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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/09/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 502/2023 R.G., vertente TRA
, con sede in Roma, in Parte_1 persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e difeso Controparte_1 come da procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore dall'Avv. Dario Cosimo Adornato, CF pec C.F._1 t Email_1 appellante CONTRO
, nata a [...]à il 26.03.1970, CF Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Via Sbarre Inferiori n. 435/B presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Paola Mesiano, CF , dalla quale è rappresentata e C.F._3 difesa appellata E
, P. IVA: , in persona del Controparte_3 P.IVA_1 l.r.p.t. con sede in Roma alla Via G. Grezar n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Gallì ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Locri (RC) via Firenze 113, pec Email_2 appellata CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 17.11.2022, adiva il Tribunale di Palmi, al Controparte_2 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1. “accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito di € 32.840,57 indicato nel preavviso di fermo amministrativo n. 09480202200003481000 notificato dall' il 12.10.2022; 2. Controparte_3 accertare e dichiarare la nullità e/o annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 09480202200003481000 emesso dall'agente di riscossione Controparte_4
di Reggio Calabria sul veicolo Volkswagen Tiguan 2.0 TDI BMT targato
[...]
ER330VF, notificato in data 12.10.2022 e di tutti gli atti presupposti e/o conseguenti compresi gli avvisi di addebito n.39420150001880071000, n.3942016000092488100, n. 39420160003398681000,n.39420170001774101000,n.39420170002940641000,n.394201 2
70003553734000,n.39420180000289922000n.39420180000753407000,n.394201800011 47643000,n.39420180001418050000, e conseguentemente ordinare alla stessa la cancellazione dell'iscrizione del fermo sul veicolo Volkswagen Tiguan 2.0 TDI BMT targato ER330VF;
3. condannare, altresì, i resistenti alle spese e competenze del giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di non aver riscosso gli onorari ed aver anticipato tutte le spese”. La ricorrente chiedeva l'annullamento del fermo amministrativo, recante n. 09480202200003481000, del veicolo di proprietà della stessa e degli atti ad esso presupposti, vale a dire i seguenti avvisi di addebito:
1. n. 39420150001880071000, notificato il 29.10.2015 della somma di euro 6.766,81 (comprensiva delle spese procedurali), in ragione del mancato pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive per omesso versamento per gli anni 2013-2014;
2. n. 39420160000924881000, notificato il 13.05.2015 della somma di euro 4.446,78 (comprensiva delle spese procedurali), in ragione del mancato pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive per omesso versamento per gli anni 2013-2014-2015;
3. n. 39420160003398681000, notificato il 13.11.2016 della somma di euro 2.530,21 (comprensiva delle spese procedurali), in ragione del mancato pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive per omesso versamento per l'anno 2015;
4. n. 39420170001774101000, notificato il 10.10.2017 della somma di euro 4.963,85 (comprensiva delle spese procedurali), in ragione del mancato pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive per omesso versamento per l'anno 2016;
5. n. 39420170002940641000, notificato il 18.10.2017 della somma di euro 7.412,13 (comprensiva delle spese procedurali), in ragione del mancato pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive per omesso versamento per l'anno 2013;
6. n. 39420170003553734000, notificata il 01.12.2017 della somma di euro 1.044,68 (comprensiva delle spese procedurali), in ragione del mancato pagamento del Modello DM Co
e somme per l'anno 2017; CP_6
7. n. 39420180000289922000, notificato il 12.05.2018 della somma di euro 391,80 (comprensiva delle spese procedurali), in ragione del mancato pagamento del Modello DM 10 e somme aggiuntive per l'anno 2017;
8. n. 39420180000753407000, notificato il 19.06.2018 della somma di euro 805,05 (comprensiva delle spese procedurali), in ragione del mancato pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive per omesso versamento per l'anno 2014;
9. n. 39420180001147643000, notificato il 19.06.2018 della somma di euro 3.627,71 (comprensiva delle spese procedurali), in ragione del mancato pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive per omesso versamento per l'anno 2017;
10. n. 39420180001418050000, notificato il 08.07.2018 della somma di euro 851,55 (comprensiva delle spese procedurali), in ragione del mancato pagamento del Modello DM 10 e somme aggiuntive per gli anni 2017 e 2018. Eccepiva la nullità del preavviso di fermo per mancata prova della notifica degli atti presupposti nonché, in assenza di atti interruttivi, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti sottesi, ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. 335/95. Si costituiva in giudizio l formulando le seguenti conclusioni: “1. In CP_7 via preliminare, dichiarare la parziale incompetenza territoriale con riferimento agli avvisi di addebito nn. 39420170003553734000, 39420180000289922000, 39420180001418050000; 2. il parziale difetto di legittimazione della per tutti i CP_1 sottesi avvisi di addebito, ad eccezione dell'avviso di addebito n. 39420180000753407000 3. l'inammissibilità del ricorso per gli avvisi di addebito sopra evidenziati, per i quali non è decorso il termine di prescrizione alla data di notifica del preavviso di fermo;
4. rigettare il ricorso perché infondato e condannare l'opponente al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi, oltre sanzioni da aggiornarsi al momento del saldo;
5. In via subordinata, 3
nel caso di annullamento del credito per prescrizione maturata dopo la consegna del ruolo, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere addebitata all' , Pt_1 compensando nei suoi confronti le spese del giudizio”. Evidenziava che alla comunicazione di fermo amministrativo opposta erano sottesi diversi avvisi di addebito, aventi ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti sia alla gestione commercianti sia alla gestione aziende con dipendenti. In via preliminare eccepiva l'incompetenza del giudice adito ai sensi dell'art. 444, c. 1., c.p.c. in favore del Tribunale di Reggio Calabria per gli avvisi di addebito aventi ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione aziende con dipendenti (dm insoluti), sopra indicati nn. 39420170003553734000, 39420180000289922000 e 39420180001418050000. Eccepiva, altresì, la parziale carenza di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione dei crediti in quanto non oggetto Controparte_1 di cessione alla Società di cartolarizzazione, ad eccezione dell'avviso di addebito n. 39420180000753407000. Deduceva altresì l'inammissibilità dell'opposizione per definitività dei ruoli per i quali non risultava decorso il termine quinquennale alla data di notifica del preavviso (12.10.2022): GESTIONE COMMERCIANTI: - 39420170002940641000 - 39420180000753407000 - 39420180001147643000 GESTIONE AZIENDE: - 39420170003553734000 - 39420180000289922000 – 39420180001418050000. Con riferimento agli altri sottesi avvisi di addebito, negava l'ammissibilità della domanda, difettando nel ricorrente l'interesse ad agire ex art. 100 cpc. nonché per il mancato rispetto del termine decadenziale di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. per i vizi formali e di giorni 40 ex art. 24 D. Lgs. 46/99 per i vizi di merito. Sottolineava, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto estranea alla procedura di riscossione, affermando altresì che per l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle, nessuna responsabilità poteva essere addebita all' , neppure ai fini delle spese, essendo l il solo responsabile CP_1 Controparte_8 del buon fine del procedimento di riscossione e chiedeva, in ipotesi di annullamento del credito per prescrizione, di essere tenuto indenne dalla condanna alle spese di giudizio. Si costituiva l , formulando le seguenti Controparte_4 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previo rigetto dell'istanza di sospensione, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per 7 intempestività ex art art. 24 Dlgs 46/99 e per intempestività delle eccezioni formali ex art 617 cpc. Nel merito rigettare l'opposizione in quanto priva di fondamento sia in fatto che in diritto, attesa l'assoluta regolarità e legittimità della procedura adottata dall' CP_8 ; in subordine, estromettere dal giudizio l o, comunque,
