CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIPOLLA FEDERICO, Presidente e Relatore PIERRO MARIA, Giudice COLLU LUISELLA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1039/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria N. 9 10122 Torino TO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
Banco Bpm S.p.A. - 09722490969
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 11084202500004520000 IVA 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti: Per parte ricorrente Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino [sic] , ai sensi degli artt. 615, comma II, e/o 617, comma II c.p.c., respinta ogni altra istanza, eccezione o deduzione,
1) in via preliminare, anche inaudita altera parte, sospendere l'esecuzione dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi nn. 11084202500004520000 e/o comunque sospendere l'efficacia di tale atto, nonché delle cartelle e degli avvisi di accertamento o di addebito ad essi presupposti, specificamente indicati in narrativa;
2) nel merito, in via principale, dichiarare invalido e/o inefficace e/o comunque revocare o annullare, con qualsiasi formula, l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi nn. 11084202500004520000, oltre alle cartelle ed agli avvisi di accertamento o di addebito in esso contenuti, nonché ogni altro atto ad essi precedente, consequenziale e/o presupposto;
3) ove occorra e per quanto di ragione estendere l'efficacia dalla pronuncia anche a BANCO BPM s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ordinando alle stesse di non disporre di somme in favore della AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE in forza dei titoli e degli atti impugnati;
4) in ogni caso, accertare e dichiarare che la AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, non ha titolo per richiedere al ricorrente le somme di cui all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 11084202500004520000, alle cartelle esattoriali nn. 11020030120222367000, 11020060062393401000, 11020080012987315000, 11020090015109516000, 11020150017717749000, 11020230011857587000, 11020230023578221000, 11020240016154473000, 11020240023950103000, 11020240039632731000 e 11020240047844227000 ed all'avviso di accertamento T7E010603969/2013, in esso indicati, perché decaduta da tale diritto ovvero perché il credito è inesistente, estinto e/o, comunque, prescritto;
5) in ogni caso, condannare la convenuta al rimborso dei compensi professionali (oltre IVA e CPA come per legge) e delle spese tutte di giudizio, compresa la rifusione del CUT. .
Per l'Agenzia delle entrate-Riscossione Voglia la Corte Tributaria adita dichiarare l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari , da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato, antistatario.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate-Riscossione nonché a Banco BPM S.p.A. il 19 giugno 2025 e depositato il 4 luglio 2025 stesso presso questo Giudice, dove fu rubricato al n. 1039/2025
R.G.R., Ricorrente_1 impugnò l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 11084202500004520000, eseguito a carico del ricorrente presso l'indicato Istituto di credito il 20 maggio 2025 per il complessivo importo di € 699.580,27.
Il ricorrente premetteva che gli atti impugnati discendono da plurime pretese impositive, in parte commesse a pretese non tributarie in relazione alle quali essi sono stati opposti avanti l'AGO e che, in ordine a alcune delle pretese di natura tributaria ad essi presupposte, erano già state in passato avviate procedure cautelari annullate dal giudice tributario e sulle quali era intervenuto anche il giudice ordinario con provvedimenti favorevoli al contribuente. Quindi a fondamento dell'atto impugnato avanzava tre motivi così testualmente rubricati:
1. Infondatezza della pretesa creditoria in relazione a cartelle e titoli già annullati da precedenti sentenze [cartelle esattoriali nn. 11020070018904051000, 11020070055702535000,
11020080022759385000, 11020080030503356000, 11020080059420490000, 11020090036018239000, 11020090095349714000, 11020100031045954000,
11020100107329006000, 11020110049912001000, 11020120036716387000,
11020130026260645000, 11020130046535857000, 11020140021988587000 e 11020150028441558000 -NdR];
2. Infondatezza della pretesa creditoria in relazione ad altri titoli e cartelle sottese al pignoramento n. 11084202500004520000 [ossia alle cartelle esattoriali nn. 11020030120222367000, 11020060062393401000, 11020080012987315000, 11020090015109516000,
11020150017717749000, 11020230011857587000, 11020230023578221000,
11020240016154473000 -NdR];
3. ancora sulla prescrizione.
