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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/07/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2437 /2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. to MANDIA ANTONIO giusta mandato in atti
Ricorrente
E CP_1 in persona del legale rapp. te pt rappresentato e difeso dall' avv. to
SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 11.04.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo che le patologie accertate e certificata davano luogo alle invocate prestazioni. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti il diritto all'indennità di accompagnamento e lo status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 legge 104/92, vinte le spese di lite con attribuzione. CP Si è costituito l' chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Il Giudice, ritenuta non necessario un rinnovo delle operazioni peritali, sulle conclusioni dei procuratori costituiti contenute nelle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 15.07.2025, decideva la causa come da sentenza.
La domanda è infondata per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre evidenziare che parte opponente si è limitato a dedurre genericamente, senza altro specificare, che le malattie accertate e certificate davano luogo alle invocate prestazioni.
Ebbene, rileva questo Giudice, in disparte la considerazione che non può ritenersi che la specificità dei motivi di contestazione avverso l'accertamento sia da rinvenirsi nella mera elencazione delle patologie da cui è affetta la parte e nell'assunto che la valutazione dal
C.T.U. compiuta non risponde alle effettive condizioni di salute della parte, come non risulta affatto inspiegabile la valutazione compiuta dal CTU. Lo stesso, invero, ha preso in considerazione tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente e ha espresso valutazioni esaustive, oltre che corrette, in quanto traggono origine da una meditata considerazione degli elementi anamnestici e clinici e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, in assenza di eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica (cfr Cass. Sez. Lavoro 7341/2004).
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità
e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Occorre ancora ricordare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 509 del 1988, la prestazione dell'indennità di accompagnamento è prevista in favore dei < mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua>.
Nell'interpretare tale disposizione, la Suprema Corte, pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass.
n. 636 del 1998).
Tale impossibilità, ad avviso della Corte, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr Cass. n. 10281 del 2003; Cass. n. 12521 del 2009; Cass., 7273 del 2011; Cass. 15882/2015: nel caso in esame la Cassazione ha rigettato il ricorso della ricorrente posto che il CTU, sul cui giudizio si fondava la decisione impugnata, aveva accertato che la ricorrente deambulava autonomamente sia pure coi l'ausilio di bastoni, circostanza, quest'ultima, che ad avviso della S.C. non rileva ai fini in esame, essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto).
Occorre aggiungere, con riferimento all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita nel caso di malattie psichiche, che la Corte regolatrice (da ultimo con Cass. 11432 del 2017) ha in più occasioni ribadito che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (così, ad esempio, è stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento: a persona che, per deficit organici e cerebrali fin dalla nascita, si presentava incapace di stabilire autonomamente se, quando e come svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, riferendosi l'incapacità non solo agli atti fisiologici giornalieri ma anche a quelli direttamente strumentali, che l'uomo deve compiere normalmente nell'ambito della società (Cass. 7 marzo 2001, n. 3299); a persona che, per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo sì da rendersi pericolosa per sè e per altri (Cass. 21 aprile 1.993, n. 4664); a persona che, per un deficit mentale da sindrome psico-organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale e destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo (Cass. 22 gennaio 2002, n. 667); a persona che, anche per un deterioramento delle facoltà psichiche (in un quadro clinico presentante tra l'altro ictus ischemico e diabete mellito), mostrava una incapacità di tipo funzionale, di compiere cioè l'atto senza l'incombente pericolo di danno (per l'agente o per altri) (Cass. 27 marzo
2001 n. 4389); a persona che, affetta da oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare se non con monosillabi e di riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l'incapacità materiale di compiere l'atto, ma anche per la necessità di evitare danni a sè e ad altri (Cass. 8 aprile 2002, n. 5017).
Pertanto, la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica;
e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto Cass.
11 settembre 2003, n, 13362). In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva (cfr in tal senso Cass. Sez. L-, Sentenza n.24980 del 19/08/2022).
Occorre ancora ricordare che, in tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., l'interesse ad agire per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave, di cui all'art. 3, comma 3, della I. n. 104 del 1992, sussiste indipendentemente dalla specificazione di un determinato beneficio, in quanto la predetta condizione assume un pieno rilievo giuridico, essendo tutelata dall'ordinamento in funzione del successivo riconoscimento di molteplici misure finalizzate a rimuovere le singole situazioni di discriminazione dalla stessa generate (cfr Sez. L-, Sentenza n. 24953 del 15/09/2021).
