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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5921 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3537/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
- Dott.ssa Maria Teresa Onorato - Presidente -
- Dott.ssa Mariacristina Carpinelli - Consigliere Relatore -
- Avv. Daniela Gesmundo - Giudice Ausiliario riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3537/2021 di R.G., riservata in decisione all'udienza del 25.06.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 03.07.2025, con cui sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
C.F. , e Parte_1 C.F._1
, C.F. rappresentati e difesi da Parte_2 C.F._2 sé stessi, con domicilio eletto in Napoli alla Via Bisignano n. 24 presso lo studio dell'Avv.
indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale: Parte_1
Email_1
APPELLANTI
APPELLATI INCIDENTALI
E
Controparte_1
C.F. , in persona del suo Amministratore pro tempore, Dott.ssa P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Zampaglione, C.F.
[...]
, giusta procura in atti, con domicilio eletto presso il suo studio in C.F._3 Napoli alla Via Francesco Crispi n. 72, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale: Email_2
APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 5798/2021, resa nel giudizio di primo grado avente n. 8633/2018 di R.G., pubblicata il 21.06.2021 e notificata in data 23.06.2021.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta
Per l'appellato: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione in appello, notificato in data 22.07.2021, iscritto a ruolo il
04.08.2021, gli Avv.ti Maria e hanno impugnato Parte_1 Parte_2 la sentenza n. 5798/2021, pubblicata il 21.06.2021 e notificata in data 23.06.2021, con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda di annullamento della delibera dell'assemblea condominiale del 12.02.2018, condannando gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.600,00, oltre IVA e c.p.a., se documentate, nonché rimborso spese generali, nella misura del 15% del compenso, rigettando la domanda ex art. 96 c.p.c.
2. Gli appellanti hanno chiesto alla Corte, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di nullità o annullabilità della delibera assembleare del 12.02.2018, per avere l'assemblea condominiale deliberato, in violazione dell'art. 1126 c.c., che la pavimentazione e le rifiniture sovrastanti la guaina di impermeabilizzazione fossero di loro esclusiva pertinenza, in quanto proprietari, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3. In data 03.11.2021, si è costituito il Controparte_1 in Napoli, chiedendo la declaratoria di inammissibilità, in rito, e di infondatezza, nel merito, delle avverse domande, in quanto non provate, ed il rigetto del gravame proposto, con la conseguente conferma delle parti della sentenza appellate in via principale.
In via incidentale, ha chiesto, previa adozione dei provvedimenti di rito di cui al combinato disposto degli artt. 88 e 89 c.p.c. e degli artt. 52, 46, 19 e 9 del Codice Deontologico e della legislazione vigente in materia, la cancellazione, dagli atti del giudizio di primo grado degli attori, delle espressioni sconvenienti ed offensive, che non riguarderebbero l'oggetto della causa, rivolte alla sua difesa, con ogni conseguenza di legge e con l'assegnazione alla persona offesa di una somma a titolo di risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, subiti, da liquidarsi in via equitativa;
la riforma del capo della sentenza impugnata relativo alla liquidazione delle spese di lite, con l'accertamento e la declaratoria che lo scaglione da utilizzare è quello per le cause di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, essendo il valore della causa pari ad euro 125.232,50, oltre IVA, ossia all'importo dei lavori appaltati con la delibera impugnata, e la conseguente quantificazione degli importi dovuti per il primo grado del giudizio, tenendo conto dei valori medi, rispetto ai quali si è consolidato il giudicato, come da nota spese, depositata il 03.06.2021 dinanzi al Tribunale, in euro 13.430,00, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e c.p.a., con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
In via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale, ha chiesto, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, previa parziale riforma della sentenza impugnata, l'accertamento e la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di citazione, non avendo gli attori tempestivamente provato la ritualità della notifica, dell'iscrizione a ruolo e della loro costituzione, attesa la violazione dell'art. 165 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3 bis, 3° co., L. 53/94 e dell'art. 19 bis,
5° co., delle specifiche tecniche del 16.04.2014; l'accertamento e la declaratoria di violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, ex artt. 24 e 111 Cost. e 101 e 112
c.p.c., e la declaratoria di decadenza degli attori dai mezzi istruttori ex art. 292 c.p.c. ed, in ogni caso, lo stralcio dagli atti di causa delle illegittime dichiarazioni rese il 12.01.2021 dagli Avv.ti Giovanni Minopoli e , in quanto nulle, inammissibili ed Parte_2 inefficaci, con l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 354 o 356 c.p.c., per la rinnovazione della citazione o la sua rimessione in termini, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 294 e 153 c.p.c., per il ripristino del compiuto esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio, con vittoria di spese, da liquidarsi come sopra precisato, in accoglimento dell'appello incidentale;
nel merito, l'accertamento e la declaratoria di cessazione della materia del contendere per la revoca della delibera impugnata, disposta con quella del 04.04.2018, e per l'esecuzione dei lavori, ovvero l'accertamento e la declaratoria, in ogni caso, di inammissibilità od improcedibilità delle domande, per la carenza di interesse degli attori a coltivare il giudizio, ovvero il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate, in fatto e diritto, e non provate, con vittoria delle spese di lite, per il principio della soccombenza virtuale, liquidate in accoglimento dell'appello incidentale.
In via ulteriormente gradata, nel caso di ritenuta applicazione dello scaglione per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, fermi restando i criteri medi rispetto ai quali si è consolidato il giudicato, ha chiesto, in parziale riforma della sentenza appellata, la liquidazione delle spese del primo grado del giudizio in euro 7.254,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a., ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
la condanna severa degli appellanti principali al pagamento di spese e competenze del secondo grado di giudizio, anche con riferimento all'art. 96 c.p.c.
4. Nel grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato per l'udienza del 25.06.2025, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Va dichiarata la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato in data 22.07.2021 al appellato, risultando rispettato il termine di decadenza di CP_1
30 giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, che sarebbe avvenuta, nei confronti degli appellanti, procuratori di sé stessi, in data
23.06.2021.
6. Del pari, tempestivo è l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
in Napoli, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
[...]
03.11.2021, nel rispetto del termine di decadenza di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c., e cioè nel termine di venti giorni prima dell'udienza del 23.11.2021, fissata in citazione, così disattendendosi la relativa eccezione formulata dalla parte appellante.
Ciò in quanto deve ritenersi operante il principio codificato dall'art. 343 c.p.c., alla cui stregua “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c.”, e cioè nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione (Cass. Civ. Sez. III, Sentenza
n. 1127 del 22.01.2015).
6.1 Lo stesso è altresì ammissibile ancorchè tardivo siccome proposto oltre il termine di
30 giorni di cui all'art. 325 c.p.c. decorrente dal 23/06/2021, data in cui la sentenza impugnata è stata notificata agli appellanti dal . CP_1
Difatti, secondo il più recente e oramai consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, l'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere proposta anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334,
343 e 371 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/05/2024, n.15100).
La ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile. L'istituto della impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi.
Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cd. parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione (Cass. n. 18415 del 2018).
Tale indirizzo rinviene ulteriori ragioni di rafforzamento nel recente arresto di Cass. Sez.
U. n. 8486 del 2024, in relazione ai due seguenti principi di diritto enunciati dalle Sezioni
Unite: "l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale"; "il principio secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale è applicabile anche con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione incidentale tardiva".
7. L'appello principale proposto da e è Parte_1 Parte_2 fondato e va accolto per i seguenti motivi.
8. Ed invero, con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno censurato la sentenza gravata per l'errata interpretazione del contenuto della delibera del 12.02.2018.
Hanno dedotto che entrambi i tecnici concordavano sui lavori di competenza dell'intero condominio e non solo dei condomini proprietari degli appartamenti sottostanti il lastrico, mentre non concordavano sulle voci relative alla pavimentazione, poiché, mentre l'Ing.
sosteneva che la pavimentazione avesse funzione di protezione del manto di Per_1 impermeabilizzazione, e, pertanto, i relativi costi andavano ripartiti con il criterio di 1/3 a carico del proprietario e di 2/3 a carico dei condomini sottostanti, per l'Ing. le Persona_2 rifiniture sovrastanti la guaina di impermeabilizzazione erano di esclusiva pertinenza dei proprietari del terrazzo.
Hanno rilevato che sulla base di tali pareri, con il voto sfavorevole di veniva Parte_1 approvata la proposta di eliminare dal capitolato d'appalto, già approvato, le voci che erano oggetto di diversa imputazione da parte dei tecnici e nella Per_1 Persona_2 relazione in oggetto, ossia quelle sulla pavimentazione.
Hanno precisato che veniva approvato il criterio di imputazione delle spese dell'Ing.
, che escludeva dai lavori da imputare al Condominio parziale, ossia alla parte Persona_2 del sottostante il lastrico, la pavimentazione e tutte le rifiniture sovrastanti la CP_1 guaina di impermeabilizzazione che restavano, quindi, di esclusiva pertinenza dei proprietari del terrazzo.
Hanno denunciato che con tale delibera il avrebbe inciso illegittimamente sul CP_1 criterio di riparto delle spese, sottraendo dal proprio computo dei lavori le voci sulla pavimentazione e sulla parte sovrastante l'impermeabilizzazione che sono restate a loro carico.