Concludeva auspicando, previe sospensione cautelare della cartella impugnata e trattazione del giudizio in pubblica udienza, l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. Il 4 settembre 2025 si costituì l'Agenzia riscossioni eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto Prima di procedere al pignoramento al ricorrente venne notificata, il 30 ottobre 2024 per i medesimi cediti l'intimazione di pagamento n.1102024903936908500 la quale non fu impugnata e pertanto si versa nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 1 d.lgs. 546/1992 per il quale «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 d.P.R. n.602 del 1973». A questa eccezione affiancava comunque la contestazione nel merito dei rilievi di ricorso evidenziando altresì che la legittimità di tutte le cartelle poste a fondamento della citata intimazione e quindi del pignoramento era stata comunque affermata all'esito del giudizio concluso con l'ordinanza della Suprema Corte 30202/2021. Concludeva come in epigrafe. Quindi, in previsione della trattazione del della richiesta cautelare, in data 16 settembre 2025, il ricorrente scambiò memoria ed il 26 successivo questo Giudice la rigettò la richiesta di sospensione dell'atto impugnato con ordinanza n. 858/2025. All'udienza del 30 gennaio 2026– sentiti il relatore ed i difensori quali indicati in verbale e preso atto che in sede di discussione quelle di parte ricorrente dichiarò di rinunciare anche ai fini del contenimento delle spese di lite all'impugnazione delle cartelle notificate al suo patrocinato negli anni
2023 e 2024– la Corte trattenne la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Occorre in primo luogo esaminare l'eccezione preliminare proposta dall'Agenzia con riferimento alla estraneità dell'atto impugnato al perimetro della giurisdizione tributaria. Tale rilievo, seppure formulato in termini di ammissibilità del ricorso, invero, pertenendo alla giurisdizione non determinerebbe se accolto l'inammissibilità della domanda proposta bensì imporrebbe alla Corte di declinarne la decidibilità rimettendola all'AGO. Il suo esame che va condotto – secondo l'insegnamento consolidato del Giudice di legittimità (da ultimo SSUU civili 26 novembre 2025, n. 30937 ord.) –sul fondamento del petitum sostanziale porta il
Collegio a concludere per la sua infondatezza. Infatti il ricorrente ha impugnato l'atto sul presupposto che le cartelle cui esso consegue siano state annullate, almeno per una parte, in sede giurisdizionale (I motivo), che, per altra parte, siano illegittime in quanto mai validamente notificate con il conseguente maturare della prescrizione ben prima dell'avvio della procedura esecutiva (II motivo) e che comunque le pretese da esse portate si siano prescritte da tempo giacché soggette a prescrizione quinquennale (III motivo) e dunque su rilievi che, a prescindere dalla loro fondatezza riguardano profili che incidono su una fase procedimentale anteriore al perfezionamento degli adempimenti presupposti alla possibilità di avviare l'iter esecutivo. Ora sul tema che qui rileva si è ancora in tempi prossimi espressa la Corte di legittimità con l'ordinanza delle SSUU civili 10 febbraio 2023, n. 4227, nella quale si offre una ricognizione degli insegnamenti condensata nei seguenti termini: «Le Sezioni Unite hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella
(effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. Sez. Un., n. 7822-2020). Nella sopra indicata pronuncia (Punto 4.3) si è chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo 'prescrizione? suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data. Essa
è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica
o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. Sez. Un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti” (v. anche Cass. Sez. Un.,
n. 12642/2021 e n. 8465/2022). Ancora, nell'ordinanza n. 16986 del 2022, le Sezioni Unite osservano che “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di 'definitività' delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario” cui spetta il sindacato della “correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute” (v. anche Cass. Sez. Un., 8465-2022)».
