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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 4403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4403 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/10/2025 innanzi al Giudice Dott. GI TI, chiamato il procedimento iscritto al n. 17152/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
alle ore 10:25 sono presenti l'avv. LO GIUDICE IU anche in sostituzione dell'avv. LA CO CO per parte ricorrente nonché l'avv.
CORBO VALERIA in sostituzione degli avv.ti MARTONE MICHEL e
UC GI per la Controparte_1
Nessuno è presente per l'A.D.E.R.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:22 della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.
GI TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17152 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti LO GIUDICE Parte_1
IU e LA CO CO
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, con gli avv.ti MARTONE MICHEL e UC GI
- resistente -
Controparte_1
-convenuta contumace- oggetto: opposizione a intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 20/10/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1
- dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda riconvenzionale
2 formulata dalla Controparte_3
[...]
- annulla l'intimazione di pagamento n. 296 2024 90362881 59/000;
- condanna la alla rifusione delle spese Controparte_1
di lite in favore della parte ricorrente, che liquida complessivamente in €
1.911,00 oltre spese generali, CPA e IVA, compensando le spese tra le altre parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26/11/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la e l' Controparte_1 Controparte_1
, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
296 2024 90362881 59/000 notificata in data 07/11/2024 e la sottesa cartella di pagamento n. 296 2014 0025222866000, asseritamente notificata in data 23/08/20214, relativa a contributi, anni 2012 e 2013, dovuti
[...]
deducendone l'illegittimità per omessa Controparte_3
notifica dell'atto presupposto e intercorsa prescrizione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la convenuta , contestando CP_1
la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto, svolgendo contestualmente sia domanda di pagamento diretto della contribuzione evasa, che domanda riconvenzionale nei confronti della;
pur Controparte_1
ritualmente evocato in giudizio non si costituiva l'agente della riscossione, di chi va dichiarata la contumacia.
Veniva sul punto onerata la parte ricorrente, ai fini della certezza processuale della ritualità della notifica all' al deposito della prova CP_4
della notifica in formato .eml già versata in atti in formato .pdf.
Pur non essendo stato adempiuto tale onere, anche in ragione della contestuale notifica alla stessa destinataria della notifica degli atti da parte della convenuta e della mancata costituzione in giudizio Controparte_1
anche in tale occasione, va ritenuta conclamata la contumacia della convenuta . CP_1
Autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la
3 causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione formulata dalla
[...]
di carenza d'interesse ad agire ex art. 100 C.p.c. sulla scorta CP_1
del disposto dell'art. 12 comma 4 bis del D.P.R. n. 602/73, come modificato dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146 inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021 n. 215, atteso che tale norma, come anche interpretata dalla Suprema Corte a SS.UU. con sent. n. 26283/2022, è riferibile all'impugnazione del ruolo esattoriale in sé, non certamente all'impugnazione dell'intimazione di pagamento che, essendo un chiaro avviso della futura esecuzione forzata del credito, legittima il destinatario all'impugnazione dell'atto e, conseguentemente, al rilevamento di vizi degli atti presupposti, essendo litisconsorte necessario, oltre il creditore anche l'agente della riscossione (cfr. Cass. n. 3870/2024).
Va parimenti rigettata l'eccezione di decadenza formulata dalla parte ricorrente (presumibilmente per violazione dell'art. 25 del D.Lgs 46/1999, essendo l'unica ipotesi possibile) atteso che tale norma, per giurisprudenza costante non è applicabile all'azione recuperatoria delle Casse di previdenza private.
Ciò premesso, valutato il primo motivo di ricorso, rilevata la contumacia dell' deve essere accolta l'eccezione Controparte_1
formulata dal ricorrente di omessa notifica dell'atto presupposto, ossia la cartella di pagamento sopra descritta, dovendosi quindi accogliere la domanda di annullamento dell'intimazione di pagamento opposta per evidente nullità derivata.