Lo stato di handicap in sé considerato ha assunto nell'ordinamento uno specifico rilievo con la legge n. 104 del 1992 il cui art. 3 prevede che «è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione [...]. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici >> .
La definizione della legge è fortemente ancorata a parametri medico-legali e pone riferimento ad un negativo processo duraturo che tocca l'intera esistenza della persona, causandole svantaggio ed esclusione.
Si è osservato in dottrina che il sistema normativo di tutela dei disabili ha una struttura a
"doppio binario, nel senso che insieme ad un corpus articolato di disposizioni di natura assistenziale mostra forte attenzione alla necessità dell'inclusione oltre la mera assistenza. La legge n.104/1992, in particolare, affronta complessivamente il fenomeno della disabilità, favorendo una visione unitaria della persona dal suo inizio ( così l'art. 6, rubricato
"Prevenzione e diagnosi precoce"); essa contiene i principi generali sulla tutela delle persone con disabilità, previsioni specifiche in relazione a vari ambiti: prevenzione, cura e riabilitazione, interventi sociosanitari, integrazione sociale, necessità di prevedere momenti e luoghi di ricreazione, esercizio del diritto di voto, trasporto collettivo urbano e ferroviario e quello privato, nonché formazione ed integrazione lavorativa, accessibilità dei locali e abbattimento delle barriere architettoniche.
La giurisprudenza della Corte di legittimità ha più volte accostato la condizione di portatore di handicap ad un vero e proprio status (v. ad es. in tal senso Cass. n. 21416 del 2019;
Cass. n. 29311 del 2020), trattandosi propriamente di una qualità giuridica che la L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3 1, attribuisce ad un soggetto ("colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione") nei confronti di altri soggetti nell'ambito dell'ordinamento giuridico, la quale a sua volta è matrice di una pluralità indeterminata di situazioni soggettive attive e passive, di cui al medesimo art. 3, commi 2 e ss., e alla L. n.
104 del 1992, art. 17, art. 19, art. 33 e ss..
Ciò premesso, rileva questo Giudice che il CTU ha preso in considerazione tutte le patologie da cui il medesimo è affetto e ha espresso valutazioni esaustive, oltre che corrette, in quanto traggono origine da una meditata considerazione degli elementi anamnestici e clinici e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
A ben vedere, dagli elementi emersi dall'evidenza clinica e dalla disamina della documentazione sanitaria allegata al fascicolo processuale e portata in visione il Ctu ha formulato la seguente diagnosi: "Artrosi polidistrettuale con moderato impegno funzionale.
Diabete mellito ID. Disturbo depressivo in terapia psicofarmacologica. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Remota isteroannessectomia bilaterale":
Il Ctu ha evidenziato che parte attrice è affetta da un disturbo depressivo complicato da componente ansiosa ed insonnia notturna in trattamento polifarmacologico;
che all'obiettività emersa in sede di visita, l'istante appare vigile e collaborante. Non emergono disturbi comportamentali. La facies è improntata a tristezza;
aggancia lo sguardo con l'interlocutore; l'eloquio è lento e monotono, la gestualità è ridotta. Sussistono buone prestazioni attestati una valida e conservata capacità ideativa e cognitiva;
è affetta da diabete di tipo 2 in trattamento insulinico con complicanze microangiopatiche, neuropatiche e retinopatiche, in soggetto già operato di cataratta ed in trattamento specialistico per infiltrazioni intravitreali;
è altresì affetta da ipoacusia bilaterale, in trattamento con protesi acustiche e da esiti di remota isterectomia con annessectomia bilaterale per cause imprecisate e non riportate negli atti di causa.
In relazione al quadro osteoarticolare, si legge nella perizia che l'istante è affetta da un'artrosi polidistrettuale interessante il rachide e le grandi e medie articolazioni.