8.1 Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti principali hanno censurato la sentenza impugnata per l'omessa valutazione della documentazione allegata. Hanno dedotto che l'assemblea aveva dato incarico ai due tecnici di relazionare sul riparto delle spese per poi scegliere la ditta esecutrice e che, alla riunione del 12.02.2018, aveva aderito all'interpretazione che escludeva che fossero a suo carico le spese sulla pavimentazione e sulla parte superiore all'impermeabilizzazione.
Hanno rilevato che, quando l'assemblea ha deliberato di aggiudicare l'appalto alla ditta per un importo di euro 125.232,50, oltre IVA, ha stabilito che tale Parte_3 importo venisse suddiviso ex art. 1126 c.c. tra i proprietari facenti parte della verticale sottoposta al lastrico, oggetto di rifacimento;
che gli oneri per la pavimentazione del terrazzo di cui alle voci di capitolato 22-23-24-25-26-27-28-34 dovevano intendersi esclusi dall'appalto ed, in conformità al parere dell'Ing. , di esclusiva pertinenza dei Persona_2 proprietari del terrazzo, per la somma di euro 28.185,00.
Hanno precisato che il ha, quindi, assunto una decisione esecutiva su CP_1 un'opera di manutenzione straordinaria, stabilendo l'oggetto dell'appalto da stipulare,
l'impresa prescelta e le opere da compiersi, fissandone il prezzo, escludendo quelle sulla pavimentazione, in quanto di competenza dei proprietari.
Hanno denunciato che non si comprende come il Tribunale possa avere ritenuto che non vi fosse stata una statuizione sul criterio di riparto delle spese, in quanto quello era l'argomento all'ordine del giorno e l'aver sottratto dal computo metrico, ossia dall'elenco delle voci che spettavano al , quelle sulla pavimentazione, deve essere CP_1 interpretato come decisione di non accollarsi la spesa e di lasciarla a carico dei proprietari.
Hanno rilevato che il Tribunale non avrebbe esaminato la relazione dei tecnici e Per_1
, allegata alla delibera del 12.02.2018, e la delibera del 29.01.2018, nella quale Persona_2 viene chiarito l'uso che verrà fatto della relazione nella successiva delibera del 12.02.2018.
8.2 Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti principali hanno censurato la sentenza gravata per l'errata valutazione e motivazione relativa alla violazione dell'art. 1126 c.c. Hanno denunciato che i condomini hanno derogato alla norma inderogabile di cui all'art 1126 c.c., avendo posto alla base della delibera il parere di un tecnico delegato a stabilire i criteri di riparto delle spese.
9. I primi tre motivi di appello sopra richiamati, proposti dalla parte appellante, vanno trattati congiuntamente siccome intimamente connessi. Gli stessi sono fondati e vanno accolti per i seguenti motivi.
9.1 Il giudice di prime cure, nella decisione impugnata, ha osservato “A ben leggere la delibera impugnata, emerge che il non ha in realtà preso alcuna decisione, in quella sede, in ordine alla CP_1 ripartizione delle spese della pavimentazione atteso che l'assemblea si è limitata a stralciare dal capitolato molto le voci che sono state oggetto di diverse imputazione da parte dei due tecnici e CP_3 [...] nella relazione in oggetto, con la conseguenza che non sussisteva alcuna decisione sul criterio di CP_4 ripartizione della pavimentazione non sussiste neppure un motivo di invalidità”.
In altri termini, il primo giudice ha ritenuto che i condomini non avessero provveduto ad un riparto delle spese per la manutenzione del lastrico solare diverso e difforme rispetto al contenuto dell'art. 1126 c.c., avendo semplicemente stralciato dal capitolato d'appalto talune voci su indicazione dei tecnici incaricati.
Tale motivazione non appare condivisibile e va riformata per i seguenti motivi.
Ed invero, giova premettere in fatto che è risultato, in quanto documentalmente provato dalla parte appellante e non contestato dalla parte appellata, che, in epoca antecedente rispetto all'assemblea che ha emesso la delibera impugnata nel presente giudizio, ossia in data 29/01/2018, l'assemblea del appellato aveva deliberato di “dare incarico CP_1 agli ingg. e (rispettivamente nominati Direttore dei lavori e consulente Per_1 Persona_2 dal condominio) di indicare nei preventivi predisposti dalle due ditte e Altea quali Parte_3 voci dovevano essere addebitate al condominio, quali alla proprietà e quali ad entrambe le parti e in quali proporzioni”. I condomini hanno precisato altresì che: “Il risultato di questa valutazione sarà sottoposto all'assemblea per permettere alla stessa di deliberare in merito. Il tutto onde consentire all'assemblea e alla proprietà di conoscere in anticipo il carico economico dei lavori salvo valutare di concerto ipotesi transattive” (cfr. doc. 5 nella produzione di primo grado di parte appellante).
È poi emerso che, nel corso dell'assemblea del 12/2/18, oggetto della presente impugnativa, convocata per discutere, tra l'altro, dei “lavori al terrazzo Parte_4 deliberati il 4/7/17; relazione ingg. e sulle voci da addebitare al condominio, alla Per_1 Persona_2 proprietà e/o ad entrambe le parti, scelta dell'impresa esecutrice fra le offerte presentate alla riunione del
15/1/18. Appalto dei lavori. Creazione fondo ex art. 1135 c.c.. Ogni e più ampia delibera consequenziale”, veniva anzitutto acquisita la relazione redatta degli ingg. e Persona_2
disposta nella precedente delibera del 29/01/18: “preliminarmente l'amministratore Per_1 comunica all'assemblea di aver ricevuto dai due tecnici ingegneri e la relazione Persona_2 Per_1 richiesta dall'assemblea con delibera del 28/1/18…si allega al presente verbale la suddetta relazione…il presidente legge in assemblea i punti della detta relazione tecnica, nelle quali sono suddivisi i lavori secondo quanto sopra specificato. In particolare, legge il punto due della relazione dalla quale i due tecnici, di comune accordo, hanno ritenuto che i lavori di cui alle voci di capitolato 5,10, 30, 31 e 33 debbano essere attribuiti secondo millesimi generali dell'intero condominio… Precisa che tale suddivisione e relativa attribuzione è emersa soltanto oggi all'esito della detta relazione tecnica” (cfr. doc. 6 nella produzione di primo grado di parte appellante).
Acquisita la detta relazione, i condomini facenti parte del condominio parziale (ossia sottostante al lastrico), con il voto contrario della sola hanno, dunque, escluso Parte_1 dal capitolato di appalto le voci di spesa che secondo la relazione elaborata dai tecnici sopra nominati dovevano intendersi di competenza esclusiva del proprietario del lastrico solare: “I condomini presenti pertanto intendono procedere alla discussione del punto all'ordine del giorno con esclusione di quanto di spettanza dell'intero condominio… Dopo ampia discussione il condomino propone di stralciare dal capitolato d'appalto le voci che sono state oggetto di diversa imputazione Per_3 da parte dei due tecnici e nella relazione in oggetto… La proposta viene Per_1 CP_4 Per_3 approvata” (cfr. doc. 6 nella produzione di primo grado di parte appellante). Part Nella medesima delibera, i condomini hanno poi aggiudicato l'appalto alla impresa
Parte_3
Dalla relazione tecnica a firma congiunta dell'ing. e dell'ing. , si Per_1 Persona_2 evince, infine, che sono stati esclusi dai lavori da imputare al la Controparte_5 pavimentazione e tutte le rifiniture sovrastanti la guaina di impermeabilizzazione, ritenuti, quindi, di esclusiva pertinenza dei proprietari del terrazzo (cfr. doc. 7 nella produzione di primo grado di parte appellante).
Tanto premesso in fatto, occorre osservare in diritto che le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali sono nulle per impossibilità giuridica dell'oggetto ove l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifichi i criteri di ripartizione delle spese, stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condomini, da valere - oltre che per il caso oggetto della delibera - anche per il futuro. Diversamente, tali delibere sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto violati o disattesi nel singolo caso deliberato. In proposito, le attribuzioni dell'assemblea in tema di ripartizione delle spese condominiali sono circoscritte, dall'articolo 1135, nn. 2 e 3, del codice civile, alla verifica ed all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge e non comprendono il potere di introdurre modifiche ai criteri legali di riparto delle spese, che l'articolo 1123 del codice civile consente solo mediante apposita convenzione tra tutti i partecipanti al;
di modo che l'assemblea che deliberi a maggioranza di CP_1 modificare, in astratto e per il futuro, i criteri previsti dalla legge e quelli convenzionalmente stabiliti (delibere cosiddette normative) si troverebbe a operare in difetto assoluto di attribuzioni (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/01/2022, n.1059;
Cassazione civile sez. II, 29/01/2024, n.2580).
Per quanto concerne in dettaglio le terrazze a livello, con funzione di copertura, di cui si discute, la Suprema Corte ha chiarito che, qualora l'uso del lastrico solare o della terrazza a livello non sia comune a tutti i condomini, l'assemblea dei condomini, ex articolo 1135, comma 1, n. 4, del Cc, è tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria degli stessi (ripartendosi poi le spese di riparazione o di ricostruzione, secondo i criteri di cui all'articolo 1126 del c.c.). L'obbligo dei condomini dell'edificio, cui il lastrico solare o la terrazza a livello serve di copertura, di concorrere nelle spese di ricostruzione e di manutenzione dello stesso, trova, quindi, fondamento non già nel diritto di proprietà sul lastrico o sulla terrazza medesimi, ma nel principio in base al quale i condomini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell'utilitas che la cosa da riparare o da ricostruire
è destinata a dare ai singoli loro appartamenti. Da tanto consegue che sussistono anche i correlativi poteri deliberativi dell'assemblea quanto alle decisioni concernenti la riparazione, la ricostruzione e la sostituzione degli elementi strutturali del lastrico solare o della terrazza a livello, inscindibilmente connessi con la sua funzione di copertura, senza che nessuna rilevanza rivesta la natura del diritto di uso esclusivo, ovverossia il suo carattere reale o personale, spettante a taluni condomini (cfr. Cassazione civile sez. II,
05/11/2021, n.32103).
