TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 26/03/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
N.R.G. 547/2023
Il Giudice dott.ssa Michela Bortolami, all'udienza del 26 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. MAURIZIO Parte_1 P.IVA_1
ORIONE
ricorrente contro
(C.F. , CP_1 C.F._1
(C.F. ), CP_2 C.F._2
(C.F. ) Controparte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to CHIARUGI MARCO resistenti
OGGETTO: Opposizione a precetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi depositati tra il 7 marzo e il 29 settembre 2023, Parte_1 ha convenuto in giudizio le parti resistenti, proponendo opposizione agli atti
[...] di precetto notificati tra il 7 e il 17 novembre 2023, fondati sulle diffide accertative per crediti patrimoniali datate 30 e 31 gennaio 2023 nn. Prot. 1741, 1930 e 2113, dell'ITL di Ancona, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'esecutività del titolo esecutivo e dell'instauranda procedura esecutiva, di accertare e dichiarare l'improcedibilità, la nullità, l'inammissibilità, l'invalidità e inefficacia dell'eventuale instauranda esecuzione con vittoria di spese, diritti e onorari.
I procedimenti sono stati iscritti ai nn. 547/2023 (resistente
[...]
, 549/2023 (resistente ) e 566/2023 (resistente CP_1 CP_2
). Controparte_3
I resistenti si sono costituiti, per la fase del merito, con memorie tempestivamente depositate, chiedendo che il Tribunale voglia:
- in via principale: accertare e dichiarare che è Parte_1 responsabile solidalmente per la corresponsione dei trattamenti retributivi e contributivi dovuti loro e, in ogni caso, rigettare l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché accertare e dichiarare e per l'effetto condannare quale committente, al pagamento delle somme di: Parte_1
- € 2.428,63, di cui € 723,13 per tredicesima mensilità, € 1.104,01 per ferie e permessi rol maturati e non goduti e € 601,50 per TFR in favore di CP_1
- € 4.503,14, di cui € 1.223,36 per tredicesima mensilità, € 1.867,72 per ferie e permessi rol maturati e non goduti e € 1.412,00 per TFR in favore di;
CP_2
- € 4.614,35, di cui € 1.290,27 per tredicesima mensilità, € 2.057,00 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, € 121,25 per elemento perequativo e € 1.145,83 per TFR;
nonché la somma di € 4.576,16, accertata con differente diffida, di cui € 1.321,48 per tredicesima mensilità, € 2.024,02 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, €
161,67 per elemento perequativo e € 1.069,00 per TFR in favore di
. Controparte_3 ovvero la maggior o minor somma ritenuta di giustizia, relative al rapporto di lavoro dei ricorrenti con la quale appaltatore nonché datore di _4 lavoro;
- in via subordinata accertare e dichiarare che i lavoratori durante
Pag. 2 di 20 l'intercorso rapporto di lavoro con la società hanno svolto, presso lo _4 stabilimento di Ancona, ore di lavoro ordinario e straordinario, ferie e Parte_1 permessi non goduti, tredicesima mensilità ed elemento perequativo che non sono stati retribuiti e condannare al pagamento di quanto ancora Parte_1 dovuto;
- in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Il Tribunale, riuniti in data 30 gennaio 2024 al presente giudizio quelli iscritti ai nn. 549/2023 e 566/2023 R.G., ha sospeso l'efficacia esecutiva delle diffide accertative fondanti i precetti opposti.
La causa è stata successivamente istruita con l'acquisizione dei documenti offerti dalle parti, con l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento di CTU contabile;
a seguito della discussione svoltasi all'udienza del 26 marzo 2025, preceduta dal deposito di note conclusive autorizzate, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha pronunciato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il contenuto delle diffide accertative.
Gli atti precetto oggetto del presente giudizio di opposizione si fondano sulle diffide accertative per crediti patrimoniali con le quale l'ITL di Ancona ha accertato che i lavoratori sarebbero creditori nei confronti di datore di _4 lavoro e subappaltatore, appaltatore, e di , Controparte_5 Parte_1 quale committente e quindi obbligata in solido ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, per gli importi indicati nelle diffide, a titolo di ferie, permessi e rol non goduti, tredicesima mensilità, TFR, lavoro straordinario ed elemento perequativo. Secondo le risultanze dell'accertamento iniziato il 21 luglio 2020, compendiate nei verbali allegati alle diffide, per tutti i lavoratori dipendenti di si è riscontrato: _4
“un sistema di organizzazione degli orari di lavoro:
- non trasparente, data la disponibilità esclusiva da parte del datore di lavoro degli orari di lavoro effettivi risultanti da timbrature aziendali e/o fogli firma inaccessibili ai lavoratori in caso di vertenza e agli organi di vigilanza;
Pag. 3 di 20 - flessibile, basata su decisioni discrezionali del capo cantiere in funzione delle esigenze della produzione;
- affrancata da vincoli e dai limiti previsti dal D.Lgs. 66/2003 (orario normale di lavoro 40 ore settimanali, durata massima di 48 ore, limite massimo di lavoro straordinario 250 ore annue, ecc.); con orari di lavoro effettivi fuori legge, mediamente di almeno 50 ore settimanali: almeno 9 ore al giorno dal lunedì al venerdì + almeno 5 ore il sabato;
un sistema di paghe di fatto, assolutamente informale e al di fuori delle previsioni di legge e CCNL, per cui i lavoratori hanno ricevuto dalla ditta:
- unicamente il pagamento delle ore effettivamente lavorate in base ad una paga oraria stabilita/concordata verbalmente, da considerare per intero e a tutti gli effetti retribuzione ordinaria (inclusa l'eventuale differenza rispetto al minimo tabellare contrattuale che avrebbe dovuto essere fedelmente registrato come “ad personam”);
- senza alcun pagamento per qualsiasi altro titolo: né compensi a fronte delle giornate e/o ore di astensione dalla prestazione lavorativa qualunque ne fosse il motivo (ferie, permessi, indennità malattia, ecc.), né maggiorazioni per lavoro straordinario o festivo, né mensilità aggiuntive (tredicesima), né TFR, né altro emolumento diverso ed ulteriore rispetto alla retribuzione ordinaria;