2- Venendo al merito è dirimente rilevare:
(i) che la CTR Piemonte, sez. VII, con la sentenza 27 agosto 2019, n. 900, (versata in atti dall'ADER) ha accertato la fondatezza delle pretese portate dalle cartelle presupposte nn. 11020060062393401000, 11020080012987315000, 11020090015109516000, 11020110064766121000, 11020120036716387000, 11020130053639542000, 11020130011882946000, 11020140064031665503 e 1102015001242130200 nonché dall'accertamento esecutivo T7E010603969/2013 e la ritualità della notificazione di quegli atti mentre la Corte di cassazione, sez. VI-T civile, con l'ordinanza 27 ottobre 2021, n. 30202, (pure depositata dall'Agenzia) ha annullato con rinvio tale sentenza per la parte nella quale confermò
l'accertamento da parte della CTP di Torino di illegittimità della notifica delle altre cartelle presupposte del pignoramento già oggetto della detta sentenza CTR n. 900/2019, affermando la validità della loro trasmissione mediante operatore di posta privata. (ii) che, con affermazione non contestata dal ricorrente e confermata dall'allegato 8/3 dell'intimata,
l'Agenzia precisò che il 30 ottobre 2024 venne notificata al ricorrente via PEC per i medesimi crediti erariali oggetto del pignoramento l'intimazione di pagamento n.1102024903936908500 la quale non fu impugnata (si tratta in ispecifico delle 22 cartelle individuate dai nn. 11020050016940371000, 11020050073245205000, 11020060046865835000,
11020060062393401000, 11020070018904051000, 11020070055702535000, 11020080012987315000, 11020080022759385000, 11020080030503356000,
11020080059420490000, 11020090015109516000. 11020090036018239000,
11020090095349714000, 11020100031045954000, 11020100107329006000, 11020110049912001000, 11020120036716387000, 11020130026260645000,
11020130046535857000, 11020140021988587000, 11020150017717749000,
11020150028441558000 e dell'avviso di accertamento T7E010603969/2013).
Infatti dal primo dato discende che è impredicabile la tesi sviluppata nel primo motivo circa l'inesistenza della pretesa creditoria azionata dalle cartelle perché esse sarebbero state annullate in sede giurisdizionale mentre dal secondo emerge come – attese la portata interruttiva della prescrizione che va riconosciuta alla notifica dell'intimazione nonché della implicita rinunzia, derivante dalla mancata impugnazione di quell'atto, a far valere anche le prescrizioni eventualmente già maturate al momento della sua notifica – al 20 maggio 2025 (ossia sei mesi e 21 giorni dopo la notifica dell'intimazione) nessuna prescrizione fosse intervenuta, così risultando infondate le restanti due censure di ricorso.
3- Conseguentemente il ricorso va respinto.
4- Resta da esaminare la dichiarazione di rinunzia parziale al ricorso proposta da parte ricorrente in sede i discussione del merito della causa.
Essa riguarda le cartelle di pagamento nn. 11020080022759385000, 11020080030503356000, 11020080059420490000, 11020090015109516000. 11020090036018239000, 11020090095349714000, 11020100031045954000, 11020100107329006000,
11020110049912001000, 11020120036716387000, 11020130026260645000,
11020130046535857000, 11020070018904051000, 11020070055702535000, 11020080022759385000, 11020080012987315000 e l'avviso di accertamento T7E010603969/2013.
La rinunzia non è stata perfezionata secondo le modalità imposte dall'art. 45, commi 3 e 4,
d.lgs. 546/1992 in quanto non presentata in forma scritta né accettata dal difensore dell'Ufficio che aveva interesse alla integrale prosecuzione del giudizio, sicché risulta irrituale ed inefficace.
5- Considerata per altro la reiezione della eccezione di carenza di giurisdizione formulata dall'Agenzia, le spese di lite per le fasi di studio, introduttiva, cautelare e decisoria, possono essere compensate per la
Difensore_3metà condannando di conseguenza il ricorrente a corrisponderle all'Avvocata , dichiaratasi distrattaria, che vengono liquidate nella misura – già indicata nella metà – di € 5.900,00 oltre alle spese forfetarie del 15%, agli oneri previdenziali ed all'IVA se dovuta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere la metà delle spese di lite che, per quella quota, liquida a favore dell'Avvocata Difensore_3 , dichiaratasi distrattaria, in € 5.900,00 oltre le spese forfetarie del 15%,gli oneri previdenziali e l'IVA se dovuta.