[...] Controparte_8 tenere indenne la stessa società da qualsiasi pregiudizio possa derivare dall'eventuale accoglimento delle doglianze prospettate dal ricorrente, stante la carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. Preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione sia perché intempestiva rispetto alla notifica degli avvisi di addebito ex art. 24 D.lgs. 46/99 per vizi di merito (40 giorni dalla notifica) sia per vizi di forma e procedurali (20 giorni dalla notifica) ex art 617 cpc. Nel merito, affermava che la notifica degli avvisi di addebito era di competenza dell' . CP_1 Deduceva, inoltre, che i termini prescrizionali non erano maturati anche in considerazione della notifica di una serie di atti: AVI 09420199012344425000 notificato con pec il 1.10.2019; AVI 09420229005629160000 notificato con pec il 19.7.2022 e successivo deposito presso infocamere;
CPI notificato con pec il 10.8.2022 e successivo PartitaIVA_2 deposito presso infocamere;
PFA 09480202200003481000 notificato con pec il 12.10.2022, dovendosi tenere conto, altresì, ai fini del calcolo dei termini prescrizionali/decadenziali, del periodo di sospensione intervenuto con l'emergenza COVID 19. 4
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 544/2023, pubblicata il 10.05.2023, il Tribunale di Palmi accoglieva parzialmente la domanda della ricorrente e così disponeva: “1. dichiara il difetto di CP_ legittimazione passiva della società di cartolarizzazione per tutti i crediti oggetto del giudizio, ad eccezione dell'avviso di addebito n. 39420180000753407000; 2. dichiara il proprio difetto di competenza per territorio in favore del Tribunale di Reggio Calabria in funzione di Giudice del Lavoro relativamente avvisi di addebito nn. 39420170003553734000, 39420180000289922000 e 39420180001418050000 (DM10), assegnando il termine di gg. 30, decorrenti dalla comunicazione della presente decisione, per la riassunzione della causa innanzi al Giudice-ufficio così indicato;
3. annulla parzialmente la comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta n. 09480202200003481000, limitatamente agli avvisi oggetto del presente giudizio;
4. accoglie la domanda e dichiara la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n39420150001880071000, n. 39420160000924881000, n. 39420160003398681000, n. 39420170002940641000, n. 39420180000753407000 e, conseguentemente, non dovuti i relativi importi;
5. rigetta la domanda di prescrizione dei crediti sottesi agli avvisi di addebito n. 39420180001147643000 e n. 39420170001774101000; 6. compensa le spese di lite tra le parti”. Qualificata la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dichiarava il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione per tutti i crediti oggetto del giudizio perché non ceduti alla medesima, ad eccezione dell'avviso di addebito n. 39420180000753407000. Dichiarava altresì il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Palmi in favore del Tribunale di Reggio Calabria, limitatamente agli avvisi di pagamento recanti nn. 39420170003553734000, 39420180000289922000 e 39420180001418050000 (DM10). Nel merito, riteneva la notifica di tutti gli avvisi di addebito viziata da nullità assoluta poiché proveniente “da pec non iscritta in pubblici registri, non avendo utilizzato quella presente negli elenchi pubblici ufficiali “IPA” (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), ma bensì altri indirizzi ( ), né avendo espressamente Email_3 indicato l'elenco da cui l'indirizzo è stato estratto, in virtù del combinato disposto dell'art.
3- bis, L. n. 53/1994 e dell'art. 16-ter del DL 179/2012 (conv. dalla L. 221/2012), né ha indicato CP_ presso quale registro ha ricavato l'indirizzo pec del destinatario (v. all.ti 1 e 2 )”. Affermando che la notifica eseguita mediante un indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi non poteva ritenersi valida, in quanto viziata da nullità insanabile (inesistenza), con impossibilità di operare la sanatoria ex art. 156 c.p.c., concludeva che
“l'omissione nel caso specifico della prova della notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Corte di Cassazione a SS UU. sent. n. 10012/2021). Ne consegue la nullità di tutti gli atti eventualmente interruttivi della prescrizione nonché la nullità parziale della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta n. 09480202200003481000 in difetto di prova della notifica degli avvisi di addebito presupposti. Pertanto, in ordine ai crediti portati agli avvisi di addebito residui, tenuto conto della normativa emergenziale Covid 19 di sospensione dell'attività di riscossione disposta ex lege dall'8.3.2020 al 31.8.2021, ossia ben 542 giorni (dal D.L. 18/2020 Cura Italia che sospendeva i termini di notifica delle cartelle dall'8.3.2020 e successive modifiche, fino al Decreto Sostegni Bis ex D.L. 73/2021 al 31.8.2021), con la conseguenza che doveva intendersi sospeso anche il decorso prescrizionale per il corrispondente periodo, alla data di notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202200003481000 (12.10.2022) si osserva: - n. 39420150001880071000, omesso versamento per gli anni 2013-2014, è maturata la prescrizione quinquennale;
- n. 39420160000924881000, anni 2013-2014-6/2015, è 5
maturata la prescrizione quinquennale;
- n. 39420160003398681000, anno 12/2015, è
maturata la prescrizione quinquennale;
- n. 39420170001774101000, anno 12/2016, non è
maturata la prescrizione quinquennale;
- n. 39420170002940641000, anno 12/2013, è
maturata la prescrizione quinquennale;
- n. 39420180000753407000, anno 12/2014, è
maturata la prescrizione quinquennale;
- n. 39420180001147643000, anno 12/2017, non è
maturata la prescrizione quinquennale. Dichiarava, quindi, l'annullamento parziale della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta n. 09480202200003481000, nonché la prescrizione dei crediti sottesi agli avvisi di addebito: n. 39420150001880071000, n. 39420160000924881000, n. 39420160003398681000, n. 39420170002940641000, n. 39420180000753407000. Rigettava, invece, la domanda di prescrizione dei crediti sottesi agli avvisi di addebito n. 39420180001147643000 e n. 39420170001774101000.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , che ne invocava la CP_1 riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “Riformare la sentenza e condannare l'odierno appellato al pagamento dei contributi e delle sanzioni di cui agli avvisi di addebito nn. 39420170002940641000, 39420180000753407000, 39420150001880071000, 3942016000092488100, 39420160003398681000. Condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze di giudizio per entrambi i gradi di giudizio”. Censurava l'appellata sentenza, considerando, in relazione alla statuizione concernente l'inesistenza della notifica degli avvisi di addebito nn. 39420170002940641000 e 39420180000753407000, che, a norma del combinato disposto degli artt. 26, c. 2, D.P.R. n. 602 del 1973 e 60 D.P.R. 600/1973, con riguardo all'indirizzo di provenienza del mittente non vi era alcun obbligo di appartenenza ai domìni dei pubblici registri, potendo il notificante eseguire la notificazione da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, diversamente da quanto previsto dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. I ruoli erano, dunque, già divenuti definitivi alla data di comunicazione preventiva del fermo non essendo maturata la prescrizione in ragione della corretta esecuzione del procedimento notificatorio attivato dall'ente impositore. Parimenti valida ed efficace era la notifica degli avvisi di addebito n. 39420150001880071000, n.3942016000092488100, n. 39420160003398681000, atteso che dalla data comprovata della loro notifica a mezzo PEC, rispettivamente avvenuta il 29.10.2015, il 13.05.2015 ed il 13.11.2016, alla data di notifica dei successivi atti di intimazione i termini prescrizionali non erano maturati, in considerazione di ulteriore attività svolta da , dopo la notifica degli avvisi, comprovata dalla difesa dell' CP_9 [...]