All'obiettività clinica, il ctu ha apprezzato modesta limitazione funzionale alla mobilizzazione passiva del rachide e delle grandi e medie articolazioni, degli arti superiori e degli arti inferiori sede di coxartrosi e gonartrosi bilaterale. Per ciò che concerne la deambulazione, seppur lenta e cauta è possibile ancora in autonomia, la stazione eretta è mantenuta senza particolari difficoltà così come sono risultati autosufficienti, sebbene con impaccio e con appoggio precauzionale i cambi posturali. Non emerge dunque un grave impedimento fisico tale da determinare una condizione di autoinsufficienza deambulatoria.
L'impressione complessiva emersa è che, seppur con iniziali difficoltà, la ricorrente è ancora in grado di attendere autonomamente e senza alcun grave e concreto pericolo alla quasi totalità degli atti quotidiani della vita quali lavarsi, vestirsi, nutrirsi, deambulare, attendere a passatempi e occupazioni non impegnativi sul piano fisico.
Pertanto, per i motivi suddetti, il ctu ha ritenuto non sussistenti i requisiti biologici e medico- legali per il riconoscimento dell'assistenza continua.
Analogamente, in riferimento alla richiesta di handicap con connotazione di gravità, di cui all'art. 3, comma 3 della L. 104/92, ha affermato che il complesso morboso di cui è affetta la ricorrente non ne giustifichi l'accoglimento.
Ha evidenziato il ctu che le condizioni generali della ricorrente sono sostanzialmente discrete e sono da considerare di grado modesto le disabilità situazionali della mobilità, della locomozione, dell'indipendenza fisica e dell'occupabilità, con le ovvie conseguenze, ancora non marcate, anche sull'integrazione sociale e sulle capacità relazionali.
In conclusione, non ha ritenuto sussistente diritto ai benefici richiesti (indennità di accompagnamento ed articolo 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n° 104).
Ebbene, come ricordato, il riconoscimento della indennità di accompagnamento richiede requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto (cfr Cass. 15882/2015 cit.).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, deve ritenersi condivisibile la conclusione del c.t.u. riscontrata, come sopra chiarito, dal puntuale esame della documentazione in atti.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va disatteso. Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art 152 disp
P.Q.M.
Rigetta la domanda dell'opponente; nulla per le spese processuali
In Salerno lì 15.07.2025
att.
Il Giudice
dott.ssa Caterina Petrosino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2437 /2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. to MANDIA ANTONIO giusta mandato in atti
Ricorrente
E CP_1 in persona del legale rapp. te pt rappresentato e difeso dall' avv. to
SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 11.04.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo che le patologie accertate e certificata davano luogo alle invocate prestazioni. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti il diritto all'indennità di accompagnamento e lo status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 legge 104/92, vinte le spese di lite con attribuzione. CP Si è costituito l' chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Il Giudice, ritenuta non necessario un rinnovo delle operazioni peritali, sulle conclusioni dei procuratori costituiti contenute nelle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 15.07.2025, decideva la causa come da sentenza.
La domanda è infondata per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre evidenziare che parte opponente si è limitato a dedurre genericamente, senza altro specificare, che le malattie accertate e certificate davano luogo alle invocate prestazioni.
Ebbene, rileva questo Giudice, in disparte la considerazione che non può ritenersi che la specificità dei motivi di contestazione avverso l'accertamento sia da rinvenirsi nella mera elencazione delle patologie da cui è affetta la parte e nell'assunto che la valutazione dal
C.T.U. compiuta non risponde alle effettive condizioni di salute della parte, come non risulta affatto inspiegabile la valutazione compiuta dal CTU. Lo stesso, invero, ha preso in considerazione tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente e ha espresso valutazioni esaustive, oltre che corrette, in quanto traggono origine da una meditata considerazione degli elementi anamnestici e clinici e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, in assenza di eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica (cfr Cass. Sez. Lavoro 7341/2004).
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità
e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Occorre ancora ricordare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 509 del 1988, la prestazione dell'indennità di accompagnamento è prevista in favore dei < mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua>.
Nell'interpretare tale disposizione, la Suprema Corte, pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass.
n. 636 del 1998).
Tale impossibilità, ad avviso della Corte, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr Cass. n. 10281 del 2003; Cass. n. 12521 del 2009; Cass., 7273 del 2011; Cass. 15882/2015: nel caso in esame la Cassazione ha rigettato il ricorso della ricorrente posto che il CTU, sul cui giudizio si fondava la decisione impugnata, aveva accertato che la ricorrente deambulava autonomamente sia pure coi l'ausilio di bastoni, circostanza, quest'ultima, che ad avviso della S.C. non rileva ai fini in esame, essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto).