Così deciso il 30 gennaio 2026. Il Presidente estensore
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIPOLLA FEDERICO, Presidente e Relatore PIERRO MARIA, Giudice COLLU LUISELLA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1039/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria N. 9 10122 Torino TO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
Banco Bpm S.p.A. - 09722490969
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 11084202500004520000 IVA 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti: Per parte ricorrente Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino [sic] , ai sensi degli artt. 615, comma II, e/o 617, comma II c.p.c., respinta ogni altra istanza, eccezione o deduzione,
1) in via preliminare, anche inaudita altera parte, sospendere l'esecuzione dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi nn. 11084202500004520000 e/o comunque sospendere l'efficacia di tale atto, nonché delle cartelle e degli avvisi di accertamento o di addebito ad essi presupposti, specificamente indicati in narrativa;
2) nel merito, in via principale, dichiarare invalido e/o inefficace e/o comunque revocare o annullare, con qualsiasi formula, l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi nn. 11084202500004520000, oltre alle cartelle ed agli avvisi di accertamento o di addebito in esso contenuti, nonché ogni altro atto ad essi precedente, consequenziale e/o presupposto;
3) ove occorra e per quanto di ragione estendere l'efficacia dalla pronuncia anche a BANCO BPM s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ordinando alle stesse di non disporre di somme in favore della AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE in forza dei titoli e degli atti impugnati;
4) in ogni caso, accertare e dichiarare che la AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, non ha titolo per richiedere al ricorrente le somme di cui all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 11084202500004520000, alle cartelle esattoriali nn. 11020030120222367000, 11020060062393401000, 11020080012987315000, 11020090015109516000, 11020150017717749000, 11020230011857587000, 11020230023578221000, 11020240016154473000, 11020240023950103000, 11020240039632731000 e 11020240047844227000 ed all'avviso di accertamento T7E010603969/2013, in esso indicati, perché decaduta da tale diritto ovvero perché il credito è inesistente, estinto e/o, comunque, prescritto;
5) in ogni caso, condannare la convenuta al rimborso dei compensi professionali (oltre IVA e CPA come per legge) e delle spese tutte di giudizio, compresa la rifusione del CUT. .
Per l'Agenzia delle entrate-Riscossione Voglia la Corte Tributaria adita dichiarare l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari , da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato, antistatario.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate-Riscossione nonché a Banco BPM S.p.A. il 19 giugno 2025 e depositato il 4 luglio 2025 stesso presso questo Giudice, dove fu rubricato al n. 1039/2025
R.G.R., Ricorrente_1 impugnò l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 11084202500004520000, eseguito a carico del ricorrente presso l'indicato Istituto di credito il 20 maggio 2025 per il complessivo importo di € 699.580,27.
Il ricorrente premetteva che gli atti impugnati discendono da plurime pretese impositive, in parte commesse a pretese non tributarie in relazione alle quali essi sono stati opposti avanti l'AGO e che, in ordine a alcune delle pretese di natura tributaria ad essi presupposte, erano già state in passato avviate procedure cautelari annullate dal giudice tributario e sulle quali era intervenuto anche il giudice ordinario con provvedimenti favorevoli al contribuente. Quindi a fondamento dell'atto impugnato avanzava tre motivi così testualmente rubricati:
1. Infondatezza della pretesa creditoria in relazione a cartelle e titoli già annullati da precedenti sentenze [cartelle esattoriali nn. 11020070018904051000, 11020070055702535000,
11020080022759385000, 11020080030503356000, 11020080059420490000, 11020090036018239000, 11020090095349714000, 11020100031045954000,
11020100107329006000, 11020110049912001000, 11020120036716387000,
11020130026260645000, 11020130046535857000, 11020140021988587000 e 11020150028441558000 -NdR];
2. Infondatezza della pretesa creditoria in relazione ad altri titoli e cartelle sottese al pignoramento n. 11084202500004520000 [ossia alle cartelle esattoriali nn. 11020030120222367000, 11020060062393401000, 11020080012987315000, 11020090015109516000,
11020150017717749000, 11020230011857587000, 11020230023578221000,
11020240016154473000 -NdR];
3. ancora sulla prescrizione.