con i seguenti atti, versati nel fascicolo di parte: AVI Controparte_4 09420199012344425000 notificato con PEC il 01.10.2019; AVI 09420229005629160000 notificato con PEC il 19.07.2022 e successivo deposito presso infocamere;
CPI
notificato con PEC il 10.08.2022 e successivo deposito presso PartitaIVA_2 infocamere;
PFA 09480202200003481000 notificato con PEC il 12.10.2022. Inoltre, ai fini del calcolo dei termini prescrizionali doveva tenersi conto del periodo di sospensione intervenuto con l'emergenza COVID dal dpcm 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni. L'appello doveva essere accolto e la sentenza riformata. Costituitasi, resisteva all'appello, chiedendone il rigetto con vittoria di Controparte_2 spese di lite. Richiamava il disposto dell'art.
3 - bis L. 53/1994, a norma del quale la notificazione con modalità telematica poteva essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata dall'indirizzo/all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche 6
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. I predetti elenchi erano quelli individuati dall'art. 16 - ter DL n. 179/2012 (convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221 con decorrenza dal 19.12.2012) coincidenti coni i registri IPA, REGINDE e INIPEC presso i cui domini dovevano sempre essere registrati gli indirizzi di provenienza delle notifiche. Con precipuo riguardo alle notificazioni per via telematica delle pubbliche amministrazioni, la richiamava il disposto dell'art. 16, co. 12 del DL 179/2012. CP_2 Con riguardo agli altri avvisi di addebito contestati, recanti i nn.39420150001880071000, n.3942016000092488100, n. 39420160003398681000, atteso che dalla data comprovata della loro notifica a mezzo pec, rispettivamente avvenuta il 29.10.2015, il 13.5.2015 ed il 13.11.2016, la notifica era insanabilmente viziata in quanto l , in qualità di soggetto notificante, non aveva utilizzato la PEC Controparte_10 attribuita all' , presente nell'elenco ufficiale “IPA” (Indice Controparte_4 delle Pubbliche Amministrazioni), bensì un irrituale ed ignoto indirizzo. L'indirizzo t era l'unico valido e pertanto Email_4 utilizzabile legittimamente dall' per scopi notificatori con Controparte_3 validità legale. Tra l'altro, tenuto conto della normativa emergenziale Covid 19 di sospensione dell'attività di riscossione disposta ex lege dall'8.3.2020 al 31.8.2021, ossia ben 542 giorni (dal D.L. 18/2020 Cura Italia che sospendeva i termini di notifica delle cartelle dall'8.3.2020 e successive modifiche, fino al Decreto Sostegni Bis ex D.L. 73/2021 al 31.8.2021), i crediti sottesi agli avvisi di addebito e al preavviso di fermo oggetto del presente giudizio alla data di notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202200003481000 (12.10.2022) erano già prescritti e di conseguenza doveva necessariamente dichiararsi l'annullamento parziale della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta n. 09480202200003481000. Si costituiva l associandosi alle conclusioni formulate Controparte_10 dall'appellante: “Voglia l'On.le Corte d'appello di Reggio Calabria- sez. lavoro-, accogliere l'appello proposto dall e riformare la sentenza 544/2023 del Tribunale di Palmi- sez. CP_1 Lavoro pubblicata in data 10.5.2023 rigettando tutte le deduzioni del contribuente e, conseguentemente, la fondatezza e la legittimità dell'azione sia dell' che dell'ente di CP_1 riscossione e l'attualità dei crediti portati dalle cartelle nn. 39420170002940641000, 39420180000753407000, 39420150001880071000, 3942016000092488100, 39420160003398681000 sottesi al PFA 094 80 2022 00003481000; con vittoria di spese e competenze di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. Con precipuo riguardo all'attività svolta in qualità di ente notificatore successivamente all'iscrizione a ruolo del credito, nel ribadirne la correttezza, richiamava l'art. 26, c. 2, cel D.P.R. n. 602/1973 che consentiva al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata e ciò in ragione della peculiare qualifica, notoriamente riconosciuta, all'agente della riscossione. CP_1 Si associava alle conclusioni dell' previdenziale anche con riguardo alla infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente in primo grado ed accolta dal giudicante in merito agli avvisi recanti nn. 39420150001880071000, 3942016000092488100 e 39420160003398681000. Precisava di essersi correttamente attivata con la notifica delle cartelle e di ulteriori atti non potendo invece conoscere le vicende antecedenti alla formazione del ruolo. Aveva provveduto a notificare gli atti di seguito indicati: AVI 09420199012344425000 notificato con pec il 01.10.2019, AVI 09420229005629160000 notificato con pec il 19.07.2022 e successivo deposito presso infocamere CPI PartitaIVA_2 7
notificato con pec il 10.08.2022 e successivo deposito presso infocamere PFA 09480202200003481000 notificato con pec il 12.10.2022.
