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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11506 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott.ssa OL OZ Presidente rel./est. Dott. Ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.10933/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Adriano Parte_1 Caruso
RICORRENTE- resistente in riconvenzionale
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Guariniello, giusta procura in CP_1 atti
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale
NONCHE' AVV. ROBERTA COVINO
CURATRICE SPECIALE DELLA MINORE
ED
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 5.6.2025 i procuratori concludevano riportandosi ai propri atti. Il Gi ha riservato la causa in decisione con i termini di legge;
il Pubblico Ministero ha chiesto la conferma della disciplina in atto, aderendo alle domande del curatore speciale della minore.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.6.2020, la sign. premesso di aver contratto matrimonio con il sign. Parte_1 [...] in data 26.7.2004 dal quale sono nate 10.12.2004) e (22.2.2013) – esponeva: CP_1 Per_1 Per_2
3) che sin dai primi anni di matrimonio, nonostante il lieto evento rappresentato dalla nascita della primogenita la convivenza tra la ricorrente ed il signor si è rivelata difficile e problematica per esclusiva Per_1 CP_1 colpa e responsabilità di quest'ultimo, uomo irascibile e violento;
4) che il signor è sempre venuto meno ai CP_1 doveri ed agli obblighi nascenti dal matrimonio palesando il massimo disinteresse per la moglie e le figlie sovente vittime di violente aggressioni fisiche e verbali da parte dello stesso;
5) che a causa del comportamento violento ed aggressivo del signor la signora decise di separarsi dal marito già nel 2010 dando impulso al CP_1 Parte_1 procedimento di separazione giudiziale innanzi al Tribunale Civile di Napoli r.g.a.c. 1511/2010 per il quale il Presidente, nella persona della dott.ssa Canale, emise i seguenti provvedimenti: autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava in via esclusiva alla signora la figlia disponeva che il padre avrebbe potuto Pt_1 Per_1 vedere la figlia in ambiente protetto con l'assistenza del personale del Servizio Sociale dell'ASL 2 di Pozzuoli e poneva a carico del la somma di €uro 200,00 mensili per il mantenimento dell'allora unica figlia. I coniugi vissero CP_1 separati per ben due anni e a testimonianza del fatto che la signora teneva all'unione familiare più di Parte_1 ogni altra cosa, accettò la proposta del marito di ritornare a vivere assieme avendo lo stesso promesso che sarebbe cambiato, avrebbe cercato un lavoro e non avrebbe mai più picchiato né lei né la figlia Il 3 Gennaio 2013 il Per_1 procedimento di separazione giudiziale si estinse a seguito di cancellazione. Dopo alcuni mesi dalla riconciliazione Per_ venne al mondo la secondogenita e, purtroppo, ricomparvero anche le pessime abitudini del . Il signor CP_1
è stato da sempre arbitro, unico ed indiscusso, della serenità della vita della moglie e delle figlie;
senza
CP_1 alcun valido motivo andava in escandescenze e montando su tutte le furie dava il via a giornate di autentico terrore per i propri congiunti. La ricorrente e le figlie assistevano impotenti ai terribili, imprevedibili e repentini cambiamenti di umore del e da questi capivano come sarebbero state le loro giornate;
hanno subito per anni fino a quando,
CP_1 dopo l'ennesima brutale aggressione, temendo per le proprie vite, hanno deciso di denunciare tutto alle competenti autorità che hanno prontamente emesso una misura cautelare ai danni del . Tutti i gravissimi episodi dei quali
CP_1 il si è reso protagonista a danno della moglie e delle figlie sono compiutamente descritti nella allegata
CP_1 denuncia e va aggiunto che al culmine dei litigi più violenti il signor era solito impugnare anche un coltello da
CP_1
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cucina minacciando la moglie. Quando ciò accadeva, la signora scappava fuggendo prima in giardino e da lì Pt_1 in strada (l'attuale casa coniugale è ubicata al piano terra) dove attendava che la rabbia del marito scemasse. Le liti avvenivano anche in presenza della signora , madre della ricorrente. L'ultimo gravissimo episodio in Persona_3 ordine di tempo si è avuto il 25 Novembre 2019, giorno in cui la signora dopo aver accompagnato le figlie dal Pt_1 dentista, rientrando a casa, trovava il coniuge molto nervoso poiché erano le 14,00 e questi si lamentava del fatto che bisognava ancora riscaldare il pranzo (peraltro amorevolmente preparato dalla moglie già dal mattino). Orbene, allorquando la signora fece notare al che le pietanze erano pronte e che lui avrebbe potuto Pt_1 CP_1 riscaldarle prima del loro ritorno a casa, lo stesso si infuriò e percosse la moglie ed entrambe le figlie (la più piccola, Per_
, intervenne addirittura a difendere la madre). La riuscì a divincolarsi ed a scappare a casa della sorella Pt_1
portando con sé le figlie. Purtroppo l'episodio ha avuto un brutto seguito poiché allorquando la signora Per_4
si recò a casa per recuperare i pigiami e gli effetti personali (la sera stessa del 25 Novembre) accompagnata Pt_1 dalla primogenita, dalla madre e dalla vicina , il marito picchiò nuovamente la Persona_3 Controparte_2 moglie e la figlia cacciò fuori dall'appartamento la suocera, accorsa per le urla. Da quanto sinora detto è Per_1 evidente che la violenza del si abbatte spesso anche sulla povera figlia d infatti, nella denuncia CP_1 Per_1 allegata al presente ricorso ne vengono narrati alcuni di inaudita gravità. Tutti gli episodi di violenza dei quali sono state vittime la signora e la figlia hanno indotto le stesse, come già detto, a denunciare Parte_1 Persona_5 tutto ai Carabinieri di Pozzuoli ed stato aperto a carico del signor il proc.to penale 31538/19 r.g.n.r. - CP_1 26089/19 r.g. G.I.P. Tribunale di Napoli all'esito del quale è giunto prontamente il provvedimento ex art. 282 bis c.p.p. che ha applicato a carico dello stesso la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, con il divieto di accedervi senza autorizzazione del Giudice. È stato inoltre vietato all'imputato di avvicinarsi a meno di 500 metri dalla moglie e dalle figlie e di comunicare con le stesse con qualsiasi mezzo. Su tale ultimo punto va detto che il ha CP_1 ripetutamente violato questa disposizione dell'Autorità Giudiziaria in quanto servendosi di uno smartphone di una parente ha più volte videochiamato la figlia le ha promesso che se avesse ritirato la querela sporta nei propri Per_1 confronti le avrebbe regalato una microcar e altri oggetti costosi. E' superfluo aggiungere che tali episodi hanno ulteriormente turbato la giovane Per_1 6) che la casa coniugale è un immobile di edilizia popolare pubblico sito in tenimento del Comune di Pozzuoli alla Via P.P. Pasolini n.3; 7) che il signor ancora oggi collabora con uno studio legale occupandosi di reperire CP_1 clienti in cerca di assistenza legale per pratiche di risarcimento danni da circolazione auto;
8) che la ricorrente è economicamente autosufficiente essendo impiegata dal 02 Ottobre 2017 presso la Wash Company s.r.l. con qualifica di addetta alle pulizie percependo una retribuzione mensile di circa €uro 1.400,00. La famiglia è concretamente aiutata dalla madre della signora che, oltre ad un piccolo ma costante contributo Pt_1 economico, si occupa di badare alle nipoti consentendo alla ricorrente di poter svolgere i propri turni lavorativi nelle ore pomeridiane;
inoltre, poiché il marito non ha mai contributo al mantenimento dei propri congiunti, la ricorrente non di rado è costretta a svolgere un doppio lavoro alternando, ai pomeriggi in fabbrica, l'attività di estetista a domicilio nelle ore mattutine (quando le figlie sono a scuola). Pertanto, relativamente alla situazione economica della famiglia ed al contributo dei coniugi al sostentamento della stessa, va detto che la signora è l'unica ad Pt_1 Per_ occuparsi del mantenimento delle figlie ed è l'unica a sostenere i costi per la spesa quotidiana (…) La Per_1 Per_ signora provvede altresì integralmente al mantenimento della figlia . Il signor fino al Pt_1 CP_1 Novembre 2019 si è limitato solo ed esclusivamente a pagare le utenze domestiche e non ha mai fatto sapere alla moglie l'entità dei propri guadagni, men che meno le ha mai consentito di accedere al proprio conto corrente. Il signor che pure era solito riferire ai familiari ed agli amici di guadagnare bene, non ha mai messo a CP_1 disposizione della moglie e delle figlie i proventi della sua attività; ha sempre preferito spendere solo per se stesso acquistando abiti griffati ed altri beni futili;
lo stesso è inoltre proprietario di un'autovettura e di uno scooter.
9) che la gravità delle condotte di violenza fisica e morale perpetrate dal ai danni della moglie e delle figlie, CP_1 oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto necessaria e doverosa per la personalità del partner e degli altri congiunti, traducendosi in una aggressione a beni e diritti fondamentali della persona è alla base, unitamente al totale disinteresse ed al mancato contributo al mantenimento della famiglia e delle figlie, della crisi coniugale che, allo stato, è tale da rendere intollerabile e non più proseguibile la convivenza della ricorrente e delle figlie con il signor;
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10) che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte dal signor alla moglie ed alle figlie costituiscono CP_1 violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore (…);
11) che, ancora, le reiterate violenze fisiche e morali inflitte dal signor ad entrambe le figlie sono tali da CP_1 giustificare l'esclusione dell'affido condiviso, assegnando alla signora l'esercizio esclusivo della potestà Parte_1 genitoriale sulle minori e . Persona_5 Persona_6 Ha chiesto: Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al signor per le causali CP_1 Per_ precisate in premessa;
Affidarsi in via esclusiva le figlie minori alla madre;
Assegnarsi la casa Per_1 coniugale alla signora che la abiterà unitamente alle figlie minori;
Porre a carico del signor Parte_1 CP_1
un congruo assegno familiare, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, da contenersi in almeno €uro
[...] 500,00# mensili;
Stabilirsi l'obbligo per il genitore non affidatario di contribuire nella misura del 50% alle spese mediche, scolastiche e sportive dei minori;
Imporre al signor , ex art. 156 c.c., di prestare idonea CP_1
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garanzia reale o personale in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 155 e 156 c.c. Emettere ogni altro opportuno provvedimento. Si costituiva il e, non opponendosi alla separazione, deduceva: CP_1 Vero è che il sig. si è sempre amorevolmente prodigato in favore della moglie e delle figlie con una vita CP_1 di sacrifici, pur non avendo un posto di lavoro stabile se non per brevi periodi di tempo, per assicurare il benessere e l'unità della famiglia;
ha sempre avuto nei confronti della sua Famiglia un comportamento di protezione e, soprattutto, di tutela delle proprie figlie minori. In primis, il sig. ha sempre collaborato nella crescita delle bambine, CP_1 unitamente alla sig.ra , la quale, nel raccontare le presunte, inattendibili, inconsistenti, infondate e Parte_1 inventate vessazioni che sarebbero state perpetrate nei suoi confronti e nei confronti delle figlie da parte del sig.
