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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 6919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6919 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di Giudice del Lavoro all' udienza del 25.09.2025, tenutasi a mezzo trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.
, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G. 24606/2024 TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , res.te in Parte_1 C.F._1 Portici alla Via della Libertà n° 118, elett.te dom.to in Castellammare di Stabia alla Piazza Marconi n° 13 presso lo studio dell'Avv. Giovanni D'Auria (c.f.
) che lo rappresenta e difende giusto mandato a margine del C.F._2 presente atto e che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disciplinato dall'art 170 c.p.c., chiede che gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133 comma 3, 143 comma 3 e 176 comma 2 c.p.c. vengano effettuate ai seguente indirizzo pec:
. Email_1 RICORRENTE CONTRO
, con sede in Roma alla Via Giuseppe Controparte_1 Grezar n. 14, 00142 ( codice fiscale e p. iva , che, in P.IVA_1 Controparte_2 forza del disposto di cui all'art.1 del D.l. 22 ottobre 2016 n.193, convertito con modificazioni dalla legge 01.12.2016 n.225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_3
svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui CP_3 Controparte_4 all'art.3, comma 1, del D.L. n.203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, in persona del sig.
[...]
, in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile, Rep. nr 181515 raccolta nr 12772 CP_5 del 25/07/2024, come da mandato in calce al presente atto, dall'avvocato Mariacristina Cafarelli c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3 Napoli alla Via Francesco Crispi 31, ove dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni come prescritte, al numero di fax 081 19321319 ovvero all'indirizzo pec:
Email_2 RESISTENTE
CONTRO
C.F. n. Controparte_6
), con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar del 22.03.24 repertorio n. 37875, raccolta n. 7313, dall'Avv. Maria Sofia Persona_1 Lizzi (C.F. - PEC : t) e con il C.F._4 Email_3 CP_ medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede di Via A. De Gasperi, 55- Napoli (Tel.: 081.7558400 - Fax: 081 . ) - P.IVA_3
1 RESISTENTE Fatto e diritto Con ricorso depositato in cancelleria e ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio l' e l' Controparte_7 Controparte_1 nelle persone dei rispettivi legali rapp.ti p.t. Oggetto dell'odierno ricorso è l'impugnazione dell'intimazione di Pagamento n. 071 2024 9053663526 000, pervenutagli a mezzo PEC in data 29/10/2024, riferita all'omesso versamento dei contributi per l'anno 2004, del complessivo Controparte_8 importo di €. 9.111,76, assunto come già richiesto con un AVVISO DI ADDEBITO n° 37120130014132961000 assunto come notificato in data 12/03/2014 ed ovvero di tutti gli atti a tale provvedimento comunque connessi, coordinati e conseguenti;
nonché di qualsiasi altro atto che sia, o possa considerarsi connesso o conseguenza degli atti come sopra impugnati e/o che con gli stessi siano comunque posti in rapporto di correlazione, collegamento o connessione. Eccepiva, preliminarmente, l'intervenuta decadenza della parte resistente dal diritto di riscossione per irregolarità del procedimento di formazione del titolo Sempre preliminarmente , eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di credito portato dalla oggi impugnata. giacchè a fronte di una contribuzione soggettiva Parte_2 richiesta per l'annualità 2004, l'odierna intimazione risulta notificata solo nell'ottobre 2024 ed ovvero ben 20 anni dopo. Prima dell' intimazione impugnata nessuna comunicazione o invito da parte della creditrice risulta mai pervenuta all' odierna ricorrente né l' avviso di addebito N° 37120130014132961000, assunto come notificato in data 12/03/2014. In relazione ai redditi prodotti nel 2004 dall'odierno ricorrente, il termine per il pagamento del saldo dell'imposta e, quindi, il dies a quo della prescrizione del credito contributivo era fissato al 30/06/2005. Deduceva che nel caso di specie, come già evidenziato, il presunto