Quanto poi alle singole voci di spesa, l'art. 1126 c.c. individua la misura del contributo dovuto rispettivamente dall'utente o proprietario esclusivo e dagli altri condomini indicati dalla norma per le spese di riparazione e ricostruzione sulla base del rapporto (un terzo e due terzi) tra l'utilità connessa all'uso o alla proprietà esclusiva del lastrico solare e l'utilità, ritenuta dalla norma come prevalente, connessa alla funzione di copertura dell'edificio condominiale, funzione cui il lastrico solare adempie a vantaggio di tutti i condomini.
A tale stregua, sono a completo carico dell'utente o proprietario esclusivo soltanto le spese attinenti a quelle parti del lastrico solare del tutto avulse dalla funzione di copertura
(ad es., le spese attinenti ai parapetti, alle ringhiere ecc., collegate alla sicurezza del calpestio), mentre tutte le altre spese, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, attinenti alle parti del lastrico solare svolgenti comunque funzione di copertura vanno sempre suddivise tra l'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare ed i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti, secondo la proporzione di cui al suindicato art. 1126 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. II, 25/02/2002, n.2726).
Come, peraltro, evidenziato anche dal primo giudice, la pavimentazione di qualità media e corrispondente a quella preesistente, quale rifinitura sovrastante il manto di impermeabilizzazione terrazzo, soggiace, quanto alle spese, alla ripartizione stabilità dall'art. 1126 c.c.
Stante quanto precede, la Corte ritiene che non può trovare condivisione la decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice ha affermato “che il non ha in realtà CP_1 preso alcuna decisione, in quella sede, in ordine alla ripartizione delle spese della pavimentazione atteso che l'assemblea si è limitata a stralciare dal capitolato molto le voci che sono state oggetto di diverse imputazione da parte dei due tecnici e nella relazione in oggetto, con la CP_3 CP_4 conseguenza che non sussisteva alcuna decisione sul criterio di ripartizione della pavimentazione”.
Difatti, è pur vero che, dal complessivo esame degli atti sopra riportati, è emerso che il appellato non ha disposto una ripartizione in concreto delle spese della CP_1 pavimentazione, come osservato nella decisione impugnata, tuttavia, è vero, altresì, che, avendo escluso dall'appalto aggiudicato alla tali voci di spesa, Parte_3 ritenendole di competenza esclusiva del proprietario della terrazza a livello e non già del
, ha violato i principi sopra richiamati in tema di art. 1126 c.c., con CP_1 conseguente pregiudizio dei condomini appellanti, comproprietari della terrazza a livello.
Tanto è fatto palese dalla circostanza che, nella precedente delibera del 29/1/2018, i condomini hanno incaricato i tecnici e di indicare nei preventivi Per_1 Persona_2 predisposti dalle due ditte e Altea quali voci dovevano essere addebitate Parte_3 al condominio, quali alla proprietà e quali ad entrambe le parti e in quali proporzioni, e successivamente, nel corso dell'assemblea del 12/2/2018, oggetto del presente giudizio, hanno inteso escludere le voci relative alla pavimentazione che, secondo la relazione redatta dai sopra nominati tecnici, dovevano ritenersi di competenza dei proprietari del terrazzo.
Non può negarsi, però, che le spese per la pavimentazione della terrazza a livello di proprietà degli appellanti, avendo la stessa funzione di protezione del manto impermeabilizzante indispensabile specie in presenza di calpestabilità della copertura, come è emerso pacificamente nel caso di specie (cfr. relazione tecnica agli atti), andavano poste a carico del e dei comproprietari della terrazza, odierni appellanti, CP_1 secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., non essendo risultato che le stesse fossero esorbitanti rispetto alle spese previste per una pavimentazione di qualità media.
In altri termini, con tale delibera i condomini hanno violato il sopra richiamato articolo nella parte in cui hanno escluso le voci di spese in parola dall'appalto sul presupposto errato che le stesse fossero di competenza esclusiva dei comproprietari della terrazza a livello.
In riforma della sentenza impugnata, va pertanto annullata la delibera impugnata nella parte in cui, in approvazione della proposta formulata dal , sono state CP_1 Per_3 stralciate dal capitolato d'appalto le voci 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 34.
10. Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti principali hanno censurato la sentenza impugnata per l'omessa pronunzia sulla tardività della costituzione del . CP_1
Hanno dedotto che il si sarebbe costituito quando era già scaduto il termine CP_1 per il deposito della documentazione e che, pertanto, doveva essere dichiarato decaduto dal diritto di produrre documenti e di formulare eccezioni, processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio sulle quali hanno dichiarato di non accettare il contraddittorio, eccependone l'inammissibilità.
Hanno evidenziato che la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal Giudice, con la conseguente declaratoria di inammissibilità delle stesse.
Hanno denunciato che, invece, il Tribunale avrebbe omesso di dichiarare tali decadenze e l'inammissibilità delle allegazioni che sarebbero in buona parte inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio, chiedendo alla Corte di rilevarle insieme alla tardività del deposito, da parte del , della comparsa conclusionale e della memoria di replica. CP_1
Tale motivo di appello proposto dagli appellanti va dichiarato inammissibile non avendo gli stessi chiarito in che misura la dedotta omissione di pronunzia circa le presunte decadenze in cui sarebbe incorsa la parte appellata nel giudizio di primo grado abbia inciso sul contenuto della decisione, non costituendo un motivo di rimessione del giudizio al primo giudice ex art. 353 e 354 c.p.c.
11. L'accoglimento dei primi tre motivi di appello e la conseguente riforma della sentenza di primo grado rende assorbito l'esame del quinto motivo di appello principale formulato dagli avv.ti e e del quarto motivo di appello incidentale formulato Parte_1 Parte_2 dal afferenti le spese di lite, dovendosi procedere ad una Controparte_1 nuova liquidazione delle stesse nel presente grado.
12. Occorre a questo punto esaminare il primo motivo di appello incidentale, subordinato all'accoglimento dell'appello principale, proposto dal . Controparte_1
13. Ed invero, a mezzo tale doglianza, l'appellante incidentale ha censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente ritenuto sanate, ex art. 156 c.p.c., le eccepite nullità sulla mancata tempestiva prova della notifica della citazione e sull'irrituale iscrizione a ruolo, senza disporne la rinnovazione o concedere la richiesta rimessione in termine, in violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
Ha rilevato che il Tribunale avrebbe ingiustamente rigettato l'eccezione relativa alla mancata tempestiva prova del perfezionamento, nei suoi confronti, della notificazione dell'atto di citazione, avendone avuta conoscenza aliunde.
Ha dedotto che la sua posticipata costituzione è dipesa solo dall'illegittima procedura di notifica utilizzata e dal mancato deposito tempestivo della prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.
Ha censurato l'omissione di pronunzia ex art. 112 c.p.c., da parte del Tribunale, rispetto all'eccepita irrituale iscrizione a ruolo della causa, non avendo gli attori prodotto, al momento della loro costituzione, in violazione dell'art. 165 c.p.c. e della legislazione vigente in materia, né l'originale in formato elettronico né la copia conforme in formato cartaceo della relata che avrebbe dovuto contenere la prova della notifica dell'atto di citazione.
Ha dedotto che la notifica dell'atto di citazione non è stata tempestivamente documentata e che non si è perfezionata la costituzione degli attori, non essendo stata depositata, nel termine di legge, in violazione dell'art. 165 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 3 bis,
3° co., L. 53/94 e 19 bis, 5° co., delle specifiche tecniche del 16.04.2014, né l'originale in formato eml, né la copia conforme cartacea della relata di notifica dell'atto di citazione.
Ha, quindi, invocato l'improcedibilità o inammissibilità della domanda, a prescindere dalla sua successiva costituzione in giudizio e, in subordine, la rimessione degli atti dinanzi al
Tribunale, ovvero la propria rimessione in termini per consentirgli il completo esercizio del diritto di difesa.
Tale motivo di appello è infondato e va disatteso per i seguenti motivi. Ed invero, già con la sentenza n. 15777 del 2004, la Suprema Corte ha rilevato che la costituzione in giudizio dell'attore mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto di citazione, anzichè - come previsto dall'art. 165 c.p.c. l'originale dello stesso, costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge che non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta ed è sanata dal successivo deposito dell'originale medesimo. Tale orientamento è stato successivamente ribadito in numerose pronunce della Suprema Corte, tanto a Sezioni semplici (cfr., tra le altre, Cass. n. 4525 del 2016;
Cass. n. 17666 del 2009; Cass. n. 23192 del 2010; Cass. n. 6912 del 2012; Cass. n. 8003 del
2012; Cass. n, 6861 del 2014; conf., più di recente, Cass. n. 21692 del 2017, in motiv.), quanto a Sezioni unite (Cass. SU n. 10864 del 2011), per cui, tanto nel giudizio di primo grado, quanto nel giudizio d'appello, il termine per la costituzione in giudizio dell'attore è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione e che tale adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (cd. velina), posto che il perfezionamento della notificazione non è necessario ai fini della costituzione in giudizio, al più chiarendosi, sempre con riferimento al giudizio di appello, che la tempestiva costituzione dell'appellante con la copia dell'atto di citazione (velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 c.p.c., comma 1, ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l'udienza di comparizione di cui all'art. 350
c.p.c., comma 2, mediante deposito dell'originale da parte dell'appellante, salva la possibilità per l'appellante di chiedere la remissione in termini per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l'appello (Cass. SU n. 16598 del 2016).
