Art. 12.
I dipendenti degli enti locali ammessi al collocamento a riposo ai sensi della presente legge e le relative Amministrazioni verseranno, in rate annuali non superiori a cinque, ai competenti istituti previdenziali le quote di contributo dovute per l'aumento di servizio concesso ai sensi dell'art. 1.
I dipendenti degli enti locali ammessi al collocamento a riposo ai sensi della presente legge e le relative Amministrazioni verseranno, in rate annuali non superiori a cinque, ai competenti istituti previdenziali le quote di contributo dovute per l'aumento di servizio concesso ai sensi dell'art. 1.