Decreto cautelare 7 marzo 2026
Sentenza breve 15 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza breve 15/04/2026, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01692/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00926/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 926 del 2026, proposto da
OR LV, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per Gli Affari Europei, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ministero dell'Economia e Finanze, Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il Pnrr – Struttura di Missione per il Pnr, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di I e II grado, relativo ai posti banditi nella Regione Lombardia per la classe concorsuale A047 - Scienze matematiche applicate, indetto con d.D.G. 09.10.2025 prot. n. 2939;
b) degli esiti della prova orale del concorso in parola, con riguardo ai colloqui tenutisi in data 04.03.2026 presso l'I.I.S. “R. Pandini” di Sant'Angelo Lodigiano, laddove determinano l'esclusione del ricorrente;
c) del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, recante la formalizzazione delle operazioni selettive svolte per l'espletamento della prova orale con riguardo ai colloqui tenutisi in data 04.03.2026, nella parte in cui si dispone l'esclusione del ricorrente;
d) dell'atto del 04.03.2026, a firma del Presidente della Commissione esaminatrice, dott.ssa Daniela Verdi, recante giustificativo per l'assenza dal lavoro, laddove si attesta che non è stata consentita l'ammissione del ricorrente alla prova sebbene presentatosi con un lieve ritardo (20 min) rispetto all'orario di convocazione;
e) dell'Avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 6993 del 09.02.2026 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), recante convocazione alle prove orali per la classe di concorso A047 - Scienze matematiche applicate e relativo calendario dei colloqui;
f) della mail inoltrata in data 09.02.2025, recante comunicazione della data di svolgimento del colloquio conclusivo del concorso de quo;
g) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
per l'accertamento e la declaratoria
del diritto del ricorrente ad essere ammesso al concorso di cui è causa;
per l'effetto, per la condanna, anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm., delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre l'ammissione del ricorrente alle prove orali del concorso di cui è causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per Gli Affari Europei;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2026 il dott. RE LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento di esclusione dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di I e II grado, relativo ai posti banditi nella Regione Lombardia per la classe concorsuale A047 - Scienze matematiche applicate, indetto con d.D.G. 09.10.2025 prot. n. 2939.
1.1. In fatto, il ricorrente ha dedotto di aver superato la prova scritta del concorso, e di essere stato convocato per la prova orale in data 4.3.2026. A quest’ultima prova il ricorrente sarebbe arrivato con un ritardo di poco più di 10 minuti rispetto all’orario indicato nella nota di convocazione (ore 14), a causa di una imprevista congestione del traffico urbano. In ragione di ciò, egli è stato escluso dalla prova, e quindi dal concorso, sebbene al momento del suo ingresso in aula fosse stata espletata soltanto l’attività preliminare di definizione, mediante sorteggio, dell’ordine di svolgimento dei colloqui della giornata e delle tracce assegnate.
1.2. In diritto, è stato articolato un motivo di ricorso, sintetizzato come segue: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 e dei principi di imparzialità e trasparenza; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990; violazione dell’art. 406 del d.lgs. n. 297/1994 e del principio di tassatività delle cause di esclusione; violazione del d.P.R. n. 487/1994; violazione dei principi di favor partecipationis e di legittimo affidamento; violazione dell’art. 12 della lex specialis; motivazione incongrua, illogica e contraddittoria; eccesso di potere per sproporzione e irragionevolezza”. I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in quanto hanno determinato l’esclusione del ricorrente dalla prova orale per un ritardo di pochi minuti, in assenza di una previsione normativa o di bando che ricolleghi a tale condotta una simile sanzione espulsiva. La lex specialis , infatti, prevederebbe l’esclusione unicamente nell’ipotesi di mancata presentazione, da intendersi come assenza, e non anche nel caso di mero ritardo.
Tale interpretazione sarebbe coerente con la diversa natura della prova orale rispetto a quella scritta: mentre quest’ultima richiede lo svolgimento contestuale per garantire anonimato e par condicio , il colloquio può essere differito o recuperato senza pregiudizio per gli altri candidati né per l’organizzazione della procedura.
Nel caso di specie, il ricorrente si sarebbe comunque presentato quando le operazioni erano ancora in fase iniziale, sicché la Commissione avrebbe potuto ammetterlo, eventualmente collocandolo in coda. L’esclusione sarebbe pertanto sproporzionata, irragionevole e lesiva dei principi di buon andamento e favor partecipationis , non essendo ravvisabile alcuna concreta esigenza pubblica tale da giustificare una misura così afflittiva.