un sistema documentale ufficiale (contratti di lavoro, busta paga, ecc.) non rappresentativo della reale regolamentazione ed esplicazione dei rapporti di lavoro, con l'indicazione/registrazione di un orario contrattuale inferiore rispetto all'orario normalmente effettuato dai lavoratori e di un inquadramento contrattuale e retributivo non corrispondente a quello spettante per le mansioni svolte né alla paga oraria effettivamente erogata discrezionalmente stabilita/concordata; un sistema di registrazioni infedeli nel LUL completamente strumentali, solo apparentemente regolari, che sistematicamente:
- ha generato mensilmente come “netto a pagare” l'importo dovuto ai lavoratori, calcolato al di fuori delle regole legali e contrattuali come semplice moltiplicazione delle ore effettivamente lavorate per la paga oraria stabilita;
Pag. 4 di 20 - ha contenuto al massimo la retribuzione ordinaria imponibile e coperto la differenza non registrata attraverso la liquidazione fittizia di emolumenti esenti non dovuti (trasferte, rimborsi spese) ovvero di parte di istituti stipendiali obbligatori
(tredicesima, ferie, permessi ROL ecc.); ha evitato/eluso la corresponsione ai lavoratori degli emolumenti diversi ed ulteriori rispetto alla retribuzione ordinaria, obbligatori per espressa previsione di legge
(ferie retribuite, permessi ROL retribuiti, TFR) o CCNL (tredicesima mensilità, elemento perequativo) che sono risultati:
1) in parte liquidati fittiziamente nel LUL a mera copertura/sostituzione della retribuzione spettante (non registrata) per le ore effettivamente lavorate, e pertanto realmente non pagati come tali;
2) in parte liquidati con buste paga separate dalle competenze ordinarie risultate tutte non consegnate e non pagate (non tracciate da bonifico);
3) in parte omessi, non registrati/liquidati nel LUL, né pagati”.
2. Gli argomenti delle parti
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito: Parte_1
- la nullità dell'atto di precetto, la cui notifica non è stata preceduta dalla notifica del titolo in forma esecutiva, come richiesto dall'art. 479, comma 1, c.p.c.,
- la nullità dell'atto di precetto, in quanto la diffida accertativa sarebbe diretta esclusivamente al datore di lavoro e non anche ai soggetti che utilizzano la prestazione di lavoro;
- l'infondatezza del credito, in quanto l'indennità che lo costituirebbe non avrebbe natura retributiva e, pertanto, non potrebbe essere richiesta a Parte_1 quale obbligato in solido ex art. 29 D.Lgs. 276/2003;
[...]
- l'intervenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.
276/2003, essendo trascorsi più di due anni di tempo dalla cessazione del contratto di appalto a quando il lavoratore ha fatto valere le proprie pretese nei Par confronti della committente posto che dal 2.7.2021 non ha più concluso Pt_3 contratti di appalto con Parte_1
- l'infondatezza della pretesa per quanto riguarda gli elementi non
Pag. 5 di 20 retributivi, quali ratei di tredicesima, ferie e permessi ROL ed elemento perequativo, che non rientrano tra quelli per cui vale la responsabilità solidale del committente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003;
- l'illegittimità della diffida accertativa non essendo stato accertato che il lavoratore abbia reso in via esclusiva la propria attività lavorativa nell'ambito di appalti a committenza Parte_1
- l'infondatezza della pretesa azionata, in quanto il lavoratore non avrebbe fornito la prova degli elementi costitutivi della medesima e, in ogni caso, la mancanza di conteggi chiari e intellegibili;
- l'illegittimità della diffida accertativa, in quanto fondata su un accertamento ispettivo di tipo discrezionale e non di tipo vincolato, in contrasto con quanto affermato nella circolare n. 1/2013 del Ministero del Lavoro;
- l'infondatezza del richiamo all'art. 1676 c.c., valido solo per i dipendenti dell'appaltatore, che, nel caso di specie, era il e non Controparte_6 _4
, subappaltatrice.
[...]
Parte opposta, su tali punti, ha rilevato che:
- non vi è necessità, nel caso di specie, della notifica del titolo esecutivo prima dell'atto di precetto, in quanto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 124/2004, la diffida accertativa diventa automaticamente esecutiva in caso di reiezione del ricorso amministrativo o di decorso del termine per la sua proposizione;
- l'art. 12 sancisce espressamente, dopo la modifica apportata dall'art. 12 bis del D.L. 76/2020, l'applicabilità della diffida accertativa anche nei confronti dei terzi solidalmente responsabili per i crediti accertati;
- nessuna decadenza si è verificata, in quanto gli accertamenti promossi dall'ITL di Ancora iniziati il 21.7.2020 e definiti con verbale di accertamento di data 22.12.2022 sono stati notificati a entro due anni dalla Parte_1 cessazione dei contratti di appalto;
- la diffida è stata emessa in presenza di tutti i presupposti previsti per legge per la sua emanazione, ovvero sia certezza, liquidità ed esigibilità e le contestazioni mosse da sono generiche;
Parte_1
Pag. 6 di 20 - nella diffida è espressamente statuito che tutti i crediti ivi riconosciuti sono maturati nel periodo di esecuzione dell'appalto conferito da Parte_1 al nell'ambito del quale vi sono stati i subappalti a Controparte_6 [...]
_4
- inoltre, sussiste un'unicità del rapporto contrattuale di appalto tra e e tra e Parte_1 Controparte_6 Controparte_6 dato che, alla cessazione dell'attività da parte di quest'ultima, sono _4 subentrate altre società consorziate (aventi immedesimazione organica nel
, che hanno proseguito il rapporto di appalto con il medesimo Controparte_6 committente finale, senza soluzione di continuità e con assorbimento del personale di ancora in forza. _4
3. La natura della diffida accertativa e della presente opposizione.
L'opposizione presentata da deve essere accolta nei limiti Parte_1 che seguono.