, dimentica di evidenziare che, lavorando Ella continuamente, da diversi anni orsono, a tempo pieno, CP_1 ovvero, a seconda del turno di lavoro assegnatole, di pomeriggio o di notte, dall'azienda ove è impiegata (Prysmian Group di Pozzuoli), e, durante le giornate “libere”, senza alcun turno, a svolgere il lavoro di estetista, a titolo privato, recandosi presso le abitazioni delle proprie clienti per arrotondare lo stipendio di impiegata, il sig. , CP_1 avendo più tempo a disposizione, trovandosi, suo malgrado, da diversi anni senza una stabile occupazione, ha sempre amorevolmente accudito le proprie figlie, accompagnandole e prelevandole a scuola, preparando loro, sin dal mattino, la colazione e successivamente i pasti e, nel tempo libero delle figlie, finanche dolci e, stando con loro per così tanto tempo nell'arco della giornata, in mancanza della mamma, si è sempre prodigato ad educare le figlie e a crescerle amorevolmente. Anche delle visite presso il pediatra di famiglia, dott. o dal medico dentista, dott. Persona_7
se ne è sempre occupato il sig. . In questi momenti di rapporto continuo delle figlie con il Persona_8 CP_1 padre, mai e poi mai si sono verificati episodi di violenza fisici e/o mentali, o di maltrattamento, o di condotte vessatorie nei confronti delle figlie, le quali, anzi nutrono nei confronti del padre un sincero amore e rispetto. Il sig.
ha sempre avuto atteggiamenti protettivi nei confronti della sua famiglia e mai denigratori e/o vessatori. Ha CP_1 sempre tentato di far capire alle proprie figlie, e soprattutto a più grande di età, di guardarsi bene dalle Per_1 persone intorno a sè e di frequentare amici “per bene”, ovvero ha sempre consigliato la propria figlia sul come comportarsi con gli amici, cercando di proteggerla e, mai e poi mai, si sarebbe sognato di aggredirla, come di fatto non è mai avvenuto. Il suo comportamento è sempre stato orientato e finalizzato all'educazione delle figlie, confrontandosi anche con la moglie, ma mai in modo aggressivo. E se qualche aggressione verbale c'è stata è sempre stato il risultato di “normali dinamiche familiari”, come accade in tutte le famiglie “normali”. Mai, e si sottolinea mai, alcuna aggressione è stata posta in essere per colpire direttamente le figlie o la sig.ra , ed ogni suo Parte_1 comportamento e/o pensiero è da sempre stato posto in essere al solo ed unico scopo diretto all'educazione delle figlie e per il buon nome della Famiglia. B) VERO E' che la sera del 25 novembre 2019, a seguito di una discussione avvenuta alla presenza della suocera del , sig.ra (della quale, di seguito, ci si riserva di CP_1 Persona_3 osservare determinati comportamenti che la stessa tiene nei confronti del e delle di lui figlie e proprie nipoti), CP_1 in casa al momento del litigio tra i coniugi per motivi riguardanti la crescita delle figlie ed, in particolare, in quel momento riguardante la primogenita fu fatta accomodare fuori casa dal (fatto simile già verificatosi Per_1 CP_1 nel lontano 2009, sempre nell'abitazione dei coniugi ). A seguito di tale comportamento tenuto dal Parte_2
nei confronti della madre, la sig.ra , risentita per quanto accaduto, riferendo al , CP_1 Parte_1 CP_1 nell'immediatezza dei fatti, che “gliel'avrebbe fatta pagare”, lo denunciava, amplificando in modo esagerato quanto nel corso della vita matrimoniale possa essere accaduto di “normale”. C) VERO E' che il sig. ha sempre CP_1 adempiuto ai propri doveri familiari e nei confronti delle figlie ha sempre avuto, da buon padre di famiglia, un atteggiamento di protezione e di accompagnamento nella vita quotidiana, tanto che nel delicato momento di crescita della prima figlia di 16 anni, stante anche l'assenza quasi quotidiana della madre per motivi di lavoro, le ha Per_1 fatto frequentare la palestra per apprendere la tecnica del “taekwondo”, allo scopo di conoscere tecniche di difesa personale. Di sicuro, nell'arco della vita fin qui trascorsa con la figlia, il sig. le avrà potuto infliggere una CP_1
“punizione” (come vietarle l'uso del telefono o altre cose di questo genere) per farle comprendere le difficoltà della vita, come, ad esempio, quando il la incontrò per strada in compagnia di ragazzi abitanti nel temuto quartiere CP_1
“Toiano” di Pozzuoli. Ma la “punizione” è sempre stata inflitta per far comprendere i motivi degli errori commessi dalla figlia e per salvaguardarla;
mai e poi mai la punizione è stata diretta alla persona della figlia e/o nei confronti Per_ dell'altra figlia più piccola , in quanto tale, o in quanto ritenute inferiori, o perché il sia semplicemente CP_1 un violento per natura. (…) F) Per quanto concerne i rapporti padre-figlie è facile intuire quanta “normalità”, e quanto affetto e amore ci sia tra gli stessi, osservando i profili social di “Istagram” e “Facebook” del , della CP_1 Per_
e di sulla piattaforma “Tik-Tok” della piccola;
video registrati e resi pubblici, sin dall'anno Pt_1 Per_1 2009, che riprendono rapporti familiari sempre “normali”, durante la vita quotidiana, durante i viaggi di piacere nei weekend, durante i viaggi per le vacanze estive, ai ristoranti, alle feste di compleanno, le sorprese fatte alla Pt_1 quando il si recava unitamente alle figlie presso l'azienda ove lavora la stessa, per andare a pranzo o cena CP_1 insieme (a tal proposito si chiede l'acquisizione dei video registrati nel corso degli anni per la loro visione). Da ultimo, Per_ si precisa e si sottolinea che alla piccola , durante il periodo di allontanamento obbligatorio del , e a CP_1 causa della sua insistenza nel chiedere del padre, è stato raccontato dalla mamma, dalla sorella dalla nonna Per_1Per_
e anche dalla sig.ra , amica di famiglia della , che il papà era lontano per motivi di Controparte_2 Pt_1 lavoro a Berlino per guadagnare i soldini per comprare i giocattoli. G) A dire della moglie, anche durante alcune Per_1 conversazioni telefoniche tenute dalla con dei familiari del (il fratello , il fratello , la Pt_1 CP_1 Per_9 cognata ), nella sua vita non le manca alcunchè perché ha due figlie, è economicamente indipendente, la CP_3
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madre con la quale intrattiene rapporti più stretti percepisce una pensione di circa € 1.300,00 e il padre, dopo la morte, le ha lasciato una cospicua somma di danaro che le permette di andare avanti anche senza di lui, disoccupato, al quale gli avrebbe anche sottratto le figlie per umiliarlo definitivamente. Orbene, il rapporto coniugale, ormai, si è deteriorato. L'unica volontà del è soltanto quello di poter vedere liberamente le sue figlie minori e, CP_1 soprattutto, la necessità di stabilire i giorni di incontro con le figlie e i periodi per stare con loro nelle feste comandate, per le vacanze e per i compleanni. (…) Si chiede, pertanto, di nominare esperti in materia che accompagnino i coniugi nella loro separazione coniugale e si lasci libero il rapporto con le figlie, le quali non nutrono, sicuramente, alcun sentimento di odio nei confronti del padre, ma soltanto, nel caso di un contrasto genitoriale propria dell'età Per_1 adolescenziale (…) In questo momento, a modesto parere di questa difesa, viste le contrastanti versioni dei fatti dei coniugi e l'interesse primario della tutela delle figlie minori, si richiede l'assistenza specialistica psichiatrica per i coniugi, affinchè i coniugi ritrovino se stessi e seguano un percorso volto a far comprendere loro la situazione che stanno vivendo e stanno facendo vivere alla proprie figlie minori. Lasciando che il padre possa vedere liberamente le figlie, in quanto non sussiste alcun pericolo per la loro integrità fisica e morale. Anzi, al contrario, manca un rapporto stabile come lo è sempre stato e che di colpo, a causa di contrasti tra i genitori, è stato messo, inutilmente, in Per_ discussione e che potrà solo causare gravi ripercussioni psicologiche alle figlie, soprattutto alla piccola , legatissima al padre. Ha chiesto: 1)dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito per i motivi precisati in premessa, alla signora 2)affidarsi le figlie in modalità condivisa, stabilendo le modalità, i giorni, i fine settimana, le Parte_1 festività e i periodi di vacanza in cui stare con il padre, senza alcuna necessità di intervento degli assistenti sociali;
3)revocare il decreto emesso per ordinare la cessazione delle presunte, inattendibili, inconsistenti, infondate e inventate vessazioni che sarebbero state perpetrate nei confronti della ricorrente e nei confronti delle figlie da parte del sig.
, già revocato dal Tribunale, in sede penale;
4)nominare consulenza medica psichiatrica, viste le CP_1 contraddittorie e contrastanti affermazioni dei coniugi, onde permettere un percorso assistito nella fase della separazione;
5)stabilire la somma mensile di € 250,00 per il mantenimento delle figlie minori, stante lo stato di disoccupazione in cui versa il sig. e la indipendenza economica della sig.ra . CP_1 Parte_1 Il Presidente del Tribunale – all'esito dell'udienza del 13.11.2020 ha statuito come di seguito: Per_ Rilevato che i coniugi hanno due figlie ora conviventi con la madre, di anni 15, e , di anni 7, e che è stata Per_1 revocata la prima misura emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli il 10/12/2019 ex art. 282 bis c.p.p., avente ad oggetto la prescrizione al di non avvicinarsi alla casa coniugale ed alla famiglia;
che successivamente, a CP_1 seguito di una nuova denuncia presentata dalla , con cui si rappresentava una ulteriore aggressione verbale e Pt_1 fisica ai danni anche delle figlie, era stato emesso dal G.I. del Tribunale di Napoli, con decreto ex art. 342 bis e ter c.c., confermato dal Tribunale di Napoli in data 29.9/9.1.2020, analogo ordine di lasciare la casa familiare con divieto di avvicinarsi a meno di metri 500 dalla predetta abitazione e dai luoghi di lavoro della moglie, e da quelli abitualmente frequentati dalle figlie, con facoltà per il Cocozza di comunicare telefonicamente, anche con videochiamata, con le figlie utilizzando il telefono cellulare di n presenza della nonna materna o della madre;
tale misura era stata Per_1 disposta per la durata di mesi tre a decorrere dalla comunicazione del provvedimento, reso in data 12/08/2020, sicchè, pur non essendovi prova della data della comunicazione, la predetta misura deve ritenersi verosimilmente caducata;
considerato, che, secondo la rappresentazione della ricorrente, tali atti di violenza sarebbero stati posti in essere anche alla presenza delle figlie, come confermato nella relazione dei S.S. di Pozzuoli e soprattutto dalla stessa n data Per_1 11/08/2020 nell'ambito del procedimento ex art. 342 ter c.c. (il che rende superflua una nuova audizione della predetta anche in questa sede, a distanza di pochi mesi); posto che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (pt. Cass. 06/03/2019, n.6535); che, in merito alla rilevanza di condotte violente sul regime dell'affidamento, può essere richiamato anche l'art. 31 della “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, ed. Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell'agosto 2014), secondo il quale, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione;
che, pertanto, può essere disposto l'affidamento esclusivo della prole minorenne laddove vi sia stata una condotta violenta ed aggressiva di uno dei genitori posta in essere in presenza del minore, tale da far supporre un grave turbamento in capo allo stesso (cfr. Tribunale Roma sez. I, 21/09/2018, Foro it. 2019, 1, I, 346); che, nella fattispecie, i reiterati comportamenti minacciosi e violenti commessi dal resistente anche davanti alle figlie (come accertati nei due procedimenti sopra richiamati), realizzano un grave inadempimento degli obblighi genitoriali primari e sono sintomatici della inidoneità del padre ad affrontare le maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta, o comunque tali da rendere difficile e pericolosa la gestione condivisa della responsabilità genitoriale;
che, di conseguenza, risulta necessario disporre l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre, alla quale, di conseguenza, dovrà essere assegnata a ex art. 337 sexies c.c. la casa coniugale, al fine di garantire il prevalente interesse della prole a conservare l'habitat domestico;
ritenuto, ancora, che, essendo pacifico che persiste un ostinato rifiuto delle minori di incontrare il padre, al punto che ogni forma di comunicazione padre/figlie risulta interrotta da alcuni mesi, risulta necessario disporre che, almeno nella fase iniziale, gli incontri in questione avvengano con l'intervento dei servizi sociali;
che può prevedersi anche il diritto del
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a comunicare con le figlie telefonicamente oppure attraverso strumenti telematici che consentano CP_1 conversazioni in videochiamata (quali ad esempio Skype ovvero con chat WhatsApp, ovvero con ogni altra modalità compatibile con le dotazioni nella disponibilità dei genitori), in presenza della nonna materna o della madre;
ritenuto che
, all'esito del monitoraggio degli incontri e dei contatti come innanzi previsti, il giudice istruttore potrà verificare l'opportunità di adottare eventualmente le misure necessarie per procedere ad una ripresa graduale degli ordinari rapporti padre/figlie; che, quanto agli aspetti economici, la è economicamente autonoma ed ha chiesto di Pt_1 porre a carico del marito un assegno di almeno € 500,00 per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive;
il , come riferito da entrambe le parti, è collaboratore di uno studio legale e CP_1 non sono stati forniti elementi in ordine all'entità dei suoi guadagni, verosimilmente piuttosto limitati;
che, pertanto, appare equo e proporzionato alle modeste capacità economiche del resistente porre a carico dello stesso, in via provvisoria, un assegno di € 450,00, per il mantenimento delle figlie, da adeguarsi annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie;
P.Q.M.
letti gli artt. 706 e segg. c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: 1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre, e che gli incontri tra il padre e le figlie avvengano con l'assistenza dei servizi sociali territorialmente competenti, in giorni ed orari da concordarsi;
il padre avrà, inoltre, il diritto di avere colloqui telefonici, anche in videochiamata, con le figlie, attraverso l'utenza telefonica fornita dalla , alla presenza della Pt_1 madre o della nonna materna, secondo orario concordato dai genitori;
3) assegna alla la casa coniugale;
4) Pt_1 pone a carico del l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 450,00 per il CP_1 mantenimento delle figlie, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie, come definite dal Protocollo d'intesa stipulato il 7/3/2018 tra il Tribunale di Napoli e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
5) nomina giudice istruttore il dott. Stefano Celentano e rimette le parti innanzi allo stesso per l'udienza del 16/02/2021 (…) Espletata una lunga e complessa istruttoria a mezzo dell'ascolto della minore (per due volte, il 29.6.2023 ed il Per_2 17.5.2024), dell'espletamento di due CTU (dott.ssa e dott. ), dell'attivazione dei SS che Persona_11 Persona_12 hanno monitorato il nucleo, e la nomina del curatore speciale, avv. Roberta Covino, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 5.6.2025 con i termini di legge. Va, inoltre, evidenziato che, nel corso del presente giudizio, è stata emessa dal Giudice del turno feriale in data 1°.8.2020, ordinanza inaudita altera parte, avente ad oggetto l'ordine a di lasciare la casa coniugale ed il divieto di avvicinarsi a meno di 500 metri dalla stessa, dalla moglie e CP_1 dalle figlie;
tale ordinanza, confermata in data 12.8.2020 (all'esito dell'ascolto di con l'unica modifica Persona_5 relativa alla possibilità del padre di comunicare con la figlia ogni giorno, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, Tale ordinanza, reclamata, è stata confermata con condanna alle spese del (29.9.2020). CP_1 Sulla domanda di separazione. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc.