Considerato che
, alla luce del combinato disposto degli artt. 68 DL 18/2020 e s.m.i. e 12 DL n. 159/2015, il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco del predetto periodo era rimasto sospeso per un totale di 541 giorni, nessuna prescrizione o decadenza poteva quindi essere maturata. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4 È fondato il motivo di appello, avente ad oggetto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto invalida la notifica per non essere stata eseguita dall'indirizzo pec del mittente risultante da registri abilitati alla notifica telematica. Infatti, in punto di indirizzo pec del notificante, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”. (Cass. civ. sez. trib., 03/07/2023, n. 18684; Cass. civ. sez. trib., 17/07/2024, n.19677). Tale principio è uniformemente affermato dal giudice di legittimità: “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. (Cass. SS.UU. 15979/2022). La Suprema Corte ha altresì affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo pec non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verificava alcuna nullità della notifica, venendo in rilievo il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informavano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficiava ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risultava provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorreva che il contribuente evidenziasse quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa fossero derivati dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però era comunque evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023). Nel caso in esame il contribuente non ha allegato alcun pregiudizio eventualmente derivato dalla ricezione della notifica della cartella proveniente da un indirizzo del mittente differente da quello presente nel registro INI-Pec, laddove dall'indirizzo era agevolmente individuabile il mittente: . Email_3 8
Il motivo di opposizione della ricorrente era, pertanto, generico, non corredato dai necessari elementi illustrativi della lesione che sarebbe derivata e/o di un eventuale l'errore di individuazione del mittente in cui sarebbe incorsa. Ne consegue che, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, deve affermarsi che gli atti dell' sono stati validamente notificati. CP_1
5. Poste queste premesse occorre verificare se gli avvisi sottesi al preavviso di fermo siano stati notificati nei termini di legge e se siano stati regolarmente interrotti i termini di prescrizione. Gli avvisi di addebito oggetto della cognizione ora in esame - esclusi gli avvisi nn. 39420170003553734000, 39420180000289922000 e 39420180001418050000 non oggetto di disamina nell'impugnata sentenza per la dichiarata incompetenza territoriale del Tribunale di Palmi ed esclusi gli avvisi di addebito n. 39420180001147643000 e n. 39420170001774101000 per i quali è stata rigettata la chiesta declaratoria di prescrizione
– sono i seguenti: n. 39420150001880071000, per mancato pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive per omesso versamento per gli anni 2013-2014, € 6.766,81, notificato il 29.10.2015; n. 39420160000924881000, € 4.446,78 per mancato pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive per omesso versamento per gli anni 2013-2014-2015, notificato il 13.05.2015; n. 39420160003398681000, per € 2.530,21 per mancato pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive per omesso versamento per l'anno 2015, notificato il 13.11.2016; n. 39420170002940641000, per € 7.412,13, in ragione del mancato pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive per omesso versamento per l'anno 2013, notificato il 18.10.2017; n. 39420180000753407000, per € 805,05 (comprensiva delle spese procedurali), in ragione del mancato pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive per omesso versamento per l'anno 2014, notificato il 19.06.2018. L'ente impositore ha, dunque, validamente interrotto i termini di prescrizione per ciascuno dei crediti sopra indicati.
5.1. Deve ora esser verificato se, dopo il compimento delle attività di cui sopra, siano maturati successivi termini di prescrizione. Lo ha negato l' con motivi di appello, cui ha prestato adesione l CP_1 [...]
, rilevando che, dopo la notifica a mezzo pec degli avvisi di addebito n. Controparte_4
39420150001880071000, n. 3942016000092488100, n. 39420160003398681000, rispettivamente avvenuta il 29.10.2015, il 13.05.2015 ed il 13.11.2016, alla data di notifica dei successivi atti di intimazione i termini prescrizionali non erano maturati, in considerazione dell'attività svolta da , dopo la notifica degli avvisi e comprovata nel CP_9 giudizio di 1° grado con i seguenti atti, versati nel fascicolo di parte: AVI 09420199012344425000 notificato con pec il 01.10.2019; AVI 09420229005629160000 notificato con pec il 19.07.2022 e successivo deposito presso infocamere;
CPI
notificato con pec il 10.08.2022 e successivo deposito presso PartitaIVA_2 infocamere;
PFA 09480202200003481000 notificato con pec il 12.10.2022. Il motivo di appello è fondato. Invero, l ha notificato in data 01.10.2019 l'intimazione di Controparte_4 pagamento n. 09420199012344425000, relativa -come risultante dall'allegato PDF -, fra gli altri, ai crediti recati dai seguenti atti: CP_1
Avviso di addebito n. 39420150001880071000; 9
Avviso di addebito n. 39420160000924881000;
Avviso di addebito n. 39420160003398681000;
Avviso di addebito n. 39420170002940641000;
Avviso di addebito n. 39420180000753407000. L'atto è stato inoltrato e regolarmente pervenuto all'indirizzo pec della destinataria, come da ricevuta di avvenuta consegna ed ha interrotto il decorso del nuovo termine di prescrizione. Non vi è, invece, prova dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229005629160000, anzi, in atti, si rinviene l'avviso di mancata consegna per indirizzo non valido. Risulta, invece, validamente notificato in data 12/10/2022 il preavviso di fermo amministrativo n. 09480202200003481000, regolarmente ricevuto dalla destinataria all'indirizzo pec. Alla data di notifica del preavviso di fermo, il termine di prescrizione non era maturato, essendo stato interrotto, come detto, dall'intimazione di pagamento notificata il 01.10.2019. Per i motivi esposti, l'appello va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata la domanda proposta da , Controparte_2
La soccombenza della ricorrente/appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore di e di , delle spese del giudizio di primo CP_1 Controparte_11 grado, liquidate - valore € 32.840,57, applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite - in favore di ciascun resistente in € 4.638,00, oltre accessori come per legge, e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in favore di in € CP_1
64,50 per esborsi e € 4.996,00 per onorari, oltre accessori come per legge, e in favore di
, in € 4.996,00 per onorari, oltre accessori come per Controparte_4 legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti Parte_2 di e , avverso la sentenza n. 544/2023 Controparte_2 Controparte_4 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 10.05.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da . Controparte_2
