Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 4964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4964 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04964/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06799/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6799 del 2025, proposto da
NO IA, rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il proprio studio legale in Roma, via Francesco Denza, n. 3;
contro
Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
- del provvedimento con il quale la commissione per gli esami di avvocato «sessione 2024» istituita presso la Corte d’appello di Milano, ha reso nota, in data 10 aprile 2025, la non ammissione del ricorrente a sostenere la prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense per la sessione 2024;
- del presupposto verbale di correzione della prova;
- di ogni atto presupposto, consequenziale e successivo ed in ogni caso lesivo dell’interesse del ricorrente ad accedere alla prova orale dell’esame di abilitazione, per la sessione 2024, per la professione di avvocato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. TH IG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugnava gli atti in epigrafe coi quali non veniva ammesso alle prove orali dell’esame di abilitazione alla professione forense per l’anno 2024.
2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati che, esaminata alla camera di consiglio del 9 luglio 2025, veniva respinta con ordinanza non appellata.
4. Parte ricorrente depositava ulteriori documenti nonché una memoria in vista dell’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione.
5. Completata l’esposizione dello svolgimento del processo, è possibile esaminare le doglianze spiegate nel ricorso.
6. Con il primo motivo si lamenta l’insufficienza della motivazione, atteso che essa si esaurirebbe in un mero voto numerico: a supporto della propria tesi, la parte cita una serie di pronunce cautelari rese in particolare dal Tar Lombardia.
7. A mezzo della seconda doglianza, invece, viene argomentata (anche sulla scorta di un parere pro veritate redatto da un accademico) la correttezza dell’elaborato consegnato dal ricorrente.
8. Le censure, collegate tra loro e quindi suscettibili di essere scrutinate congiuntamente, sono complessivamente infondate.
9. In primo luogo, va osservato come il voto numerico costituisca adeguata modalità di esternazione della motivazione del giudizio di correzione dell’elaborato consegnato dal candidato nell’esame di abilitazione forense, in linea con le disposizioni vigenti (quantomeno per la sessione dell’anno 2024), ossia quelle previste dal r.d. 27 novembre 1933, n. 1578 e dal r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.
10. Pertanto, non può che richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi appunto su tale disciplina normativa, che ritiene il voto numerico idoneo ad esternare una motivazione congrua degli elaborati dell’esame di abilitazione forense (tra le tante, Cons. Stato, ad. plen. 20 settembre 2017, n. 7 e Corte cost. 8 giugno 2011, n. 175).
11. Peraltro, la persistente validità, anche con riferimento alla sessione di esami in analisi, dei principî espressi dal predetto orientamento giurisprudenziale è stata recentemente confermata dal giudice d’appello (v. Cons. Stato, sez. III, 10 dicembre 2025, n. 9734) che, proprio in riforma delle sentenze del Tar Lombardia citate dal ricorrente in atti, ha osservato che: « da una piana lettura delle decisioni dell’Adunanza plenaria e della Corte costituzionale dianzi richiamate emerge con evidenza come non risponda affatto al vero l’assunto per cui queste sarebbero state determinate eminentemente da ragioni pratiche, connesse all’esigenza di assicurare il rapido svolgimento delle procedure concorsuali; al contrario, in entrambi i casi tale argomento era svolto in maniera accessoria e ad adiuvandum con richiamo al principio di buon andamento di cui all’articolo 97 Cost. (che era uno dei parametri costituzionali evocati dai giudici rimettenti nel giudizio di costituzionalità), dopo aver previamente riaffermato l’adeguatezza e la sufficienza del voto numerico a costituire motivazione dei giudizi di sufficienza e insufficienza, in modo da soddisfare l’obbligo di motivazione oggi imposto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ossequio ai superiori parametri di costituzionalità: “Tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una valutazione che, sia pure in modo sintetico, si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest’ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell’apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all’elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato ” (Corte cost., n. 175/2011, cit.) », precisando poi che « i voti numerici – come anche affermato in dottrina – possono risultare maggiormente idonei a dar conto delle ragioni del giudizio rispetto ad un giudizio discorsivo, che per sua natura può dar luogo a incertezze e ambiguità interpretative, avendo tra l’altro il vantaggio della standardizzazione e della immediata percepibilità del suo significato, se riferito a una scala di valori oggettiva e predefinita attraverso i criteri di valutazione: per questo, l’utilizzo del criterio motivazionale del voto numerico, adeguatamente contestualizzato e inteso in modo non acritico, appare maggiormente in linea con i principi di imparzialità e buon andamento ex articolo 97 Cost. anche per ragioni teoriche e di principio, e non solo per motivi contingenti e pratici » e sottolineando che « non può in alcun modo trovare condivisione l’impostazione del T.A.R. incentrata su una sorta di superamento “in via di fatto” dei principi affermati dall’Adunanza plenaria e dalla Corte costituzionale, sulla scorta di parametri empirici ed opinabili quali possono essere quello del numero dei partecipanti alla prova d’esame o quello delle modalità con cui questa si svolge nei singoli casi: a un’eventuale revisione degli indirizzi sopra richiamati dovrebbe pervenirsi, a fronte di un contrario dato normativo insuperabile sul piano testuale e sul piano precettivo, sollecitando un nuovo intervento sul punto della Corte costituzionale ».