In ordine alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente nei confronti del marito, il Collegio osserva quanto di seguito. Come è noto, la pronuncia di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti - posti in essere da parte di uno dei coniugi, o di entrambi - volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il ovvero i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi (o di entrambi) in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011). In particolare, il giudice dovrà procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma compiere altresì una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto dì questa (v. Cass. civ., sent. n. 193 del 22.04.89 - conformi: Cass. civ., sent. n. 12130 del 28.09.2001). La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. civ., sez. I, sent. n. 14840 del 27.06.2006). La sign. fonda la domanda di addebito adducendo comportamenti violenti del marito. Pt_1
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Il Collegio - nella consapevolezza di come anche un solo episodio di percosse sia sempre gravissimo in quanto esclude la normalità fisiologica del quadro relazionale interno alla coppia, - non può che addivenire, a fortiori, nel caso di specie ad una pronuncia di addebito in ragione del carattere della continuatività delle condotte tenute che con ogni evidenza hanno generato una profonda irreversibile crisi, rappresentando tali condotte violente la causa, se non esclusiva, principale della crisi coniugale. Le violenze sono sempre ingiustificabili anche lì dove si registri già una conflittualità risalente nel tempo o finanche condotte esasperanti di parte avversa (in questo senso Cassazione civile sez. VI, 21/03/2018, n.6997); Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. (Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017, n.7388, Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n.31351). Fatte tali premesse, è emerso dall'istruttoria che le cause che hanno portato alla fine dell'affectio coniugalis siano da addebitarsi esclusivamente al Le mortificazioni, le offese, gli insulti e le percosse anche in presenza delle CP_1 figlie - (come emerso dall'ascolto di n sede cautelare e della piccola nel corso dell'istruttoria) - sono Per_1 Per_2 chiare ed evidenti prove della condotta violenta del nei confronti della moglie nel corso degli anni di CP_1 matrimonio. Inoltre, in sede penale, dinanzi alla V Sezione del Tribunale di Napoli, è stata sentita l 9.9.2020, la Per_1 quale, come persona offesa, ha descritto i fatti accaduti presso la casa familiare nel novembre 2019, quando il padre percosse la stessa figlia e la madre nel corso di una lite in presenza della minore che all'epoca aveva solo 6 anni. Per_2 Il procedimento, ancora pendente, non è stato ancora definito. Tenuto conto, inoltre, delle condotte tenute dal CP_1 nell'ambito del sub-procedimento nell'ambito del presente giudizio in seguito al quale il resistente è stato allontanato dalla casa coniugale in seguito ai medesimi fatti oggetto del processo penale (del novembre 2019), non pare potersi dubitare circa la addebitabilità della separazione in capo al che ha sempre avuto, nei confronti della moglie ed CP_1 anche della figlia condotte violente ed aggressive, generatrici di ansia e di angoscia nell'intero nucleo familiare, Per_1 indicative della sua incapacità a contenersi e poste in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio. La domanda di addebito formulata dalla nei confronti del va, pertanto, accolta. Pt_1 CP_1 E', invece, è rimasta prova di riscontro probatorio la domanda di addebito della separazione formulata dal nei CP_1 confronti della moglie, e va, pertanto, rigettata.
Nulla va statuito in ordine all'affido di divenuta maggiorenne. Per_1
Sulla domanda di affido esclusivo di EV formulata dalla resistente – alla quale si è opposto il – appare CP_1 opportuno ricostruire l'iter processuale. Disposti gli incontri protetti delle minori con il padre (già con provvedimento presidenziale), i SS di Pozzuoli hanno preso in cura il nucleo. Sono, inoltre, state espletate due consulenze tecniche d'ufficio sulle capacità genitoriali dei coniugi: una è stata affidata alla dott.ssa che ha depositato la relazione in data 3.5.2022 e l'altra al dott. Persona_11
che ha depositato la relazione il 14.1.2025. Entrambi i consulenti hanno evidenziato le scarse capacità Persona_12 genitoriali del e le capacità accuditive della madre. CP_1 Va, inoltre, evidenziato che il GI, con ordinanza del 23.3.2023, ha nominato curatore speciale l'avv. Roberta Covino con le seguenti motivazioni: Rilevato che, per quanto emerso dal contraddittorio delle parti, permane invariato un critico atteggiamento del ne rapporti con la figlia secondogenita, ancora minore, analogamente a quanto già riferito dai Servizi Sociali CP_1 e osservato nei precedenti provvedimenti;
risultano del tutto improprie le modalità di comunicazione tra l'uomo e la minore, le continue recriminazioni esternate, il modo di approcciarsi alla stessa, la futilità estrema delle sue richieste e delle sue modalità di comunicazione (le sovraesposizione mediatica e social del suo rapporto con la figlia), la triangolazione continua e la colpevolizzazione estrema laddove la stessa non tenga comportamenti da lui condivisi o comunque avvertiti come consoni al suo personale stile di vita;
la registrazione ascoltata in udienza nel contraddittorio delle parti circa una conversazione avvenuta in auto tra il e la figlia è indice sintomatico ed inequivocabile CP_1 della assoluta criticità e disfunzionalità con cui egli si rapporta alla figlia, per modalità e per contenuti, rilevato, altresì, che la conflittualità tra le due parti, è di evidente pregiudizio sia per la minore che per la primogenita, continuamente fatte oggetto delle recriminazioni dei due adulti, ed esposte anche nella intimità dei loro sentimenti e nella privatezza delle loro relazioni genitoriali, a modalità spettacolarizzanti e narcisistiche da parte dei due adulti, inclini a rendere pubblico, tramite uno smodato ed immaturo uso dei social e del mondo virtuale, le vicende private del nucleo , con evidente compromissione della serenità delle figlie (e sotto tale aspetto, l'iniziativa della di Pt_1 proiettare pubblicamente un video, in occasione del diciottesimo compleanno della primogenita, con espliciti riferimenti negativi al padre, è fortemente censurabile ed indice di scarsa consapevolezza di buoni canoni relazionali, svenduti a ragioni di estrema e censurabile futilità); dato atto che tale circostanza impone di verificare, allo stato, ogni ulteriore elemento di fatto che sarà relazionato dai Servizi Sociali (unitamente al contenuto della registrazione consegnata loro dalla falanga di cui si è fatto cenno), e di approntare da subito strumenti di tutela della minore, che non può essere esposta alle infelici ed immature modalità
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relazionali del padre, ragion per cui sin da ora vanno nuovamente sospesi gli incontri liberi tra la figlia ed il padre, in attesa delle relazioni che si andranno ad acquisire;
rilevato che entrambe le parti vanno ammonite, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. ad evitare qualsiasi forma di esposizione mediatica della minore, ed a tenerla definitivamente immune da qualsiasi contatto con persone terze sempre attraverso l'uso dei medesimi strumenti, e che le telefonate tra il padre e la minore vanno programmate a giorni alterni, tra le 19,30 e le 20,00, prescrivendo che la non si intrometta nella conversazione tra il padre e la minore, ed Pt_1 esortando il ad astenersi da qualsiasi commento o riferimento alla nel corso delle telefonate con la CP_1 Pt_1 minore;
il va altresì ammonito, sempre ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., al pagamento di quanto statuito a suo CP_1 carico, dato atto che, nelle more, occorre in ogni caso nominare un curatore speciale per la minore, attese le gravi criticità nelle relazioni genitoriali, soprattutto con il padre, che si è mostrato sino ad ora pervicacemente incontenibile e refrattario ad ogni suggerimento a lui proposto anche dagli operatori sociali, quasi al limite della incapacità assoluta ed irreversibile di porre rimedio alle sue carenze comunicative;
P.Q.M.
Nomina curatrice speciale della minore l'avv. Roberta Covino. Orbene, avuto riguardo alle conclusioni del dott. - che questo Collegio le condivide in quanto espresse Per_12 all'esito delle operazioni svolte nel pieno e puntuale rispetto delle norme in materia ed espressive di attento e scrupoloso esame delle risultanze (test psicodiagnostici, ascolto delle parti e della minore) - ha così concluso: La minore , stante un generale buon adattamento, esperisce preoccupanti sintomi ansiosi, in particolare Persona_6 legati alla figura paterna. La relazione della minore con la madre appare buona, ella ha nella madre un punto di riferimento, con percezione di protezione, comprensione, supporto emotivo. La relazione della minore con il padre è tuttavia fortemente deficitaria, ella esperisce forti attacchi ansiosi alla sola idea di incontrarlo o al sentire la sua voce. Tali crisi ansiose sono altamente preoccupanti. Nella minore sono emerse evidenti criticità per il suo Persona_6 sereno sviluppo, legate alle citate sintomatologie ansiose reattive alla figura paterna. Tali reazioni sono dovute, con ogni probabilità, al comportamento paterno tenuto negli anni, il quale ha evidenziato delle carenze personologiche della presente relazione che si ripercuotono sulle dinamiche relazionali con gli elementi della propria famiglia, ed in Per_ particolare sulla minore . Il SI. evidenzia dunque tali carenze in particolar modo nella gestione CP_1 dell'aggressività inconscia e manifesta, in una alloplasticità comportamentale ed una difficoltà a comprendere sia le conseguenze del proprio comportamento, attuando un meccanismo di Disimpegno morale sia non riuscendo a
“sintonizzarsi” sui bisogni della figlia. Tali capacità prognosticamente non sembrerebbero definitivamente irrecuperabili, nella misura in cui possono essere oggetto di specifico percorso psicologico. Per quanto riguarda il grado di accesso consentito all'altro genitore, in riferimento alla SI.ra , le evidenti sintomatologie emerse Pt_1 anche dinnanzi al CTU nella minore sono dirimenti nella valutazione, nella misura in cui non è Persona_6 possibile considerare la periziata come ostacolante. Per quanto riguarda la SI.ra , si rilevano positive Parte_1 capacità genitoriali, sotto il profilo della cura, protezione, educazione, funzione riflessiva, empatica/affettiva ed organizzativa, finanche nel tentativo (iniziale) di un rispetto, per quanto possibile viste le sintomatologie rilevate nella minore, della bigenitorialità. Per quanto riguarda il SI. si rilevano forti carenze nelle capacità CP_1 genitoriali, in particolare sotto il profilo della protezione, funzione riflessiva, ed empatica/affettiva. Si rileva altresì un elemento di potenziale sviluppo, possibile unicamente se il periziato seguirà con profitto un percorso psicologico ad hoc, individuato nella sincera e grande sofferenza dovuta alla lontananza da entrambe le figlie. Tali sentimenti di tristezza potrebbero essere una leva nelle mani di un professionista al fine di far comprendere al soggetto le proprie carenze ed idiosincrasie, nel tentativo di un recupero, anche solo parziale, delle dimensioni attualmente deficitarie. Come espresso in risposta al punto precedente, si riscontrano in delle evidenti criticità le quali inducono CP_1 pregiudizio, attualmente esprimentesi con sintomatologia ansiosa reattiva, nella minore . Persona_6 Prognosticamente l'unica soluzione da porre in essere al fine del miglior interesse della minore, si ritiene essere l'indicazione di una psicoterapia dell'età evolutiva finalizzata all'integrazione della terrifica figura paterna nella sua psiche, ed un monitoraggio/trattamento preventivo della sintomatologia ansiosa. Parallelamente, al fine di un eventuale e futuro nuovo tentativo di miglioramento del rapporto padre figlia, appare necessario anche un intervento psicologico sul genitore (padre). Per quanto espresso nei punti precedenti, si ritiene opportuna la deroga al principio generale dell'affido condiviso, optando per un affido monogenitoriale alla SI.ra . Attualmente, oltre alle Parte_1 dinamiche già citate, non si ritiene siano sussistenti situazioni di grave pregiudizio imminente per la minore, tali da giustificare ulteriori provvedimenti, i quali tuttavia non possono escludersi in ottica futura nel caso di reiterazione di un inadeguato comportamento fatti salvi gli esiti di procedimenti penali tuttora in corso. Per quanto espresso nei punti precedenti, si ritiene opportuna la deroga al principio generale dell'affido condiviso, optando per un affido monogenitoriale alla SI.ra , lasciando inalterato l'attuale luogo di residenza privilegiata. Parte_1 Infine, il Tribunale non può ignorare le dichiarazioni di che è stata ascoltata due volte dal Gi, il 29.6.2023 ed il Per_2 7.5.2024, confermando il suo totale rifiuto della figura paterna. ha dichiarato, in presenza dell'avv. Roberta Covino: ho 11 anni. L'anno scorso sono già venuta in Tribunale a Per_2 parlare con il giudice. I rapporti con papà sono peggiorati di nuovo perché lui non cambia. Ero a casa sua e volevo telefonare a mamma ma lui mi ha tolto il telefono che io usavo per chiamare mamma, per cui io mi sono messa a piangere. Lui voleva farmi giocare con un telefono vecchio che è rotto e ha pochi giochi ed io iniziai a piangere allora papà mi ha mandato con la sorella a fare la spesa dicendo che non devo telefonare mamma e che mia zia mi doveva impedire di chiamarla. Una volta mi fece piangere perché uscii dal doposcuola mezz'ora dopo l'orario in cui mi deve
