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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/11/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
CO LE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1400 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nata a [...] il [...] CF , rapp.ta Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'Avv. Francesco Guastella
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e LU Cornelio Vigilanti
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Sulla eccepita prescrizione
Pagina 1 Il Fondo interviene quando si siano realizzati i requisiti specifici previsti dalla legge
(insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva (Cassazione
CP_ 24030/2017). Prima non è possibile proporre la domanda all' il termine di prescrizione dunque decorre da tale momento
Peraltro, come precisato dalla Corte di Cassazione (V sentenza 3 gennaio 2020, n. 32) a suggello di un orientamento pressoché costante, “il diritto alla prestazione del Fondo
nasce non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo
previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge”.
Nel caso di specie l'insolvenza del datore di lavoro è stata accertata al momento del pignoramento negativo il 12.3.2020; ne deriva che la domanda di intervento del fondo del 21.7.2020 è tempestiva
Nel merito
Nell'ipotesi di datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali (come nel caso di specie) i requisiti dell'intervento del Fondo di garanzia sono: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
b) inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 L.F.; c) insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
d) l'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.
Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 29 maggio 1982, n. 297, la prova dell'insolvenza del datore di lavoro deve essere fornita attraverso la dimostrazione che,
a seguito dell'esecuzione forzata sul patrimonio dello stesso, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a soddisfare il credito del lavoratore. Al
riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente che il lavoratore esperisca, o meglio tenti di esperire, in modo serio ed adeguato,
quell'esecuzione forzata che, in relazione al genere ed alla consistenza dei beni
Pagina 2 pignorati e dell'eventuale concorso di altri creditori maggiormente garantiti, appaia possibile ed utile allo scopo.
La dimostrazione dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro è
soddisfatta allorché si verifichi l'esibizione da parte del lavoratore di un verbale di pignoramento negativo
Nel caso in oggetto parte ricorrente ha dimostrato di possedere tutti i requisiti necessari per accedere al fondo di garanzia;
ha infatti depositato il titolo esecutivo;
ha effettuato un pignoramento mobiliare con esito negativo.
CP_ L'eccezione di in ordine alla mancata esibizione dell'istanza di fallimento è
infondata atteso che, per come sancito dalla Corte di Cassazione (sent n. 8259/2020; n.
19591/2024), la verifica del Tribunale fallimentare non è più un presupposto dell'intervento del Fondo, bensì diviene solo un mezzo di prova dell'inassoggettabilità
in concreto al fallimento del datore di lavoro.
Tale orientamento muove dalla considerazione della natura esplicitamente previdenziale, e non retributiva, dell'intervento del fondo. Rispetto a tale prestazione,
unico presupposto, nel caso di non assoggettabilità a fallimento del datore, è la previa esecuzione forzata infruttuosa che dimostri l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro. In tale contesto, la non fallibilità in concreto del datore diviene una questione pregiudiziale in senso logico, che non deve necessariamente essere accertata con efficacia di giudicato e può essere accertata dal giudice adito in via incidentale.
Nel caso di specie, dalla visura camerale prodotta, risulta che la ditta datrice di lavoro è
iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese quale piccolo imprenditore (solo ai fini della pubblicità notizie e dei certificati); esso pertanto ai sensi dell'art 1 LF non è
soggetto a fallimento.
Per le considerazioni sopra esposte il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza
Pagina 3 P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
CO LE:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di di Parte_1
CP_ accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme dovute a titolo di
TFR maturato
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
1110,69 a titolo di TFR ed ultime tre mensilità oltre rivalutazione
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 1310,00, oltre spese generali, iva e cpa se dovute, da liquidare in favore dell'erario
Così deciso in Ragusa il 18.11.2025
Il Giudice Gop
Dott. CO LE
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
CO LE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1400 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nata a [...] il [...] CF , rapp.ta Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'Avv. Francesco Guastella
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e LU Cornelio Vigilanti
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Sulla eccepita prescrizione
Pagina 1 Il Fondo interviene quando si siano realizzati i requisiti specifici previsti dalla legge
(insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva (Cassazione
CP_ 24030/2017). Prima non è possibile proporre la domanda all' il termine di prescrizione dunque decorre da tale momento
Peraltro, come precisato dalla Corte di Cassazione (V sentenza 3 gennaio 2020, n. 32) a suggello di un orientamento pressoché costante, “il diritto alla prestazione del Fondo
nasce non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo
previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge”.
Nel caso di specie l'insolvenza del datore di lavoro è stata accertata al momento del pignoramento negativo il 12.3.2020; ne deriva che la domanda di intervento del fondo del 21.7.2020 è tempestiva
Nel merito
Nell'ipotesi di datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali (come nel caso di specie) i requisiti dell'intervento del Fondo di garanzia sono: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
b) inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 L.F.; c) insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
d) l'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.
Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 29 maggio 1982, n. 297, la prova dell'insolvenza del datore di lavoro deve essere fornita attraverso la dimostrazione che,
a seguito dell'esecuzione forzata sul patrimonio dello stesso, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a soddisfare il credito del lavoratore. Al
riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente che il lavoratore esperisca, o meglio tenti di esperire, in modo serio ed adeguato,
quell'esecuzione forzata che, in relazione al genere ed alla consistenza dei beni
Pagina 2 pignorati e dell'eventuale concorso di altri creditori maggiormente garantiti, appaia possibile ed utile allo scopo.
La dimostrazione dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro è
soddisfatta allorché si verifichi l'esibizione da parte del lavoratore di un verbale di pignoramento negativo
Nel caso in oggetto parte ricorrente ha dimostrato di possedere tutti i requisiti necessari per accedere al fondo di garanzia;
ha infatti depositato il titolo esecutivo;
ha effettuato un pignoramento mobiliare con esito negativo.
CP_ L'eccezione di in ordine alla mancata esibizione dell'istanza di fallimento è
infondata atteso che, per come sancito dalla Corte di Cassazione (sent n. 8259/2020; n.
19591/2024), la verifica del Tribunale fallimentare non è più un presupposto dell'intervento del Fondo, bensì diviene solo un mezzo di prova dell'inassoggettabilità
in concreto al fallimento del datore di lavoro.
Tale orientamento muove dalla considerazione della natura esplicitamente previdenziale, e non retributiva, dell'intervento del fondo. Rispetto a tale prestazione,
unico presupposto, nel caso di non assoggettabilità a fallimento del datore, è la previa esecuzione forzata infruttuosa che dimostri l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro. In tale contesto, la non fallibilità in concreto del datore diviene una questione pregiudiziale in senso logico, che non deve necessariamente essere accertata con efficacia di giudicato e può essere accertata dal giudice adito in via incidentale.
Nel caso di specie, dalla visura camerale prodotta, risulta che la ditta datrice di lavoro è
iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese quale piccolo imprenditore (solo ai fini della pubblicità notizie e dei certificati); esso pertanto ai sensi dell'art 1 LF non è
soggetto a fallimento.
Per le considerazioni sopra esposte il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza
Pagina 3 P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
CO LE:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di di Parte_1
CP_ accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme dovute a titolo di
TFR maturato
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
1110,69 a titolo di TFR ed ultime tre mensilità oltre rivalutazione
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 1310,00, oltre spese generali, iva e cpa se dovute, da liquidare in favore dell'erario
Così deciso in Ragusa il 18.11.2025
Il Giudice Gop
Dott. CO LE
Pagina 4