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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/04/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 23 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 815/2022 R.G. vertente
fra
, nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_1
Leonessa, Melfi (PZ),C.F.: ,rappresentatoe difeso, giusta procura ad C.F._1
litemin calce al presente atto, dall'Avv. Fabio Santoro,;
RICORRENTE
e
la , in persona del legale rapp. p. t., di-rettore del personale, dott. Controparte_1 CP_2
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Francesco Amendolito
[...]
(C.F. , PEC. , Maria Di C.F._2 Email_1
Biase (C.F. e Grazia Fazio (C.F. , PEC C.F._3 C.F._4
del foro di Bari, con gli stessi elettivamente Email_2
1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuditta Lamorte in Potenza alla via Livorno 131,
85100;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.3.2022 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe, adiva il Tribunale di Potenza - in funzione di Giudice del Lavoro - affinché accogliesse le conclusioni ivi rassegnate, accertando il diritto del a vedersi riconoscere Pt_1
il superiore inquadramento richiesto e le correlate differenze retributive. A sostegno della domanda promossa l'istante ha dedotto: di aver svolto concretamente dall'agosto 2015 al marzo 2016 mansioni di manutentore, maturando il diritto all'inquadramento nella seconda area professionale;
di aver svolto dall'aprile 2016 sino alla cessazione del rap-porto mansioni di responsabile della manutenzione presso l'unità produttiva lastratura maturando il diritto all'inquadramento nella terza area professionale.
Si costituiva la società resistente, in persona dl legale rappresentante p.t., contestando in via di fatto e diritto la domanda, rilevando, nel merito, la insussistenza dei presupposti normativi e come le mansioni svolte dal ricorrente non sarebbero in realtà corrispondenti alla qualifica e livello richiesti, ma rientrerebbero nell'inquadramento posseduto.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e acquisizione documentale, in data 23 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2. Il ricorso non merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
Per individuare la qualifica corrispondente alle mansioni esercitate dal ricorrente è necessario, preliminarmente, verificare quelle che sono le descrizioni contenute nelle declaratorie del
Contratto collettivo di Lavoro di settore (cfr. allegati 4 e 30 parte ricorrente).
Come è agevole verificare, tra la qualifica del ricorrente e quella che allega di aver svolto, di fatto, dalla data dell'assunzione, non vi è una stretta correlazione, in quanto i profili differenziali ineriscono diversi aspetti delle mansioni e, principalmente, il coordinamento di
2 altri lavoratori nonché l'autonomia del proprio operato e le competenze specifiche, sussistente solo nella qualifica e livello retributivo rivendicato.
Da ciò ne consegue che l'analisi necessaria per valutare la domanda deve essere ad ampio raggio e non limitata solo ad alcuni aspetti, al fine di confrontare le diverse mansioni (cfr.,
Tribunale Genova, sez. V, 03/02/2009, n. 70: «In tema di riconoscimento di esercizio di mansioni superiori, grava sulla parte ricorrente che agisce in giudizio deducendo lo svolgimento di mansioni superiori l'onere di allegare in punto di fatto e di provare compiutamente le mansioni svolte in concreto, in modo tale da consentire al giudice il confronto tra le mansioni superiori asseritamente svolte e le mansioni che connotano
l'inquadramento di appartenenza, anche ai fini della formulazione del giudizio di prevalenza richiesto a norma dell'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001. Nella specie, parte ricorrente, pur chiedendo il riconoscimento dell'avvenuto svolgimento di mansioni superiori - specificamente delle mansioni di dirigente dell'ufficio del g.d.p. di appartenenza - e nonostante la chiara elencazione dei compiti rientranti in detta qualifica ex art. 4 e 17 d.lg. 165/2001, nessuna prova forniva in ordine al concreto svolgimento di dette funzioni, dovendosi al contrario escludere, già sulla base delle dichiarazioni rese dalla medesima, l'espletamento, per l'intero periodo dedotto in giudizio, delle funzioni in oggetto, nonché, in particolare, dei compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate all'ufficio. In ogni caso, nulla deduceva nemmeno in ordine al requisito della prevalenza - sotto i diversi profili previsti dall'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001 - delle mansioni dirigenziali asseritamente svolte rispetto ai compiti propri della qualifica e del profilo di appartenenza, compiti che, per stessa ammissione della ricorrente, non erano mai venuti meno»).
Così ricostruita la base dell'indagine, occorrerebbe, allora, volgere l'attenzione alle mansioni in concreto svolte dal ricorrente, al fine di pervenire al corretto inquadramento.
Sul punto, però, l'istruttoria orale espletata non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti legittimanti il riconoscimento della mansione e del livello retributivo rivendicato, non avendo fornito utili elementi in relazione al concreto ed effettivo espletamento della funzione di coordinamento per tutto il periodo dedotto in ricorso e non avendo dimostrato, prima ancora che allegato, nulla in relazione al requisito della prevalenza.
Da quanto detto, è chiaro che, esaminando l'istruttoria, non sarebbe possibile compiere quell'indagine che la giurisprudenza richiede al fine di verificare il corretto, o meno, inquadramento del dipendente.
Tale carenza probatoria comporta necessariamente il rigetto della domanda, alla luce del fatto che gravava proprio sul ricorrente l'onere di dimostrare lo svolgimento di compiti non
3 riconducibili all'inquadramento posseduto (cfr., Tribunale Trieste, sez. lav., 01/03/2011, n. 82:
«Al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'inquadramento in una qualifica superiore incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda;
nel procedimento logico-giuridico diretto a determinare l'inquadramento del lavoratore subordinato, non può prescindersi da una motivata valutazione di tre fasi tra loro poste in logica successione, cioè dell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dell'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro e, infine, del raffronto tra i risultati delle prime due indagini»; Tribunale Roma, 17/06/2011, n. 11333: «Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto»).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 16.03.2022, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 5.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge, se dovuti.
Potenza, 23 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
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