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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/03/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 18.01.2025, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7709/2023, cui è riunita quella di ATPO R.G. n. 1000/2021, vertente
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Parte_1
Angela Pilunni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Presenzano alla via Casamamma n. 1 giusta procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località S. Benedetto e rappresentata e difesa dagli avv.ti Ida Verrengia, Davide Catalano e Luca Cuzzupoli, in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.11.2023, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva dinanzi a questo Giudice l' , contestando le conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento CP_1 per ATP iscritto al n. R.G. 1000/2021, deducendo che gli stati patologici denunciati le davano diritto alla provvidenza richiesta. Tanto premesso, concludeva per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con conseguente condanna del convenuto al pagamento della relativa prestazione, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva l' eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso non CP_1 sussistendo specifiche contestazioni e, nel merito, l'infondatezza.
1 All'odierna udienza, previa riunione al presente procedimento di quello di ATPO, la causa
è decisa mediante sentenza.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va affermata l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445 bis commi 4
e 6 c.p.c.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 05.10.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata il 30.10.2023. Il ricorso è stato depositato il giorno 28.11.2023.
L'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP, la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di opposizione devono individuare in modo puntuale i vizi di motivazione e le omissioni in cui l'ausiliario del giudice sia incorso, specificando altresì le ragioni per le quali si ritiene che i vizi e/o le omissioni in questione abbiano inciso sulle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio.
Invero, nel ricorso introduttivo parte opponente ha dedotto che la relazione peritale depositata dal CTU in sede di ATPO risultava viziata in quanto il consulente non avrebbe valutato adeguatamente l'incidenza delle patologie diagnosticate sulla capacità della ricorrente di provvedere agli atti della vita quotidiana, benché le stesse risultassero già da tempo diagnosticate e di natura ingravescente. Ebbene, pur ritenuta la specificità delle contestazioni formulate avverso le risultanze peritali e la conseguente ammissibilità dell'opposizione, nel merito le stesse sono infondate, come di seguito motivato.
Infatti, a ben guardare, le doglianze della ricorrente si fondano, essenzialmente, sulla non condivisione della perizia in atti, assumendosi un quadro patologico più grave di quello apprezzato dal CTU.
La difesa della ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e prospettato una non congruenza delle conclusioni peritali, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, con specifico riferimento alle patologie da cui la ricorrente risulta affetta.
Ebbene deve osservarsi che il CTU, motivando adeguatamente le proprie conclusioni, ha escluso, sulla base dell'esame obiettivo, che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Dall'elaborato peritale in atti risulta che il CTU ha debitamente preso in considerazione tutte le patologie di cui la ricorrente è affetta e che risultano dalla documentazione agli atti e ne ha specificamente valutato la loro incidenza sulla capacità di deambulazione e di compiere gli atti della vita quotidiana.
2 Il CTU, pur riconoscendo una condizione patologica grave, ha escluso quindi la sussistenza dei presupposti legittimanti l'indennità di accompagnamento. Con maggiore precisione, ha rilevato che, nonostante l'incidenza del complesso delle patologie, la ricorrente deambula autonomamente. Inoltre, ha evidenziato come la stessa ricorrente conservi altresì la capacità di compiere gli atti quotidiani della vita risultando allo stato solo un lieve deficit cognitivo.
In definitiva, la compromissione della capacità della ricorrente, pur presente, non è tale da determinare quell'impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana che costituisce presupposto per il riconoscimento della prestazione.
Giova rimarcare, a questo punto, che ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, per esplicito dettato legislativo, è necessario che il soggetto si trovi nell'impossibilità di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Infatti, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]”. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti.
In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10281 del
27/06/2003; Sez. L, Sentenza n. 11718 del 12/05/2008; Sez. L, Sentenza n. 12521 del
28/05/2009; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010; Sez. L, Sentenza n. 28705 del
23/12/2011), postulando il quadro normativo una vera e propria impossibilità, che nel caso di specie è esclusa.
L'incapacità di deambulazione è da intendersi, dunque, come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. In particolare, è da intendersi non deambulante la persona invalida che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione. Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore.
Ai fini della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non rilevano, perciò, deficit della deambulazione compensabili con ausili quali mezzi di appoggio o protesi. Pertanto, se una persona riesce a muovere pochi passi, oppure utilizza tutori o appoggi che consentano di deambulare va escluso dalla concessione di indennità di accompagnamento.
3 L'ulteriore requisito su cui si fonda l'indennità di accompagnamento, alternativo all'impossibilità di deambulare, si verifica quando l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale di atti quotidiani viene a mancare e sorge, rispetto ad una persona normale di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana, essendo alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana (Circolare Ministero del Tesoro 14/1992). Si è precisato che “per atti quotidiani della vita si intendono le azioni elementari espletate da un soggetto normale di età corrispondente” (cfr. circolare n. 500.6 Ag 927/58 Ministero della salute).