Innanzitutto, pare opportuno sottolineare che la diffida accertativa costituisce titolo esecutivo stragiudiziale di formazione amministrativa, rispetto alla quale non operano le preclusioni del giudicato;
pertanto, possono farsi valere con l'opposizione di merito, qual è quella ai sensi dell'art. 615 c.p.c., fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso vantato, anche anteriori alla formazione del titolo esecutivo stesso, trattandosi di rimedio giurisdizionale che, sebbene non espressamente previsto dal legislatore, deve ritenersi operativo, nell'ottica interpretativa di effettività della garanzia di poter agire in giudizio a tutela dei propri diritti, in attuazione dell'art. 24, comma 2, Cost., che deve essere assicurata al destinatario della diffida (in tal senso, cfr. anche Trib. Novara, Sez.
Lav., sent. 5 febbraio 2019, n. 20; Corte App. Torino, Sez. lav., sent. 24 novembre
2017, n. 914; Trib. Pistoia, sent. 11 luglio 2011; cfr., da ultimo, Cass., Sez. Lav., ord.
29 luglio 2022, n. 23744).
In tale giudizio, dunque, l'opponente è attore formale ma convenuto sostanziale e, specularmente, l'opposto è convenuto formale ma attore sostanziale, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere ex art. 2697, comma 1, c.c. di
Pag. 7 di 20 fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito oggetto della diffida accertativa, mentre grava sull'opponente l'onere di contestare specificamente, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., i fatti allegati dall'opposto e l'onere di dimostrare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito fatto valere in giudizio dall'opposto, come previsto dall'art.2697, comma 2, c.c.
Va però sottolineato, dal punto di vista probatorio, che “i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti” (cfr., da ultimo,
Cass., Sez. Lav. ord. 7 settembre 2023, n. 26086; cfr. anche, tra le molte, Cass. n.
8946/2020; Cass. n. 20019/2018.
La legge, invece, non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito in ordine alle altre circostanze di fatto (diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, poiché “in tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass. n. 8946/ 2020, cit.), possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. S.U. n. 916/1996; conf. Cass. n. 24388/2022 e Cass.
n.28286/2019).
4. Sulle eccezioni preliminari di Parte_1
Ciò chiarito, non possono trovare accoglimento le eccezioni di tipo formale sollevate da rispetto alla validità del titolo esecutivo e dell'atto di Parte_1 precetto.
Innanzitutto, relativamente alla possibilità di emettere la diffida accertativa anche nei confronti del committente, come giustamente sottolineato da parte
Pag. 8 di 20 resistente, l'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 124/2004 nell'istituire lo strumento della diffida accertativa per crediti patrimoniali, ha stabilito che: “Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati”.
Differentemente da quanto sostenuto da parte opponente, il termine “trova applicazione” riferito ai soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, altra interpretazione non può avere che quella che la riconcilia con il disposto dell'art. 29 del D. Lgs. 276/03, ove viene affermata la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore per i trattamenti retributivi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Le diffide accertative emesse nei confronti di dunque, Parte_1 costituiscono titolo esecutivo anche verso tale soggetto, in qualità di committente.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa all'avvenuta maturazione, nei casi di specie, della decadenza ex art. 29 D. Lgs. 276/03, fondata sull'allegata circostanza secondo cui avrebbe cessato la propria attività il 2.7.2021, _4 come risulterebbe da pag. 11 del verbale della diffida accertativa.
Ha affermato la Corte di Cassazione in materia che “in tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del
d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di
Pag. 9 di 20 assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto” (Cass., n. 7815/2022).
Alla luce di tale pronunciamento, che questo Giudice condivide, l'unico dies
a quo da prendere in considerazione per quanto in argomento è rappresentato dalla cessazione effettiva del contratto di appalto al quale il lavoratore in questione era addetto, palesandosi come del tutto irrilevante per l'opposto, in ragione della sua posizione di parte terza rispetto al contratto di appalto, circostanze fattuali inerenti le modalità di esecuzione del predetto contratto che non ne abbiano comportato l'effettiva cessazione.
D'altra parte, se è vero che gli ispettori dell'ITL hanno accertato che il rapporto contrattuale tra il e sarebbe cessato il Parte_4 _4
2.7.2021, è vero anche che, nello stesso verbale, il personale ha altresì accertato un rapporto di immedesimazione organica tra il e le società consorziate, CP_6 derivante dalle circostanze che:
- “il rapporto contrattuale tra e il Parte_1 Parte_4 attraverso una pluralità di ordini di fornitura (appalti) consecutivi si è svolto continuativamente senza alcuna interruzione ed è a tutt'oggi in essere;
- il rapporto contrattuale tra il e la Parte_4 _4 attraverso una pluralità di assegnazioni consecutive di commesse:
- sotto il profilo operativo (lavorazioni) si è svolto continuativamente fino al
2.07.2021 quando la è uscita dal fondo consortile rimpiazzata _4 nell'esecuzione delle commesse da altre società consorziate Parte_1
(RI. ), anch'esse Pt_3 Controparte_7 Controparte_8 immedesimazione organica del riconducibili al Parte_4 medesimo proprietario amministratore di fatto sig. , Parte_5 che hanno proseguito il rapporto contrattuale di appalto con il medesimo committente finale senza alcun elemento di discontinuità, Parte_1 assorbendo/riassorbendo il personale di ancora in forza;
_4
Pag. 10 di 20 - sotto il profilo tecnico -amministrativo (noleggio attrezzature, supporto amministrativo), come attestato dalle fatture attive emesse dalla _4 dopo il 07/21, è a tutt'oggi in essere con le unità residue di personale rimaste in forza.
- “l'unicità del rapporto contrattuale d'appalto tra e Parte_1
e tra e Parte_4 Parte_4 _4 confermata dalla procedura FINCANTIERI per la regolamentazione all'accesso e alla presenza in stabilimento del personale delle ditte appaltatrici che prevede la produzione della richiesta di autorizzazione all'ingresso e della documentazione allegata (elenco lavoratori, certificato
CCIAA, contratto di sub-appalto, documentazione di assunzione dei lavoratori, ecc.) una volta per tutte all'inizio dei lavori (salvo variazioni) e non in occasione del conferimento di ogni nuovo ordine;
- la finalità fraudolenta della costituzione e/o utilizzo “a termine” di una pluralità di soggetti giuridici formalmente distinti ma sostanzialmente identici, volta a permettere la continuazione di una medesima realtà/attività imprenditoriale da parte dei medesimi titolari con una veste giuridica periodicamente nuova / diversa, facendo apparire elementi di discontinuità nei fatti inesistenti, così vanificando eventuali legittime pretese creditorie che hanno avuto origine con un soggetto giuridico apparentemente/esteriormente diverso”.