2. Condanna alla rifusione, in favore di e di Controparte_2 CP_1 [...]
delle spese del giudizio di primo grado, liquidate, - in favore di ciascun Controparte_11 resistente - in € 4.638,00, oltre accessori come per legge, e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in favore di in € 64,50 per esborsi e € 4.996,00 per onorari, oltre CP_1 accessori come per legge e in favore di , in € 4.996,00 Controparte_4 per onorari, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 502/2023 R.G., vertente TRA
, con sede in Roma, in Parte_1 persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e difeso Controparte_1 come da procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore dall'Avv. Dario Cosimo Adornato, CF pec C.F._1 t Email_1 appellante CONTRO
, nata a [...]à il 26.03.1970, CF Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Via Sbarre Inferiori n. 435/B presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Paola Mesiano, CF , dalla quale è rappresentata e C.F._3 difesa appellata E
, P. IVA: , in persona del Controparte_3 P.IVA_1 l.r.p.t. con sede in Roma alla Via G. Grezar n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Gallì ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Locri (RC) via Firenze 113, pec Email_2 appellata CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 17.11.2022, adiva il Tribunale di Palmi, al Controparte_2 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1. “accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito di € 32.840,57 indicato nel preavviso di fermo amministrativo n. 09480202200003481000 notificato dall' il 12.10.2022; 2. Controparte_3 accertare e dichiarare la nullità e/o annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 09480202200003481000 emesso dall'agente di riscossione Controparte_4
di Reggio Calabria sul veicolo Volkswagen Tiguan 2.0 TDI BMT targato
[...]
ER330VF, notificato in data 12.10.2022 e di tutti gli atti presupposti e/o conseguenti compresi gli avvisi di addebito n.39420150001880071000, n.3942016000092488100, n. 39420160003398681000,n.39420170001774101000,n.39420170002940641000,n.394201 2
70003553734000,n.39420180000289922000n.39420180000753407000,n.394201800011 47643000,n.39420180001418050000, e conseguentemente ordinare alla stessa la cancellazione dell'iscrizione del fermo sul veicolo Volkswagen Tiguan 2.0 TDI BMT targato ER330VF;
3. condannare, altresì, i resistenti alle spese e competenze del giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di non aver riscosso gli onorari ed aver anticipato tutte le spese”. La ricorrente chiedeva l'annullamento del fermo amministrativo, recante n. 09480202200003481000, del veicolo di proprietà della stessa e degli atti ad esso presupposti, vale a dire i seguenti avvisi di addebito:
1. n. 39420150001880071000, notificato il 29.10.2015 della somma di euro 6.766,81 (comprensiva delle spese procedurali), in ragione del mancato pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive per omesso versamento per gli anni 2013-2014;
2. n. 39420160000924881000, notificato il 13.05.2015 della somma di euro 4.446,78 (comprensiva delle spese procedurali), in ragione del mancato pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive per omesso versamento per gli anni 2013-2014-2015;
3. n. 39420160003398681000, notificato il 13.11.2016 della somma di euro 2.530,21 (comprensiva delle spese procedurali), in ragione del mancato pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive per omesso versamento per l'anno 2015;
4. n. 39420170001774101000, notificato il 10.10.2017 della somma di euro 4.963,85 (comprensiva delle spese procedurali), in ragione del mancato pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive per omesso versamento per l'anno 2016;
5. n. 39420170002940641000, notificato il 18.10.2017 della somma di euro 7.412,13 (comprensiva delle spese procedurali), in ragione del mancato pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive per omesso versamento per l'anno 2013;
6. n. 39420170003553734000, notificata il 01.12.2017 della somma di euro 1.044,68 (comprensiva delle spese procedurali), in ragione del mancato pagamento del Modello DM Co
e somme per l'anno 2017; CP_6
7. n. 39420180000289922000, notificato il 12.05.2018 della somma di euro 391,80 (comprensiva delle spese procedurali), in ragione del mancato pagamento del Modello DM 10 e somme aggiuntive per l'anno 2017;
8. n. 39420180000753407000, notificato il 19.06.2018 della somma di euro 805,05 (comprensiva delle spese procedurali), in ragione del mancato pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive per omesso versamento per l'anno 2014;
9. n. 39420180001147643000, notificato il 19.06.2018 della somma di euro 3.627,71 (comprensiva delle spese procedurali), in ragione del mancato pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive per omesso versamento per l'anno 2017;
10. n. 39420180001418050000, notificato il 08.07.2018 della somma di euro 851,55 (comprensiva delle spese procedurali), in ragione del mancato pagamento del Modello DM 10 e somme aggiuntive per gli anni 2017 e 2018. Eccepiva la nullità del preavviso di fermo per mancata prova della notifica degli atti presupposti nonché, in assenza di atti interruttivi, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti sottesi, ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. 335/95. Si costituiva in giudizio l formulando le seguenti conclusioni: “1. In CP_7 via preliminare, dichiarare la parziale incompetenza territoriale con riferimento agli avvisi di addebito nn. 39420170003553734000, 39420180000289922000, 39420180001418050000; 2. il parziale difetto di legittimazione della per tutti i CP_1 sottesi avvisi di addebito, ad eccezione dell'avviso di addebito n. 39420180000753407000 3. l'inammissibilità del ricorso per gli avvisi di addebito sopra evidenziati, per i quali non è decorso il termine di prescrizione alla data di notifica del preavviso di fermo;
4. rigettare il ricorso perché infondato e condannare l'opponente al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi, oltre sanzioni da aggiornarsi al momento del saldo;
5. In via subordinata, 3
nel caso di annullamento del credito per prescrizione maturata dopo la consegna del ruolo, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere addebitata all' , Pt_1 compensando nei suoi confronti le spese del giudizio”. Evidenziava che alla comunicazione di fermo amministrativo opposta erano sottesi diversi avvisi di addebito, aventi ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti sia alla gestione commercianti sia alla gestione aziende con dipendenti. In via preliminare eccepiva l'incompetenza del giudice adito ai sensi dell'art. 444, c. 1., c.p.c. in favore del Tribunale di Reggio Calabria per gli avvisi di addebito aventi ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione aziende con dipendenti (dm insoluti), sopra indicati nn. 39420170003553734000, 39420180000289922000 e 39420180001418050000. Eccepiva, altresì, la parziale carenza di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione dei crediti in quanto non oggetto Controparte_1 di cessione alla Società di cartolarizzazione, ad eccezione dell'avviso di addebito n. 39420180000753407000. Deduceva altresì l'inammissibilità dell'opposizione per definitività dei ruoli per i quali non risultava decorso il termine quinquennale alla data di notifica del preavviso (12.10.2022): GESTIONE COMMERCIANTI: - 39420170002940641000 - 39420180000753407000 - 39420180001147643000 GESTIONE AZIENDE: - 39420170003553734000 - 39420180000289922000 – 39420180001418050000. Con riferimento agli altri sottesi avvisi di addebito, negava l'ammissibilità della domanda, difettando nel ricorrente l'interesse ad agire ex art. 100 cpc. nonché per il mancato rispetto del termine decadenziale di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. per i vizi formali e di giorni 40 ex art. 24 D. Lgs. 46/99 per i vizi di merito. Sottolineava, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto estranea alla procedura di riscossione, affermando altresì che per l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle, nessuna responsabilità poteva essere addebita all' , neppure ai fini delle spese, essendo l il solo responsabile CP_1 Controparte_8 del buon fine del procedimento di riscossione e chiedeva, in ipotesi di annullamento del credito per prescrizione, di essere tenuto indenne dalla condanna alle spese di giudizio. Si costituiva l , formulando le seguenti Controparte_4 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previo rigetto dell'istanza di sospensione, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per 7 intempestività ex art art. 24 Dlgs 46/99 e per intempestività delle eccezioni formali ex art 617 cpc. Nel merito rigettare l'opposizione in quanto priva di fondamento sia in fatto che in diritto, attesa l'assoluta regolarità e legittimità della procedura adottata dall' CP_8 ; in subordine, estromettere dal giudizio l o, comunque,