Secondo la giurisprudenza, la capacità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute (tra cui l'incidenza sulla salute del malato e la salvaguardia della sua dignità come persona) e sul rapporto con le singole attività, perché la qualità di queste può incidere significativamente sia sulla necessità di un'assistenza sia sul diritto alla salute.
Inoltre, si precisa che ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerato sia l'individuo nella sua interezza sia le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale, e non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Tribunale
Caltanissetta sez. lav., 28/02/2019, n.88, Tribunale Pescara sez. lav., 27/01/2016, n.71,
Tribunale Trieste sez. lav., 12/06/2012, n.172, conformi a Cassazione civile sez. lav.,
28/05/2009, n.12521).
Dunque, il giudizio medico legale, in casi siffatti, scaturisce da un'attenta disamina delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente le minime funzioni vegetative e di relazione: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento di bisogni fisiologici, possibilità di svolgere piccoli passatempi, e ciò deve scaturire solo da una valutazione critica e caso per caso, alla luce del complesso morboso accertato.
Ebbene, si ribadisce che allo stato dell'obiettività clinica riscontrata e alla luce della documentazione in atti non è emersa quella gravità di compromissione delle capacità del soggetto tale da determinare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Infatti, il consulente descrive ancora la sussistenza di un sufficiente livello di autonomia.
Deve altresì osservarsi come parte ricorrente, in realtà, non adduca argomentazioni tali da indurre il giudicante a dubitare della valutazione medico – legale compiuta dal CTU ma, al contrario, ritiene si debba giungere in concreto a conclusioni diverse.
4 Il CTU, dunque, ha ben precisato le motivazioni che lo hanno indotto ad escludere che le patologie di cui è affetta la ricorrente possano inficiare la sua autonomia.
Le censure reiterate dalla difesa dell'istante si sostanziano dunque nel mero dissenso delle conclusioni raggiunte, condotta che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU.
Una siffatta contestazione non può assumere alcun significativo rilievo nel presente giudizio, ove – si ribadisce- rilevano invece eventuali errori e/o omissioni del consulente tecnico che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano alla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Le contestazioni di cui al ricorso introduttivo si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
L'elaborato della fase di ATPO appare non suscettibile di censure e pertanto non si ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti.
D'altra parte, va sottolineato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Corte di
Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite si compensano in ragione della natura e della condizione delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 18.03.2025
Il giudice
Mariarosaria Iovine
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 18.01.2025, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7709/2023, cui è riunita quella di ATPO R.G. n. 1000/2021, vertente
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Parte_1
Angela Pilunni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Presenzano alla via Casamamma n. 1 giusta procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località S. Benedetto e rappresentata e difesa dagli avv.ti Ida Verrengia, Davide Catalano e Luca Cuzzupoli, in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.11.2023, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva dinanzi a questo Giudice l' , contestando le conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento CP_1 per ATP iscritto al n. R.G. 1000/2021, deducendo che gli stati patologici denunciati le davano diritto alla provvidenza richiesta. Tanto premesso, concludeva per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con conseguente condanna del convenuto al pagamento della relativa prestazione, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva l' eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso non CP_1 sussistendo specifiche contestazioni e, nel merito, l'infondatezza.
1 All'odierna udienza, previa riunione al presente procedimento di quello di ATPO, la causa
è decisa mediante sentenza.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va affermata l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445 bis commi 4
e 6 c.p.c.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 05.10.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata il 30.10.2023. Il ricorso è stato depositato il giorno 28.11.2023.
L'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP, la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di opposizione devono individuare in modo puntuale i vizi di motivazione e le omissioni in cui l'ausiliario del giudice sia incorso, specificando altresì le ragioni per le quali si ritiene che i vizi e/o le omissioni in questione abbiano inciso sulle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio.
Invero, nel ricorso introduttivo parte opponente ha dedotto che la relazione peritale depositata dal CTU in sede di ATPO risultava viziata in quanto il consulente non avrebbe valutato adeguatamente l'incidenza delle patologie diagnosticate sulla capacità della ricorrente di provvedere agli atti della vita quotidiana, benché le stesse risultassero già da tempo diagnosticate e di natura ingravescente. Ebbene, pur ritenuta la specificità delle contestazioni formulate avverso le risultanze peritali e la conseguente ammissibilità dell'opposizione, nel merito le stesse sono infondate, come di seguito motivato.
Infatti, a ben guardare, le doglianze della ricorrente si fondano, essenzialmente, sulla non condivisione della perizia in atti, assumendosi un quadro patologico più grave di quello apprezzato dal CTU.
La difesa della ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e prospettato una non congruenza delle conclusioni peritali, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, con specifico riferimento alle patologie da cui la ricorrente risulta affetta.