Concludeva auspicando, previe sospensione cautelare della cartella impugnata e trattazione del giudizio in pubblica udienza, l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. Il 4 settembre 2025 si costituì l'Agenzia riscossioni eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto Prima di procedere al pignoramento al ricorrente venne notificata, il 30 ottobre 2024 per i medesimi cediti l'intimazione di pagamento n.1102024903936908500 la quale non fu impugnata e pertanto si versa nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 1 d.lgs. 546/1992 per il quale «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 d.P.R. n.602 del 1973». A questa eccezione affiancava comunque la contestazione nel merito dei rilievi di ricorso evidenziando altresì che la legittimità di tutte le cartelle poste a fondamento della citata intimazione e quindi del pignoramento era stata comunque affermata all'esito del giudizio concluso con l'ordinanza della Suprema Corte 30202/2021. Concludeva come in epigrafe. Quindi, in previsione della trattazione del della richiesta cautelare, in data 16 settembre 2025, il ricorrente scambiò memoria ed il 26 successivo questo Giudice la rigettò la richiesta di sospensione dell'atto impugnato con ordinanza n. 858/2025. All'udienza del 30 gennaio 2026– sentiti il relatore ed i difensori quali indicati in verbale e preso atto che in sede di discussione quelle di parte ricorrente dichiarò di rinunciare anche ai fini del contenimento delle spese di lite all'impugnazione delle cartelle notificate al suo patrocinato negli anni
2023 e 2024– la Corte trattenne la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Occorre in primo luogo esaminare l'eccezione preliminare proposta dall'Agenzia con riferimento alla estraneità dell'atto impugnato al perimetro della giurisdizione tributaria. Tale rilievo, seppure formulato in termini di ammissibilità del ricorso, invero, pertenendo alla giurisdizione non determinerebbe se accolto l'inammissibilità della domanda proposta bensì imporrebbe alla Corte di declinarne la decidibilità rimettendola all'AGO. Il suo esame che va condotto – secondo l'insegnamento consolidato del Giudice di legittimità (da ultimo SSUU civili 26 novembre 2025, n. 30937 ord.) –sul fondamento del petitum sostanziale porta il
Collegio a concludere per la sua infondatezza. Infatti il ricorrente ha impugnato l'atto sul presupposto che le cartelle cui esso consegue siano state annullate, almeno per una parte, in sede giurisdizionale (I motivo), che, per altra parte, siano illegittime in quanto mai validamente notificate con il conseguente maturare della prescrizione ben prima dell'avvio della procedura esecutiva (II motivo) e che comunque le pretese da esse portate si siano prescritte da tempo giacché soggette a prescrizione quinquennale (III motivo) e dunque su rilievi che, a prescindere dalla loro fondatezza riguardano profili che incidono su una fase procedimentale anteriore al perfezionamento degli adempimenti presupposti alla possibilità di avviare l'iter esecutivo. Ora sul tema che qui rileva si è ancora in tempi prossimi espressa la Corte di legittimità con l'ordinanza delle SSUU civili 10 febbraio 2023, n. 4227, nella quale si offre una ricognizione degli insegnamenti condensata nei seguenti termini: «Le Sezioni Unite hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella
(effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. Sez. Un., n. 7822-2020). Nella sopra indicata pronuncia (Punto 4.3) si è chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo 'prescrizione? suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data. Essa
è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica
o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. Sez. Un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti” (v. anche Cass. Sez. Un.,
n. 12642/2021 e n. 8465/2022). Ancora, nell'ordinanza n. 16986 del 2022, le Sezioni Unite osservano che “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di 'definitività' delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario” cui spetta il sindacato della “correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute” (v. anche Cass. Sez. Un., 8465-2022)».
