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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/12/2025, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 337 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1
, e ivi residente in [...]
domiciliato a mezzo PEC ed in Messina, Via Nicola Scotto n.13, presso lo studio dell'Avv. Francesca Guerrera, C.F.: che lo C.F._2
rappresenta e difende, giusta procura in atti e dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art.136 c.p.c. ed eventuali notifiche all'indirizzo di PEC: o al numero di fax: Email_1
090.9582087; PARTE RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], Controparte_1
C.F.: , residente in [...], elettivamente C.F._3
domiciliata in Messina, Via Centonze n. 211, presso lo studio dell'Avv.
AN US (C.F.: , C.F._4 P.IVA_1
che la rappresenta e difende, giusta Email_2
1 procura in atti, e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec: PARTE Email_2
RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
29.01.2025, premesso che da una relazione Parte_1
sentimentale con intrapresa nel 2019, Controparte_1
era nato a [...] in data [...] il figlio che Persona_1
dopo la nascita del bambino i rapporti tra le parti si erano deteriorati;
che inizialmente i dissidi avevano riguardato la gestione delle spese familiari, in considerazione dei modesti introiti della coppia, mentre in seguito erano dipesi dal fatto che la appariva particolarmente Controparte_1
dipendente dai social, dove aveva conosciuto alcuni amici nei quali riponeva estrema fiducia, non condivisa da lui;
che nel mese di agosto
2023, a seguito di un litigio, la aveva lasciato la casa CP_1
familiare insieme al figlio ed era andata a vivere per sei mesi in un B&B, mentre attualmente viveva in una casa in locazione;
che egli era invece tornato a vivere presso i propri genitori, i quali lo avevano anche aiutato sotto il profilo economico, in quanto svolgeva solo piccoli lavori santuari;
che non era stato possibile raggiungere un accordo sull'affidamento ed il mantenimento del piccolo che la aveva un rapporto Per_1 CP_1
conflittuale con i suoi genitori, i quali vivevano a Latina e l'avevano adottata;
che la stessa soffriva di "disturbo ansioso depressivo reattivo" ma aveva rifiutato qualsiasi supporto psicologico;
che la CP_1
aveva manifestato l'intenzione di trasferirsi a Latina, dove
[...]
2 riteneva di potere avere maggiori possibilità lavorative e di potere contare sull'aiuto dei suoi genitori;
che il progettato trasferimento avrebbe sradicato il bambino dal suo ambiente familiare ed ostacolato i rapporti con il padre;
che nell'agosto 2024 aveva avuto una crisi di pianto perché Per_1
voleva stare con il padre, mentre la madre aveva reagito in modo inappropriato, chiamando i carabinieri, sicché vi era il timore che la
, recandosi a Latina, potesse trovarsi nelle condizioni di non CP_1
riuscire a gestire convenientemente il figlio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il figlio minore fosse affidato in modo condiviso con collocamento paritario o, in subordine, con domiciliazione presso la residenza materna a
Messina via Marina Ganzirri n. 42; che fossero disciplinati i tempi di permanenza del figlio con il padre come meglio specificato in ricorso;
che fosse previsto il mantenimento diretto del minore, dando atto del fatto che egli aveva dato il proprio consenso alla percezione per intero da parte della dell'assegno unico, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
in CP_1
subordine, che fosse posto a carico del deducente l'obbligo di corrispondere un assegno non superiore ad € 125,00 mensili , da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, individuate sula base delle Linee Guida del CNF.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 11.02.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 15.04.2025 si costituiva la quale evidenziava di avere Controparte_1
depositato pure lei, in data 31.01.2025, ricorso per la disciplina dell'affidamento e del mantenimento del figlio (proc. 358/2025 R.G.) ed era stata fissata l'udienza del 07.07.2025 davanti al Giudice delegato, dott.
Simona MONFORTE;
che con il suddetto ricorso ella aveva chiesto l'autorizzazione a trasferire la propria residenza e quella del figlio minore a
3 Latina, dove viveva la propria famiglia, anche perché il Parte_1
non aveva mai inteso lavorare in maniera stabile;
che ella aveva trovato a
Messina solo lavoretti non stabili e con orari di lavoro difficilmente compatibili con la necessità di accudire i figlio che la retribuzione Per_1
percepita nel periodo in cui aveva lavorato in un supermercato era stata pari a circa € 1.100,00 mensili, somma insufficiente a far fronte alle sue esigenze, dovendo corrispondere la somma mensile di € 500,00 solo per il canone di locazione della casa in cui viveva, mentre non aveva ricevuto alcun contributo per il mantenimento del figlio da parte del Parte_1
o dei familiari di quest'ultimo; che nell'ottobre 2024 il contratto di lavoro presso il supermercato non le era stato rinnovato e lei era divenuta disoccupata, sicché aveva dovuto ricorrere all'aiuto dei genitori;
che aveva ricevuto a Latina una proposta di lavoro a tempo indeterminato che le avrebbe consentito di percepire un reddito adeguato senza rinunciare alla possibilità di occuparsi del figlio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il presente giudizio fosse riunito a quello portante il numero 358/2025 R.G. e ribadiva tutte le domande già proposte. Contestava l'affermazione di controparte secondo cui ella sarebbe una cattiva madre ed evidenziava che la documentazione prodotta da controparte non forniva prova né del fatto che ella trascorresse il suo tempo sui social, né del fatto che ella, quale figlia adottiva, avesse difficoltà ad essere madre. Evidenziava che la rottura del rapporto sentimentale era stata una conseguenza delle continue interferenze da parte della famiglia del della immaturità Parte_1
di quest'ultimo, che non si era mai impegnato in una occupazione. Rilevava che la richiesta del ricorrente volta a far permanere il minore a giorni alterni con ciascun genitore era illogica e contraria all'interesse del figlio che aveva bisogno di sicurezza e di stabilità, mentre appariva funzionale esclusivamente alla volontà di non corrispondere alcunché per il
4 mantenimento. Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande avversarie e, in attesa della trattazione della istanza di autorizzazione al trasferimento di residenza, che il figlio minore fosse affidato in modo condiviso con collocamento presso la madre e con disciplina delle visite del padre come meglio specificato in comparsa;
chiedeva, inoltre, che fosse posto a carico del l'obbligo di corrispondere una somma mensile di € Parte_1
450,00 da rivalutare in base agli indici ISTAT oltre al 50 % delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, che fosse previsto che ella avrebbe potuto percepire nella sua interezza l'assegno unico.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 1 c.p.c., depositata il
30.04.2025, aderiva alla richiesta di riunione dei Parte_1
due procedimenti proposti dalle parti ed aventi il medesimo oggetto.
Contestava, nondimeno, la richiesta avanzata dalla CP_1
di essere autorizzata al trasferimento insieme al figlio minore
[...]
nel Comune di Latina, evidenziando che ciò avrebbe leso irrimediabilmente il diritto del minore alla bigenitorialità, in quanto egli avrebbe avuto difficoltà a recarsi a Latina per incontrare il figlio, sia per motivi logistici che economici, sicché il minore sarebbe stato privato di una figura genitoriale. Rilevava, inoltre, che il trasferimento avrebbe sconvolto la vita del minore, tenuto conto del fatto che lo stesso risiedeva stabilmente a
Messina a far data dal 01.09.2022, ove frequentava l'asilo, ed aveva in detta città la propria rete di amicizie ed i cuginetti, ai quali era legato.
Evidenziava che entrambe le figure genitoriali avrebbero potuto impegnarsi per permettere al piccolo di continuare a vivere nella città ove aveva Per_1
trascorso gran parte della sua esistenza ed insisteva, pertanto, nell'accoglimento delle domande già formulate, chiedendo in subordine che, ove la si fosse mostrata ferma nella decisione Controparte_2
di trasferirsi a Latina, che fosse valutata la domiciliazione del piccolo
5 presso la casa paterna, assicurando alla madre il più ampio diritto di Per_1
visita.