Ebbene deve osservarsi che il CTU, motivando adeguatamente le proprie conclusioni, ha escluso, sulla base dell'esame obiettivo, che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Dall'elaborato peritale in atti risulta che il CTU ha debitamente preso in considerazione tutte le patologie di cui la ricorrente è affetta e che risultano dalla documentazione agli atti e ne ha specificamente valutato la loro incidenza sulla capacità di deambulazione e di compiere gli atti della vita quotidiana.
2 Il CTU, pur riconoscendo una condizione patologica grave, ha escluso quindi la sussistenza dei presupposti legittimanti l'indennità di accompagnamento. Con maggiore precisione, ha rilevato che, nonostante l'incidenza del complesso delle patologie, la ricorrente deambula autonomamente. Inoltre, ha evidenziato come la stessa ricorrente conservi altresì la capacità di compiere gli atti quotidiani della vita risultando allo stato solo un lieve deficit cognitivo.
In definitiva, la compromissione della capacità della ricorrente, pur presente, non è tale da determinare quell'impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana che costituisce presupposto per il riconoscimento della prestazione.
Giova rimarcare, a questo punto, che ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, per esplicito dettato legislativo, è necessario che il soggetto si trovi nell'impossibilità di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Infatti, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]”. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti.
In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10281 del
27/06/2003; Sez. L, Sentenza n. 11718 del 12/05/2008; Sez. L, Sentenza n. 12521 del
28/05/2009; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010; Sez. L, Sentenza n. 28705 del
23/12/2011), postulando il quadro normativo una vera e propria impossibilità, che nel caso di specie è esclusa.
L'incapacità di deambulazione è da intendersi, dunque, come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. In particolare, è da intendersi non deambulante la persona invalida che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione. Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore.
Ai fini della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non rilevano, perciò, deficit della deambulazione compensabili con ausili quali mezzi di appoggio o protesi. Pertanto, se una persona riesce a muovere pochi passi, oppure utilizza tutori o appoggi che consentano di deambulare va escluso dalla concessione di indennità di accompagnamento.
3 L'ulteriore requisito su cui si fonda l'indennità di accompagnamento, alternativo all'impossibilità di deambulare, si verifica quando l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale di atti quotidiani viene a mancare e sorge, rispetto ad una persona normale di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana, essendo alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana (Circolare Ministero del Tesoro 14/1992). Si è precisato che “per atti quotidiani della vita si intendono le azioni elementari espletate da un soggetto normale di età corrispondente” (cfr. circolare n. 500.6 Ag 927/58 Ministero della salute).
Secondo la giurisprudenza, la capacità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute (tra cui l'incidenza sulla salute del malato e la salvaguardia della sua dignità come persona) e sul rapporto con le singole attività, perché la qualità di queste può incidere significativamente sia sulla necessità di un'assistenza sia sul diritto alla salute.
Inoltre, si precisa che ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerato sia l'individuo nella sua interezza sia le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale, e non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Tribunale
Caltanissetta sez. lav., 28/02/2019, n.88, Tribunale Pescara sez. lav., 27/01/2016, n.71,
Tribunale Trieste sez. lav., 12/06/2012, n.172, conformi a Cassazione civile sez. lav.,
28/05/2009, n.12521).
Dunque, il giudizio medico legale, in casi siffatti, scaturisce da un'attenta disamina delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente le minime funzioni vegetative e di relazione: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento di bisogni fisiologici, possibilità di svolgere piccoli passatempi, e ciò deve scaturire solo da una valutazione critica e caso per caso, alla luce del complesso morboso accertato.
Ebbene, si ribadisce che allo stato dell'obiettività clinica riscontrata e alla luce della documentazione in atti non è emersa quella gravità di compromissione delle capacità del soggetto tale da determinare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Infatti, il consulente descrive ancora la sussistenza di un sufficiente livello di autonomia.
Deve altresì osservarsi come parte ricorrente, in realtà, non adduca argomentazioni tali da indurre il giudicante a dubitare della valutazione medico – legale compiuta dal CTU ma, al contrario, ritiene si debba giungere in concreto a conclusioni diverse.
4 Il CTU, dunque, ha ben precisato le motivazioni che lo hanno indotto ad escludere che le patologie di cui è affetta la ricorrente possano inficiare la sua autonomia.
Le censure reiterate dalla difesa dell'istante si sostanziano dunque nel mero dissenso delle conclusioni raggiunte, condotta che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU.
Una siffatta contestazione non può assumere alcun significativo rilievo nel presente giudizio, ove – si ribadisce- rilevano invece eventuali errori e/o omissioni del consulente tecnico che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano alla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Le contestazioni di cui al ricorso introduttivo si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
L'elaborato della fase di ATPO appare non suscettibile di censure e pertanto non si ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti.
D'altra parte, va sottolineato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Corte di
Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite si compensano in ragione della natura e della condizione delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 18.03.2025
Il giudice
Mariarosaria Iovine
5