Peraltro, occorre evidenziare che la Suprema Corte, in tema di notifica telematica e con espresso riferimento al giudizio di appello, ha statuito che l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non può determinare l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, risulta in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di "strumentalità delle forme" processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 Cedu, 47 della Carta dei diritti fondamentali Ue e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito (cfr. Cassazione civile sez. I, 25/10/2024, n.27677).
Deriva da quanto innanzi che correttamente il primo giudice ha ritenuto qualsivoglia irregolarità della costituzione dell'attore, avvenuta con velina dell'atto di citazione notificato a mezzo pec, sanata dalla costituzione della parte appellata.
13.1 Nell'ambito della medesima doglianza, l'appellato ha chiesto la declaratoria di decadenza degli attori dai mezzi istruttori ex art. 292 c.p.c. e, in ogni caso, lo stralcio dagli atti di causa delle illegittime dichiarazioni rese il 12.01.2021 dagli Avv.ti Giovanni
Minopoli e , in quanto nulle, inammissibili ed inefficaci. Parte_2
Tale doglianza è inammissibile, non avendo il chiarito in che misura tali CP_1 dedotti vizi abbiano inciso sul contenuto della decisione.
14. Va poi esaminato il secondo motivo di appello incidentale proposto dal CP_1
Lo stesso è infondato e va disatteso per i seguenti motivi.
Come sopra osservato, il appellato ha censurato la sentenza gravata per CP_1 avere il Tribunale erroneamente rigettato l'eccezione relativa alla cessazione della materia del contendere per la revoca della delibera impugnata e la carenza di interesse ad agire degli attori, essendo stati i lavori, oggetto dell'appalto deliberato, autonomamente e completamente eseguiti dagli attori stessi.
Al riguardo, occorre premettere che la revoca o la sostituzione della deliberazione impugnata può, talora, determinare la cessazione della materia del contendere;
nondimeno, tale conseguenza opera solo ove la delibera sopravvenuta abbia carattere pienamente sostitutivo e conformativo, ovvero quando gli interessi dei contendenti risultino integralmente soddisfatti in modo tale da rendere priva di rilevanza la pronuncia giurisdizionale richiesta (Cass. civ. n. 32103/2021).
La cessazione della materia del contendere, difatti, postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso (Cass. 19160/2007).
Nel caso in esame, come emerge dalla documentazione prodotta, la deliberazione del
04.04.2018 non ha assunto contenuto sostitutivo e ratificante idoneo a sanare le eventuali patologie dedotte dagli appellanti;
la stessa è stata impugnata in via autonoma dagli attori e la sua efficacia sanante, ai fini della cessazione del contendere, è pertanto discutibile. In applicazione dei principi sviluppati in giurisprudenza, non può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere quando la deliberazione sopravvenuta sia a sua volta oggetto di contestazione. Ne consegue che l'eccezione di cessazione della materia del contendere deve essere respinta.
In aggiunta, i documenti e le memorie depositate evidenziano che, nel periodo intermedio, sono stati compiuti atti gestionali ed esecutivi tali da aver prodotto effetti concreti quando la delibera di febbraio era operativa. La revoca di una delibera assembleare opera normalmente ex nunc: essa modifica la volontà assembleare per il futuro, ma non cancella automaticamente gli effetti già prodotti dalla deliberazione revocata, salvo che la revoca sia espressamente dichiarata retroattiva
Inoltre, la giurisprudenza ha rilevato che la revoca non determina la cessazione del processo quando la nuova delibera non elimini in modo certo e completo la controversia, ad esempio quando la nuova delibera riproduca, confermi o non elimini le ragioni di illegittimità contestate come accade nel caso oggetto del presente giudizio. Se poi la delibera di revoca è stata essa stessa impugnata dagli stessi attori, ne discende che il motivo di gravame non è sopravvenuto, né l'interesse degli attori si è estinto.
Nel caso di specie gli appellanti hanno impugnato anche la delibera di revoca del
04.04.2018. Ciò è indicativo di un interesse residuo e di dubbi circa gli effetti della revoca.
In assenza di prova che la revoca abbia agito con retroattività e abbia rimosso tutte le possibili conseguenze concrete dell'originaria delibera di febbraio (ad es. rimborsi, esecuzione di lavori, costituzione di fondi, impegno di spesa), la revoca non estingue il contrasto e pertanto non può esservi cessazione della materia del contendere.
Inoltre, nei verbali e nelle memorie si rappresenta che parte dei lavori sono stati eseguiti o comunque sono stati affidati in esecuzione della delibera di febbraio;
ciò comporta che sono prodotti effetti suscettibili di tutela e regolazione, anche in ordine alle spese di lite.
In caso di impugnazione della delibera condominiale, la cessazione della materia del contendere può ravvisarsi soltanto quando il secondo deliberato modifichi le decisioni del primo in senso conforme a quanto richiesto dal condomino che impugna e non anche quando reiteri o comunque adotti una decisione nello stesso senso della precedente, presupponendo la stessa il sopravvenire di una situazione che consenta di ritenere risolta o superata la lite insorta tra le parti, sì da comportare il venir meno dell'interesse a una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio (Corte di Cassazione, Ord. 23 febbraio
2022 n. 5997).
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che la revoca non determinasse la cessazione della materia del contendere, anche alla luce dell'impugnazione della delibera di revoca da parte degli stessi attori. La Corte, dopo esame degli atti, condivide tale valutazione: la revoca non ha prodotto effetti tali da estinguere l'interesse degli appellanti e quindi non sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
15. Va, infine, esaminato il terzo motivo di appello incidentale a mezzo del quale il si è lamentato del fatto che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi, in CP_1 violazione dell'art. 112 c.p.c., sulla richiesta di cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive, contenute negli atti di controparte, ex art. 89 c.p.c.
Anche tale motivo di appello è infondato e va disatteso.
In particolare, l'appellato ente ha chiesto disporsi la cancellazione dagli atti del giudizio di primo grado a firma degli Avv.ti e delle espressioni sconvenienti Parte_1 Parte_2 alle pagine numero due e tre dalla <Memoria di replica>> depositata in data 2 giugno
2020 che non riguardano l'oggetto della causa gratuitamente rivolte all'appellato: <difesa delirante>>, illegittimamente tacciata di <ignoranza>>, <negligenza>>, di essere adusa
<ad ipotesi complottiste, in pieno stile vaneggiante>>, <maldestra>> e – anche <copiona>>, in uno al temerario richiamo nientedimeno che <all'interesse pubblico all'ordinato e celere andamento del processo>>.
Al riguardo, deve rammentarsi che la regola processualcivilistica della cancellazione di frasi offensive consiste nell'ordine da parte del giudice di eliminare le frasi sconvenienti e offensive contenute negli atti del processo e trova la sua ratio nella imprescindibile esigenza di correttezza che le parti devono osservare, nell'interesse superiore della giustizia.
Affinché possa farsi ricorso al rimedio di cui all'art. 89 c.p.c. è necessario che le espressioni non abbiano altro fine che quello di rivolgersi alla controparte per recarle offesa, senza alcuna connessione con le necessità difensive ovvero travalichino la fisiologica veemenza argomentativa per sfociare in offese indimostrate e gratuite lesive della reputazione della controparte.
Alla stregua di quanto sopra indicato, si rileva anzitutto che le parole sopra riportate sono state formulate dalla parte appellante in risposta ad una eccezione di nullità della costituzione sollevata dalla parte appellata sul presupposto della dedotta assenza nella produzione attorea della relata di notificazione, in quanto, secondo la prospettazione del non inserita al momento della costituzione. CP_1
Dunque, a ben vedere, tali espressioni non assumono un intento offensivo sul piano personale, né una forma espositiva ingiustificatamente sovrabbondante rispetto alle censure espresse, in quanto appaiono connesse all'attività difensiva della parte appellante.
16. In ordine alle spese del doppio grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza del appellato. Queste ultime sono liquidate in dispositivo alla luce dei CP_1 parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif., nella versione applicabile ratione temporis (scaglione indeterminabile, complessità bassa, valori minimi, tenuto conto della non complessità della questione affrontata e della esiguità dell'attività processuale svolta, eccetto fase istruttoria nel presente grado).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 5798/2021, così provvede:
A) accoglie l'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2
e in riforma della sentenza impugnata:
[...]