Con memoria ex art. 473m bis .17 comma 2 c.p.c., depositata l'08.05.2025, contestava il contenuto Controparte_1
della memoria depositata da controparte ai sensi dell'art. 473 bis .17 c.p.c., ribadendo che il non lavorava e non forniva un Parte_1
significativo contributo economico per il mantenimento del figlio, sicché lei si trovava costretta a trasferirsi insieme al figlio per potere provvedere alle esigenze del minore. Osservava, poi, che il figlio minore aveva a
Messina solo alcuni compagnetti di asilo, sicché il trasferimento a Latina non avrebbe compromesso in modo apprezzabile l'attuale integrazione sociale. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande avversarie.
All'udienza del 22.05.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., il Giudice disponeva preliminarmente la riunione al presente procedimento di quello portante il numero 358/2025 R.G., avendo entrambi ad oggetto l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...]. Il Giudice delegato Persona_1
esperiva, quindi, il tentativo di conciliazione, che non riusciva. In tale sede dichiarava che aveva consentito che il Controparte_1
figlio stesse con il padre e con la madre alternativamente per due giorni consecutivi ciascuno e che trascorresse i week end in modo alternato con entrambi i genitori dal venerdì alle ore 16,00 (vale a dire all'uscita da scuola) al lunedì mattina (quando veniva riaccompagnato a scuola); che il padre e la sua famiglia non avevano facilitato il rapporto del figlio con la madre, tanto che quando lei tornava dal lavoro stanca la sera dal lavoro era capitato che il bambino non volesse andare con lei e che il Parte_1
ed i suoi familiari non avessero collaborato per favorire il ritorno del
6 bambino con la madre;
che ella percepiva l'indennità NASPI pari a circa €
909,01 ma evidenziava che tale misura sarebbe diminuita già nel mese successivo;
che ella attualmente lavorava con un'amica la sera, ma non si trattava di un vero e proprio lavoro, poiché non riceveva un compenso e non era messa in regola. dichiarava, dal canto suo, Parte_1
che per due mesi, a gennaio e febbraio, aveva dato un aiuto per il mantenimento del figlio pari a € 125,00 mentre in seguito non aveva versato più alcuna somma perché ognuno dei genitori aveva provveduto in via diretta alle esigenze del figlio;
che, inizialmente, i tempi di permanenza del figlio con entrambi i genitori erano stati stabiliti in funzione dell'attività lavorativa della , ma quando quest'ultima aveva Controparte_1
cessato l'attività lavorativa, la stessa aveva richiesto di stare più tempo con il bambino, lasciandolo al padre solo uno o due giorni, ma sul punto non era stato raggiunto alcun accordo;
che non era vera l'affermazione di controparte secondo cui egli non aveva mai lavorato, in quanto, in realtà, aveva lavorato in nero;
il lavoro era “nel lago”, dove era impegnato nella pulizia del lago, nella scerbatura e nella raccolta di mitili;
che per tale lavoro percepiva intorno a € 600,00 mensili e nel periodo estivo, quando il lavoro aumentava, anche € 800,00 mensili;
che egli era disponibile a corrispondere per il mantenimento del figlio una somma corrispondente a quella versata in precedenza pari a € 125,00.
Il Giudice delegato, provvedeva, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis .22
c.p.c., come segue: “rilevato che le circostanze allegate dalle parti non siano ostative all'affidamento condiviso del figlio minore in applicazione del criterio preferenziale stabilito dall'art. 337 ter c.c. introdotto dal d. lgs.
n. 154/2013, che attribuisce in modo condiviso ad entrambi i genitori le responsabilità connesse alla educazione, istruzione e cura della persona della prole minorenne;
ritenuto che
non sia percorribile la soluzione
7 prospettata dal della “collocazione paritaria” Parte_1
accompagnata dal cosiddetto “mantenimento diretto” del figlio;
rilevato, a tal proposito, che, per giurisprudenza costante (vedi da ultimo Cass. civ.
16.06.2021 n. 17221) l'affido condiviso solo tendenzialmente comporta, in mancanza di gravi ragioni ostative, una ripartizione simmetrica e paritaria dei tempi di permanenza con i genitori e che, ogni caso, una ripartizione dei tempi di permanenza in modo paritario non implica di per sé l'eliminazione del regime della cosiddetta “collocazione privilegiata” del figlio minore presso un genitore, che implica l'attribuzione ad uno dei due genitori della responsabilità di far fronte alle necessità ordinarie della prole;
rilevato, in particolare, che al regime della “collocazione privilegiata” si contrappone il regime della “collocazione paritaria”, che pone i genitori sullo stesso piano non solo con riferimento ai tempi di permanenza della prole con ciascuno di loro ma anche con riferimento all'assolvimento in via diretta o attraverso una suddivisione equilibrata degli obblighi genitoriali previsti dall'art. 315 bis c.c. (sotti il profilo speculare dei diritti del figlio) e dall'art. 316 bis c.c. ma tale ultimo regime, anche laddove ritenuto in astratto come più opportuno per il figlio, può in concreto avere possibilità di riuscita soltanto in presenza di una serie di fattori concorrenti, quali non soltanto la vicinanza logistica, ma soprattutto la concordia tra le parti e la disponibilità
a mantenere un clima costruttivo e di collaborazione, che è proprio ciò che nella maggior parte dei casi di disgregazione della unità familiare risulta invece mancare;
ritenuto, pertanto, che nel caso in esame, anche in ragione dell'evidente conflitto riscontrato tra le parti sia necessario attribuire le prevalenti responsabilità di cura della prole ad uno dei genitori e, in ispecie, alla madre, tenuto conto del fatto che quest'ultima ha mantenuto nel tempo un legame più pregnante con il figlio, che è rimasto a vivere con lei dopo la separazione di fatto dei genitori e che, a prescindere dalla disciplina dei
8 tempi di permanenza, appare necessario investire uno dei due genitori del compito di provvedere ai bisogni del figlio, per evitare che, nel contrasto tra le parti, questi possano rimanere insoddisfatti;
ritenuto che
, con riferimento ai tempi di permanenza del figlio minore con entrambi i genitori, possa essere recepita la situazione di fatto che entrambe le parti hanno ritenuto confacenti alle rispettive esigenze, non essendovi concreti elementi per affermare che il minore abbia subito dei disagi in ragione della paritetica suddivisione dei tempi di permanenza;
ritenuto che
sulle questioni di ordinaria amministrazione possa essere disposto l'esercizio separato della responsabilità da parte del genitore con il quale il minore anche temporaneamente si trova;
ritenuto che
vada disposto un assegno per il mantenimento del figlio a carico del padre ed a favore della Per_1
madre, gravata in via diretta degli oneri relativi al soddisfacimento delle sue esigenze diverse da quelle meramente alimentari, tenuto conto del fatto che anche in una situazione caratterizzata da una frequentazione pressoché paritaria dei figli con entrambi i genitori, è giustificata ed anzi necessaria, come evidenziato sopra, la previsione di un mantenimento “indiretto”, poiché una diversa soluzione, basata sul solo mantenimento diretto, finirebbe non solo con il favorire il genitore più rivendicativo/impositivo, in danno dell'altro e in definitiva dello stesso minore, ma soprattutto tradirebbe il fondamentale principio affermato dall'art. 30 della
Costituzione e ribadito dall'art. 316 bis c.c., per cui entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i figli, proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo e la corresponsione dell'assegno diviene, pertanto, la modalità con cui il genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze del figlio diverse da quelle meramente alimentari somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento
9 delle attuali esigenze e ad assicurare uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori, in proporzione alle esigenze del figlio, al tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, alle risorse economiche dei genitori, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (cfr. Cass. Civ.
1° marzo 2018, n. 4811, ord.; Cass. Civ. 10 luglio 2013, n. 17089); ritenuto che, sulla base dell'attuale capacità reddituale paterna, quale esposta e documentata, delle risorse economiche della che Controparte_1
ha una indubbia capacità lavorativa ma che a breve non fruirà più della indennità NASPI, e delle esigenze della prole, sia congruo l'importo di euro 250,00, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenere per il figlio;
P.Q.M.