12. Similmente, è stato ribadito il « consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, richiamato dal giudice di prime cure, in ordine alla sufficienza del voto numerico negli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense è stato avallato dall’Adunanza Plenaria, con sentenza n. 7 del 20 settembre 2017, sul presupposto che, de jure condito, “numerosi argomenti militano in favore della riaffermazione dell’indirizzo della sufficienza della espressione numerica del voto” » (Cga, 5 novembre 2025, n. 856).
13. Le motivazioni articolate nelle due sentenze citate svelano l’infondatezza delle argomentazioni del ricorrente volte a sostenere che il richiamato indirizzo giurisprudenziale debba intendersi superato alla luce del presunto, mutato quadro fattuale e giuridico. Trova infatti applicazione il regime transitorio previsto dall’art. 49 l. 31 dicembre 2012, n. 247 che ha posticipato l’entrata in vigore della nuova disciplina (da ultimo sino a 13 anni per effetto del d.l. legge 27 dicembre 2024, n. 202, conv. dalla l. 21 febbraio 2025, n. 15).
14. Non condivisibile poi è l’argomentazione circa l’ipotizzata disparità di trattamento, atteso che l’idoneità dell’elaborato è frutto di una valutazione globale dello stesso: in tal modo, torna in evidenza il valore della costante massima della giurisprudenza amministrativa secondo cui il menzionato vizio presuppone l’assoluta identità delle situazioni prese in esame, circostanza quest’ultima non inferibile dalle allegazioni della parte ricorrente (e quasi mai verificabile in una procedura di valutazione senza risposta esatta certa), fermo restando che « quand’anche la diversità di trattamento fosse in concreto dimostrata, ciò resterebbe del tutto irrilevante ai fini del giudizio di legittimità del trattamento asseritamente deteriore patito dal ricorrente » (Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2019 n. 3723). Invero, è indiscusso che l’esponente non possa invocare a sostegno delle proprie ragioni l’applicazione di un trattamento maggiormente favorevole riservato illegittimamente ad altri (v. Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2015, n. 4452).
15. Peraltro, parte ricorrente ha semplicemente allegato un parere pro veritate sostenendo di aver correttamente risposto alle richieste della traccia, sostenendo conseguentemente la propria idoneità: a tal proposito, occorre precisare come la valutazione investa in maniera complessiva il compito consegnato, non essendo l’ammissione all’orale unicamente conseguenza dell’aver indovinato la «soluzione giusta».
16. Per tale ragione il ridetto parere pro veritate , per quanto formulato da un professore ordinario di diritto privato, non risulta in grado di infirmare il giudizio della sottocommissione.
17. Al riguardo, giova preliminarmente rammentare che il merito della valutazione operata dalla commissione di esame è espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di palese erroneità o irragionevolezza.
18. Nel caso di specie, nel giudizio di insufficienza espresso dalla commissione non si rinvengono i ridetti vizî, considerato che l’elaborato redatto dal candidato, inter alia , non affronta funditus tutte le problematiche inerenti alla traccia limitandosi, in buona sostanza, a trascrivere il contenuto degli articoli di legge rilevanti, senza sviluppare in concreto la tesi (come ci si aspetterebbe in un atto di citazione).
19. Tutto ciò, ad avviso del Collegio, depone per la non manifesta irragionevolezza del giudizio di insufficienza, atteso che tra i criterî di correzione, vi sono, per quanto riguarda gli aspetti deficitari sopra indicati « 2) Chiarezza, logicità, completezza, sinteticità e non ridondanza, nonché rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche […] 6) Coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata ed esauriente e pertinente indicazione dell’impianto normativo di riferimento […] 8) Dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione ».
20. Per inciso, si precisa che quanto appena osservato in merito alle carenze riscontrabili nell’elaborato del ricorrente non comporta un’indebita sostituzione del Collegio all’opinamento riservato dell’amministrazione, ma rappresenta solamente l’indizio di un uso non scorretto del potere tecnico-discrezionale da parte della sottocommissione, nei limiti di un sindacato (non sostitutivo ma) confutativo del giudice amministrativo.
21. Inoltre, va ribadito come la produzione di un parere pro veritate redatto da un esperto e versato in atti, sia – secondo una giurisprudenza consolidata cui il Collegio intende dare continuità (v. Cons. Stato, sez. III, 14 settembre 2023, n. 8319) – irrilevante ai fini della confutazione del giudizio della commissione di concorso. Invero, spetta esclusivamente a quest’ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e, salvo che non ricorra l’ipotesi residuale della abnormità, non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia de qua (v. Cons. Stato, sezione IV, 5 gennaio 2017, n. 11)
22. La complessiva infondatezza di tutte le censure determina il rigetto del ricorso.
23. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NG AN, Presidente FF
TH IG, Primo Referendario, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TH IG | NG AN |
IL SEGRETARIO