credito azionato dall' era relativo ai contributi previdenziali per il periodo 2004; pertanto stante CP_6 quanto sopra esposto, nessun dubbio sorgeva sull'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di cui all'avviso di addebito dal momento che lo stesso risulterebbe notificato in data 12.03.2014 e quindi ben oltre il quinquennio stabilito dalla normativa de quo. Affermava che , pur non rinunziando alle pregresse eccezioni, quant'anche emergesse che il su citato avviso di addebito risultasse ritualmente notificato in data 12.03.2014, ebbene, da tale data e sino alla notifica dell'odierna intimazione, risultano trascorsi oltre 10 anni (10 anni e 7 mesi), consentendo in ogni caso la maturazione anche del termine prescrizionale decennale. Chiedeva
1) preliminarmente disporre la sospensione degli atti impugnati;
2) nel merito, accogliere il presente ricorso per tutte le motivazioni rappresentate nel presente atto e per l'effetto, accertare l'illegittimità della cartella esattoriale n. dell'intimazione di Pagamento n. 071 2024 9053663526 000, pervenutagli a mezzo PEC in data 29/10/2024, pronunciandone l'annullamento/la nullità;
3) condannare le resistenti, in solido tra loro e/o per chi di ragione al pagamento delle spese vive e delle competenze professionali di giudizio con attribuzione in favore dello scrivente procuratore, il tutto gravato da oneri accessori L' si costituiva in giudizio e chiede il rigetto del ricorso per i motivi di seguito CP_6 esposti. 1 ) Inammissibilità per carenza di interesse ad agire avverso l'intimazione di pagamento;
2 2) Infondatezza ed inammissibilità per tardività della domanda e della eccezione di prescrizione in considerazione della regolare notifica degli avvisi di addebito non opposti nel termine dei 40 giorni ex art. 24 Dlgs 46/99. Asseriva che l'avviso di addebito è stato regolarmente notificato e lo stesso non è stato opposto nel rispetto dei termini decadenziali. Da ciò ne deriva la tardività, l'inammissibilità del ricorso, oltre che l' infondatezza dello stesso. La notifica degli avvisi di addebito deve essere considerata validamente effettuata nella data CP_ analiticamente riportata nelle corrispondenti ricevute AR allegate alle produzioni dell' e dell' , con la conseguente impossibilità di far valere, in Controparte_1 questa sede, tutte le eccezioni non proposte tempestivamente contro gli avvisi di addebito e, pertanto, anche l'eccezione di prescrizione risulta essere tardiva, oltre che infondata . Le eccezioni attinenti al merito delle pretese, compresa quella preliminare di prescrizione, oltre che infondate, rimangono processualmente precluse e, dunque, inammissibili per i periodi anteriori alla data di rispettiva notifica (o conoscenza di fatto) delle cartelle/ avvisi di addebito, giusta la violazione dei termini perentori di cui all'art 24 dlvo 46/1999 e la consequenziale irretrattabilità nel merito dei crediti incorporati.. Rispetto alla notifiche, si rileva come per la notifica eseguita direttamente dal Concessionario del Servizio di Riscossione, senza intermediari, a mezzo raccomandata AR ex art 26 DPR 602/1973, così come per la notifica di avviso di addebito eseguita direttamente dall' a CP_6 mezzo raccomandata AR o a mezzo PEC , NON trovi applicazione la disciplina dettata per la notifica degli atti giudiziali dalla L 890/1982 e “l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” In tal senso Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2016, n. 12083. Rilevava che, in ipotesi, i termini di prescrizione sono sospesi anche dalle disposizioni emergenziali per la pandemia da Covid 19 per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23/02/20 al 30/06/20 (129 giorni) ex art.37 comma 2 D.L. 18/2020 conv. in L. 24/04/20 n. 27, e dal 01/01/21 al 30/06/21 (182 giorni) ex art.11 comma 9 D.L. 31/12/20 n. 183 conv. in L. 26/02/21 n.21. Le eccezioni relative al merito della pretesa erano ad ogni modo deducibili nei 40 gg dalla data di notifica del titolo, ivi compresa quella preliminare di prescrizione in riferimento al periodo anteriore, ed appaiono inammissibili, per violazione del termine perentorio dei 40 gg, a tal fine previsto dall'art. 24 d.lgs.n.46/1999.