1) Affida il figlio minore nato a [...] il [...] in Persona_1
modo condiviso ad entrambi i genitori;
dispone che la responsabilità genitoriale sia esercitata separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione nel tempo in cui il minore starà con ciascun genitore;
2)
Dispone che il figlio minore permanga con entrambi i genitore alternativamente per periodi9 consecutivi di due giorni ciascuno, nonché a fine settimana alterni, dall'orario di uscita da scuola il venerdì sino all'orario di rientro a scuola il lunedì successivo;
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_2 [...]
a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
minore la somma mensile di € 250,00 da rivalutare annualmente in Per_1
base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
4) Richiede al Servizio Sociale del Comune di Messina di esaminare le condizioni socio familiari di vita del minore nato a [...] il Persona_1
21.02.2020, la qualità della relazione del minore con entrambi i genitori e con i componenti dei rispettivi nuclei familiari, verificando in qual modo
10 possa essere realizzato un eventuale trasferimento del minore a Latina insieme alla madre, al fine di assicurare una adeguata relazione con l'altro genitore o se sia praticabile una eventuale permanenza del minore a casa del padre dopo il trasferimento della madre a Latina, verificando chi assumerebbe in tal caso i compiti di cura del minore e la idoneità dei soggetti che se ne farebbero carico;
5) Richiede al Servizio Sociale del
Comune di Latina di verificare le condizioni socio familiari di vita che troverebbe il minore nato a [...] il [...] Persona_1
ove si trasferisse con la madre a Latina, come progettato e di quali risorse familiari o extrafamiliari potrebbe disporre il minore a Latina”.
Acquisite le relazioni sociali richieste, all'udienza del 23.10.2025 il
Giudice delegato, ritenuto che l'istruttoria fosse stata completata e che la causa fosse matura per la decisione, fissava ai sensi dell'art. 473 bis .28
c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione ed assegnava alle parti i termini di rito per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle memorie di replica. Alla successiva udienza dell'11.12.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni dei procuratori delle parti, il Giudice delegato riservava di riferire al collegio.
Quanto all'affidamento del figlio nato a Persona_1
Messina in data 21.02.2020, si deve premettere che la legge 54/2006, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità già previsto dall'art. 9 della Convenzione internazionale di New York del
20.11.1989 sui diritti dei minori e, coerentemente con tale principio, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che il Giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori. La suddetta disposizione, pur non incidendo sui poteri del Giudice in ordine
11 all'accertamento dei presupposti per fare luogo all'affidamento, esprime chiaramente un criterio preferenziale ed impone, pertanto, al Giudice uno specifico obbligo di motivazione nel caso in cui ritenga che non sia possibile l'affidamento ad entrambi i genitori, che costituisce la regola, cui può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. civ., Sez. I, 18.06.2008, n. 16593). La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Nella fattispecie in esame non sono emerse ragioni ostative che impediscano di disporre l'affidamento condiviso del minore. Nelle decisioni concernenti l'affidamento della prole occorre, infatti, avere riguardo in modo esclusivo “all'interesse morale e materiale” dei figli. La decisione del giudice non è, infatti, un “premio” dato ad uno dei genitori ed una “punizione” o, peggio ancora, un “ammonimento” per l'altro, ma è rivolta a disegnare un nuovo assetto di relazioni in conseguenza della disgregazione della società familiare, cercando di evitare che la patologia della coppia si risolva in un pregiudizio per gli incolpevoli figli.
D'altronde, nella relazione datata 17.09.2025 il Servizio Sociale del
Comune di Messina si legge che il minore è un bambino socievole e Per_1
sereno, che mostra con chiarezza un particolare legame con la mamma, della quale ricerca l'attenzione e dalla quale viene coinvolto nelle attività quotidiane, con una buona capacità normativa, ma evidente appare anche l'affetto del padre nei confronti del figlio che riceve adeguata cura da parte di entrambe le figure genitoriali.
12 Naturalmente, anche nel regime dell'affido condiviso occorre individuare la domiciliazione privilegiata della prole presso uno dei due genitori, al fine di assicurare la stabilità dei rapporti familiari e la continuità dell'habitat domestico, indispensabili per una crescita serena ed equilibrata.
E' pacifico, d'altronde, che l'affido condiviso non determina una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra il figlio e ciascuno dei genitori.
In ordine alla domiciliazione del figlio, Controparte_1
, con la quale il figlio attualmente vive, ha manifestato l'intenzione
[...]
di trasferirsi a Latina, portando con sé il minore, mentre il Parte_1
si è opposto a tale soluzione, dichiarando che, ove la controparte avesse mantenuto ferma la sua decisione, egli sarebbe stato pronto a prendersi cura del figlio a Messina, chiedendo la domiciliazione del minore presso di sé.
Riguardo alla questione concernente il trasferimento della residenza dei minori, va osservato che il legislatore, con il D. Lgs. 28.12.2013 n. 154, che ha riformato il codice civile introducendo gli artt. 337 bis e seguenti, ha esplicitamente previsto che la residenza abituale del figlio è scelta dai genitori di “comune accordo” (artt. 316 c.c. e 337 ter comma terzo c.c.) e ciò pure laddove sia stato fissato un regime di affidamento monogenitoriale
(art. 337 quater, comma terzo c.c.) salvo il caso eccezionale dell'affidamento monogenitoriale con concentrazione delle competenze genitoriali (cd. affido super-esclusivo o rafforzato, ex art. 337 quater, comma III, c.c.), mentre in caso di disaccordo la scelta è rimessa al
Giudice. La residenza abituale del figlio minore, intesa come luogo in cui questi ha stabilito la sede prevalente dei suoi interessi e affetti, costituisce, dunque, anche per espresso richiamo normativo, una delle questioni di maggiore importanza per la vita del minore, anche in caso di disgregazione
13 della unione familiare (art. 337 ter, comma III, c.c.) e ciò significa che il mutamento di residenza non concordato può determinare nei casi più gravi, quando si riveli pregiudizievole per il minore, una modifica della stessa collocazione di quest'ultimo. Il legislatore ha in tal modo introdotto una disciplina molto più efficace di quella antecedente, compendiata nell'art. 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54/2006 ed oggi abrogato, che prevedeva che, nel caso in cui uno dei coniugi avesse cambiato residenza o domicilio, ove tale mutamento avesse interferito con le modalità di affidamento, l'altro coniuge potesse chiedere la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati in tema di affidamento. Invero, tale disciplina sembrava dettata nell'esclusivo interesse del genitore non collocatario e non risolveva la ben più rilevante questione se la scelta di residenza del minore rientrasse tra le decisioni di fondamentale importanza per la prole.
