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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/11/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 892/2017 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Antonio
Larussa per parte attrice, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c.,
depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 892 del R.G.A.C. 2017, promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Larussa;
ATTORE
CONTRO
(C.F.: , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato dal Comandante della Polizia Municipale;
CONVENUTO
NONCHE'
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Clerici;
CONVENUTA
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 23.03.2017 ha proposto opposizione avverso l'atto di Parte_1
pignoramento presso terzi n. 16954/D, emesso da notificato il 7.12.2016, per la Controparte_3 somma complessiva di € 1.879,00 a titolo di sanzioni amministrative per contravvenzione al Codice della Strada, deducendo - quali motivi di doglianza - l'omessa notifica dei verbali sottesi all'atto impugnato e della ingiunzione di pagamento, oltre alla nullità dell'ingiunzione di pagamento per violazione dell'art. 27, L. n. 689/81, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e la mancata allegazione delle stesse all'atto di pignoramento.
Tanto premesso, l'istante ha invocato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertata
l'illegittimità della cartella oggi censurata per tutte le motivazioni su espletate, annullare il suddetto provvedimento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura gravati da accessori fiscali e previdenziali come per legge da distrarsi a favore del procuratore che ne fa richiesta ai sensi di legge”.
Con atto depositato in data 16.04.2018 si è costituito il deducendo il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva, l'avvenuta regolare notifica dei verbali sottesi all'atto impugnato e la valida applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 27 della L. n. 689/81, così rassegnando le seguenti conclusioni: “preliminarmente 1) dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa dello scrivente per carenza di legittimazione passiva ed estraneità CP_1 dell'Ente creditore rispetto alle eccezioni sollevate da arte attrice (atto di pignoramento verso terzi); in subordine e nel merito a) respingere il proposto ricorso in opposizione perché le argomentazioni addotte sono giuridicamente ingiustificate e inconsistenti , per l'effetto, confermare, nel diritto e nel merito, la legittimità della procedura e degli atti ad essa conseguenti
e/o consegnati relativi all'illecito accertato e ritualmente contestato con atto di pignoramento verso terzi n. 16954/D (verbale n. 784p//2014 del 19/03/2014 e n. 17072T/2014 del 7/11/2014) a carico di;
b) Comminare applicando, in rapporto alla gravità della violazione e al Parte_1 comportamento della contravvenuta, nella commissione della stessa, la sanzione pecuniaria prevista per tale fattispecie illecita dallo stesso Codice oltre le spese di procedimento”.
Con comparsa depositata il 27/04/2018 si è costituita in giudizio deducendo: di aver Controparte_3
ricevuto incarico dal Comune di di riscuotere coattivamente le entrate comunali;
Controparte_1
che, avvalendosi della procedura di riscossione mediante ingiunzione, aveva provveduto alla notifica dell'ingiunzione di pagamento in data 6.11.2015 e che, in difetto di pagamento, era stata notificata l'intimazione di pagamento ed il successivo pignoramento presso terzi (tanto al , Pt_1
quanto al terzo pignorato). Ha, poi, contestato le avverse deduzioni rilevando l'inammissibilità dell'opposizione per decadenza ex art. 617 c.p.c.; la regolare notifica dell'ingiunzione di pagamento, della intimazione di pagamento e dell'atto di pignoramento. Ha, quindi, concluso chiedendo: “In VIA PRELIMINARE: - Accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art 617 cpc del ricorso in quanto tardivo (motivi relativi all'omessa notifica degli atti precedenti al pignoramento ed ai vizi formali degli atti precedenti al pignoramento). Accertare e dichiarare che l'opposizione ex art 615 c.p.c. (maggiorazioni semestrali contenute nell'ingiunzione) è inammissibile poiché relativa a fatti estintivi od impeditivi antecedenti alla formazione del titolo esecutivo (ingiunzione mai opposta nei termini di legge con conseguente irretrattabilità del credito sotteso alla stessa).
