CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 3560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3560 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
NN GA Presidente relatore
Alessandra Arceri Consigliere
Manuela Cortelloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 674/2024 R.G. in riforma della Sentenza del Tribunale di Milano n. 9064/2023 (R.G.
32267/2022); tra
(C.F. ), assistita e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. GIORGIO CARNEVALI ed elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC: ; Email_1 appellante
e
(C.F. assistito e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. ANNUNZIATA SOMMESE ed elettivamente domiciliato all'indirizzo
PEC: Email_2 appellato nonché contro (C.F. , in persona del Sindaco p.t. Controparte_2 P.IVA_2
, assistito e difeso dagli Avv. ANTONELLO MANDARANO, CP_3
AR SA LA e IZ NA ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura comunale siti in via della Guastalla n. 6,
; CP_2 appellato
e altresì contro
(C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_3
Sindaco p.t.;
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t.; Controparte_5 P.IVA_4 appellati contumaci
CONCLUSIONI: per parte appellante: “piaccia alla Corte D'Appello adita, contrariis reiectis, espletati i mezzi istruttori del caso, in riforma totale della sentenza n. 9064/23 (RG.32267/2022) emessa dal Tribunale civile di Milano il 15.11.2023 e non notificata dichiarare valide e non prescritte le cartelle sottese all'intimazione n. impugnata 07920229003525474000, in quanto come da documentazione prodotto l'intimazione 07920189003956582000 (Cfr.doc.8) notificata in data 30.11.2018, per la quale il giudice di prime cure ha ritenuto le cartelle sottese all'impugnata intimazione prescritte al contrario è stata ritualmente e regolarmente notificata. Come da documentazione prodotta in primo grado. Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e restituzione degli onorari pagati nel primo grado”; per parte appellata : “affinché l'Ecc.Ma Corte d'Appello Controparte_1 adìta Voglia, contra la nullità dell'Atto di Appello per i motivi esposti;
2) Dichiarare l'Appello inammissibile ex art 342 c.p.c.; 3) Dichiarare inammissibile, ex art 345 cpc, la produzione del nuovo documento ossia dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n. 57316032150-2; In ogni caso: 4) Nel merito rigettare l'Appello proposto e confermare la Sentenza n. 9064/2023 resa dal Tribunale di Milano, all'esito del giudizio Rg n.32267/2022; 5) Condannare l'Appellante, Parte_1
, al pagamento delle spese del presente giudizio con attribuzione al
[...] rocuratore anticipatario”; per parte appellata “In via principale: aderisce alle Controparte_2 conclusioni rassegna on riferimento alla riforma della sentenza n. 9064/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano, nella causa R.G. 32267/2022 e chiede di dichiarare legittima, valida ed efficace la intimazione
pag. 2/17 di pagamento opposta con riferimento alle cartelle esattoriali di spettanza del
in subordine: nella denegata ipotesi di conferma delle Controparte_2 statuizioni del Giudice di primo grado, fatta salva la possibilità di agire in via risarcitoria nei confronti dell'appellante, chiede la rifusione, da parte di quest'ultima in favore del di spese e compensi professionali Controparte_2 di entrambi i gradi del gi iflessi dovuti per legge in luogo di IVA e CPA”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1
c.p.c., il Sig. ha opposto in primo grado l'intimazione di CP_1 pagamento n. 07920229003525474000 notificatagli il 4 agosto 2022 da dal valore di 16.829,38 euro, avente ad Controparte_6 oggetto il mancato pagamento di n. 6 precedenti cartelle esattoriali notificate tra il giugno 2013 e il marzo 2017 per il recupero di vari crediti sanzionatori
– attinenti a violazioni del Codice della Strada - di cui:
(i) n. 4 del (cartelle n. 7920120022199056000, n. Controparte_2
07920130006230333000, n. 07920130009007288000 e n.
07920130014165455000),
(ii) n. 1 del (la n. 07920140012399448000 Controparte_4 notificata il 17.3.15),
(iii) e n. 1 del (la n. 7920170000253589000, notificata il CP_2 CP_5
21.3.17 ex art. 139 c.p.c. alla madre di ). CP_1
A.1 Con la propria opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c., ha CP_1 dedotto la mancata notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento e di eventuali successivi atti della riscossione, con la conseguenza che – essendo decorso un periodo di tempo superiore al quinquennio di prescrizione previsto dall'art. 28 L. 689/1981 tra la data di commissione delle infrazioni e la data di notifica dell'intimazione opposta – i
CP_ 1 Di seguito anche solo “ . pag. 3/17 crediti portati in riscossione da di titolarità dei tre Comuni opposti, CP_7 dovessero essere dichiarati prescritti.