[...] Controparte_8 tenere indenne la stessa società da qualsiasi pregiudizio possa derivare dall'eventuale accoglimento delle doglianze prospettate dal ricorrente, stante la carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. Preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione sia perché intempestiva rispetto alla notifica degli avvisi di addebito ex art. 24 D.lgs. 46/99 per vizi di merito (40 giorni dalla notifica) sia per vizi di forma e procedurali (20 giorni dalla notifica) ex art 617 cpc. Nel merito, affermava che la notifica degli avvisi di addebito era di competenza dell' . CP_1 Deduceva, inoltre, che i termini prescrizionali non erano maturati anche in considerazione della notifica di una serie di atti: AVI 09420199012344425000 notificato con pec il 1.10.2019; AVI 09420229005629160000 notificato con pec il 19.7.2022 e successivo deposito presso infocamere;
CPI notificato con pec il 10.8.2022 e successivo PartitaIVA_2 deposito presso infocamere;
PFA 09480202200003481000 notificato con pec il 12.10.2022, dovendosi tenere conto, altresì, ai fini del calcolo dei termini prescrizionali/decadenziali, del periodo di sospensione intervenuto con l'emergenza COVID 19. 4
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 544/2023, pubblicata il 10.05.2023, il Tribunale di Palmi accoglieva parzialmente la domanda della ricorrente e così disponeva: “1. dichiara il difetto di CP_ legittimazione passiva della società di cartolarizzazione per tutti i crediti oggetto del giudizio, ad eccezione dell'avviso di addebito n. 39420180000753407000; 2. dichiara il proprio difetto di competenza per territorio in favore del Tribunale di Reggio Calabria in funzione di Giudice del Lavoro relativamente avvisi di addebito nn. 39420170003553734000, 39420180000289922000 e 39420180001418050000 (DM10), assegnando il termine di gg. 30, decorrenti dalla comunicazione della presente decisione, per la riassunzione della causa innanzi al Giudice-ufficio così indicato;
3. annulla parzialmente la comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta n. 09480202200003481000, limitatamente agli avvisi oggetto del presente giudizio;
4. accoglie la domanda e dichiara la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n39420150001880071000, n. 39420160000924881000, n. 39420160003398681000, n. 39420170002940641000, n. 39420180000753407000 e, conseguentemente, non dovuti i relativi importi;
5. rigetta la domanda di prescrizione dei crediti sottesi agli avvisi di addebito n. 39420180001147643000 e n. 39420170001774101000; 6. compensa le spese di lite tra le parti”. Qualificata la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dichiarava il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione per tutti i crediti oggetto del giudizio perché non ceduti alla medesima, ad eccezione dell'avviso di addebito n. 39420180000753407000. Dichiarava altresì il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Palmi in favore del Tribunale di Reggio Calabria, limitatamente agli avvisi di pagamento recanti nn. 39420170003553734000, 39420180000289922000 e 39420180001418050000 (DM10). Nel merito, riteneva la notifica di tutti gli avvisi di addebito viziata da nullità assoluta poiché proveniente “da pec non iscritta in pubblici registri, non avendo utilizzato quella presente negli elenchi pubblici ufficiali “IPA” (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), ma bensì altri indirizzi ( ), né avendo espressamente Email_3 indicato l'elenco da cui l'indirizzo è stato estratto, in virtù del combinato disposto dell'art.
3- bis, L. n. 53/1994 e dell'art. 16-ter del DL 179/2012 (conv. dalla L. 221/2012), né ha indicato CP_ presso quale registro ha ricavato l'indirizzo pec del destinatario (v. all.ti 1 e 2 )”. Affermando che la notifica eseguita mediante un indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi non poteva ritenersi valida, in quanto viziata da nullità insanabile (inesistenza), con impossibilità di operare la sanatoria ex art. 156 c.p.c., concludeva che
“l'omissione nel caso specifico della prova della notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Corte di Cassazione a SS UU. sent. n. 10012/2021). Ne consegue la nullità di tutti gli atti eventualmente interruttivi della prescrizione nonché la nullità parziale della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta n. 09480202200003481000 in difetto di prova della notifica degli avvisi di addebito presupposti. Pertanto, in ordine ai crediti portati agli avvisi di addebito residui, tenuto conto della normativa emergenziale Covid 19 di sospensione dell'attività di riscossione disposta ex lege dall'8.3.2020 al 31.8.2021, ossia ben 542 giorni (dal D.L. 18/2020 Cura Italia che sospendeva i termini di notifica delle cartelle dall'8.3.2020 e successive modifiche, fino al Decreto Sostegni Bis ex D.L. 73/2021 al 31.8.2021), con la conseguenza che doveva intendersi sospeso anche il decorso prescrizionale per il corrispondente periodo, alla data di notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202200003481000 (12.10.2022) si osserva: - n. 39420150001880071000, omesso versamento per gli anni 2013-2014, è maturata la prescrizione quinquennale;
- n. 39420160000924881000, anni 2013-2014-6/2015, è 5
maturata la prescrizione quinquennale;
- n. 39420160003398681000, anno 12/2015, è
maturata la prescrizione quinquennale;
- n. 39420170001774101000, anno 12/2016, non è
maturata la prescrizione quinquennale;
- n. 39420170002940641000, anno 12/2013, è
maturata la prescrizione quinquennale;
- n. 39420180000753407000, anno 12/2014, è
maturata la prescrizione quinquennale;
- n. 39420180001147643000, anno 12/2017, non è
maturata la prescrizione quinquennale. Dichiarava, quindi, l'annullamento parziale della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta n. 09480202200003481000, nonché la prescrizione dei crediti sottesi agli avvisi di addebito: n. 39420150001880071000, n. 39420160000924881000, n. 39420160003398681000, n. 39420170002940641000, n. 39420180000753407000. Rigettava, invece, la domanda di prescrizione dei crediti sottesi agli avvisi di addebito n. 39420180001147643000 e n. 39420170001774101000.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , che ne invocava la CP_1 riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “Riformare la sentenza e condannare l'odierno appellato al pagamento dei contributi e delle sanzioni di cui agli avvisi di addebito nn. 39420170002940641000, 39420180000753407000, 39420150001880071000, 3942016000092488100, 39420160003398681000. Condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze di giudizio per entrambi i gradi di giudizio”. Censurava l'appellata sentenza, considerando, in relazione alla statuizione concernente l'inesistenza della notifica degli avvisi di addebito nn. 39420170002940641000 e 39420180000753407000, che, a norma del combinato disposto degli artt. 26, c. 2, D.P.R. n. 602 del 1973 e 60 D.P.R. 600/1973, con riguardo all'indirizzo di provenienza del mittente non vi era alcun obbligo di appartenenza ai domìni dei pubblici registri, potendo il notificante eseguire la notificazione da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, diversamente da quanto previsto dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. I ruoli erano, dunque, già divenuti definitivi alla data di comunicazione preventiva del fermo non essendo maturata la prescrizione in ragione della corretta esecuzione del procedimento notificatorio attivato dall'ente impositore. Parimenti valida ed efficace era la notifica degli avvisi di addebito n. 39420150001880071000, n.3942016000092488100, n. 39420160003398681000, atteso che dalla data comprovata della loro notifica a mezzo PEC, rispettivamente avvenuta il 29.10.2015, il 13.05.2015 ed il 13.11.2016, alla data di notifica dei successivi atti di intimazione i termini prescrizionali non erano maturati, in considerazione di ulteriore attività svolta da , dopo la notifica degli avvisi, comprovata dalla difesa dell' CP_9 [...]