NEL MERITO. In via principale – Respingere le domande ex adverso formulate tutte, ivi compresa la richiesta di sospensione, poiché gravemente infondate in fatto ed in diritto. - Con il favore delle spese, da distrarsi a favore dell'avv Clerici quale antistatario ex art. 93 c.p.c.”
La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre rilevare che “in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato” (cfr. Cass. civile, sez. III, 18/05/2021, n. 13533). Al riguardo, la
Cassazione di recente ha avuto modo di precisare che “la sussistenza del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato, allorquando la fase di merito sia stata tempestivamente
introdotta nei confronti di uno solo di essi, impone al giudice di quest'ultima di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., mentre, ai fini del rispetto della struttura bifasica del procedimento, è sufficiente che la fase sommaria si sia svolta nei confronti di uno solo dei legittimati passivi, nei cui confronti sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo” (cfr.
Cass. 30491/2022).
Nel caso di specie, la manifesta improcedibilità dell'odierna opposizione per le ragioni che saranno a breve illustrate rende superflua - giacché del tutto ininfluente sull'esito del procedimento - la fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato litisconsorte necessario, atteso che la concessione di detto termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti;
ed infatti, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli articoli 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (ex multis,
Cassazione civile sez. III, 9.5.2022, n. 14554).
2. A tanto va, altresì, aggiunto come la Suprema Corte di Cassazione abbia avuto modo di chiarire che "la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché
619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina
l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena" (Cassazione civile, sez. III, 11/10/2018, n. 25170).
Ed infatti - ha efficacemente chiarito la Suprema Corte - anche laddove l'opponente non intenda invocare l'adozione di provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 624 c.p.c., e/o dell'art. 618 c.p.c., resta - comunque - ferma l'esigenza che l'opposizione venga introdotta con ricorso indirizzato al giudice dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione) e che il contraddittorio sulla relativa domanda si svolga preventivamente in seno al processo esecutivo e, dunque, prima della instaurazione del giudizio di merito in sede di cognizione ordinaria davanti al giudice competente per materia e per valore, secondo il rito applicabile in relazione all'oggetto del contendere, nel termine perentorio all'uopo assegnato dal giudice dell'esecuzione.
D'altra parte, la struttura cd. bifasica delle opposizioni esecutive è prevista dalla legge in funzione di una pluralità di esigenze, non riconducibili al solo interesse della parte opponente, ma anche (e soprattutto) volte ad assicurare il perseguimento di finalità di carattere pubblicistico e di tutela delle altre parti del processo esecutivo, nonché del regolare andamento di quest'ultimo, esigenze che quindi non possono ritenersi derogabili e rimesse alla volontà della sola parte opponente. L'indicata struttura bifasica, in quest'ottica, ha la finalità di assicurare che della proposizione di un'opposizione esecutiva sia immediatamente reso edotto il giudice dell'esecuzione, al quale è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione (o comunque da indurre le parti a rinunciarvi e/o comunque a trovare un accordo), con evidenti effetti deflattivi sul contenzioso ordinario a cognizione piena.
Essa ha poi lo scopo di rendere possibile la conoscenza dell'avvenuta proposizione di un'opposizione a tutte le parti del processo esecutivo, anche se non direttamente interessate dall'opposizione stessa o se intervenute successivamente ad essa (anche quelle parti, quindi, che eventualmente non possano ritenersi litisconsorti nel giudizio di merito dell'opposizione), nonché ad eventuali altri soggetti che abbiano un interesse di fatto in proposito (si pensi ai potenziali interessati all'acquisto dei beni pignorati;
questi ultimi, in virtù del meccanismo di introduzione delle opposizioni esecutive previsto dalla legge, vengono messi in condizione di venire a conoscenza dell'avvenuta proposizione delle suddette opposizioni consultando il fascicolo dell'esecuzione; lo stesso custode dei beni pignorati viene posto in condizione di poter fornire loro la relativa informazione, restandone così favorita la complessiva efficienza del processo di espropriazione). Si tratta di soggetti il cui interesse ad avere diretta ed immediata conoscenza di tutte le vicende che potrebbero in qualche modo determinare l'inefficacia degli atti esecutivi ha un indubbio rilievo, anche pubblicistico, nell'ottica del vigente sistema normativo.