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venire a prendere, papà mi fece la faccia storta e mi rimproverò; poi mi rimprovera che in settimana non lo chiamo mai, ma io mi scoccio di telefonare tutti i giorni come vorrebbe lui. Io non ci voglio proprio stare con papà; mi rimprovera sempre quando dico che non voglio incontrarlo. Una volta mi ha tirato i capelli. Poi se io non voglio andare da lui oppure se faccio i capricci lui telefona subito al suo avvocato. Una volta gli telefonai il giorno prima della festa del papà per dirgli che il giorno dopo non volevo andare da lui e anche in questo caso lui mi rimproverò. Lui sta sempre arrabbiato: quando mi fa la videochiamata già lo vedo che ha la faccia arrabbiata, mi dice che se vado in bagno devo stare lo stesso in videochiamata con lui e non si rende conto che io sono grandicella e mi vergogno. Appena mi chiama mi dice subito: perché ieri non mai telefonato? . Poi una volta mi disse che mi voleva dare dei calci e dei pugni e che non lo ha fatto solo perché io sono sotto tutela del giudice. Un'altra volta mi disse che mi voleva chiudere in una casa famiglia. A capodanno mi fece piangere e poi per accontentarmi mi accompagnò al circo. Lui a volte fa i video mentre io piango e nei video dice che sto piangendo per colpa di mamma. A mia sorella dava i calci. Non ho ricordi positivi di mio padre, mi ricordo che una volta mi ha portato in crociera ma io non lo ricordo, me lo ha raccontato lui. Se vado a casa sua non facciamo niente insieme, lui dorme e io sto in cucina con la sorella che ha 60 anni ed io mi scoccio. Una volta di sabato dovevamo andare in un Castello perché lui insegna agli attori e mi disse che dovevo svegliarmi presto per andare con lui ma io non avevo piacere ad andare e infatti non sono andata. Io ho due cellulari, uno per parlare con le mie amiche e uno per parlare con papà. Quando papà ha scoperto che ho due cellulari si è arrabbiato molto e mi ha tirato i capelli. Mi disse che mi ha messo una app sul cellulare con cui mi localizza. e mi Per_ ha mandato un vocale molto cattivo.” A questo punto fa ascoltare al giudice un messaggio vocale da cui si evince che il padre non vuole vederla più. ” Il Giudice da atto che il messaggio vocale viene ascoltato dal telefono dell'Avv. Covino al quale EV lo aveva girato non essendo oggi in possesso del suo telefonino. A domanda del Giudice la minore risponde: “sono stata 4 anni presso gli assistenti sociali per fare le visite e non è servito a niente. Io non voglio fare nemmeno le videochiamate. Non lo voglio vedere proprio. Il giorno prima degli incontri con papà mi viene la diarrea e sto male. Se avessi una bacchetta magica vorrei diventare ricca e vorrei anche cambiare la testa di mio padre perché gli voglio bene ma non riesco a stare con lui perché mi fa male. Sono stanca di venire in Tribunale e non vorrei più tornarci”. Come espresso dalla Corte di Cassazione, nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e a mantenere salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. n. 26697/2023; Cass. n.9691/2022; Cass. n.28723/2020; Cass. n. 9764/2019). Anche la Corte Edu, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che in tutte le decisioni che riguardano dei minori il loro interesse superiore debba prevalere, e che nelle cause in cui sono in gioco questioni di affidamento di minori e di restrizioni del diritto di visita, l'interesse del minore deve prevalere su qualsiasi altra considerazione. A tal fine la Corte EDU ha rimarcato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori. La Corte EDU ha anche rammentato che gli obblighi positivi non implicano solo che si vigili affinché il minore possa raggiungere il genitore o mantenere un contatto con lui, ma comprendono anche tutte le misure propedeutiche che consentono di pervenire a tale risultato (Corte EDU, 24 giugno 2021, A.T. c/Italia, n.40910/19, § 66) nella preliminare esigenza che le misure deputate a ravvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (cfr. Corte EDU, 29 gennaio 2013, Lombardo c. Italia). Questa essendo, dunque, la qui condivisa cornice giurisprudenziale nazionale e sovranazionale di riferimento, osserva il Collegio che nel caso concreto, il diritto alla bigenitorialità da parte delle minori è, sin da subito, risultato compromesso dalla condotta del come sopra descritto. Questo Tribunale non ignora che le dichiarazioni rese da un minore, CP_1 anche quando ricorrano elementi tali da ritenere che siano espresse con maturità e consapevolezza, non possono costituire l'esclusivo elemento in base al quale valutare il superiore interesse del minore e assumere la decisione richiesta, in un quadro di rapporti familiari altamente conflittuali. Va, pertanto, confermato disposto l'affido super- esclusivo di alla madre. Per_2 In tal senso, peraltro, ha concluso il curatore speciale ed il PM ha aderito alle suddette richieste con parere del 9.6.2025. Peraltro, nel corso degli incontri che si sono svolti presso i SS tra ed il padre (dal 2020 al 2024) è stata sempre e Per_2 costantemente messo in evidenza il rifiuto di che, seguito il percorso di sostegno psicologico consigliato, si è Per_2 sempre mostrata stanca, sfiduciata ed intimorita dal padre. Anche nell'ultima relazione dei SS è stata riferita la profonda angoscia della minore che non vuole più essere “costretta” a stare con il padre. Infine, lo stesso dott. ha concluso, in ordine alle visite padre-figlia: per ciò che riguarda il diritto di visita del Per_12 genitore non collocatario, attualmente, a causa della rilevata sintomatologia ansiosa nella minore alla sola idea di vedere il padre, si ritiene sia controproducente e contrario al bene della minore costringerla ad incontri forzati tout court. Tuttavia l'indicazione di un percorso di psicoterapia individuale, per la minore, teso a reintegrare la figura paterna ed in parallelo un percorso psicologico di sostegno in favore del padre , potranno in futuro CP_1 favorire, in caso di esito positivo, un nuovo tentativo di riavvicinamento e ricostruzione della relazione padre figlia.
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Vanno, pertanto, sospese ed escluse le visite padre-figlia minore che potranno riprendere solo quando e se il CP_1 avrà dato prova della consapevolezza delle sue condotte della sua vera volontà di ripristinare un rapporto sano con la piccola Per_2
La casa coniugale va assegnata alla sign. che vi risiede con le figlie. Pt_1
Per quanto riguarda, il contributo per il mantenimento delle figlie maggiorenne) e , si osserva che il Per_1 Per_2 dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda
- di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Orbene, in sede di adozione dei provvedimenti presidenziali del 13.11.2020, è stato posto a carico del CP_1 l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie (allora entrambe minori) nella misura di € 450,00. Nulla, nel corso dell'istruttoria, è stato depositato dal in termini di dichiarazioni reddituali, né documenti equipollenti;
il CP_1 resistente ha sempre dichiarato di essere privo di attività lavorativa e di risiedere presso la sorella in quanto non può sostenere il peso di una locazione. All'udienza del 27 Ottobre 2022, il dichiarava: Sto pagando 300 euro, mi CP_1 arrangio a nero con un pò di sicurezza nei locali, abito con mia sorella e percepiamo 560 euro di reddito di cittadinanza...Tutti i lavori che faccio nel mondo del cinema sono gratuiti e non vengo mai pagato, perché sto investendo sul mio futuro, prendo atto che nella CTU ho detto di essere pagato a nero, ma intendevo dire che non vengo pagato. In sede di atti difensivi finali, il ha chiesto: Quanto infine al dedotto inadempimento agli obblighi economici di CP_1 cui ai provvedimenti provvisori emessi dal Tribunale, va riferito che, effettivamente, il non è in grado di CP_1 ottemperare agli stessi in maniera puntuale, dato che, non per suo volere, all'attualità risulta essere inoccupato al lavoro, “arrangiandosi” con lo svolgimento di lavori saltuari che non gli consentono di attendere, per intero e con cadenza mensile, ai predetti obblighi. All'attualità, entro il giorno 5 di ciascun mese, il resistente è in grado di versare, a tale ultimo titolo, una somma non superiore ad € 200,00. Va anche aggiunto che – quanto alla figlia con Per_1 note di trattazione scritta del 29/05/2025, il resistente aveva posto in evidenza, al Tribunale Adito, che la stessa è oramai maggiorenne, non sta compiendo alcun corso di studio e/o formativo e, tra l'altro, è divenuta economicamente autosufficiente (circostanza non contesta in alcun modo da controparte), svolgendo attività di parrucchiera presso il Salone Genny e Salvina di Monteruscello, dove è già impiegata da due anni. Per quanto sopra, si insiste per la revoca dell'assegno di mantenimento disposto per la riduzione ad € 200,00 dell'importo mensile, da porsi a carico Per_1 Per_ dell'odierno comparente, per il mantenimento della sola figlia . La ricorrente – che ha correttamente evidenziato la tardività della domanda di revoca dell'assegno per la figlia maggiorenne – ha chiesto porsi a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la somma di € 700,00 a carico del marito per le due figlie. Osserva il Collegio che la figlia maggiorenne, ha, da poco raggiunto la maggiore età ed è presumibile che non Per_2 abbia ancora scelto il suo percorso, se di studio o di lavoro;
vive ancora presso la madre e non ha raggiunto l'indipendenza economica. Nel caso de quo, non è mai stato contestato che il nucleo non fosse monoreddito in quanto la Parte_2 ricorrente ha dichiarato (e provato in atti) di aver sempre lavorato e di aver sempre mantenuto praticamente da sola le figlie sia in costanza di matrimonio che dopo la separazione con il suo reddito derivante dall'attività presso una ditta di pulizie (1.600 euro mensili). Trascorso ormai un notevole lasso di tempo dall'ordinanza presidenziale (2020) e non essendo mai stato modificato nel corso dell'istruttoria l'importo per le figlie le cui esigenze aumentano con il trascorrere degli anni senza che sia necessario, sul punto, dedurre alcunchè, e tenuto conto della prevalenza del tempo trascorso dalle figlie con la madre che provvede in via diretta al mantenimento delle figlie, il Collegio pone a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura di € 600,00 con decorrenza dalla pronuncia e
[...] rivalutazione Istat da novembre 2026. Restano confermate le spese straordinarie al 50% a carico dei coniugi. Gli assegni unici per la minore, inoltre, sarà attribuito per intero alla ricorrente, alla luce della recente ordinanza della Cassazione n. 4672/2025. Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano, per le 4 fasi, secondo i parametri del DM 147/2022 a carico del resistente (e per esso a carico dello Stato), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Pronuncia la separazione tra e ai sensi dell'art. 151/2° co c.c., con Parte_1 CP_1 addebito a carico di;
CP_1
2. rigetta la domanda di addebito formulata da nei confronti di CP_1 Parte_1
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3. dispone l'affido esclusivo di alla madre, con residenza privilegiate presso di lei;
Per_2
4. nulla sulle visite padre-figlie, per quanto espresso in parte motiva;
5. assegna la casa coniugale alla ricorrente;
6. pone a carico di l'assegno mensile di euro 600,00 quale contributo al mantenimento delle figlie CP_1 e con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT FOI a far Per_2 Per_1 data da novembre 2026;
7. Pone a carico di entrambi i coniugi il pagamento del 50% delle spese straordinarie, come indicato in parte motiva;
8. autorizza percepire per intero l'assegno unico per la figlia;
Parte_1
9. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 70 parte I s Registro atti di matrimonio anno 2004);
10. pone a carico di le spese di giudizio sostenute dalla ricorrente che, in ragione delle 4 fasi, si Parte_3 liquidano nella misura di € 2.665,00 con attribuzione all'avv. Adriano Caruso dichiaratosi anticipatario, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso di spese generali se dovute.
11. Pone definitivamente a carico di le spese delle due ctu come già liquidate. CP_1
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente rel. Est.
