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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2025, n. 5874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5874 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 14323/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14323/2020 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania, Via A. Mario n. 32, presso lo studio dell'avv. AMORE
CONCETTA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Chiuse Lunghe n. 39, presso C.F._2
lo studio dell'avv. CAVALLARO GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione da Parte_1
: ha esposto che le parti si sono sposate a Catania il Controparte_1
05.07.2013 e che dall'unione coniugale sono nati i figli in data 01.02.2004, Persona_1
il 05.10.2006 e il 28.10.2008. Persona_2 Persona_3
Il ricorrente ha chiesto di disporre l'affidamento dei figli minorenni con collocamento presso la madre e di porre a suo carico un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli dell'importo complessivo di Euro 450,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda volta a Controparte_1
pronunciare la separazione dei coniugi e alle domande relative all'affidamento e al collocamento dei figli minorenni: ha, poi, chiesto di porre a carico del ricorrente un assegno mensile di mantenimento di Euro 1.200,00, di cui Euro 450,00 per sé ed Euro 750,00 per i tre figli.
All'udienza presidenziale del 23.09.2021 sono comparse entrambi i coniugi per il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 23.09.2021, è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori, con collocamento presso la resistente, è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima ed è stato posto a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo complessivo di Euro 600,00
per i figli, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie ed ha rigettato la richiesta di mantenimento per sé formulata dalla resistente, ritenuto che la predetta aveva all'epoca 41 anni
2 e che ha dichiarato di percepire il c.d. reddito di cittadinanza dell'importo mensile di Euro
800,00.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e . Controparte_1
Appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento condiviso del figlio minorenne con collocamento presso la madre . Persona_3 Controparte_1
Non va assegnata la casa coniugale, in mancanza della relativa domanda.
Le modalità del diritto di visita tra il figlio minorenne ed il padre Persona_3
possono essere demandate alla volontà del figlio stesso, tenuto conto dell'età del ragazzo, oggi sedicenne, e solamente in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti vanno disciplinate come in dispositivo.
Nulla invece va disposto in ordine all'affidamento e collocamento delle figlie
[...]
e , divenute maggiorenni nel corso del procedimento. Persona_2 Persona_1
Venendo alle questioni di natura economica, la resistente ha concluso chiedendo il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé ed in favore del figlio minorenne e Per_3
della LI maggiorenne esponendo che la predetta abita con lei;
il ricorrente Persona_2
si è opposto sia alla domanda di mantenimento per la LI esponendo che la Persona_2
ragazza da quando è divenuta maggiorenne ha deciso di abitare con lui, nonché alla domanda di mantenimento per sé spiegata dalla ricorrente.
Va rilevato che entrambe le parti, comunque, non hanno prodotto le dichiarazioni reddituali,
nonostante i plurimi inviti del Giudice istruttore in atti;
appare, comunque, incontroversa la
3 circostanza che le stesse abbiano in passato percepito il c.d. reddito di cittadinanza, e che attualmente senza occupazione.
Ebbene, appare opportuno porre a carico del ricorrente il Parte_1
pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio minorenne
[...]
dell'importo di Euro 300,00, da versare a Persona_3 Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza.
La domanda della resistente volta a porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della LI maggiorenne va rigettata, non avendo la Persona_2
stessa provato la circostanza che la LI maggiorenne abiti con lei, essendo questo il presupposto necessario, ancor prima di ulteriori valutazioni, per poter richiedere alla controparte la corresponsione di un contributo al mantenimento.
Va, poi, rilevato che le parti nulla hanno esposto in ordine alla LI , Persona_1
ormai maggiorenne.
Ebbene, va appena rilevato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale,
“l'obbligo di mantenimento legale della prole cessa con la maggiore età del figlio in
concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione;
in
seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente
provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto
preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale
o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro” (Cass. Civ., sez. I,
14.8.2020 n. 17183; si v., altresì, Cass. Civ., sez. VI, 29.12.2020 n. 29779).
Pertanto, va dichiarato non dovuto il pagamento, posto a carico del ricorrente, dell'assegno mensile di mantenimento in favore delle figlie e , Persona_1 Persona_2
con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza.
4 Va, infine, rigettata la domanda di mantenimento formulata per sé da
[...]
, non avendo dimostrato, né documentalmente né proponendo mezzi di CP_1
prova utili a tal fine, l'esistenza di un divario economico di apprezzabile entità tra le parti o di un determinato tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza matrimoniale, peraltro cessata di fatto sin dall'anno 2013.