Sotto un più ampio profilo sistematico, inoltre, si deve osservare che la stessa previsione dell'assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione - all'esito della preliminare fase sommaria che si svolge davanti a lui - di un termine perentorio per l'instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione, non avrebbe alcun senso se dalla fase sommaria si potesse prescindere, a discrezione dell'opponente, laddove quest'ultimo non intendesse richiedere provvedimenti cautelari nell'ambito del processo esecutivo.
Se l'eventuale tardiva instaurazione/riassunzione della fase di merito a cognizione piena dell'opposizione stessa determina l'improcedibilità della relativa azione (si tratta di una situazione in cui sostanzialmente si determina l'improseguibilità del giudizio a cognizione piena, ovvero, osservando il fenomeno sotto altra prospettiva, l'improponibilità della domanda di merito), altrettanto deve dirsi per l'ipotesi di omessa o tardiva notifica dell'originario atto introduttivo della fase sommaria dell'opposizione nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 2, e/o art. 618 c.p.c., comma 1, dal momento che in tale ipotesi, non potendo essere concesso un nuovo termine per la notifica dell'originario ricorso, stante la perentorietà del primo termine assegnato, dovrà essere eventualmente proposto un ulteriore ricorso, con tutte le conseguenze del caso (in particolare, l'azione di merito a cognizione piena eventualmente introdotta - nonostante l'omesso svolgimento della fase preliminare sommaria, per l'omessa, tardiva o irregolare instaurazione del contraddittorio in sede esecutiva non potrà che essere dichiarata a sua volta improponibile).
La conseguenza dell'improcedibilità della fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione, nel caso in cui non siano correttamente osservate le modalità di introduzione e di prosecuzione del procedimento, secondo la struttura bifasica normativamente delineata, non può che condurre alla medesima conclusione anche nell'ipotesi in cui la fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione sia addirittura del tutto omessa. Anche in tal caso, cioè, la fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione sarà improcedibile (e quindi la relativa domanda improponibile), in quanto non preceduta e correttamente raccordata con la necessaria ed indefettibile preventiva fase a cognizione sommaria del medesimo giudizio davanti al giudice dell'esecuzione.
3. Ciò premesso e venendo all'esame dell'odierna res controversa, appare di tutta evidenza come la parte odierna attrice abbia proposto opposizione avverso l'atto di pignoramento de quo direttamente in sede di merito e, dunque, al giudice della cognizione, senza il preventivo svolgimento della ineludibile fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione.
Pertanto - sulla scorta della sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, e stante l'acclarata inderogabilità della fase preliminare sommaria delle opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione - il presente giudizio di opposizione non potrà che essere dichiarato improcedibile, restando così assorbito lo scrutinio di ogni ulteriore profilo sollevato dalle parti.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del modesto livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 250,00 per la fase di studio;
€ 250,00 per la fase introduttiva;
€ 450,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 450,00 per la fase decisionale).
Quanto alla posizione del essendosi questi avvalso di un funzionario Controparte_1
delegato, nulla può essere riconosciuto a titolo di onorari di causa, né a titolo di rimborso delle spese in mancanza di apposita nota che rechi le spese vive debitamente documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 892/2017 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara l'improcedibilità dell'opposizione proposta da . Parte_1
2) Condanna l'opponente a rifondere - in favore di in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente giudizio che vengono liquidate in complessivi € 1.400,00, oltre accessori come per legge, con distrazione a beneficio del procuratore dichiaratosi antistatario.
3) Nulla per le spese tra l'attore ed il Controparte_1
Così deciso in Castrovillari, 28.11.2025
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetto UPP, Dott.ssa Federica Farno.