2- Venendo al merito è dirimente rilevare:
(i) che la CTR Piemonte, sez. VII, con la sentenza 27 agosto 2019, n. 900, (versata in atti dall'ADER) ha accertato la fondatezza delle pretese portate dalle cartelle presupposte nn. 11020060062393401000, 11020080012987315000, 11020090015109516000, 11020110064766121000, 11020120036716387000, 11020130053639542000, 11020130011882946000, 11020140064031665503 e 1102015001242130200 nonché dall'accertamento esecutivo T7E010603969/2013 e la ritualità della notificazione di quegli atti mentre la Corte di cassazione, sez. VI-T civile, con l'ordinanza 27 ottobre 2021, n. 30202, (pure depositata dall'Agenzia) ha annullato con rinvio tale sentenza per la parte nella quale confermò
l'accertamento da parte della CTP di Torino di illegittimità della notifica delle altre cartelle presupposte del pignoramento già oggetto della detta sentenza CTR n. 900/2019, affermando la validità della loro trasmissione mediante operatore di posta privata. (ii) che, con affermazione non contestata dal ricorrente e confermata dall'allegato 8/3 dell'intimata,
l'Agenzia precisò che il 30 ottobre 2024 venne notificata al ricorrente via PEC per i medesimi crediti erariali oggetto del pignoramento l'intimazione di pagamento n.1102024903936908500 la quale non fu impugnata (si tratta in ispecifico delle 22 cartelle individuate dai nn. 11020050016940371000, 11020050073245205000, 11020060046865835000,
11020060062393401000, 11020070018904051000, 11020070055702535000, 11020080012987315000, 11020080022759385000, 11020080030503356000,
11020080059420490000, 11020090015109516000. 11020090036018239000,
11020090095349714000, 11020100031045954000, 11020100107329006000, 11020110049912001000, 11020120036716387000, 11020130026260645000,
11020130046535857000, 11020140021988587000, 11020150017717749000,
11020150028441558000 e dell'avviso di accertamento T7E010603969/2013).
Infatti dal primo dato discende che è impredicabile la tesi sviluppata nel primo motivo circa l'inesistenza della pretesa creditoria azionata dalle cartelle perché esse sarebbero state annullate in sede giurisdizionale mentre dal secondo emerge come – attese la portata interruttiva della prescrizione che va riconosciuta alla notifica dell'intimazione nonché della implicita rinunzia, derivante dalla mancata impugnazione di quell'atto, a far valere anche le prescrizioni eventualmente già maturate al momento della sua notifica – al 20 maggio 2025 (ossia sei mesi e 21 giorni dopo la notifica dell'intimazione) nessuna prescrizione fosse intervenuta, così risultando infondate le restanti due censure di ricorso.
3- Conseguentemente il ricorso va respinto.
4- Resta da esaminare la dichiarazione di rinunzia parziale al ricorso proposta da parte ricorrente in sede i discussione del merito della causa.
Essa riguarda le cartelle di pagamento nn. 11020080022759385000, 11020080030503356000, 11020080059420490000, 11020090015109516000. 11020090036018239000, 11020090095349714000, 11020100031045954000, 11020100107329006000,
11020110049912001000, 11020120036716387000, 11020130026260645000,
11020130046535857000, 11020070018904051000, 11020070055702535000, 11020080022759385000, 11020080012987315000 e l'avviso di accertamento T7E010603969/2013.
La rinunzia non è stata perfezionata secondo le modalità imposte dall'art. 45, commi 3 e 4,
d.lgs. 546/1992 in quanto non presentata in forma scritta né accettata dal difensore dell'Ufficio che aveva interesse alla integrale prosecuzione del giudizio, sicché risulta irrituale ed inefficace.
5- Considerata per altro la reiezione della eccezione di carenza di giurisdizione formulata dall'Agenzia, le spese di lite per le fasi di studio, introduttiva, cautelare e decisoria, possono essere compensate per la
Difensore_3metà condannando di conseguenza il ricorrente a corrisponderle all'Avvocata , dichiaratasi distrattaria, che vengono liquidate nella misura – già indicata nella metà – di € 5.900,00 oltre alle spese forfetarie del 15%, agli oneri previdenziali ed all'IVA se dovuta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere la metà delle spese di lite che, per quella quota, liquida a favore dell'Avvocata Difensore_3 , dichiaratasi distrattaria, in € 5.900,00 oltre le spese forfetarie del 15%,gli oneri previdenziali e l'IVA se dovuta.
Così deciso il 30 gennaio 2026. Il Presidente estensore