Va osservato che la disciplina sopra esposta non è in contrasto con il contenuto dell'art. 337 sexies c.c., che stabilisce che ciascuno dei genitori deve comunicare all'altro entro il termine perentorio di trenta giorni l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio e che l'eventuale violazione di tale obbligo determina una responsabilità risarcitoria per i danni verificatisi a causa della difficoltà di reperire il soggetto. La previsione di questa specifica responsabilità da fatto illecito non vale, infatti, ad escludere che il trasferimento di residenza possa avere conseguenze sul regime dell'affidamento, ma vale, al contrario, a rafforzare ulteriormente la bigenitorialità, escludendo che anche il genitore non affidatario o collocatario possa liberamente spostarsi senza nulla comunicare all'altro genitore. Va, poi, osservato che l'intervento del
Giudice risolve di regola il problema della residenza dei figli al momento della formalizzazione della crisi del rapporto familiare, ma il momento di maggiore rilevanza della disciplina sopra richiamata è quando il genitore
14 collocatario della prole intenda mutare la propria residenza in un momento successivo dovendosi contemperare il diritto del minore a mantenere le proprie abitudini di vita e conservare il rapporto con entrambi i genitori e con i parenti, spesso collegato nel suo concreto esercizio all'habitat domestico, ed il diritto del genitore di rilievo costituzionale di fissare la propria residenza in qualunque parte del territorio nazionale o all'estero. In caso di mutamento del luogo di residenza da parte di uno dei genitori, la necessità di contemperare due diritti costituzionalmente garantiti ed ugualmente degni di tutela, quello del minore alla bigenitorialità e quello del genitore a cambiare residenza o domicilio non è, tuttavia, risolta in astratto dal legislatore con la prevalenza di un diritto sull'altro. In particolare, è stato osservato che qualora il genitore collocatario richieda l'autorizzazione a trasferirsi con la prole in altro luogo e il genitore non collocatario si opponga, il giudice è tenuto a definire la controversia concernente la collocazione della prole guardando al preminente interesse del figlio minore ad una crescita sana e ad uno sviluppo armonico della personalità, che si traduce in primis nel mantenere adeguati e costanti contatti sia con il padre che con la madre, tenendo presente che entrambe le soluzioni possono presentare aspetti problematici. Se è vero, infatti, che il trasferimento del figlio potrebbe rendere più difficili i rapporti con i componenti della cerchia familiare e con la rete amicale nella quale il minore è inserito, occorre anche considerare che, qualora non venga autorizzato il trasferimento del figlio, occorre prevedere un mutamento del collocamento del figlio, con un repentino cambiamento delle sue abitudini consolidate. Non è, invece, certamente consentito al Giudice limitare in alcun modo la libertà di movimento del genitore, che costituisce espressione di un diritto costituzionalmente tutelato. Nel caso in esame, guardando alle concrete condizioni di vita del figlio minore a Per_1
15 Latina, non vi sono elementi per affermare che le stesse possano arrecare pregiudizio alla sua crescita. Il Servizio Sociale del Comune di Latina, nella relazione del 05.09.2025, ha riferito che l'abitazione dei genitori della
è situata a Latina in una zona abbastanza Controparte_1
centrale della città, in un'area dotata di servizi, come scuole e negozi, ed è composta da tre camere da letto, due delle quali potrebbero essere destinate al piccolo ed alla di lui madre;
che la casa è “ampiamente adeguata Per_2
negli spazi e nell'igiene”; che i genitori della Controparte_1
hanno dichiarato la loro disponibilità ad accogliere la figlia e il nipote, riferendo che potrebbero rappresentare una valida e attiva risorsa nella gestione quotidiana del bambino, essendo in buona salute e liberi da impegni lavorativi;
che il piccolo era stato incontrato presso la casa Per_2
dei nonni, dove si era mostrato a proprio agio e sereno nell'interazione con gli stessi, mostrando la cameretta dove dormiva quando stava a Latina, e i diversi giochi di cui disponeva;
che la aveva Controparte_1
dichiarato di aver ricevuto già da tempo una concreta offerta di lavoro da parte di un parente che gestiva un risto pub denominato “Pucceria”, situato al centro di Latina ed aveva prodotto la documentazione attestante la disponibilità del datore di lavoro all'eventuale assunzione.
D'altronde, lo stesso non ha neppure allegato che Parte_1
l'ambiente socio familiare di vita del figlio minore a Latina possa non essere adeguato, ma ha solamente sottolineato che tale nuova situazione avrebbe reso per lui più oneroso ed addirittura quasi impossibile il mantenimento di rapporti significativi con il figlio. Nondimeno, in mancanza di situazioni di potenziale pregiudizio per il minore, non può che assecondarsi la domanda avanzata dalla di Controparte_1
trasferimento a Latina, in quanto funzionale allo svolgimento da parte della stessa di attività lavorativa in quel centro, attività indispensabile per il
16 reperimento di risorse economiche che servono anche al benessere del minore e che il resistente, come da lui stesso ammesso, non può offrire. In particolare, il non ha neppure versato l'assegno stabilito Parte_1
con l'ordinanza emessa ai sensi dell'art.473 bis .22 c.p.c. a titolo di contributo al mantenimento del figlio, essendosi limitato a corrispondere solo piccole somme ed avendo giustificato tale condotta con la mancanza di sufficienti introiti per garantire il pagamento dell'assegno di mantenimento per il figlio. Assorbente appare, infine, il rilievo che tale soluzione non ha sostanzialmente alcuna valida alternativa. Deve escludersi, infatti, che il minore possa essere collocato presso il padre, sia per il legame particolarmente forte che il minore ha manifestato nei confronti della madre, sia per il fatto che ben difficilmente il potrebbe Parte_1
assicurare al figlio il soddisfacimento di tutti i suoi bisogni, tenuto conto del fatto che lo stesso non è riuscito neppure a corrispondere l'assegno mensile di mantenimento.
Alla luce delle superiori considerazioni va confermata la domiciliazione privilegiata del figlio minore presso la madre anche Per_1
nella nuova residenza sita a Latina e va, altresì, autorizzata la madre a trasferire a Latina la residenza del figlio minore anche senza il consenso dell'altro genitore. Naturalmente occorre rimodulare i tempi di frequentazione e la misura della contribuzione economica del genitore non collocatario che, per effetto della distanza, dovrà sostenere più spese. In particolare, si può prevedere che il possa vedere e tenere Parte_1
con sé il figlio ogni mese dalle ore 15,00 alle ore 20,00 ed i fine settimana dalle ore 15,00 del venerdì dell'ultima settimana del mese sino alle ore
18,00 della domenica facendo carico al di prelevare il Parte_1
figlio a Latina e di riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre;
inoltre si può prevedere che il figlio minore stia con il padre per due periodi di
17 quindici giorni consecutivi nel periodo estivo, periodi che dovranno essere concordati dalle parti entro il 15 maggio di ogni anno.
Vivendo il figlio prevalentemente insieme alla madre, che si fa carico delle sue esigenze, occorre, quindi, prevedere che il padre contribuisca al suo mantenimento mediante il versamento di un assegno mensile. A tal proposito, con decorrenza dal momento in cui il minore si trasferirà a Latina, appare congruo rideterminare l'assegno posto a carico del titolo di contributo per il mantenimento del figlio in € Parte_1
100,00, mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, tenuto conto del fatto che lo stesso ha dichiarato di lavorare solamente “in nero” guadagnando somme modeste ed incostanti, e che il Parte_1
dovrà sostenere gli oneri economici necessari per recarsi a Latina e vedere il figlio, mentre verosimilmente la avrà delle Controparte_1
risorse economiche dalla nuova attività lavorativa che si accinge ad intraprendere. Non vale osservare che il a avuto difficoltà Parte_1
a versare anche l'assegno stabilito con provvedimento del 22.05.2025, poiché il riferimento contenuto dall'art. 316 bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
8.11.1997 n. 11025). Sussiste, infatti, un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali esigenze del figlio.
Fino a quando il minore non si trasferirà a Latina, possono, invece, essere integralmente confermate le statuizioni contenute nella ordinanza del
22.05.2025, che ha assicurato un adeguato rapporto del minore con entrambi i genitori e non ha posto problemi applicativi.
18 Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti genitoriali, appare, infine, opportuno consentire l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione separatamente da parte del genitore con il quale il minore, anche temporaneamente, si trova.
In ogni caso, nello spirito dell'affidamento condiviso, le parti potranno sempre concordare modalità di incontro diverse da quelle stabilite, ove ritenute più rispondenti alle esigenze dei genitori e del figlio.
Entrambi i genitori dovranno, poi, provvedere alle spese straordinarie imprevedibili ed inevitabili in misura pari al 50 %.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico del ed a favore Parte_1 [...]
in relazione all'esito della domanda sulla Controparte_1
autorizzazione del trasferimento del minore a Latina, sulla quale si è incentrata gran parte della istruttoria. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 337/2025 R.G., così provvede:
19 1) Affida il minore nato a [...] il Persona_1
21.02.2020 in modo condiviso ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre;
2) Autorizza la madre a trasferire a Controparte_1
Latina la residenza del figlio minore anche senza il consenso Per_1
dell'altro genitore;
3) dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale, i tempi di permanenza del minore con entrambi i genitori ed il suo mantenimento siano regolati come meglio specificato in parte motiva;
4) condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese processuali, che Controparte_1
liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 16/12/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 337 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1
, e ivi residente in [...]
domiciliato a mezzo PEC ed in Messina, Via Nicola Scotto n.13, presso lo studio dell'Avv. Francesca Guerrera, C.F.: che lo C.F._2
rappresenta e difende, giusta procura in atti e dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art.136 c.p.c. ed eventuali notifiche all'indirizzo di PEC: o al numero di fax: Email_1
090.9582087; PARTE RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], Controparte_1
C.F.: , residente in [...], elettivamente C.F._3
domiciliata in Messina, Via Centonze n. 211, presso lo studio dell'Avv.