Avuto riguardo la domanda formulata dalla convenuta di pagamento CP_1
diretto della somma dovuta per contribuzione da parte del ricorrente, deve rilevarsi quanto appresso.
Premesso che la domanda di accertamento del credito e pagamento diretto in favore della cassa di previdenza, indipendentemente dall'eventuale vizio
4 che affligga la cartella esattoriale e/o l'iscrizione a ruolo del credito, è ammissibile (cfr. Cass. Sez. L 3486/2016; 26395/2013), attenendo l'eventuale vizio soltanto al valore di titolo esecutivo dell'ingiunzione stragiudiziale, ma non al credito sotteso;
premesso ancora che la domanda deve essere comunque scrutinata tenendo contro della eventuale prescrizione del credito contributivo o del suo diritto esattivo, che va obbligatoriamente (cfr. Cass. n.9600/2018) ex officio preliminarmente presa in considerazione, operando la stessa ex lege, indipendentemente dalla volontà delle parti ed essendo rilevabile d'ufficio
(cfr. Cass. n. 21830/2014), deve osservarsi che l'ordinario termine quinquennale di prescrizione dei crediti, intimato con l'atto oggi opposto relativamente agli anni in contestazione, deve ritenersi maturato, non avendo la né convenuta CP_1
interrotto tale termine mediante atti di diffida al pagamento, eccetto un sollecito relativo alla sola annualità 2012, né l' convenuta, in CP_1
conseguenza della mancata costituzione in giudizio, prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione.
Avuto infine riguardo alla domanda riconvenzionale, formulata dalla nei confronti dell' , di Controparte_1 Controparte_1
risarcimento del danno eventualmente a sé derivato dall'azione di quest'ultima, va osservato che la domanda è in sé fondata.
Va però rilevato d'ufficio (cfr. per tutte Cass. SS.UU. 5762/2012 e Cass. ord. n. 28942/2024) il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore della Corte dei Conti.
Come peraltro già affermato da questo Tribunale (sent. n.726/2023 del
3.3.2023) “ […] va ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice contabile (rimanendo assorbita ogni questione circa il difetto di competenza funzionale del giudice del lavoro in favore del giudice ordinario civile), così come chiaramente espresso da questo stesso Tribunale in fattispecie analoga con considerazioni pienamente condivisibili (cfr. Trib.
Palermo. sez. V, sentenza n. 2170/2019 del 2 maggio 2019: “qualora il
5 concessionario abbia, per colpa, lasciato prescrivere il credito dell'Ente impositore, dovrà risarcire il danno allo stesso cagionato. Tuttavia, sulla domanda di risarcimento del danno de qua l'organo giurisdizionale dotato di giurisdizione è la Corte dei Conti. A norma degli artt. 103, comma secondo, della Costituzione, 13 e 44 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, 9 del
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 603, 127 del d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, 1
d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile) alla Corte dei
Conti è attribuita una giurisdizione tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica , ovvero relativa ad ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile (Cass., Sez. Un., 07/05/2003, n. 6956; Cass., Sez. Un.,
07/12/1999, n. 862; nello stesso senso anche Cass., Sez. Un., 16/11/2016, n.
23302; Cass., Sez. Un., 29/05/2003, n. 8580; Cass., Sez. Un., 10/04/1999,
n. 237). Gli elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile, sono costituiti soltanto dal carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e dalla natura parimenti pubblica del denaro o del bene oggetto della sua gestione;
rimanendo irrilevante, invece, la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio (cfr. Cass., Sez. Un., 24/03/2017, n. 7663; Cass., Sez.
