precisato che l'agevolazione prevista dal citato n. 127-sexies può essere negata solo qualora non vi sia prova della destinazione dei beni ceduti alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile, non essendo invece richiesto che l'importatore dei beni svolga attività diretta alla loro installazione.
P.Q.M.
La Corte giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
condanna l'Agenzia delle Entrate di Roma, Direzione Regionale del Lazio a rifondere ad EL
S.I. Srl le spese dei seguenti gradi di giudizio: giudizio di legittimità, 15.0000,00 €; giudizio di rinvio, nulla per le spese, il tutto oltre accessori di legge se dovuti.