Aggiungeva che il ricorrente era , allo stato, decaduto dalla possibilità di sollevare valide eccezioni relative ad irregolarità della notifica, le quali andavano proposte nei termini di cui all'art 617 c.p.c. Chiedeva pertanto dichiararsi inammissibile l'opposizione, in via gradata rigettarsi l'opposizione, in via ancora più gradata condannarsi l'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti. Vittoria di spese.
Si costituiva l' che deduceva che in relazione all'asserita Controparte_1 prescrizione del diritto alla riscossione di cui al credito riportato nell'atto impugnato, si evidenzia che l'attività dell' deve ritenersi soggetta al termine ordinario Controparte_9 di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., il quale stabilisce che “…Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni Aggiungeva che tra la notifica degli avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento impugnata sono intervenuti una serie di decreti che hanno sospeso i termini di prescrizione
3 Chiedeva pertanto rigettarsi il ricorso con vittoria di spese . All' udienza del 25/9/205 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. il giudice decideva come da separata sentenza . Va preliminarmente disattesa l' eccezione di inammissibilità dell' impugnazione dell' intimazione di pagamento
Infatti, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 29 settembre 1973 n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione"( Cass. Sez. Tributaria 6426/2025)
Va preliminarmente esaminata l' eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente sotto un duplice profilo .
In primis si eccepisce la prescrizione del credito contributivo, giacchè a fronte di una contribuzione soggettiva richiesta per l'annualità 2004, il primo atto con cui il ricorrente ne aveva avuto conoscenza era stata l' intimazione di pagamento impugnata . Ciò in quanto il ricorrente lamentava l' omessa notifica dell' avviso di addebito n. 37120130014132961000, che l' asseriva regolarmente notificato per intervenuta CP_6 giacenza . Dalla documentazione prodotta dall' , unitamente alla memoria di CP_6 costituzione, risulta tuttavia che l' avviso di addebito n N° 37120130014132961000, inoltrato dall' ente con racc. n.65018462327-3 non veniva correttamente notificato non risultando sl retro della cartolina alcuna firma . . La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 10012 del 15/04/2021 secondo cui: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”. Nello steso senso si è pronunciata anche successiva ordinanza della Cassazione ( n. 6957/24) La mancata prova della notifica dell' avviso di addebito richiamato fa ritenere prescritto il credito relativo ai contributi relativo all' anno 2004 in assenza di atti interruttivi fino all' intimazione di pagamento opposta.
. Prima della notifica dell' intimazione di pagamento opposta l' ente notificava solo un atto di messa in mora del 3.8.2010 notificato con racc 60830344029-5 .
Ne consegue che alla data di notifica dell' intimazione di pagamento risultava decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all' art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995 che fissa in cinque anni la prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori , senza che alcun rilevo ai fini del suo decorso possa attribuirsi alla sospensione dei termini di prescrizione previsti dalla normativa Covid e tanto a prescindere dal dies a quo dal quale fare decorrere detto termine di prescrizione, da calcolarsi alla data fissata dal D.M. d ll' anno Contr successivo e non dalla dichiarazione dei reddito come dedotto dalla . Ne consegue che va annullata l' intimazione di pagamento n. . 071 2024 9053663526 000, pervenuta a mezzo PEC in data 29/10/2024, riferita all'omesso versamento dei contributi per l'anno 2004, del complessivo importo di €. 9.111,76, per Controparte_8 intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995 fissa in cinque anni la prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.
4 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione
P.Q.M.
1) Annulla l'intimazione di pagamento. 071 2024 9053663526 000, pervenutai a mezzo PEC in data 29/10/2024, riferita all'omesso versamento dei contributi CP_8
per l'anno 2004, del complessivo importo di €. 9.111, 76 essendo il credito
[...] sottostante l'avviso di addebito n° 37120130014132961000 estinto per intervenuta prescrizione;
2)condanna l' e l' al pagamento delle spese di CP_6 Controparte_1 giudizio, liquidate in complessivi euro 1600,00 a carico di ciascuna oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa come per legge con attribuzione ,
Si comunichi Napoli, 25/9/2025
Il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca
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