AN US (C.F.: , C.F._4 P.IVA_1
che la rappresenta e difende, giusta Email_2
1 procura in atti, e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec: PARTE Email_2
RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
29.01.2025, premesso che da una relazione Parte_1
sentimentale con intrapresa nel 2019, Controparte_1
era nato a [...] in data [...] il figlio che Persona_1
dopo la nascita del bambino i rapporti tra le parti si erano deteriorati;
che inizialmente i dissidi avevano riguardato la gestione delle spese familiari, in considerazione dei modesti introiti della coppia, mentre in seguito erano dipesi dal fatto che la appariva particolarmente Controparte_1
dipendente dai social, dove aveva conosciuto alcuni amici nei quali riponeva estrema fiducia, non condivisa da lui;
che nel mese di agosto
2023, a seguito di un litigio, la aveva lasciato la casa CP_1
familiare insieme al figlio ed era andata a vivere per sei mesi in un B&B, mentre attualmente viveva in una casa in locazione;
che egli era invece tornato a vivere presso i propri genitori, i quali lo avevano anche aiutato sotto il profilo economico, in quanto svolgeva solo piccoli lavori santuari;
che non era stato possibile raggiungere un accordo sull'affidamento ed il mantenimento del piccolo che la aveva un rapporto Per_1 CP_1
conflittuale con i suoi genitori, i quali vivevano a Latina e l'avevano adottata;
che la stessa soffriva di "disturbo ansioso depressivo reattivo" ma aveva rifiutato qualsiasi supporto psicologico;
che la CP_1
aveva manifestato l'intenzione di trasferirsi a Latina, dove
[...]
2 riteneva di potere avere maggiori possibilità lavorative e di potere contare sull'aiuto dei suoi genitori;
che il progettato trasferimento avrebbe sradicato il bambino dal suo ambiente familiare ed ostacolato i rapporti con il padre;
che nell'agosto 2024 aveva avuto una crisi di pianto perché Per_1
voleva stare con il padre, mentre la madre aveva reagito in modo inappropriato, chiamando i carabinieri, sicché vi era il timore che la
, recandosi a Latina, potesse trovarsi nelle condizioni di non CP_1
riuscire a gestire convenientemente il figlio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il figlio minore fosse affidato in modo condiviso con collocamento paritario o, in subordine, con domiciliazione presso la residenza materna a
Messina via Marina Ganzirri n. 42; che fossero disciplinati i tempi di permanenza del figlio con il padre come meglio specificato in ricorso;
che fosse previsto il mantenimento diretto del minore, dando atto del fatto che egli aveva dato il proprio consenso alla percezione per intero da parte della dell'assegno unico, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
in CP_1
subordine, che fosse posto a carico del deducente l'obbligo di corrispondere un assegno non superiore ad € 125,00 mensili , da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, individuate sula base delle Linee Guida del CNF.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 11.02.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 15.04.2025 si costituiva la quale evidenziava di avere Controparte_1
depositato pure lei, in data 31.01.2025, ricorso per la disciplina dell'affidamento e del mantenimento del figlio (proc. 358/2025 R.G.) ed era stata fissata l'udienza del 07.07.2025 davanti al Giudice delegato, dott.
Simona MONFORTE;
che con il suddetto ricorso ella aveva chiesto l'autorizzazione a trasferire la propria residenza e quella del figlio minore a
3 Latina, dove viveva la propria famiglia, anche perché il Parte_1
non aveva mai inteso lavorare in maniera stabile;
che ella aveva trovato a
Messina solo lavoretti non stabili e con orari di lavoro difficilmente compatibili con la necessità di accudire i figlio che la retribuzione Per_1
percepita nel periodo in cui aveva lavorato in un supermercato era stata pari a circa € 1.100,00 mensili, somma insufficiente a far fronte alle sue esigenze, dovendo corrispondere la somma mensile di € 500,00 solo per il canone di locazione della casa in cui viveva, mentre non aveva ricevuto alcun contributo per il mantenimento del figlio da parte del Parte_1
o dei familiari di quest'ultimo; che nell'ottobre 2024 il contratto di lavoro presso il supermercato non le era stato rinnovato e lei era divenuta disoccupata, sicché aveva dovuto ricorrere all'aiuto dei genitori;
che aveva ricevuto a Latina una proposta di lavoro a tempo indeterminato che le avrebbe consentito di percepire un reddito adeguato senza rinunciare alla possibilità di occuparsi del figlio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il presente giudizio fosse riunito a quello portante il numero 358/2025 R.G. e ribadiva tutte le domande già proposte. Contestava l'affermazione di controparte secondo cui ella sarebbe una cattiva madre ed evidenziava che la documentazione prodotta da controparte non forniva prova né del fatto che ella trascorresse il suo tempo sui social, né del fatto che ella, quale figlia adottiva, avesse difficoltà ad essere madre. Evidenziava che la rottura del rapporto sentimentale era stata una conseguenza delle continue interferenze da parte della famiglia del della immaturità Parte_1
di quest'ultimo, che non si era mai impegnato in una occupazione. Rilevava che la richiesta del ricorrente volta a far permanere il minore a giorni alterni con ciascun genitore era illogica e contraria all'interesse del figlio che aveva bisogno di sicurezza e di stabilità, mentre appariva funzionale esclusivamente alla volontà di non corrispondere alcunché per il
4 mantenimento. Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande avversarie e, in attesa della trattazione della istanza di autorizzazione al trasferimento di residenza, che il figlio minore fosse affidato in modo condiviso con collocamento presso la madre e con disciplina delle visite del padre come meglio specificato in comparsa;
chiedeva, inoltre, che fosse posto a carico del l'obbligo di corrispondere una somma mensile di € Parte_1
450,00 da rivalutare in base agli indici ISTAT oltre al 50 % delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, che fosse previsto che ella avrebbe potuto percepire nella sua interezza l'assegno unico.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 1 c.p.c., depositata il
30.04.2025, aderiva alla richiesta di riunione dei Parte_1
due procedimenti proposti dalle parti ed aventi il medesimo oggetto.
Contestava, nondimeno, la richiesta avanzata dalla CP_1
di essere autorizzata al trasferimento insieme al figlio minore
[...]
nel Comune di Latina, evidenziando che ciò avrebbe leso irrimediabilmente il diritto del minore alla bigenitorialità, in quanto egli avrebbe avuto difficoltà a recarsi a Latina per incontrare il figlio, sia per motivi logistici che economici, sicché il minore sarebbe stato privato di una figura genitoriale. Rilevava, inoltre, che il trasferimento avrebbe sconvolto la vita del minore, tenuto conto del fatto che lo stesso risiedeva stabilmente a
Messina a far data dal 01.09.2022, ove frequentava l'asilo, ed aveva in detta città la propria rete di amicizie ed i cuginetti, ai quali era legato.
Evidenziava che entrambe le figure genitoriali avrebbero potuto impegnarsi per permettere al piccolo di continuare a vivere nella città ove aveva Per_1
trascorso gran parte della sua esistenza ed insisteva, pertanto, nell'accoglimento delle domande già formulate, chiedendo in subordine che, ove la si fosse mostrata ferma nella decisione Controparte_2
di trasferirsi a Latina, che fosse valutata la domiciliazione del piccolo
5 presso la casa paterna, assicurando alla madre il più ampio diritto di Per_1
visita.