Proc. n. 892/2017 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Antonio
Larussa per parte attrice, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c.,
depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 892 del R.G.A.C. 2017, promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Larussa;
ATTORE
CONTRO
(C.F.: , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato dal Comandante della Polizia Municipale;
CONVENUTO
NONCHE'
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Clerici;
CONVENUTA
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 23.03.2017 ha proposto opposizione avverso l'atto di Parte_1
pignoramento presso terzi n. 16954/D, emesso da notificato il 7.12.2016, per la Controparte_3 somma complessiva di € 1.879,00 a titolo di sanzioni amministrative per contravvenzione al Codice della Strada, deducendo - quali motivi di doglianza - l'omessa notifica dei verbali sottesi all'atto impugnato e della ingiunzione di pagamento, oltre alla nullità dell'ingiunzione di pagamento per violazione dell'art. 27, L. n. 689/81, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e la mancata allegazione delle stesse all'atto di pignoramento.
Tanto premesso, l'istante ha invocato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertata
l'illegittimità della cartella oggi censurata per tutte le motivazioni su espletate, annullare il suddetto provvedimento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura gravati da accessori fiscali e previdenziali come per legge da distrarsi a favore del procuratore che ne fa richiesta ai sensi di legge”.
Con atto depositato in data 16.04.2018 si è costituito il deducendo il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva, l'avvenuta regolare notifica dei verbali sottesi all'atto impugnato e la valida applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 27 della L. n. 689/81, così rassegnando le seguenti conclusioni: “preliminarmente 1) dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa dello scrivente per carenza di legittimazione passiva ed estraneità CP_1 dell'Ente creditore rispetto alle eccezioni sollevate da arte attrice (atto di pignoramento verso terzi); in subordine e nel merito a) respingere il proposto ricorso in opposizione perché le argomentazioni addotte sono giuridicamente ingiustificate e inconsistenti , per l'effetto, confermare, nel diritto e nel merito, la legittimità della procedura e degli atti ad essa conseguenti
e/o consegnati relativi all'illecito accertato e ritualmente contestato con atto di pignoramento verso terzi n. 16954/D (verbale n. 784p//2014 del 19/03/2014 e n. 17072T/2014 del 7/11/2014) a carico di;
b) Comminare applicando, in rapporto alla gravità della violazione e al Parte_1 comportamento della contravvenuta, nella commissione della stessa, la sanzione pecuniaria prevista per tale fattispecie illecita dallo stesso Codice oltre le spese di procedimento”.
Con comparsa depositata il 27/04/2018 si è costituita in giudizio deducendo: di aver Controparte_3
ricevuto incarico dal Comune di di riscuotere coattivamente le entrate comunali;
Controparte_1
che, avvalendosi della procedura di riscossione mediante ingiunzione, aveva provveduto alla notifica dell'ingiunzione di pagamento in data 6.11.2015 e che, in difetto di pagamento, era stata notificata l'intimazione di pagamento ed il successivo pignoramento presso terzi (tanto al , Pt_1
quanto al terzo pignorato). Ha, poi, contestato le avverse deduzioni rilevando l'inammissibilità dell'opposizione per decadenza ex art. 617 c.p.c.; la regolare notifica dell'ingiunzione di pagamento, della intimazione di pagamento e dell'atto di pignoramento. Ha, quindi, concluso chiedendo: “In VIA PRELIMINARE: - Accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art 617 cpc del ricorso in quanto tardivo (motivi relativi all'omessa notifica degli atti precedenti al pignoramento ed ai vizi formali degli atti precedenti al pignoramento). Accertare e dichiarare che l'opposizione ex art 615 c.p.c. (maggiorazioni semestrali contenute nell'ingiunzione) è inammissibile poiché relativa a fatti estintivi od impeditivi antecedenti alla formazione del titolo esecutivo (ingiunzione mai opposta nei termini di legge con conseguente irretrattabilità del credito sotteso alla stessa).