OL OZ
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott.ssa OL OZ Presidente rel./est. Dott. Ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.10933/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Adriano Parte_1 Caruso
RICORRENTE- resistente in riconvenzionale
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Guariniello, giusta procura in CP_1 atti
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale
NONCHE' AVV. ROBERTA COVINO
CURATRICE SPECIALE DELLA MINORE
ED
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 5.6.2025 i procuratori concludevano riportandosi ai propri atti. Il Gi ha riservato la causa in decisione con i termini di legge;
il Pubblico Ministero ha chiesto la conferma della disciplina in atto, aderendo alle domande del curatore speciale della minore.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.6.2020, la sign. premesso di aver contratto matrimonio con il sign. Parte_1 [...] in data 26.7.2004 dal quale sono nate 10.12.2004) e (22.2.2013) – esponeva: CP_1 Per_1 Per_2
3) che sin dai primi anni di matrimonio, nonostante il lieto evento rappresentato dalla nascita della primogenita la convivenza tra la ricorrente ed il signor si è rivelata difficile e problematica per esclusiva Per_1 CP_1 colpa e responsabilità di quest'ultimo, uomo irascibile e violento;
4) che il signor è sempre venuto meno ai CP_1 doveri ed agli obblighi nascenti dal matrimonio palesando il massimo disinteresse per la moglie e le figlie sovente vittime di violente aggressioni fisiche e verbali da parte dello stesso;
5) che a causa del comportamento violento ed aggressivo del signor la signora decise di separarsi dal marito già nel 2010 dando impulso al CP_1 Parte_1 procedimento di separazione giudiziale innanzi al Tribunale Civile di Napoli r.g.a.c. 1511/2010 per il quale il Presidente, nella persona della dott.ssa Canale, emise i seguenti provvedimenti: autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava in via esclusiva alla signora la figlia disponeva che il padre avrebbe potuto Pt_1 Per_1 vedere la figlia in ambiente protetto con l'assistenza del personale del Servizio Sociale dell'ASL 2 di Pozzuoli e poneva a carico del la somma di €uro 200,00 mensili per il mantenimento dell'allora unica figlia. I coniugi vissero CP_1 separati per ben due anni e a testimonianza del fatto che la signora teneva all'unione familiare più di Parte_1 ogni altra cosa, accettò la proposta del marito di ritornare a vivere assieme avendo lo stesso promesso che sarebbe cambiato, avrebbe cercato un lavoro e non avrebbe mai più picchiato né lei né la figlia Il 3 Gennaio 2013 il Per_1 procedimento di separazione giudiziale si estinse a seguito di cancellazione. Dopo alcuni mesi dalla riconciliazione Per_ venne al mondo la secondogenita e, purtroppo, ricomparvero anche le pessime abitudini del . Il signor CP_1
è stato da sempre arbitro, unico ed indiscusso, della serenità della vita della moglie e delle figlie;
senza
CP_1 alcun valido motivo andava in escandescenze e montando su tutte le furie dava il via a giornate di autentico terrore per i propri congiunti. La ricorrente e le figlie assistevano impotenti ai terribili, imprevedibili e repentini cambiamenti di umore del e da questi capivano come sarebbero state le loro giornate;
hanno subito per anni fino a quando,
CP_1 dopo l'ennesima brutale aggressione, temendo per le proprie vite, hanno deciso di denunciare tutto alle competenti autorità che hanno prontamente emesso una misura cautelare ai danni del . Tutti i gravissimi episodi dei quali
CP_1 il si è reso protagonista a danno della moglie e delle figlie sono compiutamente descritti nella allegata
CP_1 denuncia e va aggiunto che al culmine dei litigi più violenti il signor era solito impugnare anche un coltello da
CP_1
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cucina minacciando la moglie. Quando ciò accadeva, la signora scappava fuggendo prima in giardino e da lì Pt_1 in strada (l'attuale casa coniugale è ubicata al piano terra) dove attendava che la rabbia del marito scemasse. Le liti avvenivano anche in presenza della signora , madre della ricorrente. L'ultimo gravissimo episodio in Persona_3 ordine di tempo si è avuto il 25 Novembre 2019, giorno in cui la signora dopo aver accompagnato le figlie dal Pt_1 dentista, rientrando a casa, trovava il coniuge molto nervoso poiché erano le 14,00 e questi si lamentava del fatto che bisognava ancora riscaldare il pranzo (peraltro amorevolmente preparato dalla moglie già dal mattino). Orbene, allorquando la signora fece notare al che le pietanze erano pronte e che lui avrebbe potuto Pt_1 CP_1 riscaldarle prima del loro ritorno a casa, lo stesso si infuriò e percosse la moglie ed entrambe le figlie (la più piccola, Per_
, intervenne addirittura a difendere la madre). La riuscì a divincolarsi ed a scappare a casa della sorella Pt_1
portando con sé le figlie. Purtroppo l'episodio ha avuto un brutto seguito poiché allorquando la signora Per_4
si recò a casa per recuperare i pigiami e gli effetti personali (la sera stessa del 25 Novembre) accompagnata Pt_1 dalla primogenita, dalla madre e dalla vicina , il marito picchiò nuovamente la Persona_3 Controparte_2 moglie e la figlia cacciò fuori dall'appartamento la suocera, accorsa per le urla. Da quanto sinora detto è Per_1 evidente che la violenza del si abbatte spesso anche sulla povera figlia d infatti, nella denuncia CP_1 Per_1 allegata al presente ricorso ne vengono narrati alcuni di inaudita gravità. Tutti gli episodi di violenza dei quali sono state vittime la signora e la figlia hanno indotto le stesse, come già detto, a denunciare Parte_1 Persona_5 tutto ai Carabinieri di Pozzuoli ed stato aperto a carico del signor il proc.to penale 31538/19 r.g.n.r. - CP_1 26089/19 r.g. G.I.P. Tribunale di Napoli all'esito del quale è giunto prontamente il provvedimento ex art. 282 bis c.p.p. che ha applicato a carico dello stesso la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, con il divieto di accedervi senza autorizzazione del Giudice. È stato inoltre vietato all'imputato di avvicinarsi a meno di 500 metri dalla moglie e dalle figlie e di comunicare con le stesse con qualsiasi mezzo. Su tale ultimo punto va detto che il ha CP_1 ripetutamente violato questa disposizione dell'Autorità Giudiziaria in quanto servendosi di uno smartphone di una parente ha più volte videochiamato la figlia le ha promesso che se avesse ritirato la querela sporta nei propri Per_1 confronti le avrebbe regalato una microcar e altri oggetti costosi. E' superfluo aggiungere che tali episodi hanno ulteriormente turbato la giovane Per_1 6) che la casa coniugale è un immobile di edilizia popolare pubblico sito in tenimento del Comune di Pozzuoli alla Via P.P. Pasolini n.3; 7) che il signor ancora oggi collabora con uno studio legale occupandosi di reperire CP_1 clienti in cerca di assistenza legale per pratiche di risarcimento danni da circolazione auto;
8) che la ricorrente è economicamente autosufficiente essendo impiegata dal 02 Ottobre 2017 presso la Wash Company s.r.l. con qualifica di addetta alle pulizie percependo una retribuzione mensile di circa €uro 1.400,00. La famiglia è concretamente aiutata dalla madre della signora che, oltre ad un piccolo ma costante contributo Pt_1 economico, si occupa di badare alle nipoti consentendo alla ricorrente di poter svolgere i propri turni lavorativi nelle ore pomeridiane;
inoltre, poiché il marito non ha mai contributo al mantenimento dei propri congiunti, la ricorrente non di rado è costretta a svolgere un doppio lavoro alternando, ai pomeriggi in fabbrica, l'attività di estetista a domicilio nelle ore mattutine (quando le figlie sono a scuola). Pertanto, relativamente alla situazione economica della famiglia ed al contributo dei coniugi al sostentamento della stessa, va detto che la signora è l'unica ad Pt_1 Per_ occuparsi del mantenimento delle figlie ed è l'unica a sostenere i costi per la spesa quotidiana (…) La Per_1 Per_ signora provvede altresì integralmente al mantenimento della figlia . Il signor fino al Pt_1 CP_1 Novembre 2019 si è limitato solo ed esclusivamente a pagare le utenze domestiche e non ha mai fatto sapere alla moglie l'entità dei propri guadagni, men che meno le ha mai consentito di accedere al proprio conto corrente. Il signor che pure era solito riferire ai familiari ed agli amici di guadagnare bene, non ha mai messo a CP_1 disposizione della moglie e delle figlie i proventi della sua attività; ha sempre preferito spendere solo per se stesso acquistando abiti griffati ed altri beni futili;
lo stesso è inoltre proprietario di un'autovettura e di uno scooter.
9) che la gravità delle condotte di violenza fisica e morale perpetrate dal ai danni della moglie e delle figlie, CP_1 oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto necessaria e doverosa per la personalità del partner e degli altri congiunti, traducendosi in una aggressione a beni e diritti fondamentali della persona è alla base, unitamente al totale disinteresse ed al mancato contributo al mantenimento della famiglia e delle figlie, della crisi coniugale che, allo stato, è tale da rendere intollerabile e non più proseguibile la convivenza della ricorrente e delle figlie con il signor;
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10) che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte dal signor alla moglie ed alle figlie costituiscono CP_1 violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore (…);
11) che, ancora, le reiterate violenze fisiche e morali inflitte dal signor ad entrambe le figlie sono tali da CP_1 giustificare l'esclusione dell'affido condiviso, assegnando alla signora l'esercizio esclusivo della potestà Parte_1 genitoriale sulle minori e . Persona_5 Persona_6 Ha chiesto: Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al signor per le causali CP_1 Per_ precisate in premessa;
Affidarsi in via esclusiva le figlie minori alla madre;
Assegnarsi la casa Per_1 coniugale alla signora che la abiterà unitamente alle figlie minori;
Porre a carico del signor Parte_1 CP_1
un congruo assegno familiare, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, da contenersi in almeno €uro
[...] 500,00# mensili;
Stabilirsi l'obbligo per il genitore non affidatario di contribuire nella misura del 50% alle spese mediche, scolastiche e sportive dei minori;
Imporre al signor , ex art. 156 c.c., di prestare idonea CP_1
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garanzia reale o personale in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 155 e 156 c.c. Emettere ogni altro opportuno provvedimento. Si costituiva il e, non opponendosi alla separazione, deduceva: CP_1 Vero è che il sig. si è sempre amorevolmente prodigato in favore della moglie e delle figlie con una vita CP_1 di sacrifici, pur non avendo un posto di lavoro stabile se non per brevi periodi di tempo, per assicurare il benessere e l'unità della famiglia;
ha sempre avuto nei confronti della sua Famiglia un comportamento di protezione e, soprattutto, di tutela delle proprie figlie minori. In primis, il sig. ha sempre collaborato nella crescita delle bambine, CP_1 unitamente alla sig.ra , la quale, nel raccontare le presunte, inattendibili, inconsistenti, infondate e Parte_1 inventate vessazioni che sarebbero state perpetrate nei suoi confronti e nei confronti delle figlie da parte del sig.