In sostanza, dunque, nella diffida accertativa gli ispettori dell'ITL hanno accertato, da un lato, la sussistenza di un rapporto di immedesimazione tra il e le società consorziate (tra cui e, dall'altro, un rapporto di CP_6 _4 fatto continuativo, perdurante ancora nel 2023, tra il e CP_6 Parte_1
nonostante il dato esteriore di una pluralità di contratti di appalto. Quindi è
[...] illogico l'argomento di che vorrebbe riconoscere efficacia Parte_1 probatoria al verbale di diffida accertativa per sola parte in cui afferma l'interruzione del rapporto al 2 luglio 2021, ma negarla, invece, per la parte in cui ha accertato la continuità del medesimo rapporto e l'immedesimazione tra _4
Pag. 11 di 20 e il _4 Parte_4
Posto che, come sopra specificato, il verbale di diffida accertativa fa prova fino a querela di falso solo per gli elementi appresi in via diretta dall'Ispettore e che, per il resto, invece, doveva essere fornita una prova contraria, ne deriva un quadro di assoluta incertezza probatoria in ordine all'effettiva cessazione del contratto di appalto in cui i lavoratori resistenti erano impiegati.
Da ciò discende che, non avendo fornito alcuna prova Parte_1 certa in ordine alla decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 29 del D.Lgs.
276/2003 – prova gravante sulla committente – l'eccezione deve essere rigettata.
Per quanto riguarda, poi, la dedotta illegittimità della diffida a causa del fatto che gli ispettori ne avrebbero fatto un uso diverso da quello dell'accertamento di crediti liquidi ed esigibili, va rilevato che, dagli accertamenti compiuti, in particolare mediante l'assunzione di informazioni da parte dei lavoratori, sarebbe emerso palesemente l'inattendibilità dei conteggi effettuati in busta paga e l'applicazione di un illegittimo patto di paga conglobata;
a quel punto,
l'accertamento del credito residuo è stato determinato da semplici conteggi basati sull'orario di lavoro svolto – così come risultante dalle dichiarazioni – e sul CCNL applicato.
Ne è emerso un credito pecuniario certo nel suo ammontare, con la conseguenza che la diffida accertativa è senz'altro da ritenersi legittima, considerando, peraltro, che nel presente giudizio, ha avuto la Parte_1 possibilità di difendersi, senza che dunque si sia verificata una lesione del diritto di difesa del soggetto diffidato.
5. Nel merito.
In ogni caso, nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno fornito prova in ordine alla sussistenza effettiva del patto di conglobamento e in ordine all'orario di lavoro svolto. In particolare, ciò emerge dalle testimonianze assunte.
Va innanzitutto chiarito, al riguardo, che si tratta di testimonianze ammissibili, posto che, sotto un primo profilo, i testimoni che sono anche parti nella presente causa o che sono parti in cause distinte ma dall'oggetto simile al
Pag. 12 di 20 presente, sempre nei confronti di hanno reso dichiarazioni Parte_1 relativamente a cause distinte da quelle che li riguardavano personalmente (data la diversità soggettiva dei rapporti obbligatori dedotti in giudizio), seppur riunite nel presente, unico procedimento e, sotto altro profilo, l'interesse a cui fa riferimento l'art. 246 c.p.c., relativamente all'incapacità a testimoniare, non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa;
pertanto nemmeno l'eventuale riunione delle cause connesse
(per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendere reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni (in tal senso cfr., da ultimo, Cass., Sez.
Lav., ord. 7 settembre 2023, n. 26044 e Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 21/10/2015, n.
21418).
Ebbene, le dichiarazioni testimoniali hanno reso un quadro chiaro, dettagliato e uniforme rispetto alla modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, nel periodo di cui è causa, dai lavoratori opposti, confermando in pieno le loro allegazioni.
Nello specifico, il teste dipendente di presso lo Testimone_1 _4 stabilimento di Ancona di da luglio 2015 a maggio del 2021, che ha Parte_1 dichiarato di conoscere tutti i lavoratori parti in causa riconoscendoli quali propri colleghi, ha riferito: “Dal 2018 al 2021 facevamo tutti lo stesso orario di lavoro, dalle
7:00 alle 12:00, un'ora di pausa, poi dalle 13:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì.
Lavoravamo tutti anche il sabato, dalle 7:00 alle 12:00, ogni tanto fino alle 14:00.
Ogni tanto si lavorava anche la domenica, ma non tutti, il capo cantiere decideva chi.
Più o meno lavoravamo la domenica una volta al mese. Ogni tanto due volte al mese.
È capitato anche che si lavorasse 12 ore al giorno. La domenica si lavorava solo per 5 ore, dalle 7:00 alle 12:00. Venivamo pagati sulla base delle ore lavorate. Quando sono arrivato non parlavo bene l'italiano, mi hanno sempre pagato così. Anche i miei
Pag. 13 di 20 colleghi che ho nominato prima venivano pagati così, lo so perché ci parlavo e anche loro firmavano le ore. Se qualcuno stava a casa per ferie o per malattia non veniva pagato. L'importo netto indicato in busta paga corrispondeva a quello che ci veniva pagato. Non ci hanno mai pagato nulla più rispetto alle ore che lavoravamo. Non prendevamo tutti la stessa paga oraria, io per esempio prendevo 7 euro all'ora, ma alcuni 7,50, altri 8.”
Dichiarazioni dal tenore simile sono state rese dal teste TE
, collega dei lavoratori in causa, che ha lavorato nello stabilimento di
[...] di Ancona dal settembre 2017 fino ad agosto 2018 come dipendente di Parte_1
e presente ancora nel medesimo cantiere dall'agosto 2021 a dicembre _4
2022, come dipendente di altre ditte. Il teste, infatti, ha dichiarato che: “Da quando sono arrivato in cantiere, con facevamo tutti lo stesso orario di lavoro, dalle _4
7:00 alle 12:00, un'ora di pausa, poi dalle 13:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì.