B. Si è costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di CP_7 legittimazione passiva e depositando documentazione attestante l'avvenuta notifica di tutte le cartelle di pagamento contenute nell'intimazione opposta, nonché documentazione a riprova della notifica:
- di un preavviso di fermo amministrativo, notificato in data 11 dicembre 2015, relativo alle cartelle 7920120022199056000,
07920130006230333000 e 07920130009007288000;
- e di un'ulteriore intimazione di pagamento, notificata il 30 novembre 2018, ossia la n. 07920189003956582000 (cfr. doc. 8 primo grado di , CP_7
ha dedotto che tali due ulteriori atti - entrambi antecedenti alla CP_7 notifica dell'intimazione di pagamento opposta da - valessero CP_1 quali atti interruttivi del termine di prescrizione quinquennale.
C. Si è altresì costituito il eccependo anch'esso il Controparte_2 difetto di legittimazione passiva, producendo documenti volti a provare la notifica dei verbali sanzionatori dai quali erano derivate le cartelle e sostenendo che ogni eventuale irregolarità degli atti della riscossione era imputabile esclusivamente ad CP_7
D. Gli altri Comuni opposti – e - sono rimasti CP_5 CP_4 contumaci.
E. Il Tribunale, con la sentenza n. 9064/2023, ha innanzitutto rigettato le due eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle due convenute costituite e, nel merito, ha accolto l'opposizione di , CP_1 annullando l'intimazione opposta. Ciò in ragione:
- della non corretta notifica, ex art. 140 c.p.c., della cartella di pagamento n. 07920130014165455000 relativa a uno dei crediti sanzionatori del (ha accertato invece che altre 5 fossero Controparte_2
pag. 4/17 state notificate correttamente2), stante la mancata prova dell'avvenuto deposito del plico nella Casa comunale e della successiva notifica della raccomandata integrativa, atti del procedimento entrambi previsti, a pena di nullità della notifica, dall'art. 140 c.p.c.;
- del fatto che la notifica del fermo amministrativo del 2015 fosse avvenuta solo per tre cartelle tra quelle oggetto di giudizio;
- e, soprattutto, in ragione della non corretta notifica, sempre ai sensi dell'art. 140 c.p.c., dell'intimazione di pagamento n.
07920189003956582000 del 30 novembre 2018, non avendo CP_7 depositato la prova della ricezione da parte di della raccomandata CP_1 informativa (o, comunque, dell'avviso di compiuta giacenza), richiesta dall'art. 140 c.p.c. (cfr. doc. 8 primo grado di . CP_7
Di conseguenza, in ragione della nullità della notifica dell'intimazione del 30 novembre 2018 – alla quale non era dunque possibile attribuire efficacia interruttiva della prescrizione - il Tribunale ha accertato e dichiarato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale dei crediti contenuti nelle cartelle di pagamento, risultate tutte notificate più di 5 anni prima rispetto alla notifica dell'intimazione oggi opposta (avvenuta il 4 agosto
2022).
Accogliendo l'opposizione, il Tribunale ha posto le spese di lite a carico delle convenute in solido.
CP_ 2 Il Tribunale, in particolare, sulla base della documentazione prodotta da ha accertato che:
- per quanto riguarda i crediti del : la cartella n. 7920120022199056000 fosse stata Controparte_2 notificata il 9.7.13, la n. 07920130006230333000 fosse stata notificata il 16.4.14, la n. 07920130009007288000 fosse stata notificata il 26.4.14 e che solo il procedimento di notifica della cartella n. 07920130014165455000 fosse invece da ritenersi nullo, in ragione del mancato deposito della ricevuta di notifica della raccomandata informativa;
- per quanto riguarda il credito del : la cartella n. 07920140012399448000 Controparte_4 fosse stata notificata il 17.3.15;
- e che, infine, per quanto riguarda il credito del : la cartella n. 7920170000253589000, Controparte_5 fosse stata notificata il 21.3.17, ex art. 139 c.p.c., nei confronti della madre del Sig. . CP_1
pag. 5/17 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, articolando Pt_2 due motivi d'impugnazione.
