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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 19/12/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1993/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. 1993/2023 R.G.,
promossa da
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con gli avv. CECCARELLI TONY e D'ONOFRI ILARIA e con domicilio eletto presso il loro studio in Frosinone, via Marco Tullio Cicerone n. 129/A, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione dd. 30.5.2023
parte attrice opponente
contro
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con gli avv. GIARDINI ANDREA e CAVALLO IOLANDA e con domicilio eletto presso il loro studio in Bologna, Via Santo Stefano 43, giusta procura in calce alla memoria di nomina di nuovo difensore dd. 19.2.2024
parte convenuta opposta
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Bolzano n. 621/2023 dd. 28.4.2023
CONCLUSIONI
del procuratore di parte attrice opponente: vedi note di trattazione scritta dd. 19.11.2025
del procuratore di parte convenuta opposta: vedi note di trattazione scritta dd. 19.11.2025
pagina 1 di 6 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. È incontestato tra le parti che della merce appartenente all'odierna opponente Parte_1
Parte (d'ora in avanti, per brevità, ) sia stata depositata presso il magazzino di
[...] Controparte_1
(d'ora in avanti, per brevità, ), sito in Montecchio di Vallefoglia, via Marche n. 1.
[...] CP_1
afferma di essersi avveduta della presenza di tale merce soltanto nel mese di novembre 2022, CP_1
allorquando venne nominato un nuovo responsabile di filiale, e di aver conseguentemente emesso in data 22.12.2022 fattura per il pagamento dei servizi di deposito e custodia prestati, alle tariffe
Parte normalmente applicate, per l'importo totale di € 23.800,00 + IVA. afferma, invece, che il deposito della merce sarebbe avvenuto in virtù dell'accordo verbale intercorso tra Persona_1
Parte dipendente di e la legale rappresentante di , e che le parti avrebbero CP_1 Persona_2
pattuito un compenso mensile di Euro 1.100,00 + IVA.
Parte È poi incontestato che un incaricato di si sia presentato, in data 11.1.2023, presso il magazzino di per ottenere la riconsegna della merce ivi depositata, pur non avendo corrisposto l'importo CP_1
Parte fatturato da A seguito del rifiuto della consegna opposto da si rivolgeva al CP_1 CP_1
Tribunale di Pesaro per ottenere un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c.
Parte Il Tribunale di Pesaro condannava a restituire a i beni in deposito, ad eccezione di beni CP_1
per un valore complessivo di 35.000,00 Euro (valore da intendersi quale “prezzo medio” degli stessi,
come precisato con successiva ordinanza del Tribunale di Pesaro), sui quali veniva riconosciuto il diritto di ritenzione in capo a CP_1
Con ricorso per decreto ingiuntivo, chiedeva quindi al Tribunale di Bolzano Controparte_1
l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di Euro 35.154,71 (dato dalla somma di Euro 35.000,00
- riconosciuto dal Tribunale di Pesaro come quantificazione minima per i servizi resi - e di Euro 154,71
per costi notarili documentalmente provati), oltre interessi, spese ed accessori di legge.
Parte
1.2. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Bolzano, contestando il quantum dell'importo ingiunto sulla base dell'asserito accordo pagina 2 di 6 Parte verbale intercorso tra di e la legale rappresentante di ed affermando che Per_1 CP_1 CP_1
Parte avrebbe soddisfatto il proprio diritto di credito mediante esercizio del diritto di ritenzione.
proponeva inoltre domanda riconvenzionale per il danno da lucro cessante asseritamente patito, pari ad
Euro 50.000,00, per il risarcimento del danno derivante dal danneggiamento della merce depositata presso quantificato in Euro 15.000,00, nonché per danno all'immagine, quantificato in Euro CP_1
30.000,00.
1.3. si è costituita in giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti fornita da controparte ed CP_1
affermando che il proprio diritto di credito non potesse ritenersi soddisfatto mediante esercizio del diritto di ritenzione, essendo questo uno strumento posto a garanzia del creditore in attesa dell'adempimento. proponeva a sua volta domanda riconvenzionale per l'importo di Euro CP_1
Parte 8.554,00 - pari al maggior ammontare del corrispettivo dovuto per i servizi resi in favore di rispetto all'importo ingiunto di Euro 35.000,00 - e per l'ulteriore importo di Euro 7.259,00 a titolo di compenso per il periodo di esercizio del diritto di ritenzione (mesi di marzo e aprile 2023) sino
Parte all'effettivo ritiro di tutta la merce da parte di
2.1. L'eccezione d'incompetenza territoriale, come formulata dalla parte attrice opponente, è
inammissibile.
Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello in base al quale “nelle cause
relative a diritti di obbligazione il convenuto ha l'onere di eccepire nella comparsa di risposta, a pena
di decadenza, l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri
previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente in relazione ai criteri
medesimi, a pena di inefficacia dell'eccezione, quale è il giudice che ritiene competente, senza che,
verificatasi la suddetta decadenza o risultata, comunque, inefficace l'eccezione, il giudice possa
rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità o incompletezza della
eccezione stessa, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non (o non
pagina 3 di 6 efficacemente) contestato (Cass. n. 8224/1999; Cass. n. 12465/2002)” (cfr. ex multis Cass. Civ., sez. II,
ordinanza n. 27054 dd. 8.10.2025).
Nel caso in esame parte opponente (nella sua qualità di parte convenuta in senso sostanziale) si è
limitata ad indicare quale giudice ritenuto competente il Tribunale di Pesaro, senza precisare in base a quale criterio di collegamento e senza tantomeno contestare l'asserita incompetenza del Tribunale di
Bolzano con riferimento a tutti i concorrenti criteri di collegamento.
Ne consegue l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale.
2.2. Parte convenuta opposta ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per nullità della procura alle liti rilasciata da Parte_1
Va premesso che la procura risulta nulla quando la sottoscrizione è illeggibile e né dal testo della procura, né dall'intestazione dell'atto processuale è possibile desumere il nome e la specifica carica sociale del soggetto che ha conferito il mandato, impedendo così la verifica dei suoi poteri rappresentativi.
Nel caso in esame, l'atto di citazione è stato proposto da in p.l.r.p.t.” (vedi Parte_1
l'intestazione dell'atto introduttivo) e anche la procura alle liti in calce all'atto di citazione è stata rilasciata da “ in p.l.r.p.t.”, senza l'indicazione del soggetto persona fisica che Parte_1
riveste tale qualifica. Neppure dalla sottoscrizione della procura alle liti è possibile individuare il soggetto che funge da legale rappresentante della società, dal momento che tale sottoscrizione è
illeggibile.
A seguito della tempestiva eccezione di nullità della procura alle liti sollevata dalla parte opposta la parte attrice opponente non ha provveduto nella prima difesa utile, ossia con Controparte_1
la prima memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., alla sanatoria della nullità eccepita. L'opponente
[...]
infatti, non ha depositato una nuova procura alle liti che riportasse il nominativo della Parte_1
legale rappresentante con la sua sottoscrizione, ma si è limitata a depositare visura camerale dalla quale risultava il nominativo della legale rappresentante.
pagina 4 di 6 Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, se l'eccezione di difetto di procura viene eccepita da controparte, è necessaria un'attività propria ed immediata della parte contro la quale viene eccepito il difetto di procura, la quale deve, entro la prima difesa utile, produrre i documenti necessari per sanare la procura o produrre una nuova procura (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n. 12868/2025 dd. 4.5.2025:
“Laddove, poi, il difetto di rappresentanza sostanziale o processuale venga eccepito dalla
controparte, la parte interessata ha l'onere di produrre immediatamente con la prima difesa utile la
documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio;
nel qual caso, non opera il meccanismo di
assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ., prescritto solo per il caso di rilievo
officioso (Cass., n. 29244/2021), ma opera, anche in questo caso, l'efficacia sanante ex tunc della
produzione della parte (Cass., n. 23940/2019). In sostanza, nel caso in cui l'eccezione di difetto di
rappresentanza di una parte sia stata tempestivamente proposta da altra parte, quella interessata è
tenuta ad attivarsi producendo immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non rilevando
l'assegnazione, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. di un termine perentorio per provvedervi, giacché
sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire e attivarsi per conseguire la sanatoria, in
mancanza della quale la nullità diviene insanabile”).
Dal momento che la nullità della procura è stata tempestivamente eccepita da e Controparte_1
non ha provveduto alla relativa sanatoria entro la prima difesa utile, il vizio è Controparte_2
divenuto insanabile.
L'opposizione proposta va pertanto dichiarata inammissibile.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Parte opponente va quindi condannata alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite del presente giudizio, che vengono liquidate in base ai parametri del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tab. n. 2,
scaglione di valore da Euro 52.001,00 ad Euro 260.000,00) secondo i valori medi per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale, e con applicazione del valore minimo per la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite del presente Controparte_1
giudizio, che si liquidano nel seguente modo: € 11.268,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge, oltre spese successive necessarie.
Bolzano, 19/12/2025.
La Giudice
dott.ssa Cristina Longhi
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