Lavoravamo tutti anche il sabato, dalle 7:00 alle 12:00. Ogni tanto si lavorava anche la domenica, dipendeva dal lavoro. Più o meno di media due volte ogni tre mesi. Non andavamo tutti di domenica, il capo cantiere decideva chi. La domenica si lavorava solo per 5 ore, dalle 7:00 alle 12:00. Qualche volta anche il sabato e la domenica si lavorava anche il pomeriggio. Quando sono entrato con la venivo pagato 7 _4 euro all'ora, me l'hanno detto quando sono stato assunto. Se qualcuno stava a casa per ferie o per malattia non veniva pagato. Venivamo pagati tutti allo stesso modo, eravamo tutti amici, parlavamo dello stipendio. Per esempio se un mese ho lavorato
200 ore, mi pagavano 1.400, se lavoravo di più mi arrivava un po' di più L'importo netto indicato in busta paga corrispondeva a quello che ci veniva pagato. Non prendevamo tutti la stessa paga oraria, io per esempio prendevo 7 euro all'ora, ma dipendeva dal lavoro che si faceva”.
Anche il teste ha reso una versione dei fatti del tutto coincidente Tes_3 con quella descritta dagli altri testi riportando che: “Dal 2017 al 2021 facevamo tutti lo stesso orario di lavoro, dalle 7:00 alle 12:00, un'ora di pausa, poi dalle 13:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì. Lavoravamo tutti anche il sabato, dalle 7:00 alle
12:00. È capitato di lavorare anche la domenica;
dipendeva dai lavori che c'erano da
Pag. 14 di 20 fare. Di media più di una volta al mese. La domenica si lavorava solo per 5 ore, dalle
7:00 alle 12:00. Credo che andassero tutti la domenica quando c'era da lavorare, ma non ne sono sicuro. La paga mi hanno detto da subito che era globale, quindi mi pagavano in base alle ore che facevo. Se qualcuno stava a casa per ferie o per malattia non veniva pagato. Che io sappia anche i tre miei colleghi venivano pagati allo stesso modo, era quello il sistema utilizzato dalla società. Lo so perché tra colleghi si parlava;
poi qualcuno prendeva qualcosa di più all'ora e qualcuno un po' meno. L'importo netto indicato in busta paga corrispondeva a quello che ci veniva pagato. Da quello che so tra i colleghi nessuno ha ricevuto il TFR a fine rapporto”.
È dunque confermata la ricostruzione di fatto effettuata dall'ITL di Ancona, ovvero un orario di lavoro di almeno nove ore dal lunedì al venerdì e di almeno cinque ore il sabato, con patto di conglobamento e retribuzione versata sulla base delle sole ore lavorate, corrispondente al netto delle buste paga, con la conseguente fittizietà delle voci – distinte dalla retribuzione ordinaria - inserite.
In ordine al patto di conglobamento, va ricordato che, secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione "Il patto di conglobamento nella retribuzione di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore subordinato per legge o per contratto (quali la tredicesima mensilità, il compenso per le ferie e per le festività) è valido solo se dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in tal caso è superabile la presunzione che il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto, senza tuttavia la necessità di una specificazione anche degli importi corrispondenti agli istituti conglobati" (Cass. Sez. lav., 23 gennaio 2018, n. 1644).
Più nello specifico, è stato affermato, quindi, che un eventuale patto di conglobamento, diretto a comprendere voci differenti rispetto a quelle ordinariamente dovute per la prestazione fornita (e quindi titoli quali tfr, ferie, festività, tredicesima mensilità), deve comprendere specifiche indicazioni in tal senso, tali da evidenziare con certezza la volontà delle parti di ricomprendere nelle
Pag. 15 di 20 somme erogate al lavoratore quegli specifici titoli retributivi.
In assenza di tale patto, il cui onere allegatorio e probatorio incombe sul datore di lavoro, risulta operativa la presunzione di riferibilità delle somme erogate alla sola prestazione ordinaria.
Nel caso di specie, il patto di conglobamento non risulta essere stato trasposto in un documento scritto e l'accordo verbale riguardava solo la prestazione ordinaria.
Dato che nessuna altra voce retributiva o indennitaria è stata inserita nell'accordo, questo è da ritenersi nullo.
A questo punto, la retribuzione dovuta deve essere calcolata sulla base del
CCNL richiamato tra le parti, Metalmeccanica Industria.
Dall'istruttoria è, poi, emerso che la somma corrispondente al netto delle buste paga è stata pagata.
In ordine all'imputazione di tali pagamenti, in presenza di buste paga che imputino la somma erogata a diversi titoli, è onere del lavoratore provare l'infedeltà delle stesse, circa l'effettiva situazione di fatto in esse riprodotta.
Alla stregua della pacifica esegesi giurisprudenziale, infatti, la busta paga - sebbene sottoscritta- non costituisce prova documentale insuperabile di quanto in essa indicato;
tuttavia, l'onere probatorio dimostrativo della non corrispondenza dei prospetti sottoscritti alla reale situazione di fatto incombe sul lavoratore avendo -per presunzione relativa ed in assenza di contrarie asserzioni- valore di quietanza la firma apposta dall'accipiente alle buste paga (cfr., tra le tante, Cass.,
Sez. Lav., 24 giugno 2016, n. 13150).
Al riguardo, le testimonianze assunte hanno confermato l'accertamento compiuto dall'ITL, dimostrando la totale inattendibilità dei conteggi risultanti dalle buste paga. Tale circostanza toglie definitivamente valore all'imputazione di pagamento indicata dal datore di lavoro nelle buste paga e, pertanto, le somme corrisposte vanno imputate alla retribuzione pattuita conglobata relativa alle ore di lavoro ordinario e straordinario, come peraltro effettuato dall'ITL in sede di accertamento.
Pag. 16 di 20 La responsabilità solidale che, nell'ambito del contratto di appalto, fa capo al committente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, riguarda i soli crediti dei dipendenti dell'appaltatore aventi natura strettamente retributiva.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti
e tra questi non vi rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass. 11 settembre 2013, n. 20836;
Cass. 9 luglio 2012, n. 11462); quando non addirittura, risarcitoria tout court (Cass.
11 maggio 2011, n. 10341; Cass. 8 luglio 2008, n. 18707). La locuzione normativa
"trattamenti retributivi", costitutiva in obbligazione di garanzia solidale, con
l'appaltatore datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, il committente, che rimane estraneo alle vicende relative il rapporto di lavoro, debba essere interpretata in senso rigoroso, ossia della certa natura retributiva degli emolumenti che il datare di lavoro sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti: con la conseguenza dell'esclusione da essi dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite che, per le ragioni illustrate, non ha una tale natura” (Cass., ord. 17 febbraio
2022, n. 5247).
Ne consegue - senza alcun dubbio - l'applicazione del regime della solidarietà al credito per la retribuzione ordinaria e per il lavoro straordinario, per l'elemento perequativo, per il TFR e per le mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa.
Per il calcolo del dovuto, è stata disposta CTU contabile, l'elaborato peritale,
Pag. 17 di 20 sulla base dei documenti prodotti dalle parti e applicato il CCNL Metalmeccanici industria, ha riconosciuto come dovuti i seguenti importi comprensivi di interessi legali e rivalutazione fino al giorno 24.03.2025:
- in favore di per il periodo dal 14.01.2018 al 10.08.2018 la CP_1 somma residua di € 8.540,55 a titolo di tredicesima mensilità e lavoro straordinario e festivo e € 1.311,30 a titolo di TFR per un totale di €
9.851,85;
- in favore di per il periodo dal 12.02.2020 al 13.03.2021 CP_2 la somma residua di € 15.113,72 a titolo di tredicesima mensilità e a titolo di lavoro straordinario e festivo e € 2.274,92 a titolo di TFR per un totale di € 17.388,64;
- in favore di per il periodo dal 5.09.2017 al 10.08.2018 Controparte_3 la somma residua di € 8.972,48 a titolo di tredicesima mensilità e di lavoro straordinario e festivo e € 2.035,32 a titolo di TFR per un totale di
€ 11.007,80; per il periodo dal 12.09.2018 al 30.06.2019 la somma residua di € 10.673,29 a titolo di tredicesima mensilità e di lavoro straordinario e festivo e € 2.060,08 a titolo di TFR per un totale di €
12.733,37. Alle somme così individuate e comprensive degli interessi legali e della rivalutazione fino al 24.03.2025 va aggiunto quanto accertato dovuto a titolo di elemento perequativo nella diffida accertativa e dunque € 121,25, oltre interessi e rivalutazione per elemento perequativo relativo al periodo dal 5.09.2017 al 10.08.2018 ed
€ 161,67 oltre interessi e rivalutazione per il periodo dal 12.09.2018 al
30.06.2019.
Ne consegue la condanna di in favore dei ricorrenti, al Parte_1 pagamento delle somme così calcolate.
6. Sulle spese.
Ricorrendo un'ipotesi di reciproca soccombenza tra le parti, le spese del giudizio devono essere compensate nella misura di 1/3 date le voci escluse.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono poste
Pag. 18 di 20 definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
- accerta e dichiara il diritto di a percepire, da parte di CP_1 le seguenti somme per i seguenti titoli: € 8.540,55 a Parte_1 titolo di tredicesima mensilità e lavoro straordinario e festivo e €
1.311,30 a titolo di TFR per un totale di € 9.851,85 oltre a interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 24.03.2025 al saldo;
- accerta e dichiara il diritto di a percepire, da parte CP_2 di le seguenti somme per i seguenti titoli: € Parte_1
15.113,72 a titolo di tredicesima mensilità e a titolo di lavoro straordinario e festivo e € 2.274,92 a titolo di TFR per un totale di €
17.388,64 oltre a interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal
24.03.2025 al saldo;
- accerta e dichiara il diritto di a percepire, da Controparte_3 parte di le seguenti somme per i seguenti titoli: € Parte_1
19.645,77 a titolo di tredicesima mensilità e a titolo di lavoro straordinario e festivo e € 4.095,40 a titolo di TFR per un totale di €
23.741,17 oltre a interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal
24.03.2025 al saldo nonché a titolo di elemento perequativo la somma di € 282,92 oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria.
- condanna l pagamento di tali somme, in favore dei Parte_1 ricorrenti;
- accerta e dichiara che nulla è dovuto da Parte_1 relativamente alle somme indicate nella diffida accertativa posta alla base del precetto opposto a titolo di ferie e permessi ROL non goduti e carenza malattia, indennità malattia e infortunio c/ditta;
- compensa le spese tra le parti per un terzo e condanna Parte_1
Pag. 19 di 20 al pagamento delle restanti spese in favore di parte ricorrente, da Pt_1 distrarsi in favore del difensore antistatario, liquidate nella somma complessiva (già detratto un terzo) di € 6.600,00 oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge
- pone definitivamente a carico di parte opponente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, che si liquidano con separato decreto.
Trieste, 26/03/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Michela Bortolami
Pag. 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
N.R.G. 547/2023
Il Giudice dott.ssa Michela Bortolami, all'udienza del 26 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. MAURIZIO Parte_1 P.IVA_1
ORIONE
ricorrente contro
(C.F. , CP_1 C.F._1
(C.F. ), CP_2 C.F._2
(C.F. ) Controparte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to CHIARUGI MARCO resistenti
OGGETTO: Opposizione a precetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi depositati tra il 7 marzo e il 29 settembre 2023, Parte_1 ha convenuto in giudizio le parti resistenti, proponendo opposizione agli atti
[...] di precetto notificati tra il 7 e il 17 novembre 2023, fondati sulle diffide accertative per crediti patrimoniali datate 30 e 31 gennaio 2023 nn. Prot. 1741, 1930 e 2113, dell'ITL di Ancona, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'esecutività del titolo esecutivo e dell'instauranda procedura esecutiva, di accertare e dichiarare l'improcedibilità, la nullità, l'inammissibilità, l'invalidità e inefficacia dell'eventuale instauranda esecuzione con vittoria di spese, diritti e onorari.
I procedimenti sono stati iscritti ai nn. 547/2023 (resistente
[...]
, 549/2023 (resistente ) e 566/2023 (resistente CP_1 CP_2
). Controparte_3
I resistenti si sono costituiti, per la fase del merito, con memorie tempestivamente depositate, chiedendo che il Tribunale voglia:
- in via principale: accertare e dichiarare che è Parte_1 responsabile solidalmente per la corresponsione dei trattamenti retributivi e contributivi dovuti loro e, in ogni caso, rigettare l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché accertare e dichiarare e per l'effetto condannare quale committente, al pagamento delle somme di: Parte_1
- € 2.428,63, di cui € 723,13 per tredicesima mensilità, € 1.104,01 per ferie e permessi rol maturati e non goduti e € 601,50 per TFR in favore di CP_1
- € 4.503,14, di cui € 1.223,36 per tredicesima mensilità, € 1.867,72 per ferie e permessi rol maturati e non goduti e € 1.412,00 per TFR in favore di;
CP_2
- € 4.614,35, di cui € 1.290,27 per tredicesima mensilità, € 2.057,00 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, € 121,25 per elemento perequativo e € 1.145,83 per TFR;
nonché la somma di € 4.576,16, accertata con differente diffida, di cui € 1.321,48 per tredicesima mensilità, € 2.024,02 per ferie e permessi rol maturati e non goduti, €
161,67 per elemento perequativo e € 1.069,00 per TFR in favore di
. Controparte_3 ovvero la maggior o minor somma ritenuta di giustizia, relative al rapporto di lavoro dei ricorrenti con la quale appaltatore nonché datore di _4 lavoro;
- in via subordinata accertare e dichiarare che i lavoratori durante
Pag. 2 di 20 l'intercorso rapporto di lavoro con la società hanno svolto, presso lo _4 stabilimento di Ancona, ore di lavoro ordinario e straordinario, ferie e Parte_1 permessi non goduti, tredicesima mensilità ed elemento perequativo che non sono stati retribuiti e condannare al pagamento di quanto ancora Parte_1 dovuto;
- in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Il Tribunale, riuniti in data 30 gennaio 2024 al presente giudizio quelli iscritti ai nn. 549/2023 e 566/2023 R.G., ha sospeso l'efficacia esecutiva delle diffide accertative fondanti i precetti opposti.
La causa è stata successivamente istruita con l'acquisizione dei documenti offerti dalle parti, con l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento di CTU contabile;
a seguito della discussione svoltasi all'udienza del 26 marzo 2025, preceduta dal deposito di note conclusive autorizzate, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha pronunciato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il contenuto delle diffide accertative.
Gli atti precetto oggetto del presente giudizio di opposizione si fondano sulle diffide accertative per crediti patrimoniali con le quale l'ITL di Ancona ha accertato che i lavoratori sarebbero creditori nei confronti di datore di _4 lavoro e subappaltatore, appaltatore, e di , Controparte_5 Parte_1 quale committente e quindi obbligata in solido ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, per gli importi indicati nelle diffide, a titolo di ferie, permessi e rol non goduti, tredicesima mensilità, TFR, lavoro straordinario ed elemento perequativo. Secondo le risultanze dell'accertamento iniziato il 21 luglio 2020, compendiate nei verbali allegati alle diffide, per tutti i lavoratori dipendenti di si è riscontrato: _4
“un sistema di organizzazione degli orari di lavoro:
- non trasparente, data la disponibilità esclusiva da parte del datore di lavoro degli orari di lavoro effettivi risultanti da timbrature aziendali e/o fogli firma inaccessibili ai lavoratori in caso di vertenza e agli organi di vigilanza;
Pag. 3 di 20 - flessibile, basata su decisioni discrezionali del capo cantiere in funzione delle esigenze della produzione;
- affrancata da vincoli e dai limiti previsti dal D.Lgs. 66/2003 (orario normale di lavoro 40 ore settimanali, durata massima di 48 ore, limite massimo di lavoro straordinario 250 ore annue, ecc.); con orari di lavoro effettivi fuori legge, mediamente di almeno 50 ore settimanali: almeno 9 ore al giorno dal lunedì al venerdì + almeno 5 ore il sabato;
un sistema di paghe di fatto, assolutamente informale e al di fuori delle previsioni di legge e CCNL, per cui i lavoratori hanno ricevuto dalla ditta:
- unicamente il pagamento delle ore effettivamente lavorate in base ad una paga oraria stabilita/concordata verbalmente, da considerare per intero e a tutti gli effetti retribuzione ordinaria (inclusa l'eventuale differenza rispetto al minimo tabellare contrattuale che avrebbe dovuto essere fedelmente registrato come “ad personam”);
- senza alcun pagamento per qualsiasi altro titolo: né compensi a fronte delle giornate e/o ore di astensione dalla prestazione lavorativa qualunque ne fosse il motivo (ferie, permessi, indennità malattia, ecc.), né maggiorazioni per lavoro straordinario o festivo, né mensilità aggiuntive (tredicesima), né TFR, né altro emolumento diverso ed ulteriore rispetto alla retribuzione ordinaria;
un sistema documentale ufficiale (contratti di lavoro, busta paga, ecc.) non rappresentativo della reale regolamentazione ed esplicazione dei rapporti di lavoro, con l'indicazione/registrazione di un orario contrattuale inferiore rispetto all'orario normalmente effettuato dai lavoratori e di un inquadramento contrattuale e retributivo non corrispondente a quello spettante per le mansioni svolte né alla paga oraria effettivamente erogata discrezionalmente stabilita/concordata; un sistema di registrazioni infedeli nel LUL completamente strumentali, solo apparentemente regolari, che sistematicamente:
- ha generato mensilmente come “netto a pagare” l'importo dovuto ai lavoratori, calcolato al di fuori delle regole legali e contrattuali come semplice moltiplicazione delle ore effettivamente lavorate per la paga oraria stabilita;
Pag. 4 di 20 - ha contenuto al massimo la retribuzione ordinaria imponibile e coperto la differenza non registrata attraverso la liquidazione fittizia di emolumenti esenti non dovuti (trasferte, rimborsi spese) ovvero di parte di istituti stipendiali obbligatori
(tredicesima, ferie, permessi ROL ecc.); ha evitato/eluso la corresponsione ai lavoratori degli emolumenti diversi ed ulteriori rispetto alla retribuzione ordinaria, obbligatori per espressa previsione di legge
(ferie retribuite, permessi ROL retribuiti, TFR) o CCNL (tredicesima mensilità, elemento perequativo) che sono risultati:
1) in parte liquidati fittiziamente nel LUL a mera copertura/sostituzione della retribuzione spettante (non registrata) per le ore effettivamente lavorate, e pertanto realmente non pagati come tali;
2) in parte liquidati con buste paga separate dalle competenze ordinarie risultate tutte non consegnate e non pagate (non tracciate da bonifico);
3) in parte omessi, non registrati/liquidati nel LUL, né pagati”.