F.1 Con il primo motivo ha contestato il capo con cui il Tribunale ha dichiarato l'irregolarità della notifica dell'intimazione di pagamento n.
07920189003956582000 del 30 novembre 2018, la quale ha provocato – in via conseguenziale - l'inidoneità di quest'ultima a valere quale atto interruttivo della prescrizione del credito.
In particolare, ha sostenuto che (i) , in primo grado, non CP_7 CP_1 avesse contestato il contenuto del doc. 8 da lei depositato, relativo, per l'appunto, alla prova della notifica dell'intimazione del 2018 e che, ad ogni modo, (ii) la notifica della suddetta intimazione del 2018 dovesse ritenersi regolare anche a prescindere dalla prova della ricezione - o compiuta giacenza - della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. A sostegno di tale allegazione, ha depositato in appello un documento attestante la CP_7 compiuta giacenza della notifica dell'intimazione del 2018, non prodotto in primo grado (cfr. sub doc. 10 depositato in appello da . CP_7
F.2 Con il secondo motivo di appello, ha poi ribadito il proprio CP_7 difetto di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione svoltosi in primo grado, dal momento che l'esclusiva titolarità del credito da parte del CP_2 fonderebbe la legittimazione passiva solo di quest'ultimo.
G. Si è costituito l'appellato , chiedendo il rigetto dell'appello ed CP_1 eccependo:
- la nullità dell'atto di citazione per errata indicazione del termine a comparire di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c., richiamato dall'art. 342 c.p.c., avendo indicato 70 giorni anziché 20;
- l'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di specificità dei motivi di appello, in violazione delle prescrizioni dell'art. 342 c.p.c.;
pag. 6/17 - nonché l'inammissibilità della produzione del doc. 10 per violazione del divieto dei nova in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in quanto depositato per la prima volta solo nel presente grado di giudizio3.
Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dell'impugnazione di poiché – CP_7 anche a voler ritenere utilizzabile il doc. 10 – lo stesso non avrebbe comunque dato prova della regolarità della notifica dell'intimazione del 2018, poiché nel documento il notificatore non aveva dato atto né delle ragioni per cui si era proceduto alla spedizione anziché alla consegna a mani della raccomandata integrativa, né dei c.d. “tentativi di ricerca” del destinatario.
Per il resto, ha insistito per la conferma della decisione impugnata. CP_7
H. Si è costituito in appello anche il il quale, nel Controparte_2 merito, ha domandato:
- l'accoglimento dell'appello di e la riforma della Sentenza CP_7 impugnata;
- in ogni caso, ha ribadito di aver correttamente notificato i verbali sanzionatori presupposti alle cartelle e alle intimazioni di pagamento di e di non avere dunque alcuna responsabilità nella gestione del CP_7 procedimento di riscossione.
In subordine – in caso di rigetto dell'appello – ha chiesto di condannare a rifondere in proprio favore le spese e i Parte_1 compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre oneri riflessi dovuti per legge in luogo di IVA e CPA, non avendo il dato causa, ex CP_2 art. 91 c.p.c., agli errori del procedimento di riscossione e dunque alla prescrizione del credito dichiarata in primo grado che, in caso di rigetto dell'appello principale, potrebbe essere confermata in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ 3Si rammenta che tale documento costituirebbe, secondo la prova della compiuta giacenza della raccomandata informativa dell'intimazione di pagamento del 2018, perfezionativa del procedimento di notifica ex art. 140 c.p.c. pag. 7/17 1. La Corte ritiene di dover preliminarmente esaminare le due eccezioni pregiudiziali formulate da parte appellata le quali, se accolte, comporterebbero l'inammissibilità dell'appello di CP_7
1.1 Quanto all'eccezione di nullità della vocatio in ius, si osserva come l'appellato si lamenti del fatto che nel proprio atto di citazione abbia CP_7 indicato, quale termine a comparire, 70 giorni – come previsto dall'art. 163
n. 7 c.p.c. per il solo primo grado - anziché 20 giorni, previsto dall'art. 347
c.p.c.
L'eccezione non merita di essere accolta.
La più recente giurisprudenza di merito che si è occupata della questione ha affermato che, anche in presenza di un invito a costituirsi diverso da quello prescritto dalla legge non è dato ravvisarsi alcuna lesione del diritto di difesa e contraddittorio dell'appellato, potendo quest'ultimo, comunque, costituirsi fino a 20 gg prima. “Infatti, l'art. 164 c.p.c. prevede la nullità dell'atto di citazione soltanto quando vi sia la violazione dei termini liberi a comparire ovvero la mancanza della fissazione dell'udienza e dell'invito a costituirsi entro il termine. Inoltre, la costituzione dell'altra parte sana i vizi e consente la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini” (si condivide CP_8
n. 1428/2025).