, dimentica di evidenziare che, lavorando Ella continuamente, da diversi anni orsono, a tempo pieno, CP_1 ovvero, a seconda del turno di lavoro assegnatole, di pomeriggio o di notte, dall'azienda ove è impiegata (Prysmian Group di Pozzuoli), e, durante le giornate “libere”, senza alcun turno, a svolgere il lavoro di estetista, a titolo privato, recandosi presso le abitazioni delle proprie clienti per arrotondare lo stipendio di impiegata, il sig. , CP_1 avendo più tempo a disposizione, trovandosi, suo malgrado, da diversi anni senza una stabile occupazione, ha sempre amorevolmente accudito le proprie figlie, accompagnandole e prelevandole a scuola, preparando loro, sin dal mattino, la colazione e successivamente i pasti e, nel tempo libero delle figlie, finanche dolci e, stando con loro per così tanto tempo nell'arco della giornata, in mancanza della mamma, si è sempre prodigato ad educare le figlie e a crescerle amorevolmente. Anche delle visite presso il pediatra di famiglia, dott. o dal medico dentista, dott. Persona_7
se ne è sempre occupato il sig. . In questi momenti di rapporto continuo delle figlie con il Persona_8 CP_1 padre, mai e poi mai si sono verificati episodi di violenza fisici e/o mentali, o di maltrattamento, o di condotte vessatorie nei confronti delle figlie, le quali, anzi nutrono nei confronti del padre un sincero amore e rispetto. Il sig.
ha sempre avuto atteggiamenti protettivi nei confronti della sua famiglia e mai denigratori e/o vessatori. Ha CP_1 sempre tentato di far capire alle proprie figlie, e soprattutto a più grande di età, di guardarsi bene dalle Per_1 persone intorno a sè e di frequentare amici “per bene”, ovvero ha sempre consigliato la propria figlia sul come comportarsi con gli amici, cercando di proteggerla e, mai e poi mai, si sarebbe sognato di aggredirla, come di fatto non è mai avvenuto. Il suo comportamento è sempre stato orientato e finalizzato all'educazione delle figlie, confrontandosi anche con la moglie, ma mai in modo aggressivo. E se qualche aggressione verbale c'è stata è sempre stato il risultato di “normali dinamiche familiari”, come accade in tutte le famiglie “normali”. Mai, e si sottolinea mai, alcuna aggressione è stata posta in essere per colpire direttamente le figlie o la sig.ra , ed ogni suo Parte_1 comportamento e/o pensiero è da sempre stato posto in essere al solo ed unico scopo diretto all'educazione delle figlie e per il buon nome della Famiglia. B) VERO E' che la sera del 25 novembre 2019, a seguito di una discussione avvenuta alla presenza della suocera del , sig.ra (della quale, di seguito, ci si riserva di CP_1 Persona_3 osservare determinati comportamenti che la stessa tiene nei confronti del e delle di lui figlie e proprie nipoti), CP_1 in casa al momento del litigio tra i coniugi per motivi riguardanti la crescita delle figlie ed, in particolare, in quel momento riguardante la primogenita fu fatta accomodare fuori casa dal (fatto simile già verificatosi Per_1 CP_1 nel lontano 2009, sempre nell'abitazione dei coniugi ). A seguito di tale comportamento tenuto dal Parte_2
nei confronti della madre, la sig.ra , risentita per quanto accaduto, riferendo al , CP_1 Parte_1 CP_1 nell'immediatezza dei fatti, che “gliel'avrebbe fatta pagare”, lo denunciava, amplificando in modo esagerato quanto nel corso della vita matrimoniale possa essere accaduto di “normale”. C) VERO E' che il sig. ha sempre CP_1 adempiuto ai propri doveri familiari e nei confronti delle figlie ha sempre avuto, da buon padre di famiglia, un atteggiamento di protezione e di accompagnamento nella vita quotidiana, tanto che nel delicato momento di crescita della prima figlia di 16 anni, stante anche l'assenza quasi quotidiana della madre per motivi di lavoro, le ha Per_1 fatto frequentare la palestra per apprendere la tecnica del “taekwondo”, allo scopo di conoscere tecniche di difesa personale. Di sicuro, nell'arco della vita fin qui trascorsa con la figlia, il sig. le avrà potuto infliggere una CP_1
“punizione” (come vietarle l'uso del telefono o altre cose di questo genere) per farle comprendere le difficoltà della vita, come, ad esempio, quando il la incontrò per strada in compagnia di ragazzi abitanti nel temuto quartiere CP_1
“Toiano” di Pozzuoli. Ma la “punizione” è sempre stata inflitta per far comprendere i motivi degli errori commessi dalla figlia e per salvaguardarla;
mai e poi mai la punizione è stata diretta alla persona della figlia e/o nei confronti Per_ dell'altra figlia più piccola , in quanto tale, o in quanto ritenute inferiori, o perché il sia semplicemente CP_1 un violento per natura. (…) F) Per quanto concerne i rapporti padre-figlie è facile intuire quanta “normalità”, e quanto affetto e amore ci sia tra gli stessi, osservando i profili social di “Istagram” e “Facebook” del , della CP_1 Per_
e di sulla piattaforma “Tik-Tok” della piccola;
video registrati e resi pubblici, sin dall'anno Pt_1 Per_1 2009, che riprendono rapporti familiari sempre “normali”, durante la vita quotidiana, durante i viaggi di piacere nei weekend, durante i viaggi per le vacanze estive, ai ristoranti, alle feste di compleanno, le sorprese fatte alla Pt_1 quando il si recava unitamente alle figlie presso l'azienda ove lavora la stessa, per andare a pranzo o cena CP_1 insieme (a tal proposito si chiede l'acquisizione dei video registrati nel corso degli anni per la loro visione). Da ultimo, Per_ si precisa e si sottolinea che alla piccola , durante il periodo di allontanamento obbligatorio del , e a CP_1 causa della sua insistenza nel chiedere del padre, è stato raccontato dalla mamma, dalla sorella dalla nonna Per_1Per_
e anche dalla sig.ra , amica di famiglia della , che il papà era lontano per motivi di Controparte_2 Pt_1 lavoro a Berlino per guadagnare i soldini per comprare i giocattoli. G) A dire della moglie, anche durante alcune Per_1 conversazioni telefoniche tenute dalla con dei familiari del (il fratello , il fratello , la Pt_1 CP_1 Per_9 cognata ), nella sua vita non le manca alcunchè perché ha due figlie, è economicamente indipendente, la CP_3
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madre con la quale intrattiene rapporti più stretti percepisce una pensione di circa € 1.300,00 e il padre, dopo la morte, le ha lasciato una cospicua somma di danaro che le permette di andare avanti anche senza di lui, disoccupato, al quale gli avrebbe anche sottratto le figlie per umiliarlo definitivamente. Orbene, il rapporto coniugale, ormai, si è deteriorato. L'unica volontà del è soltanto quello di poter vedere liberamente le sue figlie minori e, CP_1 soprattutto, la necessità di stabilire i giorni di incontro con le figlie e i periodi per stare con loro nelle feste comandate, per le vacanze e per i compleanni. (…) Si chiede, pertanto, di nominare esperti in materia che accompagnino i coniugi nella loro separazione coniugale e si lasci libero il rapporto con le figlie, le quali non nutrono, sicuramente, alcun sentimento di odio nei confronti del padre, ma soltanto, nel caso di un contrasto genitoriale propria dell'età Per_1 adolescenziale (…) In questo momento, a modesto parere di questa difesa, viste le contrastanti versioni dei fatti dei coniugi e l'interesse primario della tutela delle figlie minori, si richiede l'assistenza specialistica psichiatrica per i coniugi, affinchè i coniugi ritrovino se stessi e seguano un percorso volto a far comprendere loro la situazione che stanno vivendo e stanno facendo vivere alla proprie figlie minori. Lasciando che il padre possa vedere liberamente le figlie, in quanto non sussiste alcun pericolo per la loro integrità fisica e morale. Anzi, al contrario, manca un rapporto stabile come lo è sempre stato e che di colpo, a causa di contrasti tra i genitori, è stato messo, inutilmente, in Per_ discussione e che potrà solo causare gravi ripercussioni psicologiche alle figlie, soprattutto alla piccola , legatissima al padre. Ha chiesto: 1)dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito per i motivi precisati in premessa, alla signora 2)affidarsi le figlie in modalità condivisa, stabilendo le modalità, i giorni, i fine settimana, le Parte_1 festività e i periodi di vacanza in cui stare con il padre, senza alcuna necessità di intervento degli assistenti sociali;
3)revocare il decreto emesso per ordinare la cessazione delle presunte, inattendibili, inconsistenti, infondate e inventate vessazioni che sarebbero state perpetrate nei confronti della ricorrente e nei confronti delle figlie da parte del sig.
, già revocato dal Tribunale, in sede penale;
4)nominare consulenza medica psichiatrica, viste le CP_1 contraddittorie e contrastanti affermazioni dei coniugi, onde permettere un percorso assistito nella fase della separazione;
5)stabilire la somma mensile di € 250,00 per il mantenimento delle figlie minori, stante lo stato di disoccupazione in cui versa il sig. e la indipendenza economica della sig.ra . CP_1 Parte_1 Il Presidente del Tribunale – all'esito dell'udienza del 13.11.2020 ha statuito come di seguito: Per_ Rilevato che i coniugi hanno due figlie ora conviventi con la madre, di anni 15, e , di anni 7, e che è stata Per_1 revocata la prima misura emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli il 10/12/2019 ex art. 282 bis c.p.p., avente ad oggetto la prescrizione al di non avvicinarsi alla casa coniugale ed alla famiglia;
che successivamente, a CP_1 seguito di una nuova denuncia presentata dalla , con cui si rappresentava una ulteriore aggressione verbale e Pt_1 fisica ai danni anche delle figlie, era stato emesso dal G.I. del Tribunale di Napoli, con decreto ex art. 342 bis e ter c.c., confermato dal Tribunale di Napoli in data 29.9/9.1.2020, analogo ordine di lasciare la casa familiare con divieto di avvicinarsi a meno di metri 500 dalla predetta abitazione e dai luoghi di lavoro della moglie, e da quelli abitualmente frequentati dalle figlie, con facoltà per il Cocozza di comunicare telefonicamente, anche con videochiamata, con le figlie utilizzando il telefono cellulare di n presenza della nonna materna o della madre;
tale misura era stata Per_1 disposta per la durata di mesi tre a decorrere dalla comunicazione del provvedimento, reso in data 12/08/2020, sicchè, pur non essendovi prova della data della comunicazione, la predetta misura deve ritenersi verosimilmente caducata;
considerato, che, secondo la rappresentazione della ricorrente, tali atti di violenza sarebbero stati posti in essere anche alla presenza delle figlie, come confermato nella relazione dei S.S. di Pozzuoli e soprattutto dalla stessa n data Per_1 11/08/2020 nell'ambito del procedimento ex art. 342 ter c.c. (il che rende superflua una nuova audizione della predetta anche in questa sede, a distanza di pochi mesi); posto che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (pt. Cass. 06/03/2019, n.6535); che, in merito alla rilevanza di condotte violente sul regime dell'affidamento, può essere richiamato anche l'art. 31 della “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, ed. Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell'agosto 2014), secondo il quale, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione;
che, pertanto, può essere disposto l'affidamento esclusivo della prole minorenne laddove vi sia stata una condotta violenta ed aggressiva di uno dei genitori posta in essere in presenza del minore, tale da far supporre un grave turbamento in capo allo stesso (cfr. Tribunale Roma sez. I, 21/09/2018, Foro it. 2019, 1, I, 346); che, nella fattispecie, i reiterati comportamenti minacciosi e violenti commessi dal resistente anche davanti alle figlie (come accertati nei due procedimenti sopra richiamati), realizzano un grave inadempimento degli obblighi genitoriali primari e sono sintomatici della inidoneità del padre ad affrontare le maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta, o comunque tali da rendere difficile e pericolosa la gestione condivisa della responsabilità genitoriale;
che, di conseguenza, risulta necessario disporre l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre, alla quale, di conseguenza, dovrà essere assegnata a ex art. 337 sexies c.c. la casa coniugale, al fine di garantire il prevalente interesse della prole a conservare l'habitat domestico;
ritenuto, ancora, che, essendo pacifico che persiste un ostinato rifiuto delle minori di incontrare il padre, al punto che ogni forma di comunicazione padre/figlie risulta interrotta da alcuni mesi, risulta necessario disporre che, almeno nella fase iniziale, gli incontri in questione avvengano con l'intervento dei servizi sociali;
che può prevedersi anche il diritto del
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a comunicare con le figlie telefonicamente oppure attraverso strumenti telematici che consentano CP_1 conversazioni in videochiamata (quali ad esempio Skype ovvero con chat WhatsApp, ovvero con ogni altra modalità compatibile con le dotazioni nella disponibilità dei genitori), in presenza della nonna materna o della madre;
ritenuto che
, all'esito del monitoraggio degli incontri e dei contatti come innanzi previsti, il giudice istruttore potrà verificare l'opportunità di adottare eventualmente le misure necessarie per procedere ad una ripresa graduale degli ordinari rapporti padre/figlie; che, quanto agli aspetti economici, la è economicamente autonoma ed ha chiesto di Pt_1 porre a carico del marito un assegno di almeno € 500,00 per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive;
il , come riferito da entrambe le parti, è collaboratore di uno studio legale e CP_1 non sono stati forniti elementi in ordine all'entità dei suoi guadagni, verosimilmente piuttosto limitati;
che, pertanto, appare equo e proporzionato alle modeste capacità economiche del resistente porre a carico dello stesso, in via provvisoria, un assegno di € 450,00, per il mantenimento delle figlie, da adeguarsi annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie;
P.Q.M.
letti gli artt. 706 e segg. c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: 1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre, e che gli incontri tra il padre e le figlie avvengano con l'assistenza dei servizi sociali territorialmente competenti, in giorni ed orari da concordarsi;
il padre avrà, inoltre, il diritto di avere colloqui telefonici, anche in videochiamata, con le figlie, attraverso l'utenza telefonica fornita dalla , alla presenza della Pt_1 madre o della nonna materna, secondo orario concordato dai genitori;
3) assegna alla la casa coniugale;
4) Pt_1 pone a carico del l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 450,00 per il CP_1 mantenimento delle figlie, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie, come definite dal Protocollo d'intesa stipulato il 7/3/2018 tra il Tribunale di Napoli e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
5) nomina giudice istruttore il dott. Stefano Celentano e rimette le parti innanzi allo stesso per l'udienza del 16/02/2021 (…) Espletata una lunga e complessa istruttoria a mezzo dell'ascolto della minore (per due volte, il 29.6.2023 ed il Per_2 17.5.2024), dell'espletamento di due CTU (dott.ssa e dott. ), dell'attivazione dei SS che Persona_11 Persona_12 hanno monitorato il nucleo, e la nomina del curatore speciale, avv. Roberta Covino, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 5.6.2025 con i termini di legge. Va, inoltre, evidenziato che, nel corso del presente giudizio, è stata emessa dal Giudice del turno feriale in data 1°.8.2020, ordinanza inaudita altera parte, avente ad oggetto l'ordine a di lasciare la casa coniugale ed il divieto di avvicinarsi a meno di 500 metri dalla stessa, dalla moglie e CP_1 dalle figlie;
tale ordinanza, confermata in data 12.8.2020 (all'esito dell'ascolto di con l'unica modifica Persona_5 relativa alla possibilità del padre di comunicare con la figlia ogni giorno, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, Tale ordinanza, reclamata, è stata confermata con condanna alle spese del (29.9.2020). CP_1 Sulla domanda di separazione. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc.