1) annulla la delibera impugnata del 12/2/20218 nella parte in cui, in approvazione della proposta formulata dal , sono state CP_1 Per_3 stralciate dal capitolato d'appalto le voci 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 34;
2) condanna il pagamento in favore di Controparte_1
e delle spese di lite del primo Parte_1 Parte_2 grado, che liquida in € 3.972,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
B) condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1
e delle spese di lite per il presente Parte_1 Parte_2 grado, che liquida in € 3.308,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dott.ssa Maria Teresa Onorato
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa FINIZIO
MARIAGIOVANNA, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
- Dott.ssa Maria Teresa Onorato - Presidente -
- Dott.ssa Mariacristina Carpinelli - Consigliere Relatore -
- Avv. Daniela Gesmundo - Giudice Ausiliario riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3537/2021 di R.G., riservata in decisione all'udienza del 25.06.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 03.07.2025, con cui sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
C.F. , e Parte_1 C.F._1
, C.F. rappresentati e difesi da Parte_2 C.F._2 sé stessi, con domicilio eletto in Napoli alla Via Bisignano n. 24 presso lo studio dell'Avv.
indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale: Parte_1
Email_1
APPELLANTI
APPELLATI INCIDENTALI
E
Controparte_1
C.F. , in persona del suo Amministratore pro tempore, Dott.ssa P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Zampaglione, C.F.
[...]
, giusta procura in atti, con domicilio eletto presso il suo studio in C.F._3 Napoli alla Via Francesco Crispi n. 72, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale: Email_2
APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 5798/2021, resa nel giudizio di primo grado avente n. 8633/2018 di R.G., pubblicata il 21.06.2021 e notificata in data 23.06.2021.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta
Per l'appellato: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione in appello, notificato in data 22.07.2021, iscritto a ruolo il
04.08.2021, gli Avv.ti Maria e hanno impugnato Parte_1 Parte_2 la sentenza n. 5798/2021, pubblicata il 21.06.2021 e notificata in data 23.06.2021, con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda di annullamento della delibera dell'assemblea condominiale del 12.02.2018, condannando gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.600,00, oltre IVA e c.p.a., se documentate, nonché rimborso spese generali, nella misura del 15% del compenso, rigettando la domanda ex art. 96 c.p.c.
2. Gli appellanti hanno chiesto alla Corte, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di nullità o annullabilità della delibera assembleare del 12.02.2018, per avere l'assemblea condominiale deliberato, in violazione dell'art. 1126 c.c., che la pavimentazione e le rifiniture sovrastanti la guaina di impermeabilizzazione fossero di loro esclusiva pertinenza, in quanto proprietari, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3. In data 03.11.2021, si è costituito il Controparte_1 in Napoli, chiedendo la declaratoria di inammissibilità, in rito, e di infondatezza, nel merito, delle avverse domande, in quanto non provate, ed il rigetto del gravame proposto, con la conseguente conferma delle parti della sentenza appellate in via principale.
In via incidentale, ha chiesto, previa adozione dei provvedimenti di rito di cui al combinato disposto degli artt. 88 e 89 c.p.c. e degli artt. 52, 46, 19 e 9 del Codice Deontologico e della legislazione vigente in materia, la cancellazione, dagli atti del giudizio di primo grado degli attori, delle espressioni sconvenienti ed offensive, che non riguarderebbero l'oggetto della causa, rivolte alla sua difesa, con ogni conseguenza di legge e con l'assegnazione alla persona offesa di una somma a titolo di risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, subiti, da liquidarsi in via equitativa;
la riforma del capo della sentenza impugnata relativo alla liquidazione delle spese di lite, con l'accertamento e la declaratoria che lo scaglione da utilizzare è quello per le cause di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, essendo il valore della causa pari ad euro 125.232,50, oltre IVA, ossia all'importo dei lavori appaltati con la delibera impugnata, e la conseguente quantificazione degli importi dovuti per il primo grado del giudizio, tenendo conto dei valori medi, rispetto ai quali si è consolidato il giudicato, come da nota spese, depositata il 03.06.2021 dinanzi al Tribunale, in euro 13.430,00, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e c.p.a., con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
In via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale, ha chiesto, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, previa parziale riforma della sentenza impugnata, l'accertamento e la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di citazione, non avendo gli attori tempestivamente provato la ritualità della notifica, dell'iscrizione a ruolo e della loro costituzione, attesa la violazione dell'art. 165 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3 bis, 3° co., L. 53/94 e dell'art. 19 bis,
5° co., delle specifiche tecniche del 16.04.2014; l'accertamento e la declaratoria di violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, ex artt. 24 e 111 Cost. e 101 e 112
c.p.c., e la declaratoria di decadenza degli attori dai mezzi istruttori ex art. 292 c.p.c. ed, in ogni caso, lo stralcio dagli atti di causa delle illegittime dichiarazioni rese il 12.01.2021 dagli Avv.ti Giovanni Minopoli e , in quanto nulle, inammissibili ed Parte_2 inefficaci, con l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 354 o 356 c.p.c., per la rinnovazione della citazione o la sua rimessione in termini, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 294 e 153 c.p.c., per il ripristino del compiuto esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio, con vittoria di spese, da liquidarsi come sopra precisato, in accoglimento dell'appello incidentale;
nel merito, l'accertamento e la declaratoria di cessazione della materia del contendere per la revoca della delibera impugnata, disposta con quella del 04.04.2018, e per l'esecuzione dei lavori, ovvero l'accertamento e la declaratoria, in ogni caso, di inammissibilità od improcedibilità delle domande, per la carenza di interesse degli attori a coltivare il giudizio, ovvero il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate, in fatto e diritto, e non provate, con vittoria delle spese di lite, per il principio della soccombenza virtuale, liquidate in accoglimento dell'appello incidentale.
In via ulteriormente gradata, nel caso di ritenuta applicazione dello scaglione per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, fermi restando i criteri medi rispetto ai quali si è consolidato il giudicato, ha chiesto, in parziale riforma della sentenza appellata, la liquidazione delle spese del primo grado del giudizio in euro 7.254,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a., ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
la condanna severa degli appellanti principali al pagamento di spese e competenze del secondo grado di giudizio, anche con riferimento all'art. 96 c.p.c.
4. Nel grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato per l'udienza del 25.06.2025, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Va dichiarata la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato in data 22.07.2021 al appellato, risultando rispettato il termine di decadenza di CP_1
30 giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, che sarebbe avvenuta, nei confronti degli appellanti, procuratori di sé stessi, in data
23.06.2021.
6. Del pari, tempestivo è l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
in Napoli, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
[...]
03.11.2021, nel rispetto del termine di decadenza di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c., e cioè nel termine di venti giorni prima dell'udienza del 23.11.2021, fissata in citazione, così disattendendosi la relativa eccezione formulata dalla parte appellante.
Ciò in quanto deve ritenersi operante il principio codificato dall'art. 343 c.p.c., alla cui stregua “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c.”, e cioè nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione (Cass. Civ. Sez. III, Sentenza
n. 1127 del 22.01.2015).
6.1 Lo stesso è altresì ammissibile ancorchè tardivo siccome proposto oltre il termine di
30 giorni di cui all'art. 325 c.p.c. decorrente dal 23/06/2021, data in cui la sentenza impugnata è stata notificata agli appellanti dal . CP_1
Difatti, secondo il più recente e oramai consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, l'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere proposta anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334,
343 e 371 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/05/2024, n.15100).
La ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile. L'istituto della impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi.
Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cd. parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione (Cass. n. 18415 del 2018).
Tale indirizzo rinviene ulteriori ragioni di rafforzamento nel recente arresto di Cass. Sez.
U. n. 8486 del 2024, in relazione ai due seguenti principi di diritto enunciati dalle Sezioni
Unite: "l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale"; "il principio secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale è applicabile anche con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione incidentale tardiva".
7. L'appello principale proposto da e è Parte_1 Parte_2 fondato e va accolto per i seguenti motivi.
8. Ed invero, con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno censurato la sentenza gravata per l'errata interpretazione del contenuto della delibera del 12.02.2018.
Hanno dedotto che entrambi i tecnici concordavano sui lavori di competenza dell'intero condominio e non solo dei condomini proprietari degli appartamenti sottostanti il lastrico, mentre non concordavano sulle voci relative alla pavimentazione, poiché, mentre l'Ing.
sosteneva che la pavimentazione avesse funzione di protezione del manto di Per_1 impermeabilizzazione, e, pertanto, i relativi costi andavano ripartiti con il criterio di 1/3 a carico del proprietario e di 2/3 a carico dei condomini sottostanti, per l'Ing. le Persona_2 rifiniture sovrastanti la guaina di impermeabilizzazione erano di esclusiva pertinenza dei proprietari del terrazzo.
Hanno rilevato che sulla base di tali pareri, con il voto sfavorevole di veniva Parte_1 approvata la proposta di eliminare dal capitolato d'appalto, già approvato, le voci che erano oggetto di diversa imputazione da parte dei tecnici e nella Per_1 Persona_2 relazione in oggetto, ossia quelle sulla pavimentazione.
Hanno precisato che veniva approvato il criterio di imputazione delle spese dell'Ing.
, che escludeva dai lavori da imputare al Condominio parziale, ossia alla parte Persona_2 del sottostante il lastrico, la pavimentazione e tutte le rifiniture sovrastanti la CP_1 guaina di impermeabilizzazione che restavano, quindi, di esclusiva pertinenza dei proprietari del terrazzo.
Hanno denunciato che con tale delibera il avrebbe inciso illegittimamente sul CP_1 criterio di riparto delle spese, sottraendo dal proprio computo dei lavori le voci sulla pavimentazione e sulla parte sovrastante l'impermeabilizzazione che sono restate a loro carico.