Con memoria ex art. 473m bis .17 comma 2 c.p.c., depositata l'08.05.2025, contestava il contenuto Controparte_1
della memoria depositata da controparte ai sensi dell'art. 473 bis .17 c.p.c., ribadendo che il non lavorava e non forniva un Parte_1
significativo contributo economico per il mantenimento del figlio, sicché lei si trovava costretta a trasferirsi insieme al figlio per potere provvedere alle esigenze del minore. Osservava, poi, che il figlio minore aveva a
Messina solo alcuni compagnetti di asilo, sicché il trasferimento a Latina non avrebbe compromesso in modo apprezzabile l'attuale integrazione sociale. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande avversarie.
All'udienza del 22.05.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., il Giudice disponeva preliminarmente la riunione al presente procedimento di quello portante il numero 358/2025 R.G., avendo entrambi ad oggetto l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...]. Il Giudice delegato Persona_1
esperiva, quindi, il tentativo di conciliazione, che non riusciva. In tale sede dichiarava che aveva consentito che il Controparte_1
figlio stesse con il padre e con la madre alternativamente per due giorni consecutivi ciascuno e che trascorresse i week end in modo alternato con entrambi i genitori dal venerdì alle ore 16,00 (vale a dire all'uscita da scuola) al lunedì mattina (quando veniva riaccompagnato a scuola); che il padre e la sua famiglia non avevano facilitato il rapporto del figlio con la madre, tanto che quando lei tornava dal lavoro stanca la sera dal lavoro era capitato che il bambino non volesse andare con lei e che il Parte_1
ed i suoi familiari non avessero collaborato per favorire il ritorno del
6 bambino con la madre;
che ella percepiva l'indennità NASPI pari a circa €
909,01 ma evidenziava che tale misura sarebbe diminuita già nel mese successivo;
che ella attualmente lavorava con un'amica la sera, ma non si trattava di un vero e proprio lavoro, poiché non riceveva un compenso e non era messa in regola. dichiarava, dal canto suo, Parte_1
che per due mesi, a gennaio e febbraio, aveva dato un aiuto per il mantenimento del figlio pari a € 125,00 mentre in seguito non aveva versato più alcuna somma perché ognuno dei genitori aveva provveduto in via diretta alle esigenze del figlio;
che, inizialmente, i tempi di permanenza del figlio con entrambi i genitori erano stati stabiliti in funzione dell'attività lavorativa della , ma quando quest'ultima aveva Controparte_1
cessato l'attività lavorativa, la stessa aveva richiesto di stare più tempo con il bambino, lasciandolo al padre solo uno o due giorni, ma sul punto non era stato raggiunto alcun accordo;
che non era vera l'affermazione di controparte secondo cui egli non aveva mai lavorato, in quanto, in realtà, aveva lavorato in nero;
il lavoro era “nel lago”, dove era impegnato nella pulizia del lago, nella scerbatura e nella raccolta di mitili;
che per tale lavoro percepiva intorno a € 600,00 mensili e nel periodo estivo, quando il lavoro aumentava, anche € 800,00 mensili;
che egli era disponibile a corrispondere per il mantenimento del figlio una somma corrispondente a quella versata in precedenza pari a € 125,00.
Il Giudice delegato, provvedeva, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis .22
c.p.c., come segue: “rilevato che le circostanze allegate dalle parti non siano ostative all'affidamento condiviso del figlio minore in applicazione del criterio preferenziale stabilito dall'art. 337 ter c.c. introdotto dal d. lgs.
n. 154/2013, che attribuisce in modo condiviso ad entrambi i genitori le responsabilità connesse alla educazione, istruzione e cura della persona della prole minorenne;
ritenuto che
non sia percorribile la soluzione
7 prospettata dal della “collocazione paritaria” Parte_1
accompagnata dal cosiddetto “mantenimento diretto” del figlio;
rilevato, a tal proposito, che, per giurisprudenza costante (vedi da ultimo Cass. civ.
16.06.2021 n. 17221) l'affido condiviso solo tendenzialmente comporta, in mancanza di gravi ragioni ostative, una ripartizione simmetrica e paritaria dei tempi di permanenza con i genitori e che, ogni caso, una ripartizione dei tempi di permanenza in modo paritario non implica di per sé l'eliminazione del regime della cosiddetta “collocazione privilegiata” del figlio minore presso un genitore, che implica l'attribuzione ad uno dei due genitori della responsabilità di far fronte alle necessità ordinarie della prole;
rilevato, in particolare, che al regime della “collocazione privilegiata” si contrappone il regime della “collocazione paritaria”, che pone i genitori sullo stesso piano non solo con riferimento ai tempi di permanenza della prole con ciascuno di loro ma anche con riferimento all'assolvimento in via diretta o attraverso una suddivisione equilibrata degli obblighi genitoriali previsti dall'art. 315 bis c.c. (sotti il profilo speculare dei diritti del figlio) e dall'art. 316 bis c.c. ma tale ultimo regime, anche laddove ritenuto in astratto come più opportuno per il figlio, può in concreto avere possibilità di riuscita soltanto in presenza di una serie di fattori concorrenti, quali non soltanto la vicinanza logistica, ma soprattutto la concordia tra le parti e la disponibilità
a mantenere un clima costruttivo e di collaborazione, che è proprio ciò che nella maggior parte dei casi di disgregazione della unità familiare risulta invece mancare;
ritenuto, pertanto, che nel caso in esame, anche in ragione dell'evidente conflitto riscontrato tra le parti sia necessario attribuire le prevalenti responsabilità di cura della prole ad uno dei genitori e, in ispecie, alla madre, tenuto conto del fatto che quest'ultima ha mantenuto nel tempo un legame più pregnante con il figlio, che è rimasto a vivere con lei dopo la separazione di fatto dei genitori e che, a prescindere dalla disciplina dei
8 tempi di permanenza, appare necessario investire uno dei due genitori del compito di provvedere ai bisogni del figlio, per evitare che, nel contrasto tra le parti, questi possano rimanere insoddisfatti;
ritenuto che
, con riferimento ai tempi di permanenza del figlio minore con entrambi i genitori, possa essere recepita la situazione di fatto che entrambe le parti hanno ritenuto confacenti alle rispettive esigenze, non essendovi concreti elementi per affermare che il minore abbia subito dei disagi in ragione della paritetica suddivisione dei tempi di permanenza;
ritenuto che
sulle questioni di ordinaria amministrazione possa essere disposto l'esercizio separato della responsabilità da parte del genitore con il quale il minore anche temporaneamente si trova;
ritenuto che
vada disposto un assegno per il mantenimento del figlio a carico del padre ed a favore della Per_1
madre, gravata in via diretta degli oneri relativi al soddisfacimento delle sue esigenze diverse da quelle meramente alimentari, tenuto conto del fatto che anche in una situazione caratterizzata da una frequentazione pressoché paritaria dei figli con entrambi i genitori, è giustificata ed anzi necessaria, come evidenziato sopra, la previsione di un mantenimento “indiretto”, poiché una diversa soluzione, basata sul solo mantenimento diretto, finirebbe non solo con il favorire il genitore più rivendicativo/impositivo, in danno dell'altro e in definitiva dello stesso minore, ma soprattutto tradirebbe il fondamentale principio affermato dall'art. 30 della
Costituzione e ribadito dall'art. 316 bis c.c., per cui entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i figli, proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo e la corresponsione dell'assegno diviene, pertanto, la modalità con cui il genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze del figlio diverse da quelle meramente alimentari somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento
9 delle attuali esigenze e ad assicurare uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori, in proporzione alle esigenze del figlio, al tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, alle risorse economiche dei genitori, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (cfr. Cass. Civ.
1° marzo 2018, n. 4811, ord.; Cass. Civ. 10 luglio 2013, n. 17089); ritenuto che, sulla base dell'attuale capacità reddituale paterna, quale esposta e documentata, delle risorse economiche della che Controparte_1
ha una indubbia capacità lavorativa ma che a breve non fruirà più della indennità NASPI, e delle esigenze della prole, sia congruo l'importo di euro 250,00, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenere per il figlio;
P.Q.M.