con i seguenti atti, versati nel fascicolo di parte: AVI Controparte_4 09420199012344425000 notificato con PEC il 01.10.2019; AVI 09420229005629160000 notificato con PEC il 19.07.2022 e successivo deposito presso infocamere;
CPI
notificato con PEC il 10.08.2022 e successivo deposito presso PartitaIVA_2 infocamere;
PFA 09480202200003481000 notificato con PEC il 12.10.2022. Inoltre, ai fini del calcolo dei termini prescrizionali doveva tenersi conto del periodo di sospensione intervenuto con l'emergenza COVID dal dpcm 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni. L'appello doveva essere accolto e la sentenza riformata. Costituitasi, resisteva all'appello, chiedendone il rigetto con vittoria di Controparte_2 spese di lite. Richiamava il disposto dell'art.
3 - bis L. 53/1994, a norma del quale la notificazione con modalità telematica poteva essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata dall'indirizzo/all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche 6
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. I predetti elenchi erano quelli individuati dall'art. 16 - ter DL n. 179/2012 (convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221 con decorrenza dal 19.12.2012) coincidenti coni i registri IPA, REGINDE e INIPEC presso i cui domini dovevano sempre essere registrati gli indirizzi di provenienza delle notifiche. Con precipuo riguardo alle notificazioni per via telematica delle pubbliche amministrazioni, la richiamava il disposto dell'art. 16, co. 12 del DL 179/2012. CP_2 Con riguardo agli altri avvisi di addebito contestati, recanti i nn.39420150001880071000, n.3942016000092488100, n. 39420160003398681000, atteso che dalla data comprovata della loro notifica a mezzo pec, rispettivamente avvenuta il 29.10.2015, il 13.5.2015 ed il 13.11.2016, la notifica era insanabilmente viziata in quanto l , in qualità di soggetto notificante, non aveva utilizzato la PEC Controparte_10 attribuita all' , presente nell'elenco ufficiale “IPA” (Indice Controparte_4 delle Pubbliche Amministrazioni), bensì un irrituale ed ignoto indirizzo. L'indirizzo t era l'unico valido e pertanto Email_4 utilizzabile legittimamente dall' per scopi notificatori con Controparte_3 validità legale. Tra l'altro, tenuto conto della normativa emergenziale Covid 19 di sospensione dell'attività di riscossione disposta ex lege dall'8.3.2020 al 31.8.2021, ossia ben 542 giorni (dal D.L. 18/2020 Cura Italia che sospendeva i termini di notifica delle cartelle dall'8.3.2020 e successive modifiche, fino al Decreto Sostegni Bis ex D.L. 73/2021 al 31.8.2021), i crediti sottesi agli avvisi di addebito e al preavviso di fermo oggetto del presente giudizio alla data di notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202200003481000 (12.10.2022) erano già prescritti e di conseguenza doveva necessariamente dichiararsi l'annullamento parziale della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta n. 09480202200003481000. Si costituiva l associandosi alle conclusioni formulate Controparte_10 dall'appellante: “Voglia l'On.le Corte d'appello di Reggio Calabria- sez. lavoro-, accogliere l'appello proposto dall e riformare la sentenza 544/2023 del Tribunale di Palmi- sez. CP_1 Lavoro pubblicata in data 10.5.2023 rigettando tutte le deduzioni del contribuente e, conseguentemente, la fondatezza e la legittimità dell'azione sia dell' che dell'ente di CP_1 riscossione e l'attualità dei crediti portati dalle cartelle nn. 39420170002940641000, 39420180000753407000, 39420150001880071000, 3942016000092488100, 39420160003398681000 sottesi al PFA 094 80 2022 00003481000; con vittoria di spese e competenze di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. Con precipuo riguardo all'attività svolta in qualità di ente notificatore successivamente all'iscrizione a ruolo del credito, nel ribadirne la correttezza, richiamava l'art. 26, c. 2, cel D.P.R. n. 602/1973 che consentiva al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata e ciò in ragione della peculiare qualifica, notoriamente riconosciuta, all'agente della riscossione. CP_1 Si associava alle conclusioni dell' previdenziale anche con riguardo alla infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente in primo grado ed accolta dal giudicante in merito agli avvisi recanti nn. 39420150001880071000, 3942016000092488100 e 39420160003398681000. Precisava di essersi correttamente attivata con la notifica delle cartelle e di ulteriori atti non potendo invece conoscere le vicende antecedenti alla formazione del ruolo. Aveva provveduto a notificare gli atti di seguito indicati: AVI 09420199012344425000 notificato con pec il 01.10.2019, AVI 09420229005629160000 notificato con pec il 19.07.2022 e successivo deposito presso infocamere CPI PartitaIVA_2 7
notificato con pec il 10.08.2022 e successivo deposito presso infocamere PFA 09480202200003481000 notificato con pec il 12.10.2022.
