Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 3560
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Validità e non prescrizione delle cartelle

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione del 2018 non sia stata notificata correttamente e quindi non abbia interrotto la prescrizione. Inoltre, il documento prodotto in appello (doc. 10) è stato ritenuto inammissibile. Pertanto, la prescrizione è intervenuta per la maggior parte dei crediti.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva

    La Corte ha confermato la legittimazione passiva dell'agente della riscossione nei casi di opposizione fondata su vizi di notifica degli atti, in quanto l'accoglimento dell'opposizione potrebbe incidere sul rapporto con l'ente impositore.

  • Accolto
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha accertato che, computando la sospensione COVID-19 (541 giorni), la maggior parte dei crediti risulta prescritta prima della notifica dell'intimazione opposta. Solo il credito relativo alla cartella n. 7920170000253589000 non risulta prescritto.

  • Rigettato
    Rigetto dell'appello

    Le eccezioni preliminari sollevate dall'appellato (nullità della vocatio in ius e mancanza di specificità dei motivi d'appello) sono state rigettate. La produzione documentale in appello è stata ritenuta inammissibile.

  • Accolto
    Accoglimento dell'appello

    La Corte ha accolto parzialmente l'appello, riformando la sentenza di primo grado solo con riferimento alla cartella n. 7920170000253589000, dichiarandola non prescritta. Per il resto, la sentenza di primo grado è stata confermata.

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La Corte d'Appello di Milano, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Milano, ha deciso la controversia promossa da un soggetto che aveva opposto un'intimazione di pagamento, deducendo la prescrizione dei crediti sottesi a sei cartelle esattoriali notificate tra il 2013 e il 2017. L'opponente sosteneva la mancata notifica di tali cartelle e, di conseguenza, l'intervenuta prescrizione quinquennale, non essendo stati validamente interrotti i termini. Si erano costituiti in giudizio l'agente della riscossione, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e producendo documentazione volta a dimostrare la notifica delle cartelle e di atti interruttivi quali un preavviso di fermo amministrativo e una precedente intimazione di pagamento del 2018, la cui notifica, a suo dire, aveva interrotto la prescrizione. Si era costituito anche un Comune, anch'esso eccependo la carenza di legittimazione passiva e attribuendo ogni responsabilità nella riscossione all'agente. Altri Comuni erano rimasti contumaci. Il Tribunale di primo grado aveva rigettato le eccezioni di legittimazione passiva, accolto l'opposizione e annullato l'intimazione, ritenendo prescritte le cartelle per la non corretta notifica di una di esse e per la nullità della notifica dell'intimazione del 2018, ritenuta inidonea a interrompere la prescrizione. L'agente della riscossione ha proposto appello, contestando la dichiarata irregolarità della notifica dell'intimazione del 2018 e ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva. L'opponente ha chiesto il rigetto dell'appello, eccependo la nullità dell'atto di appello per errata indicazione del termine a comparire, l'inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi e l'inammissibilità della produzione di un nuovo documento in appello. Il Comune si è associato alle conclusioni dell'appellante, chiedendo la riforma della sentenza e, in subordine, la rifusione delle spese.

La Corte d'Appello ha preliminarmente rigettato le eccezioni pregiudiziali di nullità della vocatio in ius e di inammissibilità per mancanza di specificità dell'appello, ritenendo che l'appellante avesse sufficientemente indicato le parti della sentenza impugnata e le relative doglianze, e che l'erronea indicazione del termine a comparire non avesse causato un concreto pregiudizio all'appellato. Nel merito, ha rigettato il primo motivo di appello, confermando la nullità della notifica dell'intimazione del 2018, poiché l'agente della riscossione non aveva fornito prova della ricezione della raccomandata informativa o della compiuta giacenza, ma solo della spedizione, circostanza non sufficiente a perfezionare la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. È stato dichiarato inammissibile il documento prodotto in appello per violazione del divieto di nova. Il secondo motivo di appello, relativo al difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, è stato rigettato, confermando la giurisprudenza di legittimità sulla sussistenza della legittimazione passiva del concessionario in caso di deduzione di vizi di notifica. La Corte ha poi rilevato d'ufficio la questione della sospensione straordinaria dei termini di prescrizione dovuta alla pandemia da COVID-19 (541 giorni), accertando che, computando tale sospensione, tutti i crediti, ad eccezione di quello relativo alla cartella n. 7920170000253589000, risultavano prescritti prima della notifica dell'intimazione opposta. Pertanto, ha accolto parzialmente l'appello, dichiarando non estinto per prescrizione solo il credito di euro 1.620,29 relativo a tale ultima cartella, e confermando nel resto la sentenza impugnata. Le spese sono state compensate per un terzo tra l'agente della riscossione e l'opponente, con condanna dell'agente al rimborso dei residui due terzi, mentre nulla è stato disposto per le spese tra l'agente della riscossione e il Comune, in applicazione del principio di causalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 3560
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 3560
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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