Un., 16/12/2009, n. 26280) così come il titolo giuridico in forza del quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (cfr. Cass., Sez. Un.,
01/06/2010, n. 13330). Le Sezioni Unite con ordinanza n. 26280/2009 hanno affermato che “spetta alla Corte dei Conti la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni avanzata da un Comune nei confronti della società concessionaria del servizio delle pubbliche affissioni
e della pubblicità, per la mancata riscossione dei relativi tributi. Poiché,
6 infatti, la gestione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni ha natura di servizio pubblico e
l'obbligazione, a carico della società concessionaria, di versare all'ente locale le somme a tal titolo incassate ha natura pubblicistica, il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell'"iter" procedimentale dell'ente pubblico, come compartecipe dell'attività pubblicistica di quest'ultimo, non rilevando, in contrario, né la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio nè il titolo (nella specie concessione-contratto) con il quale si è costituto ed attuato il rapporto”. Tra il concessionario della riscossione e l'ente pubblico si instaura, infatti, un rapporto di servizio, ravvisabile ogni qual volta si instauri una relazione (non organica ma) funzionale caratterizzata dall'inserimento del soggetto esterno nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come compartecipe dell'attività a fini pubblici di quest'ultimo.
Detto rapporto di servizio, come sopra ricordato, implica l'assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità patrimoniale per danno erariale. Pertanto, è innanzi a tale giudice che il
potrà avanzare la propria pretesa risarcitoria
contro
Controparte_5
per il danno erariale cagionato”; cfr., altresì, Cass., Controparte_6
S.U., sentenza n. 232 del 10 aprile 1999, secondo cui “elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile, sono soltanto il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione”).
Così, avendo a sé avocato la funzione riscossoria del credito tributario o contributivo l' – organo dello Stato – in luogo dei Controparte_1
concessionari della riscossione (Equitalia nord, centro e sud, nonché
l'azione risarcitoria nei suoi confronti va instaurata Controparte_6
presso la Magistratura contabile.
Va quindi dichiarato, sulla domanda riconvenzionale formulata dalla
7 nei confronti dell' , il Controparte_1 Controparte_1
difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore della Corte dei Conti sulla domanda riconvenzionale della Controparte_1
Il ricorso va dunque accolto;
le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del solo agente della riscossione in ragione dei motivi della decisione, compensando le spese tra le altre parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 20/10/2025
Il Giudice Onorario
GI TI
8
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/10/2025 innanzi al Giudice Dott. GI TI, chiamato il procedimento iscritto al n. 17152/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
alle ore 10:25 sono presenti l'avv. LO GIUDICE IU anche in sostituzione dell'avv. LA CO CO per parte ricorrente nonché l'avv.
CORBO VALERIA in sostituzione degli avv.ti MARTONE MICHEL e
UC GI per la Controparte_1
Nessuno è presente per l'A.D.E.R.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:22 della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.
GI TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17152 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti LO GIUDICE Parte_1
IU e LA CO CO
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, con gli avv.ti MARTONE MICHEL e UC GI
- resistente -
Controparte_1
-convenuta contumace- oggetto: opposizione a intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 20/10/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1
- dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda riconvenzionale
2 formulata dalla Controparte_3
[...]
- annulla l'intimazione di pagamento n. 296 2024 90362881 59/000;
- condanna la alla rifusione delle spese Controparte_1
di lite in favore della parte ricorrente, che liquida complessivamente in €
1.911,00 oltre spese generali, CPA e IVA, compensando le spese tra le altre parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26/11/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la e l' Controparte_1 Controparte_1
, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
296 2024 90362881 59/000 notificata in data 07/11/2024 e la sottesa cartella di pagamento n. 296 2014 0025222866000, asseritamente notificata in data 23/08/20214, relativa a contributi, anni 2012 e 2013, dovuti
[...]
deducendone l'illegittimità per omessa Controparte_3
notifica dell'atto presupposto e intercorsa prescrizione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la convenuta , contestando CP_1
la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto, svolgendo contestualmente sia domanda di pagamento diretto della contribuzione evasa, che domanda riconvenzionale nei confronti della;
pur Controparte_1
ritualmente evocato in giudizio non si costituiva l'agente della riscossione, di chi va dichiarata la contumacia.
Veniva sul punto onerata la parte ricorrente, ai fini della certezza processuale della ritualità della notifica all' al deposito della prova CP_4
della notifica in formato .eml già versata in atti in formato .pdf.