In ordine alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente nei confronti del marito, il Collegio osserva quanto di seguito. Come è noto, la pronuncia di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti - posti in essere da parte di uno dei coniugi, o di entrambi - volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il ovvero i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi (o di entrambi) in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011). In particolare, il giudice dovrà procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma compiere altresì una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto dì questa (v. Cass. civ., sent. n. 193 del 22.04.89 - conformi: Cass. civ., sent. n. 12130 del 28.09.2001). La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. civ., sez. I, sent. n. 14840 del 27.06.2006). La sign. fonda la domanda di addebito adducendo comportamenti violenti del marito. Pt_1
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Il Collegio - nella consapevolezza di come anche un solo episodio di percosse sia sempre gravissimo in quanto esclude la normalità fisiologica del quadro relazionale interno alla coppia, - non può che addivenire, a fortiori, nel caso di specie ad una pronuncia di addebito in ragione del carattere della continuatività delle condotte tenute che con ogni evidenza hanno generato una profonda irreversibile crisi, rappresentando tali condotte violente la causa, se non esclusiva, principale della crisi coniugale. Le violenze sono sempre ingiustificabili anche lì dove si registri già una conflittualità risalente nel tempo o finanche condotte esasperanti di parte avversa (in questo senso Cassazione civile sez. VI, 21/03/2018, n.6997); Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. (Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017, n.7388, Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n.31351). Fatte tali premesse, è emerso dall'istruttoria che le cause che hanno portato alla fine dell'affectio coniugalis siano da addebitarsi esclusivamente al Le mortificazioni, le offese, gli insulti e le percosse anche in presenza delle CP_1 figlie - (come emerso dall'ascolto di n sede cautelare e della piccola nel corso dell'istruttoria) - sono Per_1 Per_2 chiare ed evidenti prove della condotta violenta del nei confronti della moglie nel corso degli anni di CP_1 matrimonio. Inoltre, in sede penale, dinanzi alla V Sezione del Tribunale di Napoli, è stata sentita l 9.9.2020, la Per_1 quale, come persona offesa, ha descritto i fatti accaduti presso la casa familiare nel novembre 2019, quando il padre percosse la stessa figlia e la madre nel corso di una lite in presenza della minore che all'epoca aveva solo 6 anni. Per_2 Il procedimento, ancora pendente, non è stato ancora definito. Tenuto conto, inoltre, delle condotte tenute dal CP_1 nell'ambito del sub-procedimento nell'ambito del presente giudizio in seguito al quale il resistente è stato allontanato dalla casa coniugale in seguito ai medesimi fatti oggetto del processo penale (del novembre 2019), non pare potersi dubitare circa la addebitabilità della separazione in capo al che ha sempre avuto, nei confronti della moglie ed CP_1 anche della figlia condotte violente ed aggressive, generatrici di ansia e di angoscia nell'intero nucleo familiare, Per_1 indicative della sua incapacità a contenersi e poste in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio. La domanda di addebito formulata dalla nei confronti del va, pertanto, accolta. Pt_1 CP_1 E', invece, è rimasta prova di riscontro probatorio la domanda di addebito della separazione formulata dal nei CP_1 confronti della moglie, e va, pertanto, rigettata.
Nulla va statuito in ordine all'affido di divenuta maggiorenne. Per_1
Sulla domanda di affido esclusivo di EV formulata dalla resistente – alla quale si è opposto il – appare CP_1 opportuno ricostruire l'iter processuale. Disposti gli incontri protetti delle minori con il padre (già con provvedimento presidenziale), i SS di Pozzuoli hanno preso in cura il nucleo. Sono, inoltre, state espletate due consulenze tecniche d'ufficio sulle capacità genitoriali dei coniugi: una è stata affidata alla dott.ssa che ha depositato la relazione in data 3.5.2022 e l'altra al dott. Persona_11
che ha depositato la relazione il 14.1.2025. Entrambi i consulenti hanno evidenziato le scarse capacità Persona_12 genitoriali del e le capacità accuditive della madre. CP_1 Va, inoltre, evidenziato che il GI, con ordinanza del 23.3.2023, ha nominato curatore speciale l'avv. Roberta Covino con le seguenti motivazioni: Rilevato che, per quanto emerso dal contraddittorio delle parti, permane invariato un critico atteggiamento del ne rapporti con la figlia secondogenita, ancora minore, analogamente a quanto già riferito dai Servizi Sociali CP_1 e osservato nei precedenti provvedimenti;
risultano del tutto improprie le modalità di comunicazione tra l'uomo e la minore, le continue recriminazioni esternate, il modo di approcciarsi alla stessa, la futilità estrema delle sue richieste e delle sue modalità di comunicazione (le sovraesposizione mediatica e social del suo rapporto con la figlia), la triangolazione continua e la colpevolizzazione estrema laddove la stessa non tenga comportamenti da lui condivisi o comunque avvertiti come consoni al suo personale stile di vita;
la registrazione ascoltata in udienza nel contraddittorio delle parti circa una conversazione avvenuta in auto tra il e la figlia è indice sintomatico ed inequivocabile CP_1 della assoluta criticità e disfunzionalità con cui egli si rapporta alla figlia, per modalità e per contenuti, rilevato, altresì, che la conflittualità tra le due parti, è di evidente pregiudizio sia per la minore che per la primogenita, continuamente fatte oggetto delle recriminazioni dei due adulti, ed esposte anche nella intimità dei loro sentimenti e nella privatezza delle loro relazioni genitoriali, a modalità spettacolarizzanti e narcisistiche da parte dei due adulti, inclini a rendere pubblico, tramite uno smodato ed immaturo uso dei social e del mondo virtuale, le vicende private del nucleo , con evidente compromissione della serenità delle figlie (e sotto tale aspetto, l'iniziativa della di Pt_1 proiettare pubblicamente un video, in occasione del diciottesimo compleanno della primogenita, con espliciti riferimenti negativi al padre, è fortemente censurabile ed indice di scarsa consapevolezza di buoni canoni relazionali, svenduti a ragioni di estrema e censurabile futilità); dato atto che tale circostanza impone di verificare, allo stato, ogni ulteriore elemento di fatto che sarà relazionato dai Servizi Sociali (unitamente al contenuto della registrazione consegnata loro dalla falanga di cui si è fatto cenno), e di approntare da subito strumenti di tutela della minore, che non può essere esposta alle infelici ed immature modalità
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relazionali del padre, ragion per cui sin da ora vanno nuovamente sospesi gli incontri liberi tra la figlia ed il padre, in attesa delle relazioni che si andranno ad acquisire;
rilevato che entrambe le parti vanno ammonite, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. ad evitare qualsiasi forma di esposizione mediatica della minore, ed a tenerla definitivamente immune da qualsiasi contatto con persone terze sempre attraverso l'uso dei medesimi strumenti, e che le telefonate tra il padre e la minore vanno programmate a giorni alterni, tra le 19,30 e le 20,00, prescrivendo che la non si intrometta nella conversazione tra il padre e la minore, ed Pt_1 esortando il ad astenersi da qualsiasi commento o riferimento alla nel corso delle telefonate con la CP_1 Pt_1 minore;
il va altresì ammonito, sempre ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., al pagamento di quanto statuito a suo CP_1 carico, dato atto che, nelle more, occorre in ogni caso nominare un curatore speciale per la minore, attese le gravi criticità nelle relazioni genitoriali, soprattutto con il padre, che si è mostrato sino ad ora pervicacemente incontenibile e refrattario ad ogni suggerimento a lui proposto anche dagli operatori sociali, quasi al limite della incapacità assoluta ed irreversibile di porre rimedio alle sue carenze comunicative;
P.Q.M.
Nomina curatrice speciale della minore l'avv. Roberta Covino. Orbene, avuto riguardo alle conclusioni del dott. - che questo Collegio le condivide in quanto espresse Per_12 all'esito delle operazioni svolte nel pieno e puntuale rispetto delle norme in materia ed espressive di attento e scrupoloso esame delle risultanze (test psicodiagnostici, ascolto delle parti e della minore) - ha così concluso: La minore , stante un generale buon adattamento, esperisce preoccupanti sintomi ansiosi, in particolare Persona_6 legati alla figura paterna. La relazione della minore con la madre appare buona, ella ha nella madre un punto di riferimento, con percezione di protezione, comprensione, supporto emotivo. La relazione della minore con il padre è tuttavia fortemente deficitaria, ella esperisce forti attacchi ansiosi alla sola idea di incontrarlo o al sentire la sua voce. Tali crisi ansiose sono altamente preoccupanti. Nella minore sono emerse evidenti criticità per il suo Persona_6 sereno sviluppo, legate alle citate sintomatologie ansiose reattive alla figura paterna. Tali reazioni sono dovute, con ogni probabilità, al comportamento paterno tenuto negli anni, il quale ha evidenziato delle carenze personologiche della presente relazione che si ripercuotono sulle dinamiche relazionali con gli elementi della propria famiglia, ed in Per_ particolare sulla minore . Il SI. evidenzia dunque tali carenze in particolar modo nella gestione CP_1 dell'aggressività inconscia e manifesta, in una alloplasticità comportamentale ed una difficoltà a comprendere sia le conseguenze del proprio comportamento, attuando un meccanismo di Disimpegno morale sia non riuscendo a
“sintonizzarsi” sui bisogni della figlia. Tali capacità prognosticamente non sembrerebbero definitivamente irrecuperabili, nella misura in cui possono essere oggetto di specifico percorso psicologico. Per quanto riguarda il grado di accesso consentito all'altro genitore, in riferimento alla SI.ra , le evidenti sintomatologie emerse Pt_1 anche dinnanzi al CTU nella minore sono dirimenti nella valutazione, nella misura in cui non è Persona_6 possibile considerare la periziata come ostacolante. Per quanto riguarda la SI.ra , si rilevano positive Parte_1 capacità genitoriali, sotto il profilo della cura, protezione, educazione, funzione riflessiva, empatica/affettiva ed organizzativa, finanche nel tentativo (iniziale) di un rispetto, per quanto possibile viste le sintomatologie rilevate nella minore, della bigenitorialità. Per quanto riguarda il SI. si rilevano forti carenze nelle capacità CP_1 genitoriali, in particolare sotto il profilo della protezione, funzione riflessiva, ed empatica/affettiva. Si rileva altresì un elemento di potenziale sviluppo, possibile unicamente se il periziato seguirà con profitto un percorso psicologico ad hoc, individuato nella sincera e grande sofferenza dovuta alla lontananza da entrambe le figlie. Tali sentimenti di tristezza potrebbero essere una leva nelle mani di un professionista al fine di far comprendere al soggetto le proprie carenze ed idiosincrasie, nel tentativo di un recupero, anche solo parziale, delle dimensioni attualmente deficitarie. Come espresso in risposta al punto precedente, si riscontrano in delle evidenti criticità le quali inducono CP_1 pregiudizio, attualmente esprimentesi con sintomatologia ansiosa reattiva, nella minore . Persona_6 Prognosticamente l'unica soluzione da porre in essere al fine del miglior interesse della minore, si ritiene essere l'indicazione di una psicoterapia dell'età evolutiva finalizzata all'integrazione della terrifica figura paterna nella sua psiche, ed un monitoraggio/trattamento preventivo della sintomatologia ansiosa. Parallelamente, al fine di un eventuale e futuro nuovo tentativo di miglioramento del rapporto padre figlia, appare necessario anche un intervento psicologico sul genitore (padre). Per quanto espresso nei punti precedenti, si ritiene opportuna la deroga al principio generale dell'affido condiviso, optando per un affido monogenitoriale alla SI.ra . Attualmente, oltre alle Parte_1 dinamiche già citate, non si ritiene siano sussistenti situazioni di grave pregiudizio imminente per la minore, tali da giustificare ulteriori provvedimenti, i quali tuttavia non possono escludersi in ottica futura nel caso di reiterazione di un inadeguato comportamento fatti salvi gli esiti di procedimenti penali tuttora in corso. Per quanto espresso nei punti precedenti, si ritiene opportuna la deroga al principio generale dell'affido condiviso, optando per un affido monogenitoriale alla SI.ra , lasciando inalterato l'attuale luogo di residenza privilegiata. Parte_1 Infine, il Tribunale non può ignorare le dichiarazioni di che è stata ascoltata due volte dal Gi, il 29.6.2023 ed il Per_2 7.5.2024, confermando il suo totale rifiuto della figura paterna. ha dichiarato, in presenza dell'avv. Roberta Covino: ho 11 anni. L'anno scorso sono già venuta in Tribunale a Per_2 parlare con il giudice. I rapporti con papà sono peggiorati di nuovo perché lui non cambia. Ero a casa sua e volevo telefonare a mamma ma lui mi ha tolto il telefono che io usavo per chiamare mamma, per cui io mi sono messa a piangere. Lui voleva farmi giocare con un telefono vecchio che è rotto e ha pochi giochi ed io iniziai a piangere allora papà mi ha mandato con la sorella a fare la spesa dicendo che non devo telefonare mamma e che mia zia mi doveva impedire di chiamarla. Una volta mi fece piangere perché uscii dal doposcuola mezz'ora dopo l'orario in cui mi deve