1) Affida il figlio minore nato a [...] il [...] in Persona_1
modo condiviso ad entrambi i genitori;
dispone che la responsabilità genitoriale sia esercitata separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione nel tempo in cui il minore starà con ciascun genitore;
2)
Dispone che il figlio minore permanga con entrambi i genitore alternativamente per periodi9 consecutivi di due giorni ciascuno, nonché a fine settimana alterni, dall'orario di uscita da scuola il venerdì sino all'orario di rientro a scuola il lunedì successivo;
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_2 [...]
a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
minore la somma mensile di € 250,00 da rivalutare annualmente in Per_1
base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
4) Richiede al Servizio Sociale del Comune di Messina di esaminare le condizioni socio familiari di vita del minore nato a [...] il Persona_1
21.02.2020, la qualità della relazione del minore con entrambi i genitori e con i componenti dei rispettivi nuclei familiari, verificando in qual modo
10 possa essere realizzato un eventuale trasferimento del minore a Latina insieme alla madre, al fine di assicurare una adeguata relazione con l'altro genitore o se sia praticabile una eventuale permanenza del minore a casa del padre dopo il trasferimento della madre a Latina, verificando chi assumerebbe in tal caso i compiti di cura del minore e la idoneità dei soggetti che se ne farebbero carico;
5) Richiede al Servizio Sociale del
Comune di Latina di verificare le condizioni socio familiari di vita che troverebbe il minore nato a [...] il [...] Persona_1
ove si trasferisse con la madre a Latina, come progettato e di quali risorse familiari o extrafamiliari potrebbe disporre il minore a Latina”.
Acquisite le relazioni sociali richieste, all'udienza del 23.10.2025 il
Giudice delegato, ritenuto che l'istruttoria fosse stata completata e che la causa fosse matura per la decisione, fissava ai sensi dell'art. 473 bis .28
c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione ed assegnava alle parti i termini di rito per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle memorie di replica. Alla successiva udienza dell'11.12.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni dei procuratori delle parti, il Giudice delegato riservava di riferire al collegio.
Quanto all'affidamento del figlio nato a Persona_1
Messina in data 21.02.2020, si deve premettere che la legge 54/2006, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità già previsto dall'art. 9 della Convenzione internazionale di New York del
20.11.1989 sui diritti dei minori e, coerentemente con tale principio, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che il Giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori. La suddetta disposizione, pur non incidendo sui poteri del Giudice in ordine
11 all'accertamento dei presupposti per fare luogo all'affidamento, esprime chiaramente un criterio preferenziale ed impone, pertanto, al Giudice uno specifico obbligo di motivazione nel caso in cui ritenga che non sia possibile l'affidamento ad entrambi i genitori, che costituisce la regola, cui può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. civ., Sez. I, 18.06.2008, n. 16593). La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Nella fattispecie in esame non sono emerse ragioni ostative che impediscano di disporre l'affidamento condiviso del minore. Nelle decisioni concernenti l'affidamento della prole occorre, infatti, avere riguardo in modo esclusivo “all'interesse morale e materiale” dei figli. La decisione del giudice non è, infatti, un “premio” dato ad uno dei genitori ed una “punizione” o, peggio ancora, un “ammonimento” per l'altro, ma è rivolta a disegnare un nuovo assetto di relazioni in conseguenza della disgregazione della società familiare, cercando di evitare che la patologia della coppia si risolva in un pregiudizio per gli incolpevoli figli.
D'altronde, nella relazione datata 17.09.2025 il Servizio Sociale del
Comune di Messina si legge che il minore è un bambino socievole e Per_1
sereno, che mostra con chiarezza un particolare legame con la mamma, della quale ricerca l'attenzione e dalla quale viene coinvolto nelle attività quotidiane, con una buona capacità normativa, ma evidente appare anche l'affetto del padre nei confronti del figlio che riceve adeguata cura da parte di entrambe le figure genitoriali.
12 Naturalmente, anche nel regime dell'affido condiviso occorre individuare la domiciliazione privilegiata della prole presso uno dei due genitori, al fine di assicurare la stabilità dei rapporti familiari e la continuità dell'habitat domestico, indispensabili per una crescita serena ed equilibrata.
E' pacifico, d'altronde, che l'affido condiviso non determina una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra il figlio e ciascuno dei genitori.
In ordine alla domiciliazione del figlio, Controparte_1
, con la quale il figlio attualmente vive, ha manifestato l'intenzione
[...]
di trasferirsi a Latina, portando con sé il minore, mentre il Parte_1
si è opposto a tale soluzione, dichiarando che, ove la controparte avesse mantenuto ferma la sua decisione, egli sarebbe stato pronto a prendersi cura del figlio a Messina, chiedendo la domiciliazione del minore presso di sé.
Riguardo alla questione concernente il trasferimento della residenza dei minori, va osservato che il legislatore, con il D. Lgs. 28.12.2013 n. 154, che ha riformato il codice civile introducendo gli artt. 337 bis e seguenti, ha esplicitamente previsto che la residenza abituale del figlio è scelta dai genitori di “comune accordo” (artt. 316 c.c. e 337 ter comma terzo c.c.) e ciò pure laddove sia stato fissato un regime di affidamento monogenitoriale
(art. 337 quater, comma terzo c.c.) salvo il caso eccezionale dell'affidamento monogenitoriale con concentrazione delle competenze genitoriali (cd. affido super-esclusivo o rafforzato, ex art. 337 quater, comma III, c.c.), mentre in caso di disaccordo la scelta è rimessa al
Giudice. La residenza abituale del figlio minore, intesa come luogo in cui questi ha stabilito la sede prevalente dei suoi interessi e affetti, costituisce, dunque, anche per espresso richiamo normativo, una delle questioni di maggiore importanza per la vita del minore, anche in caso di disgregazione
13 della unione familiare (art. 337 ter, comma III, c.c.) e ciò significa che il mutamento di residenza non concordato può determinare nei casi più gravi, quando si riveli pregiudizievole per il minore, una modifica della stessa collocazione di quest'ultimo. Il legislatore ha in tal modo introdotto una disciplina molto più efficace di quella antecedente, compendiata nell'art. 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54/2006 ed oggi abrogato, che prevedeva che, nel caso in cui uno dei coniugi avesse cambiato residenza o domicilio, ove tale mutamento avesse interferito con le modalità di affidamento, l'altro coniuge potesse chiedere la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati in tema di affidamento. Invero, tale disciplina sembrava dettata nell'esclusivo interesse del genitore non collocatario e non risolveva la ben più rilevante questione se la scelta di residenza del minore rientrasse tra le decisioni di fondamentale importanza per la prole.