Occorre aggiungere, con riferimento all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita nel caso di malattie psichiche, che la Corte regolatrice (da ultimo con Cass. 11432 del 2017) ha in più occasioni ribadito che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (così, ad esempio, è stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento: a persona che, per deficit organici e cerebrali fin dalla nascita, si presentava incapace di stabilire autonomamente se, quando e come svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, riferendosi l'incapacità non solo agli atti fisiologici giornalieri ma anche a quelli direttamente strumentali, che l'uomo deve compiere normalmente nell'ambito della società (Cass. 7 marzo 2001, n. 3299); a persona che, per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo sì da rendersi pericolosa per sè e per altri (Cass. 21 aprile 1.993, n. 4664); a persona che, per un deficit mentale da sindrome psico-organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale e destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo (Cass. 22 gennaio 2002, n. 667); a persona che, anche per un deterioramento delle facoltà psichiche (in un quadro clinico presentante tra l'altro ictus ischemico e diabete mellito), mostrava una incapacità di tipo funzionale, di compiere cioè l'atto senza l'incombente pericolo di danno (per l'agente o per altri) (Cass. 27 marzo
2001 n. 4389); a persona che, affetta da oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare se non con monosillabi e di riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l'incapacità materiale di compiere l'atto, ma anche per la necessità di evitare danni a sè e ad altri (Cass. 8 aprile 2002, n. 5017).
Pertanto, la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica;
e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto Cass.
11 settembre 2003, n, 13362). In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva (cfr in tal senso Cass. Sez. L-, Sentenza n.24980 del 19/08/2022).
Occorre ancora ricordare che, in tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., l'interesse ad agire per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave, di cui all'art. 3, comma 3, della I. n. 104 del 1992, sussiste indipendentemente dalla specificazione di un determinato beneficio, in quanto la predetta condizione assume un pieno rilievo giuridico, essendo tutelata dall'ordinamento in funzione del successivo riconoscimento di molteplici misure finalizzate a rimuovere le singole situazioni di discriminazione dalla stessa generate (cfr Sez. L-, Sentenza n. 24953 del 15/09/2021).
Lo stato di handicap in sé considerato ha assunto nell'ordinamento uno specifico rilievo con la legge n. 104 del 1992 il cui art. 3 prevede che «è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione [...]. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici >> .
La definizione della legge è fortemente ancorata a parametri medico-legali e pone riferimento ad un negativo processo duraturo che tocca l'intera esistenza della persona, causandole svantaggio ed esclusione.
Si è osservato in dottrina che il sistema normativo di tutela dei disabili ha una struttura a
"doppio binario, nel senso che insieme ad un corpus articolato di disposizioni di natura assistenziale mostra forte attenzione alla necessità dell'inclusione oltre la mera assistenza. La legge n.104/1992, in particolare, affronta complessivamente il fenomeno della disabilità, favorendo una visione unitaria della persona dal suo inizio ( così l'art. 6, rubricato
"Prevenzione e diagnosi precoce"); essa contiene i principi generali sulla tutela delle persone con disabilità, previsioni specifiche in relazione a vari ambiti: prevenzione, cura e riabilitazione, interventi sociosanitari, integrazione sociale, necessità di prevedere momenti e luoghi di ricreazione, esercizio del diritto di voto, trasporto collettivo urbano e ferroviario e quello privato, nonché formazione ed integrazione lavorativa, accessibilità dei locali e abbattimento delle barriere architettoniche.
La giurisprudenza della Corte di legittimità ha più volte accostato la condizione di portatore di handicap ad un vero e proprio status (v. ad es. in tal senso Cass. n. 21416 del 2019;
Cass. n. 29311 del 2020), trattandosi propriamente di una qualità giuridica che la L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3 1, attribuisce ad un soggetto ("colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione") nei confronti di altri soggetti nell'ambito dell'ordinamento giuridico, la quale a sua volta è matrice di una pluralità indeterminata di situazioni soggettive attive e passive, di cui al medesimo art. 3, commi 2 e ss., e alla L. n.