NEL MERITO. In via principale – Respingere le domande ex adverso formulate tutte, ivi compresa la richiesta di sospensione, poiché gravemente infondate in fatto ed in diritto. - Con il favore delle spese, da distrarsi a favore dell'avv Clerici quale antistatario ex art. 93 c.p.c.”
La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre rilevare che “in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato” (cfr. Cass. civile, sez. III, 18/05/2021, n. 13533). Al riguardo, la
Cassazione di recente ha avuto modo di precisare che “la sussistenza del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato, allorquando la fase di merito sia stata tempestivamente
introdotta nei confronti di uno solo di essi, impone al giudice di quest'ultima di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., mentre, ai fini del rispetto della struttura bifasica del procedimento, è sufficiente che la fase sommaria si sia svolta nei confronti di uno solo dei legittimati passivi, nei cui confronti sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo” (cfr.
Cass. 30491/2022).
Nel caso di specie, la manifesta improcedibilità dell'odierna opposizione per le ragioni che saranno a breve illustrate rende superflua - giacché del tutto ininfluente sull'esito del procedimento - la fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato litisconsorte necessario, atteso che la concessione di detto termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti;
ed infatti, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli articoli 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (ex multis,
Cassazione civile sez. III, 9.5.2022, n. 14554).
2. A tanto va, altresì, aggiunto come la Suprema Corte di Cassazione abbia avuto modo di chiarire che "la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché
619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina
l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena" (Cassazione civile, sez. III, 11/10/2018, n. 25170).
Ed infatti - ha efficacemente chiarito la Suprema Corte - anche laddove l'opponente non intenda invocare l'adozione di provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 624 c.p.c., e/o dell'art. 618 c.p.c., resta - comunque - ferma l'esigenza che l'opposizione venga introdotta con ricorso indirizzato al giudice dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione) e che il contraddittorio sulla relativa domanda si svolga preventivamente in seno al processo esecutivo e, dunque, prima della instaurazione del giudizio di merito in sede di cognizione ordinaria davanti al giudice competente per materia e per valore, secondo il rito applicabile in relazione all'oggetto del contendere, nel termine perentorio all'uopo assegnato dal giudice dell'esecuzione.
D'altra parte, la struttura cd. bifasica delle opposizioni esecutive è prevista dalla legge in funzione di una pluralità di esigenze, non riconducibili al solo interesse della parte opponente, ma anche (e soprattutto) volte ad assicurare il perseguimento di finalità di carattere pubblicistico e di tutela delle altre parti del processo esecutivo, nonché del regolare andamento di quest'ultimo, esigenze che quindi non possono ritenersi derogabili e rimesse alla volontà della sola parte opponente. L'indicata struttura bifasica, in quest'ottica, ha la finalità di assicurare che della proposizione di un'opposizione esecutiva sia immediatamente reso edotto il giudice dell'esecuzione, al quale è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione (o comunque da indurre le parti a rinunciarvi e/o comunque a trovare un accordo), con evidenti effetti deflattivi sul contenzioso ordinario a cognizione piena.
Essa ha poi lo scopo di rendere possibile la conoscenza dell'avvenuta proposizione di un'opposizione a tutte le parti del processo esecutivo, anche se non direttamente interessate dall'opposizione stessa o se intervenute successivamente ad essa (anche quelle parti, quindi, che eventualmente non possano ritenersi litisconsorti nel giudizio di merito dell'opposizione), nonché ad eventuali altri soggetti che abbiano un interesse di fatto in proposito (si pensi ai potenziali interessati all'acquisto dei beni pignorati;
questi ultimi, in virtù del meccanismo di introduzione delle opposizioni esecutive previsto dalla legge, vengono messi in condizione di venire a conoscenza dell'avvenuta proposizione delle suddette opposizioni consultando il fascicolo dell'esecuzione; lo stesso custode dei beni pignorati viene posto in condizione di poter fornire loro la relativa informazione, restandone così favorita la complessiva efficienza del processo di espropriazione). Si tratta di soggetti il cui interesse ad avere diretta ed immediata conoscenza di tutte le vicende che potrebbero in qualche modo determinare l'inefficacia degli atti esecutivi ha un indubbio rilievo, anche pubblicistico, nell'ottica del vigente sistema normativo.