Va osservato che la disciplina sopra esposta non è in contrasto con il contenuto dell'art. 337 sexies c.c., che stabilisce che ciascuno dei genitori deve comunicare all'altro entro il termine perentorio di trenta giorni l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio e che l'eventuale violazione di tale obbligo determina una responsabilità risarcitoria per i danni verificatisi a causa della difficoltà di reperire il soggetto. La previsione di questa specifica responsabilità da fatto illecito non vale, infatti, ad escludere che il trasferimento di residenza possa avere conseguenze sul regime dell'affidamento, ma vale, al contrario, a rafforzare ulteriormente la bigenitorialità, escludendo che anche il genitore non affidatario o collocatario possa liberamente spostarsi senza nulla comunicare all'altro genitore. Va, poi, osservato che l'intervento del
Giudice risolve di regola il problema della residenza dei figli al momento della formalizzazione della crisi del rapporto familiare, ma il momento di maggiore rilevanza della disciplina sopra richiamata è quando il genitore
14 collocatario della prole intenda mutare la propria residenza in un momento successivo dovendosi contemperare il diritto del minore a mantenere le proprie abitudini di vita e conservare il rapporto con entrambi i genitori e con i parenti, spesso collegato nel suo concreto esercizio all'habitat domestico, ed il diritto del genitore di rilievo costituzionale di fissare la propria residenza in qualunque parte del territorio nazionale o all'estero. In caso di mutamento del luogo di residenza da parte di uno dei genitori, la necessità di contemperare due diritti costituzionalmente garantiti ed ugualmente degni di tutela, quello del minore alla bigenitorialità e quello del genitore a cambiare residenza o domicilio non è, tuttavia, risolta in astratto dal legislatore con la prevalenza di un diritto sull'altro. In particolare, è stato osservato che qualora il genitore collocatario richieda l'autorizzazione a trasferirsi con la prole in altro luogo e il genitore non collocatario si opponga, il giudice è tenuto a definire la controversia concernente la collocazione della prole guardando al preminente interesse del figlio minore ad una crescita sana e ad uno sviluppo armonico della personalità, che si traduce in primis nel mantenere adeguati e costanti contatti sia con il padre che con la madre, tenendo presente che entrambe le soluzioni possono presentare aspetti problematici. Se è vero, infatti, che il trasferimento del figlio potrebbe rendere più difficili i rapporti con i componenti della cerchia familiare e con la rete amicale nella quale il minore è inserito, occorre anche considerare che, qualora non venga autorizzato il trasferimento del figlio, occorre prevedere un mutamento del collocamento del figlio, con un repentino cambiamento delle sue abitudini consolidate. Non è, invece, certamente consentito al Giudice limitare in alcun modo la libertà di movimento del genitore, che costituisce espressione di un diritto costituzionalmente tutelato. Nel caso in esame, guardando alle concrete condizioni di vita del figlio minore a Per_1
15 Latina, non vi sono elementi per affermare che le stesse possano arrecare pregiudizio alla sua crescita. Il Servizio Sociale del Comune di Latina, nella relazione del 05.09.2025, ha riferito che l'abitazione dei genitori della
è situata a Latina in una zona abbastanza Controparte_1
centrale della città, in un'area dotata di servizi, come scuole e negozi, ed è composta da tre camere da letto, due delle quali potrebbero essere destinate al piccolo ed alla di lui madre;
che la casa è “ampiamente adeguata Per_2
negli spazi e nell'igiene”; che i genitori della Controparte_1
hanno dichiarato la loro disponibilità ad accogliere la figlia e il nipote, riferendo che potrebbero rappresentare una valida e attiva risorsa nella gestione quotidiana del bambino, essendo in buona salute e liberi da impegni lavorativi;
che il piccolo era stato incontrato presso la casa Per_2
dei nonni, dove si era mostrato a proprio agio e sereno nell'interazione con gli stessi, mostrando la cameretta dove dormiva quando stava a Latina, e i diversi giochi di cui disponeva;
che la aveva Controparte_1
dichiarato di aver ricevuto già da tempo una concreta offerta di lavoro da parte di un parente che gestiva un risto pub denominato “Pucceria”, situato al centro di Latina ed aveva prodotto la documentazione attestante la disponibilità del datore di lavoro all'eventuale assunzione.
D'altronde, lo stesso non ha neppure allegato che Parte_1
l'ambiente socio familiare di vita del figlio minore a Latina possa non essere adeguato, ma ha solamente sottolineato che tale nuova situazione avrebbe reso per lui più oneroso ed addirittura quasi impossibile il mantenimento di rapporti significativi con il figlio. Nondimeno, in mancanza di situazioni di potenziale pregiudizio per il minore, non può che assecondarsi la domanda avanzata dalla di Controparte_1
trasferimento a Latina, in quanto funzionale allo svolgimento da parte della stessa di attività lavorativa in quel centro, attività indispensabile per il
16 reperimento di risorse economiche che servono anche al benessere del minore e che il resistente, come da lui stesso ammesso, non può offrire. In particolare, il non ha neppure versato l'assegno stabilito Parte_1
con l'ordinanza emessa ai sensi dell'art.473 bis .22 c.p.c. a titolo di contributo al mantenimento del figlio, essendosi limitato a corrispondere solo piccole somme ed avendo giustificato tale condotta con la mancanza di sufficienti introiti per garantire il pagamento dell'assegno di mantenimento per il figlio. Assorbente appare, infine, il rilievo che tale soluzione non ha sostanzialmente alcuna valida alternativa. Deve escludersi, infatti, che il minore possa essere collocato presso il padre, sia per il legame particolarmente forte che il minore ha manifestato nei confronti della madre, sia per il fatto che ben difficilmente il potrebbe Parte_1
assicurare al figlio il soddisfacimento di tutti i suoi bisogni, tenuto conto del fatto che lo stesso non è riuscito neppure a corrispondere l'assegno mensile di mantenimento.
Alla luce delle superiori considerazioni va confermata la domiciliazione privilegiata del figlio minore presso la madre anche Per_1
nella nuova residenza sita a Latina e va, altresì, autorizzata la madre a trasferire a Latina la residenza del figlio minore anche senza il consenso dell'altro genitore. Naturalmente occorre rimodulare i tempi di frequentazione e la misura della contribuzione economica del genitore non collocatario che, per effetto della distanza, dovrà sostenere più spese. In particolare, si può prevedere che il possa vedere e tenere Parte_1
con sé il figlio ogni mese dalle ore 15,00 alle ore 20,00 ed i fine settimana dalle ore 15,00 del venerdì dell'ultima settimana del mese sino alle ore
18,00 della domenica facendo carico al di prelevare il Parte_1
figlio a Latina e di riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre;
inoltre si può prevedere che il figlio minore stia con il padre per due periodi di
17 quindici giorni consecutivi nel periodo estivo, periodi che dovranno essere concordati dalle parti entro il 15 maggio di ogni anno.
Vivendo il figlio prevalentemente insieme alla madre, che si fa carico delle sue esigenze, occorre, quindi, prevedere che il padre contribuisca al suo mantenimento mediante il versamento di un assegno mensile. A tal proposito, con decorrenza dal momento in cui il minore si trasferirà a Latina, appare congruo rideterminare l'assegno posto a carico del titolo di contributo per il mantenimento del figlio in € Parte_1
100,00, mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, tenuto conto del fatto che lo stesso ha dichiarato di lavorare solamente “in nero” guadagnando somme modeste ed incostanti, e che il Parte_1
dovrà sostenere gli oneri economici necessari per recarsi a Latina e vedere il figlio, mentre verosimilmente la avrà delle Controparte_1
risorse economiche dalla nuova attività lavorativa che si accinge ad intraprendere. Non vale osservare che il a avuto difficoltà Parte_1
a versare anche l'assegno stabilito con provvedimento del 22.05.2025, poiché il riferimento contenuto dall'art. 316 bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
8.11.1997 n. 11025). Sussiste, infatti, un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali esigenze del figlio.
Fino a quando il minore non si trasferirà a Latina, possono, invece, essere integralmente confermate le statuizioni contenute nella ordinanza del
22.05.2025, che ha assicurato un adeguato rapporto del minore con entrambi i genitori e non ha posto problemi applicativi.
18 Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti genitoriali, appare, infine, opportuno consentire l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione separatamente da parte del genitore con il quale il minore, anche temporaneamente, si trova.
In ogni caso, nello spirito dell'affidamento condiviso, le parti potranno sempre concordare modalità di incontro diverse da quelle stabilite, ove ritenute più rispondenti alle esigenze dei genitori e del figlio.
Entrambi i genitori dovranno, poi, provvedere alle spese straordinarie imprevedibili ed inevitabili in misura pari al 50 %.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico del ed a favore Parte_1 [...]
in relazione all'esito della domanda sulla Controparte_1
autorizzazione del trasferimento del minore a Latina, sulla quale si è incentrata gran parte della istruttoria. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 337/2025 R.G., così provvede:
19 1) Affida il minore nato a [...] il Persona_1
21.02.2020 in modo condiviso ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre;
2) Autorizza la madre a trasferire a Controparte_1
Latina la residenza del figlio minore anche senza il consenso Per_1
dell'altro genitore;
3) dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale, i tempi di permanenza del minore con entrambi i genitori ed il suo mantenimento siano regolati come meglio specificato in parte motiva;
4) condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese processuali, che Controparte_1
liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 16/12/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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