Art. 12.
Il Commissariato per il turismo e' autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59, nei limiti della spesa annua di lire 100 milioni, contributi una tantum a favore di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attivita' dirette ad incrementare il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 31 dicembre 1961, n. 1444 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962 lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore:
(...) d) di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attivita', diretta ad incrementare il movimento dei forestieri ed il turismo sociale o giovanile, previsto dall' articolo 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174 , e' elevato da lire 100 milioni a lire 150 milioni".
Il Commissariato per il turismo e' autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59, nei limiti della spesa annua di lire 100 milioni, contributi una tantum a favore di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attivita' dirette ad incrementare il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 31 dicembre 1961, n. 1444 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962 lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore:
(...) d) di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attivita', diretta ad incrementare il movimento dei forestieri ed il turismo sociale o giovanile, previsto dall' articolo 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174 , e' elevato da lire 100 milioni a lire 150 milioni".