Va, peraltro, rilevato che non è stata svolta attività istruttoria, non avendo le parti avanzato all'uopo alcuna richiesta istruttoria.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi Persona_3
i genitori, con collocamento presso la resistente;
Controparte_1
dispone che il padre possa sempre vedere e tenere con sé il Parte_1
figlio minorenne , compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e Persona_3
del figlio stesso (e segnatamente di quelle scolastiche), e solamente in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore
15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori
5 festività previste in calendario;
le parti potranno avvalersi anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
gli incontri devono essere sempre voluti e graditi dal figlio minorenne;
dispone che il ricorrente contribuisca al mantenimento del Parte_1
figlio minorenne versando a , entro Persona_3 Controparte_1
il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie,
con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
dichiara non dovuto il pagamento, posto a carico del ricorrente Parte_1
dell'assegno mensile di mantenimento in favore delle figlie e
[...] Persona_1
, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
Persona_2
rigetta le altre domande;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 21 Novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Venera Condorelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14323/2020 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania, Via A. Mario n. 32, presso lo studio dell'avv. AMORE
CONCETTA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Chiuse Lunghe n. 39, presso C.F._2
lo studio dell'avv. CAVALLARO GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione da Parte_1
: ha esposto che le parti si sono sposate a Catania il Controparte_1
05.07.2013 e che dall'unione coniugale sono nati i figli in data 01.02.2004, Persona_1
il 05.10.2006 e il 28.10.2008. Persona_2 Persona_3
Il ricorrente ha chiesto di disporre l'affidamento dei figli minorenni con collocamento presso la madre e di porre a suo carico un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli dell'importo complessivo di Euro 450,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda volta a Controparte_1
pronunciare la separazione dei coniugi e alle domande relative all'affidamento e al collocamento dei figli minorenni: ha, poi, chiesto di porre a carico del ricorrente un assegno mensile di mantenimento di Euro 1.200,00, di cui Euro 450,00 per sé ed Euro 750,00 per i tre figli.
All'udienza presidenziale del 23.09.2021 sono comparse entrambi i coniugi per il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 23.09.2021, è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori, con collocamento presso la resistente, è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima ed è stato posto a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo complessivo di Euro 600,00
per i figli, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie ed ha rigettato la richiesta di mantenimento per sé formulata dalla resistente, ritenuto che la predetta aveva all'epoca 41 anni
2 e che ha dichiarato di percepire il c.d. reddito di cittadinanza dell'importo mensile di Euro
800,00.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e . Controparte_1
Appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento condiviso del figlio minorenne con collocamento presso la madre . Persona_3 Controparte_1
Non va assegnata la casa coniugale, in mancanza della relativa domanda.
Le modalità del diritto di visita tra il figlio minorenne ed il padre Persona_3
possono essere demandate alla volontà del figlio stesso, tenuto conto dell'età del ragazzo, oggi sedicenne, e solamente in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti vanno disciplinate come in dispositivo.
Nulla invece va disposto in ordine all'affidamento e collocamento delle figlie
[...]
e , divenute maggiorenni nel corso del procedimento. Persona_2 Persona_1
Venendo alle questioni di natura economica, la resistente ha concluso chiedendo il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé ed in favore del figlio minorenne e Per_3
della LI maggiorenne esponendo che la predetta abita con lei;
il ricorrente Persona_2
si è opposto sia alla domanda di mantenimento per la LI esponendo che la Persona_2
ragazza da quando è divenuta maggiorenne ha deciso di abitare con lui, nonché alla domanda di mantenimento per sé spiegata dalla ricorrente.
Va rilevato che entrambe le parti, comunque, non hanno prodotto le dichiarazioni reddituali,
nonostante i plurimi inviti del Giudice istruttore in atti;
appare, comunque, incontroversa la
3 circostanza che le stesse abbiano in passato percepito il c.d. reddito di cittadinanza, e che attualmente senza occupazione.
Ebbene, appare opportuno porre a carico del ricorrente il Parte_1
pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio minorenne
[...]
dell'importo di Euro 300,00, da versare a Persona_3 Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza.
La domanda della resistente volta a porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della LI maggiorenne va rigettata, non avendo la Persona_2
stessa provato la circostanza che la LI maggiorenne abiti con lei, essendo questo il presupposto necessario, ancor prima di ulteriori valutazioni, per poter richiedere alla controparte la corresponsione di un contributo al mantenimento.
Va, poi, rilevato che le parti nulla hanno esposto in ordine alla LI , Persona_1
ormai maggiorenne.
Ebbene, va appena rilevato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale,
“l'obbligo di mantenimento legale della prole cessa con la maggiore età del figlio in
concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione;
in
seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente
provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto
preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale
o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro” (Cass. Civ., sez. I,
14.8.2020 n. 17183; si v., altresì, Cass. Civ., sez. VI, 29.12.2020 n. 29779).
Pertanto, va dichiarato non dovuto il pagamento, posto a carico del ricorrente, dell'assegno mensile di mantenimento in favore delle figlie e , Persona_1 Persona_2
con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza.
4 Va, infine, rigettata la domanda di mantenimento formulata per sé da
[...]
, non avendo dimostrato, né documentalmente né proponendo mezzi di CP_1
prova utili a tal fine, l'esistenza di un divario economico di apprezzabile entità tra le parti o di un determinato tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza matrimoniale, peraltro cessata di fatto sin dall'anno 2013.
Va, peraltro, rilevato che non è stata svolta attività istruttoria, non avendo le parti avanzato all'uopo alcuna richiesta istruttoria.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi Persona_3
i genitori, con collocamento presso la resistente;
Controparte_1
dispone che il padre possa sempre vedere e tenere con sé il Parte_1
figlio minorenne , compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e Persona_3
del figlio stesso (e segnatamente di quelle scolastiche), e solamente in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore
15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori
5 festività previste in calendario;
le parti potranno avvalersi anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
gli incontri devono essere sempre voluti e graditi dal figlio minorenne;
dispone che il ricorrente contribuisca al mantenimento del Parte_1
figlio minorenne versando a , entro Persona_3 Controparte_1
il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie,
con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
dichiara non dovuto il pagamento, posto a carico del ricorrente Parte_1
dell'assegno mensile di mantenimento in favore delle figlie e
[...] Persona_1
, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
Persona_2
rigetta le altre domande;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 21 Novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Venera Condorelli
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