104 del 1992, art. 17, art. 19, art. 33 e ss..
Ciò premesso, rileva questo Giudice che il CTU ha preso in considerazione tutte le patologie da cui il medesimo è affetto e ha espresso valutazioni esaustive, oltre che corrette, in quanto traggono origine da una meditata considerazione degli elementi anamnestici e clinici e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
A ben vedere, dagli elementi emersi dall'evidenza clinica e dalla disamina della documentazione sanitaria allegata al fascicolo processuale e portata in visione il Ctu ha formulato la seguente diagnosi: "Artrosi polidistrettuale con moderato impegno funzionale.
Diabete mellito ID. Disturbo depressivo in terapia psicofarmacologica. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Remota isteroannessectomia bilaterale":
Il Ctu ha evidenziato che parte attrice è affetta da un disturbo depressivo complicato da componente ansiosa ed insonnia notturna in trattamento polifarmacologico;
che all'obiettività emersa in sede di visita, l'istante appare vigile e collaborante. Non emergono disturbi comportamentali. La facies è improntata a tristezza;
aggancia lo sguardo con l'interlocutore; l'eloquio è lento e monotono, la gestualità è ridotta. Sussistono buone prestazioni attestati una valida e conservata capacità ideativa e cognitiva;
è affetta da diabete di tipo 2 in trattamento insulinico con complicanze microangiopatiche, neuropatiche e retinopatiche, in soggetto già operato di cataratta ed in trattamento specialistico per infiltrazioni intravitreali;
è altresì affetta da ipoacusia bilaterale, in trattamento con protesi acustiche e da esiti di remota isterectomia con annessectomia bilaterale per cause imprecisate e non riportate negli atti di causa.
In relazione al quadro osteoarticolare, si legge nella perizia che l'istante è affetta da un'artrosi polidistrettuale interessante il rachide e le grandi e medie articolazioni.
All'obiettività clinica, il ctu ha apprezzato modesta limitazione funzionale alla mobilizzazione passiva del rachide e delle grandi e medie articolazioni, degli arti superiori e degli arti inferiori sede di coxartrosi e gonartrosi bilaterale. Per ciò che concerne la deambulazione, seppur lenta e cauta è possibile ancora in autonomia, la stazione eretta è mantenuta senza particolari difficoltà così come sono risultati autosufficienti, sebbene con impaccio e con appoggio precauzionale i cambi posturali. Non emerge dunque un grave impedimento fisico tale da determinare una condizione di autoinsufficienza deambulatoria.
L'impressione complessiva emersa è che, seppur con iniziali difficoltà, la ricorrente è ancora in grado di attendere autonomamente e senza alcun grave e concreto pericolo alla quasi totalità degli atti quotidiani della vita quali lavarsi, vestirsi, nutrirsi, deambulare, attendere a passatempi e occupazioni non impegnativi sul piano fisico.
Pertanto, per i motivi suddetti, il ctu ha ritenuto non sussistenti i requisiti biologici e medico- legali per il riconoscimento dell'assistenza continua.
Analogamente, in riferimento alla richiesta di handicap con connotazione di gravità, di cui all'art. 3, comma 3 della L. 104/92, ha affermato che il complesso morboso di cui è affetta la ricorrente non ne giustifichi l'accoglimento.
Ha evidenziato il ctu che le condizioni generali della ricorrente sono sostanzialmente discrete e sono da considerare di grado modesto le disabilità situazionali della mobilità, della locomozione, dell'indipendenza fisica e dell'occupabilità, con le ovvie conseguenze, ancora non marcate, anche sull'integrazione sociale e sulle capacità relazionali.
In conclusione, non ha ritenuto sussistente diritto ai benefici richiesti (indennità di accompagnamento ed articolo 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n° 104).
Ebbene, come ricordato, il riconoscimento della indennità di accompagnamento richiede requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto (cfr Cass. 15882/2015 cit.).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, deve ritenersi condivisibile la conclusione del c.t.u. riscontrata, come sopra chiarito, dal puntuale esame della documentazione in atti.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va disatteso. Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art 152 disp
P.Q.M.
Rigetta la domanda dell'opponente; nulla per le spese processuali
In Salerno lì 15.07.2025
att.
Il Giudice
dott.ssa Caterina Petrosino