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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 09/02/2026, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2185/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3089/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via A. Diaz, 11 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240042823483002 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19857/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli, il ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 028 2024 00428234 83 002 notificato il 26/11/2024 avente ad oggetto spese del giudizio.
Rassegna le seguenti conclusioni: «CHIEDE A codesta On.le Corte di Giustizia di Napoli di accogliere il presente ricorso e conseguenzialmente dichiarare nullo o quanto meno illegittimo i ruolo di cui alla cartella di pagamento qui impugnata. Inoltre, si chiede la condanna della controparte al pagamento di diritti, spese ed onorari del giudizio».
Si è costituita la DP Napoli I, la quale deduce di aver annullato la pretesa e rassegna le seguenti conclusioni: «
Voglia codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di Napoli dichiarare, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs.
546/92, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Si chiede altresì di voler disporre la compensazione delle spese di giudizio».
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In seguito all'annullamento dell'atto da parte del Comune deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocrativa dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3089/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via A. Diaz, 11 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240042823483002 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19857/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli, il ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 028 2024 00428234 83 002 notificato il 26/11/2024 avente ad oggetto spese del giudizio.
Rassegna le seguenti conclusioni: «CHIEDE A codesta On.le Corte di Giustizia di Napoli di accogliere il presente ricorso e conseguenzialmente dichiarare nullo o quanto meno illegittimo i ruolo di cui alla cartella di pagamento qui impugnata. Inoltre, si chiede la condanna della controparte al pagamento di diritti, spese ed onorari del giudizio».
Si è costituita la DP Napoli I, la quale deduce di aver annullato la pretesa e rassegna le seguenti conclusioni: «
Voglia codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di Napoli dichiarare, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs.
546/92, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Si chiede altresì di voler disporre la compensazione delle spese di giudizio».
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In seguito all'annullamento dell'atto da parte del Comune deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocrativa dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.