Inoltre, la pretesa di una “valida giustificazione” del ritardo introdurrebbe un criterio non previsto dal bando e rimette alla Commissione un potere discrezionale indeterminato, con conseguente violazione dei principi di trasparenza e imparzialità.
2. Si sono costituite le Amministrazioni resistenti, per resistere al ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 13 aprile 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e, dopo la discussione, la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso appare manifestamente infondato e come tale suscettibile di essere definito nel merito con sentenza in forma semplificata ex art. 60, c.p.a., come da avviso in tal senso dato alle parti presenti in camera di consiglio.
4.1. Risulta dagli atti di causa che il ricorrente fosse stato convocato per lo svolgimento della prova orale alle ore 14:00 del 4 marzo 2026 (Doc. 5), e che egli non fosse presente all’ora prestabilita. Secondo quanto affermato nel ricorso, l’istante sarebbe arrivato presso la sede concorsuale con poco più di 10 minuti di ritardo; nel giustificativo per l’assenza dal lavoro sottoscritto dal Presidente della Commissione esaminatrice (doc. 7) si legge, in maniera sostanzialmente coincidente, che il candidato “ si è presentato alle ore 14:20 Presso la sede di concorso, classe di concorso A047, per affrontare la prova orale dell’esame”.
4.2. Il bando di concorso (Doc. 1 allegato al ricorso) prevedeva, con riferimento allo svolgimento delle prove, che « Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 6, la mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale » (art. 12, co. 2).
Pertanto, alla stregua della lex specialis , non impugnata da parte ricorrente, è dunque evidente che l’ingresso, da parte della ricorrente, nella sede concorsuale alle 14:20 è tardivo, e comportando la non presenza del candidato nella sede concorsuale alle ore 14,00, ne ha determinato la legittima esclusione.
4.3. Più in generale, l’obbligo di rispettare l’orario di convocazione in un concorso pubblico si ricollega innanzitutto al principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost. La fissazione di un orario certo per lo svolgimento delle prove permette infatti alla Commissione di programmare e svolgere le operazioni in modo ordinato, regolare e prevedibile, evitando rallentamenti e disfunzioni che potrebbero compromettere l’efficienza dell’azione amministrativa.
In quest’ottica, la Commissione deve poter fare affidamento sulla presenza dei candidati in base a quanto stabilito nelle convocazioni, senza essere costretta a continue modifiche, che introdurrebbero elementi di incertezza e discrezionalità difficilmente controllabili.
La puntualità è altresì funzionale a garantire la par condicio tra i candidati. Le prove orali, pur non richiedendo – a differenza di quelle scritte - una contestualità assoluta, devono comunque essere svolte in condizioni uniformi. L’ingresso tardivo di candidati in sede di esame potrebbe incidere sui tempi di attesa degli altri concorrenti, alterare l’ordine dei colloqui o, addirittura, determinare indebiti vantaggi (ad esempio, maggior tempo per la preparazione o conoscenza indiretta dell’andamento delle prove).
Infine, la previsione dell’obbligo di puntualità risponde anche a esigenze di economicità dell’azione amministrativa, in quanto evita sprechi di tempo e di risorse pubbliche derivanti dai ritardi e dalla necessità di riorganizzare le sedute concorsuali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, 13 dicembre 2022, n. 10914; TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 27 dicembre 2017, n. 6072; TAR Umbria, 8 ottobre 2015, n. 459).
4.4. A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, anche volendo prescindere dal chiaro disposto dell’art. 12, co. 2 del bando, sopra richiamato e non oggetto di impugnazione, parte ricorrente non ha comprovato l’esistenza di cause eccezionali idonee a giustificare il proprio ritardo alla prova orale. Il ricorrente ha infatti unicamente dedotto una “ imprevista congestione del traffico urbano ” non meglio precisata, né documentata.
4.5. Analogamente, resta indimostrato nell’odierno giudizio che, al momento dell’ingresso del candidato in aula, fosse stata espletata soltanto l’attività preliminare di definizione, mediante sorteggio, dell’ordine di svolgimento dei colloqui della giornata e delle tracce assegnate.
5. In conclusione, alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.
6. La peculiarità della vicenda e la sostanziale assenza di attività difensiva delle Amministrazioni resistenti giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti costituite. Nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra tutte le parti costituite le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE MI, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
RE LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE LI | TE MI |
IL SEGRETARIO