8.1 Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti principali hanno censurato la sentenza impugnata per l'omessa valutazione della documentazione allegata. Hanno dedotto che l'assemblea aveva dato incarico ai due tecnici di relazionare sul riparto delle spese per poi scegliere la ditta esecutrice e che, alla riunione del 12.02.2018, aveva aderito all'interpretazione che escludeva che fossero a suo carico le spese sulla pavimentazione e sulla parte superiore all'impermeabilizzazione.
Hanno rilevato che, quando l'assemblea ha deliberato di aggiudicare l'appalto alla ditta per un importo di euro 125.232,50, oltre IVA, ha stabilito che tale Parte_3 importo venisse suddiviso ex art. 1126 c.c. tra i proprietari facenti parte della verticale sottoposta al lastrico, oggetto di rifacimento;
che gli oneri per la pavimentazione del terrazzo di cui alle voci di capitolato 22-23-24-25-26-27-28-34 dovevano intendersi esclusi dall'appalto ed, in conformità al parere dell'Ing. , di esclusiva pertinenza dei Persona_2 proprietari del terrazzo, per la somma di euro 28.185,00.
Hanno precisato che il ha, quindi, assunto una decisione esecutiva su CP_1 un'opera di manutenzione straordinaria, stabilendo l'oggetto dell'appalto da stipulare,
l'impresa prescelta e le opere da compiersi, fissandone il prezzo, escludendo quelle sulla pavimentazione, in quanto di competenza dei proprietari.
Hanno denunciato che non si comprende come il Tribunale possa avere ritenuto che non vi fosse stata una statuizione sul criterio di riparto delle spese, in quanto quello era l'argomento all'ordine del giorno e l'aver sottratto dal computo metrico, ossia dall'elenco delle voci che spettavano al , quelle sulla pavimentazione, deve essere CP_1 interpretato come decisione di non accollarsi la spesa e di lasciarla a carico dei proprietari.
Hanno rilevato che il Tribunale non avrebbe esaminato la relazione dei tecnici e Per_1
, allegata alla delibera del 12.02.2018, e la delibera del 29.01.2018, nella quale Persona_2 viene chiarito l'uso che verrà fatto della relazione nella successiva delibera del 12.02.2018.
8.2 Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti principali hanno censurato la sentenza gravata per l'errata valutazione e motivazione relativa alla violazione dell'art. 1126 c.c. Hanno denunciato che i condomini hanno derogato alla norma inderogabile di cui all'art 1126 c.c., avendo posto alla base della delibera il parere di un tecnico delegato a stabilire i criteri di riparto delle spese.
9. I primi tre motivi di appello sopra richiamati, proposti dalla parte appellante, vanno trattati congiuntamente siccome intimamente connessi. Gli stessi sono fondati e vanno accolti per i seguenti motivi.
9.1 Il giudice di prime cure, nella decisione impugnata, ha osservato “A ben leggere la delibera impugnata, emerge che il non ha in realtà preso alcuna decisione, in quella sede, in ordine alla CP_1 ripartizione delle spese della pavimentazione atteso che l'assemblea si è limitata a stralciare dal capitolato molto le voci che sono state oggetto di diverse imputazione da parte dei due tecnici e CP_3 [...] nella relazione in oggetto, con la conseguenza che non sussisteva alcuna decisione sul criterio di CP_4 ripartizione della pavimentazione non sussiste neppure un motivo di invalidità”.
In altri termini, il primo giudice ha ritenuto che i condomini non avessero provveduto ad un riparto delle spese per la manutenzione del lastrico solare diverso e difforme rispetto al contenuto dell'art. 1126 c.c., avendo semplicemente stralciato dal capitolato d'appalto talune voci su indicazione dei tecnici incaricati.
Tale motivazione non appare condivisibile e va riformata per i seguenti motivi.
Ed invero, giova premettere in fatto che è risultato, in quanto documentalmente provato dalla parte appellante e non contestato dalla parte appellata, che, in epoca antecedente rispetto all'assemblea che ha emesso la delibera impugnata nel presente giudizio, ossia in data 29/01/2018, l'assemblea del appellato aveva deliberato di “dare incarico CP_1 agli ingg. e (rispettivamente nominati Direttore dei lavori e consulente Per_1 Persona_2 dal condominio) di indicare nei preventivi predisposti dalle due ditte e Altea quali Parte_3 voci dovevano essere addebitate al condominio, quali alla proprietà e quali ad entrambe le parti e in quali proporzioni”. I condomini hanno precisato altresì che: “Il risultato di questa valutazione sarà sottoposto all'assemblea per permettere alla stessa di deliberare in merito. Il tutto onde consentire all'assemblea e alla proprietà di conoscere in anticipo il carico economico dei lavori salvo valutare di concerto ipotesi transattive” (cfr. doc. 5 nella produzione di primo grado di parte appellante).
È poi emerso che, nel corso dell'assemblea del 12/2/18, oggetto della presente impugnativa, convocata per discutere, tra l'altro, dei “lavori al terrazzo Parte_4 deliberati il 4/7/17; relazione ingg. e sulle voci da addebitare al condominio, alla Per_1 Persona_2 proprietà e/o ad entrambe le parti, scelta dell'impresa esecutrice fra le offerte presentate alla riunione del
15/1/18. Appalto dei lavori. Creazione fondo ex art. 1135 c.c.. Ogni e più ampia delibera consequenziale”, veniva anzitutto acquisita la relazione redatta degli ingg. e Persona_2
disposta nella precedente delibera del 29/01/18: “preliminarmente l'amministratore Per_1 comunica all'assemblea di aver ricevuto dai due tecnici ingegneri e la relazione Persona_2 Per_1 richiesta dall'assemblea con delibera del 28/1/18…si allega al presente verbale la suddetta relazione…il presidente legge in assemblea i punti della detta relazione tecnica, nelle quali sono suddivisi i lavori secondo quanto sopra specificato. In particolare, legge il punto due della relazione dalla quale i due tecnici, di comune accordo, hanno ritenuto che i lavori di cui alle voci di capitolato 5,10, 30, 31 e 33 debbano essere attribuiti secondo millesimi generali dell'intero condominio… Precisa che tale suddivisione e relativa attribuzione è emersa soltanto oggi all'esito della detta relazione tecnica” (cfr. doc. 6 nella produzione di primo grado di parte appellante).
Acquisita la detta relazione, i condomini facenti parte del condominio parziale (ossia sottostante al lastrico), con il voto contrario della sola hanno, dunque, escluso Parte_1 dal capitolato di appalto le voci di spesa che secondo la relazione elaborata dai tecnici sopra nominati dovevano intendersi di competenza esclusiva del proprietario del lastrico solare: “I condomini presenti pertanto intendono procedere alla discussione del punto all'ordine del giorno con esclusione di quanto di spettanza dell'intero condominio… Dopo ampia discussione il condomino propone di stralciare dal capitolato d'appalto le voci che sono state oggetto di diversa imputazione Per_3 da parte dei due tecnici e nella relazione in oggetto… La proposta viene Per_1 CP_4 Per_3 approvata” (cfr. doc. 6 nella produzione di primo grado di parte appellante). Part Nella medesima delibera, i condomini hanno poi aggiudicato l'appalto alla impresa
Parte_3
Dalla relazione tecnica a firma congiunta dell'ing. e dell'ing. , si Per_1 Persona_2 evince, infine, che sono stati esclusi dai lavori da imputare al la Controparte_5 pavimentazione e tutte le rifiniture sovrastanti la guaina di impermeabilizzazione, ritenuti, quindi, di esclusiva pertinenza dei proprietari del terrazzo (cfr. doc. 7 nella produzione di primo grado di parte appellante).
Tanto premesso in fatto, occorre osservare in diritto che le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali sono nulle per impossibilità giuridica dell'oggetto ove l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifichi i criteri di ripartizione delle spese, stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condomini, da valere - oltre che per il caso oggetto della delibera - anche per il futuro. Diversamente, tali delibere sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto violati o disattesi nel singolo caso deliberato. In proposito, le attribuzioni dell'assemblea in tema di ripartizione delle spese condominiali sono circoscritte, dall'articolo 1135, nn. 2 e 3, del codice civile, alla verifica ed all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge e non comprendono il potere di introdurre modifiche ai criteri legali di riparto delle spese, che l'articolo 1123 del codice civile consente solo mediante apposita convenzione tra tutti i partecipanti al;
di modo che l'assemblea che deliberi a maggioranza di CP_1 modificare, in astratto e per il futuro, i criteri previsti dalla legge e quelli convenzionalmente stabiliti (delibere cosiddette normative) si troverebbe a operare in difetto assoluto di attribuzioni (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/01/2022, n.1059;
Cassazione civile sez. II, 29/01/2024, n.2580).
Per quanto concerne in dettaglio le terrazze a livello, con funzione di copertura, di cui si discute, la Suprema Corte ha chiarito che, qualora l'uso del lastrico solare o della terrazza a livello non sia comune a tutti i condomini, l'assemblea dei condomini, ex articolo 1135, comma 1, n. 4, del Cc, è tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria degli stessi (ripartendosi poi le spese di riparazione o di ricostruzione, secondo i criteri di cui all'articolo 1126 del c.c.). L'obbligo dei condomini dell'edificio, cui il lastrico solare o la terrazza a livello serve di copertura, di concorrere nelle spese di ricostruzione e di manutenzione dello stesso, trova, quindi, fondamento non già nel diritto di proprietà sul lastrico o sulla terrazza medesimi, ma nel principio in base al quale i condomini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell'utilitas che la cosa da riparare o da ricostruire
è destinata a dare ai singoli loro appartamenti. Da tanto consegue che sussistono anche i correlativi poteri deliberativi dell'assemblea quanto alle decisioni concernenti la riparazione, la ricostruzione e la sostituzione degli elementi strutturali del lastrico solare o della terrazza a livello, inscindibilmente connessi con la sua funzione di copertura, senza che nessuna rilevanza rivesta la natura del diritto di uso esclusivo, ovverossia il suo carattere reale o personale, spettante a taluni condomini (cfr. Cassazione civile sez. II,
05/11/2021, n.32103).