[...]
La parte appellata, regolarmente costituitasi, non ha del resto allegato alcun concreto pregiudizio subito a causa dell'erronea individuazione del termine di costituzione da parte dell'appellante, mancata allegazione, questa, che conduce la Corte – in applicazione dei principi di prevalenza della sostanza sulla forma e di raggiungimento dello scopo – a rigettare la contestazione in esame.
2. Venendo a questo punto all'esame della seconda eccezione pregiudiziale - relativa alla mancanza di specificità dell'appello ex art. 342
c.p.c. - la Corte osserva come anche quest'ultima non meriti di essere accolta.
pag. 8/17 Innanzitutto, si precisa che al presente giudizio è applicabile il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., così come novellato dal d.lgs. 149/2022 (c.d. Riforma
Cartabia), essendo l'appello stato introdotto in data successiva al 28 febbraio
2023.
L'art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che: “l'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che intende impugnare;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione della stessa data dalla Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata che si vogliono contestare e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.
pag. 9/17 Tenuto conto dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza, come dimostra il contenuto delle stesse difese degli appellati che mostrano di avere compreso le contestazioni. Da ciò discende il rigetto dell'eccezione in parola.
3. Passando ora al merito dei motivi di appello, la Corte osserva quanto segue.
3.1 Primo motivo di appello: correttezza della notifica dell'intimazione di pagamento del 2018 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
La Corte osserva come il capo della sentenza impugnata, relativo alla nullità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 07920189003956582000 del
30 novembre 2018 – ossia quello che ritiene rappresenti l'atto CP_7 interruttivo del termine di prescrizione quinquennale –, risulti, invero, corretto.
Difatti, il doc. 8 depositato in primo grado da – relativo alla notifica CP_7 della suddetta intimazione - fornisce la prova della sola spedizione della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c., mancando del tutto in quel documento, invece, qualsiasi indicazione circa l'effettiva ricezione della stessa da parte del destinatario o, in alternativa, la prova della “compiuta giacenza” di tale raccomandata informativa presso l'ufficio postale.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità – che la Corte ritiene di condividere - afferma la necessità, ai fini del perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., della prova della ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario (o della sua compiuta giacenza), non essendo sufficiente la dimostrazione della sola spedizione di quest'ultima: “a seguito della sentenza (di immediata applicazione) della Corte costituzionale
n. 3 del 2010, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il
pag. 10/17 ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, è necessario che il notificante, affinché tale tipo di notificazione possa ritenersi legittimamente effettuata, comprovi la suddetta ulteriore circostanza, diversamente configurandosi la nullità della notificazione” (v.
Cass. n. 7809/2010 e n. 19772/2015).
Ciò posto, non può che osservarsi come in primo grado, non abbia CP_7 fornito la prova né della ricezione né tantomeno della compiuta giacenza della raccomandata informativa prodotta sub doc. 8), ma solamente quella della sua spedizione, la quale – come si è visto – non è sufficiente a dimostrare la corretta conclusione del procedimento di notifica a soggetto irreperibile di cui all'art. 140 c.p.c.
Deve quindi dichiararsi che manca la prova del perfezionamento della notifica del 2018.
Con riferimento al nuovo documento prodotto da con l'atto di appello CP_7
– ossia il doc. 10) – la Corte ritiene che detto documento, prodotto per la prima volta da in secondo grado al fine di dimostrare il CP_7 completamento del procedimento di notifica, e quindi la compiuta giacenza della raccomandata integrativa dell'intimazione del 2018, è inammissibile per violazione dell'art. 345 c.p.c., non essendo stato depositato in primo grado.
Sul punto, inoltre risulta infondata anche la censura, mossa sempre con il primo motivo di appello, relativa alla non contestazione del doc. 8 da parte di
, poiché – in realtà - tale contestazione era avvenuta, come può CP_1 evincersi dal contenuto delle note scritte depositate da in CP_1 sostituzione della prima udienza 13.1.2023.