Pur non essendo stato adempiuto tale onere, anche in ragione della contestuale notifica alla stessa destinataria della notifica degli atti da parte della convenuta e della mancata costituzione in giudizio Controparte_1
anche in tale occasione, va ritenuta conclamata la contumacia della convenuta . CP_1
Autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la
3 causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione formulata dalla
[...]
di carenza d'interesse ad agire ex art. 100 C.p.c. sulla scorta CP_1
del disposto dell'art. 12 comma 4 bis del D.P.R. n. 602/73, come modificato dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146 inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021 n. 215, atteso che tale norma, come anche interpretata dalla Suprema Corte a SS.UU. con sent. n. 26283/2022, è riferibile all'impugnazione del ruolo esattoriale in sé, non certamente all'impugnazione dell'intimazione di pagamento che, essendo un chiaro avviso della futura esecuzione forzata del credito, legittima il destinatario all'impugnazione dell'atto e, conseguentemente, al rilevamento di vizi degli atti presupposti, essendo litisconsorte necessario, oltre il creditore anche l'agente della riscossione (cfr. Cass. n. 3870/2024).
Va parimenti rigettata l'eccezione di decadenza formulata dalla parte ricorrente (presumibilmente per violazione dell'art. 25 del D.Lgs 46/1999, essendo l'unica ipotesi possibile) atteso che tale norma, per giurisprudenza costante non è applicabile all'azione recuperatoria delle Casse di previdenza private.
Ciò premesso, valutato il primo motivo di ricorso, rilevata la contumacia dell' deve essere accolta l'eccezione Controparte_1
formulata dal ricorrente di omessa notifica dell'atto presupposto, ossia la cartella di pagamento sopra descritta, dovendosi quindi accogliere la domanda di annullamento dell'intimazione di pagamento opposta per evidente nullità derivata.
Avuto riguardo la domanda formulata dalla convenuta di pagamento CP_1
diretto della somma dovuta per contribuzione da parte del ricorrente, deve rilevarsi quanto appresso.
Premesso che la domanda di accertamento del credito e pagamento diretto in favore della cassa di previdenza, indipendentemente dall'eventuale vizio
4 che affligga la cartella esattoriale e/o l'iscrizione a ruolo del credito, è ammissibile (cfr. Cass. Sez. L 3486/2016; 26395/2013), attenendo l'eventuale vizio soltanto al valore di titolo esecutivo dell'ingiunzione stragiudiziale, ma non al credito sotteso;
premesso ancora che la domanda deve essere comunque scrutinata tenendo contro della eventuale prescrizione del credito contributivo o del suo diritto esattivo, che va obbligatoriamente (cfr. Cass. n.9600/2018) ex officio preliminarmente presa in considerazione, operando la stessa ex lege, indipendentemente dalla volontà delle parti ed essendo rilevabile d'ufficio
(cfr. Cass. n. 21830/2014), deve osservarsi che l'ordinario termine quinquennale di prescrizione dei crediti, intimato con l'atto oggi opposto relativamente agli anni in contestazione, deve ritenersi maturato, non avendo la né convenuta CP_1
interrotto tale termine mediante atti di diffida al pagamento, eccetto un sollecito relativo alla sola annualità 2012, né l' convenuta, in CP_1
conseguenza della mancata costituzione in giudizio, prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione.
Avuto infine riguardo alla domanda riconvenzionale, formulata dalla nei confronti dell' , di Controparte_1 Controparte_1
risarcimento del danno eventualmente a sé derivato dall'azione di quest'ultima, va osservato che la domanda è in sé fondata.
Va però rilevato d'ufficio (cfr. per tutte Cass. SS.UU. 5762/2012 e Cass. ord. n. 28942/2024) il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore della Corte dei Conti.