Quanto poi alle singole voci di spesa, l'art. 1126 c.c. individua la misura del contributo dovuto rispettivamente dall'utente o proprietario esclusivo e dagli altri condomini indicati dalla norma per le spese di riparazione e ricostruzione sulla base del rapporto (un terzo e due terzi) tra l'utilità connessa all'uso o alla proprietà esclusiva del lastrico solare e l'utilità, ritenuta dalla norma come prevalente, connessa alla funzione di copertura dell'edificio condominiale, funzione cui il lastrico solare adempie a vantaggio di tutti i condomini.
A tale stregua, sono a completo carico dell'utente o proprietario esclusivo soltanto le spese attinenti a quelle parti del lastrico solare del tutto avulse dalla funzione di copertura
(ad es., le spese attinenti ai parapetti, alle ringhiere ecc., collegate alla sicurezza del calpestio), mentre tutte le altre spese, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, attinenti alle parti del lastrico solare svolgenti comunque funzione di copertura vanno sempre suddivise tra l'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare ed i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti, secondo la proporzione di cui al suindicato art. 1126 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. II, 25/02/2002, n.2726).
Come, peraltro, evidenziato anche dal primo giudice, la pavimentazione di qualità media e corrispondente a quella preesistente, quale rifinitura sovrastante il manto di impermeabilizzazione terrazzo, soggiace, quanto alle spese, alla ripartizione stabilità dall'art. 1126 c.c.
Stante quanto precede, la Corte ritiene che non può trovare condivisione la decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice ha affermato “che il non ha in realtà CP_1 preso alcuna decisione, in quella sede, in ordine alla ripartizione delle spese della pavimentazione atteso che l'assemblea si è limitata a stralciare dal capitolato molto le voci che sono state oggetto di diverse imputazione da parte dei due tecnici e nella relazione in oggetto, con la CP_3 CP_4 conseguenza che non sussisteva alcuna decisione sul criterio di ripartizione della pavimentazione”.
Difatti, è pur vero che, dal complessivo esame degli atti sopra riportati, è emerso che il appellato non ha disposto una ripartizione in concreto delle spese della CP_1 pavimentazione, come osservato nella decisione impugnata, tuttavia, è vero, altresì, che, avendo escluso dall'appalto aggiudicato alla tali voci di spesa, Parte_3 ritenendole di competenza esclusiva del proprietario della terrazza a livello e non già del
, ha violato i principi sopra richiamati in tema di art. 1126 c.c., con CP_1 conseguente pregiudizio dei condomini appellanti, comproprietari della terrazza a livello.
Tanto è fatto palese dalla circostanza che, nella precedente delibera del 29/1/2018, i condomini hanno incaricato i tecnici e di indicare nei preventivi Per_1 Persona_2 predisposti dalle due ditte e Altea quali voci dovevano essere addebitate Parte_3 al condominio, quali alla proprietà e quali ad entrambe le parti e in quali proporzioni, e successivamente, nel corso dell'assemblea del 12/2/2018, oggetto del presente giudizio, hanno inteso escludere le voci relative alla pavimentazione che, secondo la relazione redatta dai sopra nominati tecnici, dovevano ritenersi di competenza dei proprietari del terrazzo.
Non può negarsi, però, che le spese per la pavimentazione della terrazza a livello di proprietà degli appellanti, avendo la stessa funzione di protezione del manto impermeabilizzante indispensabile specie in presenza di calpestabilità della copertura, come è emerso pacificamente nel caso di specie (cfr. relazione tecnica agli atti), andavano poste a carico del e dei comproprietari della terrazza, odierni appellanti, CP_1 secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., non essendo risultato che le stesse fossero esorbitanti rispetto alle spese previste per una pavimentazione di qualità media.
In altri termini, con tale delibera i condomini hanno violato il sopra richiamato articolo nella parte in cui hanno escluso le voci di spese in parola dall'appalto sul presupposto errato che le stesse fossero di competenza esclusiva dei comproprietari della terrazza a livello.
In riforma della sentenza impugnata, va pertanto annullata la delibera impugnata nella parte in cui, in approvazione della proposta formulata dal , sono state CP_1 Per_3 stralciate dal capitolato d'appalto le voci 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 34.
10. Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti principali hanno censurato la sentenza impugnata per l'omessa pronunzia sulla tardività della costituzione del . CP_1
Hanno dedotto che il si sarebbe costituito quando era già scaduto il termine CP_1 per il deposito della documentazione e che, pertanto, doveva essere dichiarato decaduto dal diritto di produrre documenti e di formulare eccezioni, processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio sulle quali hanno dichiarato di non accettare il contraddittorio, eccependone l'inammissibilità.
Hanno evidenziato che la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal Giudice, con la conseguente declaratoria di inammissibilità delle stesse.
Hanno denunciato che, invece, il Tribunale avrebbe omesso di dichiarare tali decadenze e l'inammissibilità delle allegazioni che sarebbero in buona parte inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio, chiedendo alla Corte di rilevarle insieme alla tardività del deposito, da parte del , della comparsa conclusionale e della memoria di replica. CP_1
Tale motivo di appello proposto dagli appellanti va dichiarato inammissibile non avendo gli stessi chiarito in che misura la dedotta omissione di pronunzia circa le presunte decadenze in cui sarebbe incorsa la parte appellata nel giudizio di primo grado abbia inciso sul contenuto della decisione, non costituendo un motivo di rimessione del giudizio al primo giudice ex art. 353 e 354 c.p.c.
11. L'accoglimento dei primi tre motivi di appello e la conseguente riforma della sentenza di primo grado rende assorbito l'esame del quinto motivo di appello principale formulato dagli avv.ti e e del quarto motivo di appello incidentale formulato Parte_1 Parte_2 dal afferenti le spese di lite, dovendosi procedere ad una Controparte_1 nuova liquidazione delle stesse nel presente grado.
12. Occorre a questo punto esaminare il primo motivo di appello incidentale, subordinato all'accoglimento dell'appello principale, proposto dal . Controparte_1
13. Ed invero, a mezzo tale doglianza, l'appellante incidentale ha censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente ritenuto sanate, ex art. 156 c.p.c., le eccepite nullità sulla mancata tempestiva prova della notifica della citazione e sull'irrituale iscrizione a ruolo, senza disporne la rinnovazione o concedere la richiesta rimessione in termine, in violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
Ha rilevato che il Tribunale avrebbe ingiustamente rigettato l'eccezione relativa alla mancata tempestiva prova del perfezionamento, nei suoi confronti, della notificazione dell'atto di citazione, avendone avuta conoscenza aliunde.
Ha dedotto che la sua posticipata costituzione è dipesa solo dall'illegittima procedura di notifica utilizzata e dal mancato deposito tempestivo della prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.
Ha censurato l'omissione di pronunzia ex art. 112 c.p.c., da parte del Tribunale, rispetto all'eccepita irrituale iscrizione a ruolo della causa, non avendo gli attori prodotto, al momento della loro costituzione, in violazione dell'art. 165 c.p.c. e della legislazione vigente in materia, né l'originale in formato elettronico né la copia conforme in formato cartaceo della relata che avrebbe dovuto contenere la prova della notifica dell'atto di citazione.
Ha dedotto che la notifica dell'atto di citazione non è stata tempestivamente documentata e che non si è perfezionata la costituzione degli attori, non essendo stata depositata, nel termine di legge, in violazione dell'art. 165 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 3 bis,
3° co., L. 53/94 e 19 bis, 5° co., delle specifiche tecniche del 16.04.2014, né l'originale in formato eml, né la copia conforme cartacea della relata di notifica dell'atto di citazione.
Ha, quindi, invocato l'improcedibilità o inammissibilità della domanda, a prescindere dalla sua successiva costituzione in giudizio e, in subordine, la rimessione degli atti dinanzi al
Tribunale, ovvero la propria rimessione in termini per consentirgli il completo esercizio del diritto di difesa.
Tale motivo di appello è infondato e va disatteso per i seguenti motivi. Ed invero, già con la sentenza n. 15777 del 2004, la Suprema Corte ha rilevato che la costituzione in giudizio dell'attore mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto di citazione, anzichè - come previsto dall'art. 165 c.p.c. l'originale dello stesso, costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge che non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta ed è sanata dal successivo deposito dell'originale medesimo. Tale orientamento è stato successivamente ribadito in numerose pronunce della Suprema Corte, tanto a Sezioni semplici (cfr., tra le altre, Cass. n. 4525 del 2016;
Cass. n. 17666 del 2009; Cass. n. 23192 del 2010; Cass. n. 6912 del 2012; Cass. n. 8003 del
2012; Cass. n, 6861 del 2014; conf., più di recente, Cass. n. 21692 del 2017, in motiv.), quanto a Sezioni unite (Cass. SU n. 10864 del 2011), per cui, tanto nel giudizio di primo grado, quanto nel giudizio d'appello, il termine per la costituzione in giudizio dell'attore è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione e che tale adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (cd. velina), posto che il perfezionamento della notificazione non è necessario ai fini della costituzione in giudizio, al più chiarendosi, sempre con riferimento al giudizio di appello, che la tempestiva costituzione dell'appellante con la copia dell'atto di citazione (velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 c.p.c., comma 1, ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l'udienza di comparizione di cui all'art. 350
c.p.c., comma 2, mediante deposito dell'originale da parte dell'appellante, salva la possibilità per l'appellante di chiedere la remissione in termini per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l'appello (Cass. SU n. 16598 del 2016).