Pertanto, anche in ragione dell'inutilizzabilità del doc. 10 prodotto da CP_7 solo in appello, è da ritenersi non provato il perfezionamento del procedimento di notifica dell'intimazione del 30 novembre 2018, che non vale, dunque, come atto interruttivo della prescrizione quinquennale dei pag. 11/17 crediti sanzionatori contenuti nelle cartelle notificate tra il giugno 2013 e il marzo 2017.
Il motivo di appello proposto da va dunque rigettato. CP_7
3.2 Secondo motivo d'appello: difetto di legittimazione passiva di CP_7
Quanto al secondo motivo di appello, la Corte rileva come la statuizione del giudice di primo grado, relativa alla sussistenza della legittimazione comune dell'incaricato della riscossione e dell'ente impositore, risulti corretta e meritevole di conferma.
La giurisprudenza costante della Cassazione ha affermato a più riprese tale principio, statuendo che: “nell'opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali [n.d.r. ma lo stesso principio è applicabile anche ai crediti sanzionatori] proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sussiste la legittimazione passiva necessaria del concessionario allorché si deduca un vizio di notifica degli atti (nella specie, l'omessa tempestiva notifica della cartella determinante la prescrizione del credito) che, in caso di accoglimento dell'opposizione, potrebbe incidere sul rapporto con l'ente impositore, titolare della potestà sanzionatoria sottesa al conseguente inserimento nei ruoli trasmessi” (v. Cassazione n. 594/2016 e v. anche Cass. 7716/2022).
Non sussistendo ragioni per doversi discostare dal citato orientamento di legittimità, la Corte ritiene di dover rigettare anche il secondo motivo d'appello proposto da CP_7
4. Ebbene, a questo punto la Corte osserva come viene in rilievo, nella controversia in esame, una questione che non è stata esaminata dal Giudice di primo grado ma che è in grado di incidere in maniera rilevante sul computo del termine di prescrizione dei crediti contenuti all'interno dell'intimazione opposta;
tale questione è quella della necessaria inclusione – all'interno del calcolo del quinquennio di prescrizione – anche del periodo di sospensione straordinaria del termine di prescrizione introdotto dalle disposizioni normative emergenziali emanate durante il periodo di durata pag. 12/17 della pandemia da COVID-19, sospensione protrattasi per complessivi 541 giorni, decorrenti dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 20214.
La questione rientra tra quelle rilevabili ex officio dal Giudice, non costituendo la stessa un'eccezione in senso stretto, così come ha affermato di recente la Suprema Corte con una pronuncia a cui si ritiene di dover dare continuità: “secondo la pacifica giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo” (Cass. n. 960/2025).
Ebbene, esclusa l'efficacia interruttiva per effetto dell'intimazione del 2018, dedotta ma non dimostrata tempestivamente, calcolando il termine intercorrente tra la data di notifica di ogni singola cartella di pagamento e la data di notifica dell'intimazione oggetto di opposizione (avvenuta il 4 agosto
2022), includendovi al suo interno anche i 541 giorni di sospensione ex lege del termine di prescrizione – risulta che: 4 In particolare:
- il “Decreto Cura Italia” (DL n. 18/2020), ha determinato la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
- il “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020), convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020, recante
“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, ha prolungato fino al 15 ottobre 2020 anche il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
- il Decreto-legge n. 125/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 159/2020, ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell'attività di riscossione comprese le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione;
- il Decreto-legge n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021, ha fissato al 28 febbraio 2021 la scadenza del periodo di sospensione dell'attività di riscossione;
- il "Decreto Sostegni" (DL n. 41/2021), ha disposto il differimento al 30 aprile 2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione, ulteriormente modificati dalla Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto sostegni-bis” che ha differito il termine di sospensione dell'attività di riscossione sino al 31 agosto 2021. Il comma 1 dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 in particolare ha statuito che: “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. pag. 13/17 1) il credito contenuto nella cartella n. 7920120022199056000, notificata il 9.7.13, seguita dalla notifica del fermo amministrativo in data 11.12.15, risulta prescritto, computando la sospensione COVID di 541 giorni, in data
5.6.22 e quindi prima della notifica dell'intimazione del 4.8.22;
2) il credito contenuto nella cartella n. 07920130006230333000, notificata il 16.4.14, seguita dalla notifica fermo amministrativo in data
11.12.15 – risulta prescritto, computando la sospensione COVID di 541 giorni, in data 5.6.22 e quindi prima della notifica dell'intimazione del
4.8.22;
3) il credito contenuto nella cartella n. 07920130009007288000, notificata il 26.4.14, seguita dalla notifica del fermo amministrativo in data
11.12.15, risulta prescritto, computando la sospensione COVID di 541 giorni, in data 5.6.22 e quindi prima della notifica dell'intimazione del
4.8.22;
4) il credito contenuto nella cartella n. 07920130014165455000 è da ritenersi prescritto a prescindere dal computo, nel calcolo, del periodo di sospensione COVID, in quanto tale cartella non era stata notificata correttamente da parte di così come dichiarato dalla sentenza di CP_7 primo grado con statuizione non oggetto di specifico motivo di appello;
5) il credito contenuto nella cartella n. 07920140012399448000, notificata il 17.3.15 senza che a tale notifica sia seguito l'invio di alcun ulteriore atto interruttivo successivo;
computando la sospensione COVID di
541 giorni risulta prescritto il 9.9.21 e quindi prima della notifica dell'intimazione del 4.8.22.
