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Articolo 3 della Legge 4 febbraio 1948, n. 24
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Legge 4 febbraio 1948, n. 24
Articolo 3 della Legge 4 febbraio 1948, n. 24
Versione
5 febbraio 1948
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1948
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