Articolo 4 del Decreto legislativo 1 ottobre 2012, n. 186
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 novembre 2012
Art. 4.

Violazione degli obblighi in materia di raccolta, trasporto e rintracciabilita' di sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati previsti dagli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero vi adempiono in modo difforme da quanto prescritto dall'allegato VIII, capi I e II, del regolamento (UE) n. 142/2001, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 36.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero vi adempiono in modo difforme da quanto prescritto dall'allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2001, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 36.000 euro.
4. Gli operatori che, essendovi tenuti, nelle ipotesi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, non tengono un registro delle partite ed i relativi documenti commerciali o certificati sanitari ovvero li tengono senza ottemperare alle prescrizioni di cui allegato VIII, capo IV, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro.
5. La medesima sanzione di cui al comma 4 si applica agli operatori che non ottemperano agli obblighi di rintracciabilita' di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009.
6. Gli operatori che, essendovi tenuti, non ottemperano agli obblighi di marcatura di cui allegato VIII, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro.
7. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate a norma dell' articolo 21, paragrafo 2, secondo comma , dell'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009, nonche' ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento medesimo.
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE) 1069/2009, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n. 142/2011, si vedano le note alle premesse.
Entrata in vigore il 15 novembre 2012
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