6) Diversa è la questione relativa, infine, al credito contenuto nella cartella n. 7920170000253589000 (di titolarità del Controparte_5 contumace), notificata il 21.3.17 ai sensi dell'art. 139 c.p.c. nelle mani della madre del Sig. , come dimostrato in primo grado da e CP_1 CP_7 dichiarato in sentenza. Tale credito risulta essere l'unico non prescritto, in pag. 14/17 quanto la notifica dell'intimazione opposta, avvenuta il 4 agosto 2022, è stata in grado di interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale prorogato dal periodo di sospensione COVID di 541 giorni, poiché – considerando la sospensione – la prescrizione sarebbe maturata in data 13 settembre 2023, ben oltre la data della notifica dell'intimazione oggetto di opposizione.
In parziale riforma della sentenza impugnata, dunque, il credito di euro
1.620,29 euro di cui alla cartella n. 7920170000253589000 (doc. 6 primo grado va dichiarato non estinto per prescrizione. CP_7
4. Le spese seguono la soccombenza e, considerando il parziale accoglimento dell'appello di vanno determinate sia per il primo che CP_7 per il secondo grado di giudizio, applicando i valori medi secondo il parametro forense di riferimento, esclusa la fase istruttoria non espletata e avuto riguardo al pregio delle difese e alla natura della controversia.
In ragione della parziale soccombenza reciproca, inoltre, la Corte ritiene di dover procedere con la compensazione di una porzione delle spese di lite tra e il Sig. CP_7 Parte_3
Quanto, infine, alla posizione del la Corte – nonostante Controparte_2
l'esito del presente appello abbia confermato l'estinzione per prescrizione dei crediti di titolarità del - ritiene di aderire all'indirizzo Controparte_2 giurisprudenziale di legittimità secondo il quale, laddove l'annullamento degli atti della riscossione dipenda esclusivamente da atti o omissioni imputabili all'agente della riscossione e non, invece, a omissioni proprie dell'Ente, in base al principio di causalità che sorregge l'art. 91 c.p.c. le spese di lite debbano essere poste a carico solo dell'agente della riscossione e non anche dell'ente titolare del credito: “ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' che Parte_1 dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga
pag. 15/17 annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con
l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella
o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (v.
Cass. n. 7716/2022).
Nulla è pertanto dovuto in primo e secondo grado per spese di lite dal
. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente Parte_1 notificato nei confronti di , Controparte_1 CP_2
, e avverso la
[...] Controparte_4 Controparte_5 sentenza del Tribunale di Milano n. 9064/2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
- accoglie parzialmente l'appello, e in parziale riforma la sentenza impugnata, respinge l'opposizione di solo con Controparte_1 riferimento alla cartella di pagamento n. 7920170000253589000;
- conferma nel resto, la sentenza impugnata;
- compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio relativamente al rapporto processuale tra
[...]
, e condanna Controparte_9 [...]
al rimborso in favore di Parte_1
pag. 16/17 dei residui due terzi, liquidati in € Controparte_1
2.264,66 per il primo grado e in € 2.644,00 per il grado d'appello, oltre al 15 % per spese generali, IVA qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
- nulla sulle spese di entrambi i gradi di giudizio per quanto riguarda il rapporto processuale tra e il Controparte_1 [...]
. CP_2
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Sentenza redatta con la collaborazione del MOT Pietro Gitto.
Il presidente estensore
- NN GA -
pag. 17/17