Sotto un più ampio profilo sistematico, inoltre, si deve osservare che la stessa previsione dell'assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione - all'esito della preliminare fase sommaria che si svolge davanti a lui - di un termine perentorio per l'instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione, non avrebbe alcun senso se dalla fase sommaria si potesse prescindere, a discrezione dell'opponente, laddove quest'ultimo non intendesse richiedere provvedimenti cautelari nell'ambito del processo esecutivo.
Se l'eventuale tardiva instaurazione/riassunzione della fase di merito a cognizione piena dell'opposizione stessa determina l'improcedibilità della relativa azione (si tratta di una situazione in cui sostanzialmente si determina l'improseguibilità del giudizio a cognizione piena, ovvero, osservando il fenomeno sotto altra prospettiva, l'improponibilità della domanda di merito), altrettanto deve dirsi per l'ipotesi di omessa o tardiva notifica dell'originario atto introduttivo della fase sommaria dell'opposizione nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 2, e/o art. 618 c.p.c., comma 1, dal momento che in tale ipotesi, non potendo essere concesso un nuovo termine per la notifica dell'originario ricorso, stante la perentorietà del primo termine assegnato, dovrà essere eventualmente proposto un ulteriore ricorso, con tutte le conseguenze del caso (in particolare, l'azione di merito a cognizione piena eventualmente introdotta - nonostante l'omesso svolgimento della fase preliminare sommaria, per l'omessa, tardiva o irregolare instaurazione del contraddittorio in sede esecutiva non potrà che essere dichiarata a sua volta improponibile).
La conseguenza dell'improcedibilità della fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione, nel caso in cui non siano correttamente osservate le modalità di introduzione e di prosecuzione del procedimento, secondo la struttura bifasica normativamente delineata, non può che condurre alla medesima conclusione anche nell'ipotesi in cui la fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione sia addirittura del tutto omessa. Anche in tal caso, cioè, la fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione sarà improcedibile (e quindi la relativa domanda improponibile), in quanto non preceduta e correttamente raccordata con la necessaria ed indefettibile preventiva fase a cognizione sommaria del medesimo giudizio davanti al giudice dell'esecuzione.
3. Ciò premesso e venendo all'esame dell'odierna res controversa, appare di tutta evidenza come la parte odierna attrice abbia proposto opposizione avverso l'atto di pignoramento de quo direttamente in sede di merito e, dunque, al giudice della cognizione, senza il preventivo svolgimento della ineludibile fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione.
Pertanto - sulla scorta della sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, e stante l'acclarata inderogabilità della fase preliminare sommaria delle opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione - il presente giudizio di opposizione non potrà che essere dichiarato improcedibile, restando così assorbito lo scrutinio di ogni ulteriore profilo sollevato dalle parti.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del modesto livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 250,00 per la fase di studio;
€ 250,00 per la fase introduttiva;
€ 450,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 450,00 per la fase decisionale).
Quanto alla posizione del essendosi questi avvalso di un funzionario Controparte_1
delegato, nulla può essere riconosciuto a titolo di onorari di causa, né a titolo di rimborso delle spese in mancanza di apposita nota che rechi le spese vive debitamente documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 892/2017 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara l'improcedibilità dell'opposizione proposta da . Parte_1
2) Condanna l'opponente a rifondere - in favore di in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente giudizio che vengono liquidate in complessivi € 1.400,00, oltre accessori come per legge, con distrazione a beneficio del procuratore dichiaratosi antistatario.
3) Nulla per le spese tra l'attore ed il Controparte_1
Così deciso in Castrovillari, 28.11.2025
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetto UPP, Dott.ssa Federica Farno.