Come peraltro già affermato da questo Tribunale (sent. n.726/2023 del
3.3.2023) “ […] va ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice contabile (rimanendo assorbita ogni questione circa il difetto di competenza funzionale del giudice del lavoro in favore del giudice ordinario civile), così come chiaramente espresso da questo stesso Tribunale in fattispecie analoga con considerazioni pienamente condivisibili (cfr. Trib.
Palermo. sez. V, sentenza n. 2170/2019 del 2 maggio 2019: “qualora il
5 concessionario abbia, per colpa, lasciato prescrivere il credito dell'Ente impositore, dovrà risarcire il danno allo stesso cagionato. Tuttavia, sulla domanda di risarcimento del danno de qua l'organo giurisdizionale dotato di giurisdizione è la Corte dei Conti. A norma degli artt. 103, comma secondo, della Costituzione, 13 e 44 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, 9 del
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 603, 127 del d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, 1
d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile) alla Corte dei
Conti è attribuita una giurisdizione tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica , ovvero relativa ad ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile (Cass., Sez. Un., 07/05/2003, n. 6956; Cass., Sez. Un.,
07/12/1999, n. 862; nello stesso senso anche Cass., Sez. Un., 16/11/2016, n.
23302; Cass., Sez. Un., 29/05/2003, n. 8580; Cass., Sez. Un., 10/04/1999,
n. 237). Gli elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile, sono costituiti soltanto dal carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e dalla natura parimenti pubblica del denaro o del bene oggetto della sua gestione;
rimanendo irrilevante, invece, la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio (cfr. Cass., Sez. Un., 24/03/2017, n. 7663; Cass., Sez.
Un., 16/12/2009, n. 26280) così come il titolo giuridico in forza del quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (cfr. Cass., Sez. Un.,
01/06/2010, n. 13330). Le Sezioni Unite con ordinanza n. 26280/2009 hanno affermato che “spetta alla Corte dei Conti la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni avanzata da un Comune nei confronti della società concessionaria del servizio delle pubbliche affissioni
e della pubblicità, per la mancata riscossione dei relativi tributi. Poiché,
6 infatti, la gestione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni ha natura di servizio pubblico e
l'obbligazione, a carico della società concessionaria, di versare all'ente locale le somme a tal titolo incassate ha natura pubblicistica, il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell'"iter" procedimentale dell'ente pubblico, come compartecipe dell'attività pubblicistica di quest'ultimo, non rilevando, in contrario, né la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio nè il titolo (nella specie concessione-contratto) con il quale si è costituto ed attuato il rapporto”. Tra il concessionario della riscossione e l'ente pubblico si instaura, infatti, un rapporto di servizio, ravvisabile ogni qual volta si instauri una relazione (non organica ma) funzionale caratterizzata dall'inserimento del soggetto esterno nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come compartecipe dell'attività a fini pubblici di quest'ultimo.
Detto rapporto di servizio, come sopra ricordato, implica l'assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità patrimoniale per danno erariale. Pertanto, è innanzi a tale giudice che il
potrà avanzare la propria pretesa risarcitoria
contro
Controparte_5
per il danno erariale cagionato”; cfr., altresì, Cass., Controparte_6
S.U., sentenza n. 232 del 10 aprile 1999, secondo cui “elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile, sono soltanto il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione”).
Così, avendo a sé avocato la funzione riscossoria del credito tributario o contributivo l' – organo dello Stato – in luogo dei Controparte_1
concessionari della riscossione (Equitalia nord, centro e sud, nonché
l'azione risarcitoria nei suoi confronti va instaurata Controparte_6
presso la Magistratura contabile.
Va quindi dichiarato, sulla domanda riconvenzionale formulata dalla
7 nei confronti dell' , il Controparte_1 Controparte_1
difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore della Corte dei Conti sulla domanda riconvenzionale della Controparte_1
Il ricorso va dunque accolto;
le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del solo agente della riscossione in ragione dei motivi della decisione, compensando le spese tra le altre parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 20/10/2025
Il Giudice Onorario
GI TI
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