Considerato che
, alla luce del combinato disposto degli artt. 68 DL 18/2020 e s.m.i. e 12 DL n. 159/2015, il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco del predetto periodo era rimasto sospeso per un totale di 541 giorni, nessuna prescrizione o decadenza poteva quindi essere maturata. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4 È fondato il motivo di appello, avente ad oggetto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto invalida la notifica per non essere stata eseguita dall'indirizzo pec del mittente risultante da registri abilitati alla notifica telematica. Infatti, in punto di indirizzo pec del notificante, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”. (Cass. civ. sez. trib., 03/07/2023, n. 18684; Cass. civ. sez. trib., 17/07/2024, n.19677). Tale principio è uniformemente affermato dal giudice di legittimità: “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. (Cass. SS.UU. 15979/2022). La Suprema Corte ha altresì affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo pec non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verificava alcuna nullità della notifica, venendo in rilievo il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informavano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficiava ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risultava provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorreva che il contribuente evidenziasse quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa fossero derivati dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però era comunque evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023). Nel caso in esame il contribuente non ha allegato alcun pregiudizio eventualmente derivato dalla ricezione della notifica della cartella proveniente da un indirizzo del mittente differente da quello presente nel registro INI-Pec, laddove dall'indirizzo era agevolmente individuabile il mittente: . Email_3 8
Il motivo di opposizione della ricorrente era, pertanto, generico, non corredato dai necessari elementi illustrativi della lesione che sarebbe derivata e/o di un eventuale l'errore di individuazione del mittente in cui sarebbe incorsa. Ne consegue che, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, deve affermarsi che gli atti dell' sono stati validamente notificati. CP_1
5. Poste queste premesse occorre verificare se gli avvisi sottesi al preavviso di fermo siano stati notificati nei termini di legge e se siano stati regolarmente interrotti i termini di prescrizione. Gli avvisi di addebito oggetto della cognizione ora in esame - esclusi gli avvisi nn. 39420170003553734000, 39420180000289922000 e 39420180001418050000 non oggetto di disamina nell'impugnata sentenza per la dichiarata incompetenza territoriale del Tribunale di Palmi ed esclusi gli avvisi di addebito n. 39420180001147643000 e n. 39420170001774101000 per i quali è stata rigettata la chiesta declaratoria di prescrizione
– sono i seguenti: n. 39420150001880071000, per mancato pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive per omesso versamento per gli anni 2013-2014, € 6.766,81, notificato il 29.10.2015; n. 39420160000924881000, € 4.446,78 per mancato pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive per omesso versamento per gli anni 2013-2014-2015, notificato il 13.05.2015; n. 39420160003398681000, per € 2.530,21 per mancato pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive per omesso versamento per l'anno 2015, notificato il 13.11.2016; n. 39420170002940641000, per € 7.412,13, in ragione del mancato pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive per omesso versamento per l'anno 2013, notificato il 18.10.2017; n. 39420180000753407000, per € 805,05 (comprensiva delle spese procedurali), in ragione del mancato pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive per omesso versamento per l'anno 2014, notificato il 19.06.2018. L'ente impositore ha, dunque, validamente interrotto i termini di prescrizione per ciascuno dei crediti sopra indicati.
5.1. Deve ora esser verificato se, dopo il compimento delle attività di cui sopra, siano maturati successivi termini di prescrizione. Lo ha negato l' con motivi di appello, cui ha prestato adesione l CP_1 [...]
, rilevando che, dopo la notifica a mezzo pec degli avvisi di addebito n. Controparte_4
39420150001880071000, n. 3942016000092488100, n. 39420160003398681000, rispettivamente avvenuta il 29.10.2015, il 13.05.2015 ed il 13.11.2016, alla data di notifica dei successivi atti di intimazione i termini prescrizionali non erano maturati, in considerazione dell'attività svolta da , dopo la notifica degli avvisi e comprovata nel CP_9 giudizio di 1° grado con i seguenti atti, versati nel fascicolo di parte: AVI 09420199012344425000 notificato con pec il 01.10.2019; AVI 09420229005629160000 notificato con pec il 19.07.2022 e successivo deposito presso infocamere;
CPI
notificato con pec il 10.08.2022 e successivo deposito presso PartitaIVA_2 infocamere;
PFA 09480202200003481000 notificato con pec il 12.10.2022. Il motivo di appello è fondato. Invero, l ha notificato in data 01.10.2019 l'intimazione di Controparte_4 pagamento n. 09420199012344425000, relativa -come risultante dall'allegato PDF -, fra gli altri, ai crediti recati dai seguenti atti: CP_1
Avviso di addebito n. 39420150001880071000; 9
Avviso di addebito n. 39420160000924881000;
Avviso di addebito n. 39420160003398681000;
Avviso di addebito n. 39420170002940641000;
Avviso di addebito n. 39420180000753407000. L'atto è stato inoltrato e regolarmente pervenuto all'indirizzo pec della destinataria, come da ricevuta di avvenuta consegna ed ha interrotto il decorso del nuovo termine di prescrizione. Non vi è, invece, prova dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229005629160000, anzi, in atti, si rinviene l'avviso di mancata consegna per indirizzo non valido. Risulta, invece, validamente notificato in data 12/10/2022 il preavviso di fermo amministrativo n. 09480202200003481000, regolarmente ricevuto dalla destinataria all'indirizzo pec. Alla data di notifica del preavviso di fermo, il termine di prescrizione non era maturato, essendo stato interrotto, come detto, dall'intimazione di pagamento notificata il 01.10.2019. Per i motivi esposti, l'appello va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata la domanda proposta da , Controparte_2
La soccombenza della ricorrente/appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore di e di , delle spese del giudizio di primo CP_1 Controparte_11 grado, liquidate - valore € 32.840,57, applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite - in favore di ciascun resistente in € 4.638,00, oltre accessori come per legge, e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in favore di in € CP_1
64,50 per esborsi e € 4.996,00 per onorari, oltre accessori come per legge, e in favore di
, in € 4.996,00 per onorari, oltre accessori come per Controparte_4 legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti Parte_2 di e , avverso la sentenza n. 544/2023 Controparte_2 Controparte_4 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 10.05.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da . Controparte_2
2. Condanna alla rifusione, in favore di e di Controparte_2 CP_1 [...]
delle spese del giudizio di primo grado, liquidate, - in favore di ciascun Controparte_11 resistente - in € 4.638,00, oltre accessori come per legge, e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in favore di in € 64,50 per esborsi e € 4.996,00 per onorari, oltre CP_1 accessori come per legge e in favore di , in € 4.996,00 Controparte_4 per onorari, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti