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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2024, n. 46973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46973 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO SC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CE NI che ha chiesto kannullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 46973 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 17/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato RA BR colpevole, quale amministratore formale della ditta individuale ' Omar Gestione Appalti di BR RA', dichiarata fallita con sentenza del 08/11/2016, di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere distratto/dissipato euro 98.000 di liquidità di cassa, non rinvenuta né consegnata alla curatela fallimentare, e per avere alienato, con autofattura del 22/01/2016, beni ammortizzabili della fallita. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato LU CO, che svolge un unico articolato motivo - enunciato nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. - denunciando violazione della legge fallimentare e correlati vizi della motivazione in merito all'elemento soggettivo del reato. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale - pacifico essendo il ruolo di mero amministratore apparente della società fallita, di fatto gestita da SE IN - sia pervenuta alla affermazione di responsabilità sulla base del mero ruolo formale ricoperto dall'imputato, senza individuare concreti indici della consapevolezza della gestione fraudolenta da parte dell'amministratore effettivo, in spregio all'orientamento giurisprudenziale, pure richiamato dalla sentenza impugnata, ma tradito nella motivazione, che non considera sufficiente - ai fini del dolo - la accettazione consapevole del ruolo di amministratore formale, in assenza dell'analisi delle circostanze sintomatiche della conoscenza della cattiva gestione. Vengono richiamati nel ricorso elementi di fatto ( l'essere un mero dipendente della ditta, le due querele sporte nei confronti del IN, l'avere la stessa sentenza riconosciuto che il ricorrente fosse all'oscuro della gestione aziendale fino al 2012) che indirizzano nella direzione opposta e che la Corte di appello non ha convincentemente scrutinato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. 2.Secondo il condiviso orientamento giurisprudenziale, pure richiamato dalla sentenza impugnata, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, richiedendosi, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore. Ai fini della configurabilità del concorso dell'amministratore c.d. testa di legno per omesso impedimento dell'evento, è necessario, cioè, che, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle distrazioni, emerga la prova, da un lato, dell'effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inequivocabili dai quali desumere l'accettazione del rischio - secondo i criteri propri del dolo eventuale - del verificarsi 2 dell'evento illecito e, dall'altro, della volontà - nella forma del dolo indiretto - di non attivarsi per scongiurare detto evento (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273925 - 04). Conseguentemente, non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 28007 del 04/06/2004, Rv. 228713; Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251) 3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, nelle quali il Collegio si riconosce, si ritiene che la Corte territoriale non abbia compiutamente assolto al compito di individuare, nella condotta del ricorrente, elementi inferenziali significativi della consapevolezza della gestione fraudolenta da parte dell'amministratore reale, se non facendo ricorso a una motivazione intrinsecamente contraddittoria e in alcune parti apparente. 2.1. In particolare, dalla ricostruzione in fatto consegnata dai giudici di merito emerge che il ricorrente assunse consapevolmente la carica solo apparente di amministratore formale, accettando che, nella denominazione sociale, fosse inserito il nominativo (Omar) del figlio del IN;
con un palese salto logico e, comunque, con argomentare contraddittorio, la Corte di appello, dopo avere segnalato che egli, nella società fallita, svolse le mansioni di dipendente, ha apoditticamente affermato che avesse "partecipato attivamente a diverse vicende societarie", e ciò pur avendo conferito al IN una delega alla firma sui conti correnti rilasciata per un ampio periodo di nove anni;
nonostante che IN fosse colui che intratteneva rapporti con il tenutario delle scritture contabili e con i clienti dell'impresa, e incassava somme dai clienti della fallita, cosicchè "risultava, dunque, che l'imputato rivestisse nella dita fallita, fino al 2012, la figura del prestanome." 2.2. Dopo la premessa per la quale il BR fosse mero "dipendente" che si presentava quale mera 'testa di legno', e avesse dato una procura generale a IN SE sin dal 2003 per 9 anni, cioè fino al 2012, anno in cui cessava dalla carica di amministratore di diritto, la Corte di appello introduce l'elemento dell'autofattura, emessa nel 2016, relativa a tutti i beni ammortizzabili esistenti alla data del 22.01.2016, senza chiarire, tuttavia, in quale veste, essendo cessato da qualunque carica diversi anni prima, e non avendo alcun ruolo gestionale di fatto, avrebbe potuto compiere atti commissivi di bancarotta distrattiva nel 2016. 2.3. Parimenti decontestualizzato l'argomento che riconduce al BR la distrazione di una somma di denaro, di circa 98.000 euro, pari alla liquidità di cassa, poiché anche tale ultimo assunto, oltre a rivelarsi apodittico in quanto privo di alcuna argomentazione, finisce per negare, ancora una volta in modo contraddittorio, le premesse dalle quali la sentenza ha preso le mosse, poiché non è dato comprendere, anche in riferimento a tale condotta, in quale veste egli, amministratore solo apparente, di fatto dipendente della società, quindi mero prestanome, senza 3 Il Consi alcun ruolo gestorio, avrebbe concorso nella distrazione per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire. 2.4. Alla luce di quanto osservato, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CE NI che ha chiesto kannullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 46973 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 17/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato RA BR colpevole, quale amministratore formale della ditta individuale ' Omar Gestione Appalti di BR RA', dichiarata fallita con sentenza del 08/11/2016, di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere distratto/dissipato euro 98.000 di liquidità di cassa, non rinvenuta né consegnata alla curatela fallimentare, e per avere alienato, con autofattura del 22/01/2016, beni ammortizzabili della fallita. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato LU CO, che svolge un unico articolato motivo - enunciato nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. - denunciando violazione della legge fallimentare e correlati vizi della motivazione in merito all'elemento soggettivo del reato. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale - pacifico essendo il ruolo di mero amministratore apparente della società fallita, di fatto gestita da SE IN - sia pervenuta alla affermazione di responsabilità sulla base del mero ruolo formale ricoperto dall'imputato, senza individuare concreti indici della consapevolezza della gestione fraudolenta da parte dell'amministratore effettivo, in spregio all'orientamento giurisprudenziale, pure richiamato dalla sentenza impugnata, ma tradito nella motivazione, che non considera sufficiente - ai fini del dolo - la accettazione consapevole del ruolo di amministratore formale, in assenza dell'analisi delle circostanze sintomatiche della conoscenza della cattiva gestione. Vengono richiamati nel ricorso elementi di fatto ( l'essere un mero dipendente della ditta, le due querele sporte nei confronti del IN, l'avere la stessa sentenza riconosciuto che il ricorrente fosse all'oscuro della gestione aziendale fino al 2012) che indirizzano nella direzione opposta e che la Corte di appello non ha convincentemente scrutinato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. 2.Secondo il condiviso orientamento giurisprudenziale, pure richiamato dalla sentenza impugnata, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, richiedendosi, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore. Ai fini della configurabilità del concorso dell'amministratore c.d. testa di legno per omesso impedimento dell'evento, è necessario, cioè, che, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle distrazioni, emerga la prova, da un lato, dell'effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inequivocabili dai quali desumere l'accettazione del rischio - secondo i criteri propri del dolo eventuale - del verificarsi 2 dell'evento illecito e, dall'altro, della volontà - nella forma del dolo indiretto - di non attivarsi per scongiurare detto evento (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273925 - 04). Conseguentemente, non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 28007 del 04/06/2004, Rv. 228713; Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251) 3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, nelle quali il Collegio si riconosce, si ritiene che la Corte territoriale non abbia compiutamente assolto al compito di individuare, nella condotta del ricorrente, elementi inferenziali significativi della consapevolezza della gestione fraudolenta da parte dell'amministratore reale, se non facendo ricorso a una motivazione intrinsecamente contraddittoria e in alcune parti apparente. 2.1. In particolare, dalla ricostruzione in fatto consegnata dai giudici di merito emerge che il ricorrente assunse consapevolmente la carica solo apparente di amministratore formale, accettando che, nella denominazione sociale, fosse inserito il nominativo (Omar) del figlio del IN;
con un palese salto logico e, comunque, con argomentare contraddittorio, la Corte di appello, dopo avere segnalato che egli, nella società fallita, svolse le mansioni di dipendente, ha apoditticamente affermato che avesse "partecipato attivamente a diverse vicende societarie", e ciò pur avendo conferito al IN una delega alla firma sui conti correnti rilasciata per un ampio periodo di nove anni;
nonostante che IN fosse colui che intratteneva rapporti con il tenutario delle scritture contabili e con i clienti dell'impresa, e incassava somme dai clienti della fallita, cosicchè "risultava, dunque, che l'imputato rivestisse nella dita fallita, fino al 2012, la figura del prestanome." 2.2. Dopo la premessa per la quale il BR fosse mero "dipendente" che si presentava quale mera 'testa di legno', e avesse dato una procura generale a IN SE sin dal 2003 per 9 anni, cioè fino al 2012, anno in cui cessava dalla carica di amministratore di diritto, la Corte di appello introduce l'elemento dell'autofattura, emessa nel 2016, relativa a tutti i beni ammortizzabili esistenti alla data del 22.01.2016, senza chiarire, tuttavia, in quale veste, essendo cessato da qualunque carica diversi anni prima, e non avendo alcun ruolo gestionale di fatto, avrebbe potuto compiere atti commissivi di bancarotta distrattiva nel 2016. 2.3. Parimenti decontestualizzato l'argomento che riconduce al BR la distrazione di una somma di denaro, di circa 98.000 euro, pari alla liquidità di cassa, poiché anche tale ultimo assunto, oltre a rivelarsi apodittico in quanto privo di alcuna argomentazione, finisce per negare, ancora una volta in modo contraddittorio, le premesse dalle quali la sentenza ha preso le mosse, poiché non è dato comprendere, anche in riferimento a tale condotta, in quale veste egli, amministratore solo apparente, di fatto dipendente della società, quindi mero prestanome, senza 3 Il Consi alcun ruolo gestorio, avrebbe concorso nella distrazione per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire. 2.4. Alla luce di quanto osservato, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024