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venire a prendere, papà mi fece la faccia storta e mi rimproverò; poi mi rimprovera che in settimana non lo chiamo mai, ma io mi scoccio di telefonare tutti i giorni come vorrebbe lui. Io non ci voglio proprio stare con papà; mi rimprovera sempre quando dico che non voglio incontrarlo. Una volta mi ha tirato i capelli. Poi se io non voglio andare da lui oppure se faccio i capricci lui telefona subito al suo avvocato. Una volta gli telefonai il giorno prima della festa del papà per dirgli che il giorno dopo non volevo andare da lui e anche in questo caso lui mi rimproverò. Lui sta sempre arrabbiato: quando mi fa la videochiamata già lo vedo che ha la faccia arrabbiata, mi dice che se vado in bagno devo stare lo stesso in videochiamata con lui e non si rende conto che io sono grandicella e mi vergogno. Appena mi chiama mi dice subito: perché ieri non mai telefonato? . Poi una volta mi disse che mi voleva dare dei calci e dei pugni e che non lo ha fatto solo perché io sono sotto tutela del giudice. Un'altra volta mi disse che mi voleva chiudere in una casa famiglia. A capodanno mi fece piangere e poi per accontentarmi mi accompagnò al circo. Lui a volte fa i video mentre io piango e nei video dice che sto piangendo per colpa di mamma. A mia sorella dava i calci. Non ho ricordi positivi di mio padre, mi ricordo che una volta mi ha portato in crociera ma io non lo ricordo, me lo ha raccontato lui. Se vado a casa sua non facciamo niente insieme, lui dorme e io sto in cucina con la sorella che ha 60 anni ed io mi scoccio. Una volta di sabato dovevamo andare in un Castello perché lui insegna agli attori e mi disse che dovevo svegliarmi presto per andare con lui ma io non avevo piacere ad andare e infatti non sono andata. Io ho due cellulari, uno per parlare con le mie amiche e uno per parlare con papà. Quando papà ha scoperto che ho due cellulari si è arrabbiato molto e mi ha tirato i capelli. Mi disse che mi ha messo una app sul cellulare con cui mi localizza. e mi Per_ ha mandato un vocale molto cattivo.” A questo punto fa ascoltare al giudice un messaggio vocale da cui si evince che il padre non vuole vederla più. ” Il Giudice da atto che il messaggio vocale viene ascoltato dal telefono dell'Avv. Covino al quale EV lo aveva girato non essendo oggi in possesso del suo telefonino. A domanda del Giudice la minore risponde: “sono stata 4 anni presso gli assistenti sociali per fare le visite e non è servito a niente. Io non voglio fare nemmeno le videochiamate. Non lo voglio vedere proprio. Il giorno prima degli incontri con papà mi viene la diarrea e sto male. Se avessi una bacchetta magica vorrei diventare ricca e vorrei anche cambiare la testa di mio padre perché gli voglio bene ma non riesco a stare con lui perché mi fa male. Sono stanca di venire in Tribunale e non vorrei più tornarci”. Come espresso dalla Corte di Cassazione, nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e a mantenere salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. n. 26697/2023; Cass. n.9691/2022; Cass. n.28723/2020; Cass. n. 9764/2019). Anche la Corte Edu, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che in tutte le decisioni che riguardano dei minori il loro interesse superiore debba prevalere, e che nelle cause in cui sono in gioco questioni di affidamento di minori e di restrizioni del diritto di visita, l'interesse del minore deve prevalere su qualsiasi altra considerazione. A tal fine la Corte EDU ha rimarcato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori. La Corte EDU ha anche rammentato che gli obblighi positivi non implicano solo che si vigili affinché il minore possa raggiungere il genitore o mantenere un contatto con lui, ma comprendono anche tutte le misure propedeutiche che consentono di pervenire a tale risultato (Corte EDU, 24 giugno 2021, A.T. c/Italia, n.40910/19, § 66) nella preliminare esigenza che le misure deputate a ravvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (cfr. Corte EDU, 29 gennaio 2013, Lombardo c. Italia). Questa essendo, dunque, la qui condivisa cornice giurisprudenziale nazionale e sovranazionale di riferimento, osserva il Collegio che nel caso concreto, il diritto alla bigenitorialità da parte delle minori è, sin da subito, risultato compromesso dalla condotta del come sopra descritto. Questo Tribunale non ignora che le dichiarazioni rese da un minore, CP_1 anche quando ricorrano elementi tali da ritenere che siano espresse con maturità e consapevolezza, non possono costituire l'esclusivo elemento in base al quale valutare il superiore interesse del minore e assumere la decisione richiesta, in un quadro di rapporti familiari altamente conflittuali. Va, pertanto, confermato disposto l'affido super- esclusivo di alla madre. Per_2 In tal senso, peraltro, ha concluso il curatore speciale ed il PM ha aderito alle suddette richieste con parere del 9.6.2025. Peraltro, nel corso degli incontri che si sono svolti presso i SS tra ed il padre (dal 2020 al 2024) è stata sempre e Per_2 costantemente messo in evidenza il rifiuto di che, seguito il percorso di sostegno psicologico consigliato, si è Per_2 sempre mostrata stanca, sfiduciata ed intimorita dal padre. Anche nell'ultima relazione dei SS è stata riferita la profonda angoscia della minore che non vuole più essere “costretta” a stare con il padre. Infine, lo stesso dott. ha concluso, in ordine alle visite padre-figlia: per ciò che riguarda il diritto di visita del Per_12 genitore non collocatario, attualmente, a causa della rilevata sintomatologia ansiosa nella minore alla sola idea di vedere il padre, si ritiene sia controproducente e contrario al bene della minore costringerla ad incontri forzati tout court. Tuttavia l'indicazione di un percorso di psicoterapia individuale, per la minore, teso a reintegrare la figura paterna ed in parallelo un percorso psicologico di sostegno in favore del padre , potranno in futuro CP_1 favorire, in caso di esito positivo, un nuovo tentativo di riavvicinamento e ricostruzione della relazione padre figlia.
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Vanno, pertanto, sospese ed escluse le visite padre-figlia minore che potranno riprendere solo quando e se il CP_1 avrà dato prova della consapevolezza delle sue condotte della sua vera volontà di ripristinare un rapporto sano con la piccola Per_2
La casa coniugale va assegnata alla sign. che vi risiede con le figlie. Pt_1
Per quanto riguarda, il contributo per il mantenimento delle figlie maggiorenne) e , si osserva che il Per_1 Per_2 dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda
- di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Orbene, in sede di adozione dei provvedimenti presidenziali del 13.11.2020, è stato posto a carico del CP_1 l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie (allora entrambe minori) nella misura di € 450,00. Nulla, nel corso dell'istruttoria, è stato depositato dal in termini di dichiarazioni reddituali, né documenti equipollenti;
il CP_1 resistente ha sempre dichiarato di essere privo di attività lavorativa e di risiedere presso la sorella in quanto non può sostenere il peso di una locazione. All'udienza del 27 Ottobre 2022, il dichiarava: Sto pagando 300 euro, mi CP_1 arrangio a nero con un pò di sicurezza nei locali, abito con mia sorella e percepiamo 560 euro di reddito di cittadinanza...Tutti i lavori che faccio nel mondo del cinema sono gratuiti e non vengo mai pagato, perché sto investendo sul mio futuro, prendo atto che nella CTU ho detto di essere pagato a nero, ma intendevo dire che non vengo pagato. In sede di atti difensivi finali, il ha chiesto: Quanto infine al dedotto inadempimento agli obblighi economici di CP_1 cui ai provvedimenti provvisori emessi dal Tribunale, va riferito che, effettivamente, il non è in grado di CP_1 ottemperare agli stessi in maniera puntuale, dato che, non per suo volere, all'attualità risulta essere inoccupato al lavoro, “arrangiandosi” con lo svolgimento di lavori saltuari che non gli consentono di attendere, per intero e con cadenza mensile, ai predetti obblighi. All'attualità, entro il giorno 5 di ciascun mese, il resistente è in grado di versare, a tale ultimo titolo, una somma non superiore ad € 200,00. Va anche aggiunto che – quanto alla figlia con Per_1 note di trattazione scritta del 29/05/2025, il resistente aveva posto in evidenza, al Tribunale Adito, che la stessa è oramai maggiorenne, non sta compiendo alcun corso di studio e/o formativo e, tra l'altro, è divenuta economicamente autosufficiente (circostanza non contesta in alcun modo da controparte), svolgendo attività di parrucchiera presso il Salone Genny e Salvina di Monteruscello, dove è già impiegata da due anni. Per quanto sopra, si insiste per la revoca dell'assegno di mantenimento disposto per la riduzione ad € 200,00 dell'importo mensile, da porsi a carico Per_1 Per_ dell'odierno comparente, per il mantenimento della sola figlia . La ricorrente – che ha correttamente evidenziato la tardività della domanda di revoca dell'assegno per la figlia maggiorenne – ha chiesto porsi a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la somma di € 700,00 a carico del marito per le due figlie. Osserva il Collegio che la figlia maggiorenne, ha, da poco raggiunto la maggiore età ed è presumibile che non Per_2 abbia ancora scelto il suo percorso, se di studio o di lavoro;
vive ancora presso la madre e non ha raggiunto l'indipendenza economica. Nel caso de quo, non è mai stato contestato che il nucleo non fosse monoreddito in quanto la Parte_2 ricorrente ha dichiarato (e provato in atti) di aver sempre lavorato e di aver sempre mantenuto praticamente da sola le figlie sia in costanza di matrimonio che dopo la separazione con il suo reddito derivante dall'attività presso una ditta di pulizie (1.600 euro mensili). Trascorso ormai un notevole lasso di tempo dall'ordinanza presidenziale (2020) e non essendo mai stato modificato nel corso dell'istruttoria l'importo per le figlie le cui esigenze aumentano con il trascorrere degli anni senza che sia necessario, sul punto, dedurre alcunchè, e tenuto conto della prevalenza del tempo trascorso dalle figlie con la madre che provvede in via diretta al mantenimento delle figlie, il Collegio pone a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura di € 600,00 con decorrenza dalla pronuncia e
[...] rivalutazione Istat da novembre 2026. Restano confermate le spese straordinarie al 50% a carico dei coniugi. Gli assegni unici per la minore, inoltre, sarà attribuito per intero alla ricorrente, alla luce della recente ordinanza della Cassazione n. 4672/2025. Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano, per le 4 fasi, secondo i parametri del DM 147/2022 a carico del resistente (e per esso a carico dello Stato), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Pronuncia la separazione tra e ai sensi dell'art. 151/2° co c.c., con Parte_1 CP_1 addebito a carico di;
CP_1
2. rigetta la domanda di addebito formulata da nei confronti di CP_1 Parte_1
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3. dispone l'affido esclusivo di alla madre, con residenza privilegiate presso di lei;
Per_2
4. nulla sulle visite padre-figlie, per quanto espresso in parte motiva;
5. assegna la casa coniugale alla ricorrente;
6. pone a carico di l'assegno mensile di euro 600,00 quale contributo al mantenimento delle figlie CP_1 e con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT FOI a far Per_2 Per_1 data da novembre 2026;
7. Pone a carico di entrambi i coniugi il pagamento del 50% delle spese straordinarie, come indicato in parte motiva;
8. autorizza percepire per intero l'assegno unico per la figlia;
Parte_1
9. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 70 parte I s Registro atti di matrimonio anno 2004);
10. pone a carico di le spese di giudizio sostenute dalla ricorrente che, in ragione delle 4 fasi, si Parte_3 liquidano nella misura di € 2.665,00 con attribuzione all'avv. Adriano Caruso dichiaratosi anticipatario, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso di spese generali se dovute.
11. Pone definitivamente a carico di le spese delle due ctu come già liquidate. CP_1
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente rel. Est.
OL OZ
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