Peraltro, occorre evidenziare che la Suprema Corte, in tema di notifica telematica e con espresso riferimento al giudizio di appello, ha statuito che l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non può determinare l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, risulta in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di "strumentalità delle forme" processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 Cedu, 47 della Carta dei diritti fondamentali Ue e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito (cfr. Cassazione civile sez. I, 25/10/2024, n.27677).
Deriva da quanto innanzi che correttamente il primo giudice ha ritenuto qualsivoglia irregolarità della costituzione dell'attore, avvenuta con velina dell'atto di citazione notificato a mezzo pec, sanata dalla costituzione della parte appellata.
13.1 Nell'ambito della medesima doglianza, l'appellato ha chiesto la declaratoria di decadenza degli attori dai mezzi istruttori ex art. 292 c.p.c. e, in ogni caso, lo stralcio dagli atti di causa delle illegittime dichiarazioni rese il 12.01.2021 dagli Avv.ti Giovanni
Minopoli e , in quanto nulle, inammissibili ed inefficaci. Parte_2
Tale doglianza è inammissibile, non avendo il chiarito in che misura tali CP_1 dedotti vizi abbiano inciso sul contenuto della decisione.
14. Va poi esaminato il secondo motivo di appello incidentale proposto dal CP_1
Lo stesso è infondato e va disatteso per i seguenti motivi.
Come sopra osservato, il appellato ha censurato la sentenza gravata per CP_1 avere il Tribunale erroneamente rigettato l'eccezione relativa alla cessazione della materia del contendere per la revoca della delibera impugnata e la carenza di interesse ad agire degli attori, essendo stati i lavori, oggetto dell'appalto deliberato, autonomamente e completamente eseguiti dagli attori stessi.
Al riguardo, occorre premettere che la revoca o la sostituzione della deliberazione impugnata può, talora, determinare la cessazione della materia del contendere;
nondimeno, tale conseguenza opera solo ove la delibera sopravvenuta abbia carattere pienamente sostitutivo e conformativo, ovvero quando gli interessi dei contendenti risultino integralmente soddisfatti in modo tale da rendere priva di rilevanza la pronuncia giurisdizionale richiesta (Cass. civ. n. 32103/2021).
La cessazione della materia del contendere, difatti, postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso (Cass. 19160/2007).
Nel caso in esame, come emerge dalla documentazione prodotta, la deliberazione del
04.04.2018 non ha assunto contenuto sostitutivo e ratificante idoneo a sanare le eventuali patologie dedotte dagli appellanti;
la stessa è stata impugnata in via autonoma dagli attori e la sua efficacia sanante, ai fini della cessazione del contendere, è pertanto discutibile. In applicazione dei principi sviluppati in giurisprudenza, non può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere quando la deliberazione sopravvenuta sia a sua volta oggetto di contestazione. Ne consegue che l'eccezione di cessazione della materia del contendere deve essere respinta.
In aggiunta, i documenti e le memorie depositate evidenziano che, nel periodo intermedio, sono stati compiuti atti gestionali ed esecutivi tali da aver prodotto effetti concreti quando la delibera di febbraio era operativa. La revoca di una delibera assembleare opera normalmente ex nunc: essa modifica la volontà assembleare per il futuro, ma non cancella automaticamente gli effetti già prodotti dalla deliberazione revocata, salvo che la revoca sia espressamente dichiarata retroattiva
Inoltre, la giurisprudenza ha rilevato che la revoca non determina la cessazione del processo quando la nuova delibera non elimini in modo certo e completo la controversia, ad esempio quando la nuova delibera riproduca, confermi o non elimini le ragioni di illegittimità contestate come accade nel caso oggetto del presente giudizio. Se poi la delibera di revoca è stata essa stessa impugnata dagli stessi attori, ne discende che il motivo di gravame non è sopravvenuto, né l'interesse degli attori si è estinto.
Nel caso di specie gli appellanti hanno impugnato anche la delibera di revoca del
04.04.2018. Ciò è indicativo di un interesse residuo e di dubbi circa gli effetti della revoca.
In assenza di prova che la revoca abbia agito con retroattività e abbia rimosso tutte le possibili conseguenze concrete dell'originaria delibera di febbraio (ad es. rimborsi, esecuzione di lavori, costituzione di fondi, impegno di spesa), la revoca non estingue il contrasto e pertanto non può esservi cessazione della materia del contendere.
Inoltre, nei verbali e nelle memorie si rappresenta che parte dei lavori sono stati eseguiti o comunque sono stati affidati in esecuzione della delibera di febbraio;
ciò comporta che sono prodotti effetti suscettibili di tutela e regolazione, anche in ordine alle spese di lite.
In caso di impugnazione della delibera condominiale, la cessazione della materia del contendere può ravvisarsi soltanto quando il secondo deliberato modifichi le decisioni del primo in senso conforme a quanto richiesto dal condomino che impugna e non anche quando reiteri o comunque adotti una decisione nello stesso senso della precedente, presupponendo la stessa il sopravvenire di una situazione che consenta di ritenere risolta o superata la lite insorta tra le parti, sì da comportare il venir meno dell'interesse a una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio (Corte di Cassazione, Ord. 23 febbraio
2022 n. 5997).
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che la revoca non determinasse la cessazione della materia del contendere, anche alla luce dell'impugnazione della delibera di revoca da parte degli stessi attori. La Corte, dopo esame degli atti, condivide tale valutazione: la revoca non ha prodotto effetti tali da estinguere l'interesse degli appellanti e quindi non sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
15. Va, infine, esaminato il terzo motivo di appello incidentale a mezzo del quale il si è lamentato del fatto che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi, in CP_1 violazione dell'art. 112 c.p.c., sulla richiesta di cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive, contenute negli atti di controparte, ex art. 89 c.p.c.
Anche tale motivo di appello è infondato e va disatteso.
In particolare, l'appellato ente ha chiesto disporsi la cancellazione dagli atti del giudizio di primo grado a firma degli Avv.ti e delle espressioni sconvenienti Parte_1 Parte_2 alle pagine numero due e tre dalla <Memoria di replica>> depositata in data 2 giugno
2020 che non riguardano l'oggetto della causa gratuitamente rivolte all'appellato: <difesa delirante>>, illegittimamente tacciata di <ignoranza>>, <negligenza>>, di essere adusa
<ad ipotesi complottiste, in pieno stile vaneggiante>>, <maldestra>> e – anche <copiona>>, in uno al temerario richiamo nientedimeno che <all'interesse pubblico all'ordinato e celere andamento del processo>>.
Al riguardo, deve rammentarsi che la regola processualcivilistica della cancellazione di frasi offensive consiste nell'ordine da parte del giudice di eliminare le frasi sconvenienti e offensive contenute negli atti del processo e trova la sua ratio nella imprescindibile esigenza di correttezza che le parti devono osservare, nell'interesse superiore della giustizia.
Affinché possa farsi ricorso al rimedio di cui all'art. 89 c.p.c. è necessario che le espressioni non abbiano altro fine che quello di rivolgersi alla controparte per recarle offesa, senza alcuna connessione con le necessità difensive ovvero travalichino la fisiologica veemenza argomentativa per sfociare in offese indimostrate e gratuite lesive della reputazione della controparte.
Alla stregua di quanto sopra indicato, si rileva anzitutto che le parole sopra riportate sono state formulate dalla parte appellante in risposta ad una eccezione di nullità della costituzione sollevata dalla parte appellata sul presupposto della dedotta assenza nella produzione attorea della relata di notificazione, in quanto, secondo la prospettazione del non inserita al momento della costituzione. CP_1
Dunque, a ben vedere, tali espressioni non assumono un intento offensivo sul piano personale, né una forma espositiva ingiustificatamente sovrabbondante rispetto alle censure espresse, in quanto appaiono connesse all'attività difensiva della parte appellante.
16. In ordine alle spese del doppio grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza del appellato. Queste ultime sono liquidate in dispositivo alla luce dei CP_1 parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif., nella versione applicabile ratione temporis (scaglione indeterminabile, complessità bassa, valori minimi, tenuto conto della non complessità della questione affrontata e della esiguità dell'attività processuale svolta, eccetto fase istruttoria nel presente grado).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 5798/2021, così provvede:
A) accoglie l'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2
e in riforma della sentenza impugnata:
[...]
1) annulla la delibera impugnata del 12/2/20218 nella parte in cui, in approvazione della proposta formulata dal , sono state CP_1 Per_3 stralciate dal capitolato d'appalto le voci 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 34;
2) condanna il pagamento in favore di Controparte_1
e delle spese di lite del primo Parte_1 Parte_2 grado, che liquida in € 3.972,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
B) condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1
e delle spese di lite per il presente Parte_1 Parte_2 grado, che liquida in € 3.308,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dott.ssa Maria Teresa Onorato
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa FINIZIO
MARIAGIOVANNA, Magistrato Ordinario in Tirocinio.