2. Gli argomenti delle parti
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito: Parte_1
- la nullità dell'atto di precetto, la cui notifica non è stata preceduta dalla notifica del titolo in forma esecutiva, come richiesto dall'art. 479, comma 1, c.p.c.,
- la nullità dell'atto di precetto, in quanto la diffida accertativa sarebbe diretta esclusivamente al datore di lavoro e non anche ai soggetti che utilizzano la prestazione di lavoro;
- l'infondatezza del credito, in quanto l'indennità che lo costituirebbe non avrebbe natura retributiva e, pertanto, non potrebbe essere richiesta a Parte_1 quale obbligato in solido ex art. 29 D.Lgs. 276/2003;
[...]
- l'intervenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.
276/2003, essendo trascorsi più di due anni di tempo dalla cessazione del contratto di appalto a quando il lavoratore ha fatto valere le proprie pretese nei Par confronti della committente posto che dal 2.7.2021 non ha più concluso Pt_3 contratti di appalto con Parte_1
- l'infondatezza della pretesa per quanto riguarda gli elementi non
Pag. 5 di 20 retributivi, quali ratei di tredicesima, ferie e permessi ROL ed elemento perequativo, che non rientrano tra quelli per cui vale la responsabilità solidale del committente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003;
- l'illegittimità della diffida accertativa non essendo stato accertato che il lavoratore abbia reso in via esclusiva la propria attività lavorativa nell'ambito di appalti a committenza Parte_1
- l'infondatezza della pretesa azionata, in quanto il lavoratore non avrebbe fornito la prova degli elementi costitutivi della medesima e, in ogni caso, la mancanza di conteggi chiari e intellegibili;
- l'illegittimità della diffida accertativa, in quanto fondata su un accertamento ispettivo di tipo discrezionale e non di tipo vincolato, in contrasto con quanto affermato nella circolare n. 1/2013 del Ministero del Lavoro;
- l'infondatezza del richiamo all'art. 1676 c.c., valido solo per i dipendenti dell'appaltatore, che, nel caso di specie, era il e non Controparte_6 _4
, subappaltatrice.
[...]
Parte opposta, su tali punti, ha rilevato che:
- non vi è necessità, nel caso di specie, della notifica del titolo esecutivo prima dell'atto di precetto, in quanto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 124/2004, la diffida accertativa diventa automaticamente esecutiva in caso di reiezione del ricorso amministrativo o di decorso del termine per la sua proposizione;
- l'art. 12 sancisce espressamente, dopo la modifica apportata dall'art. 12 bis del D.L. 76/2020, l'applicabilità della diffida accertativa anche nei confronti dei terzi solidalmente responsabili per i crediti accertati;
- nessuna decadenza si è verificata, in quanto gli accertamenti promossi dall'ITL di Ancora iniziati il 21.7.2020 e definiti con verbale di accertamento di data 22.12.2022 sono stati notificati a entro due anni dalla Parte_1 cessazione dei contratti di appalto;
- la diffida è stata emessa in presenza di tutti i presupposti previsti per legge per la sua emanazione, ovvero sia certezza, liquidità ed esigibilità e le contestazioni mosse da sono generiche;
Parte_1
Pag. 6 di 20 - nella diffida è espressamente statuito che tutti i crediti ivi riconosciuti sono maturati nel periodo di esecuzione dell'appalto conferito da Parte_1 al nell'ambito del quale vi sono stati i subappalti a Controparte_6 [...]
_4
- inoltre, sussiste un'unicità del rapporto contrattuale di appalto tra e e tra e Parte_1 Controparte_6 Controparte_6 dato che, alla cessazione dell'attività da parte di quest'ultima, sono _4 subentrate altre società consorziate (aventi immedesimazione organica nel
, che hanno proseguito il rapporto di appalto con il medesimo Controparte_6 committente finale, senza soluzione di continuità e con assorbimento del personale di ancora in forza. _4
3. La natura della diffida accertativa e della presente opposizione.
L'opposizione presentata da deve essere accolta nei limiti Parte_1 che seguono.
Innanzitutto, pare opportuno sottolineare che la diffida accertativa costituisce titolo esecutivo stragiudiziale di formazione amministrativa, rispetto alla quale non operano le preclusioni del giudicato;
pertanto, possono farsi valere con l'opposizione di merito, qual è quella ai sensi dell'art. 615 c.p.c., fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso vantato, anche anteriori alla formazione del titolo esecutivo stesso, trattandosi di rimedio giurisdizionale che, sebbene non espressamente previsto dal legislatore, deve ritenersi operativo, nell'ottica interpretativa di effettività della garanzia di poter agire in giudizio a tutela dei propri diritti, in attuazione dell'art. 24, comma 2, Cost., che deve essere assicurata al destinatario della diffida (in tal senso, cfr. anche Trib. Novara, Sez.
Lav., sent. 5 febbraio 2019, n. 20; Corte App. Torino, Sez. lav., sent. 24 novembre
2017, n. 914; Trib. Pistoia, sent. 11 luglio 2011; cfr., da ultimo, Cass., Sez. Lav., ord.
29 luglio 2022, n. 23744).
In tale giudizio, dunque, l'opponente è attore formale ma convenuto sostanziale e, specularmente, l'opposto è convenuto formale ma attore sostanziale, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere ex art. 2697, comma 1, c.c. di
Pag. 7 di 20 fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito oggetto della diffida accertativa, mentre grava sull'opponente l'onere di contestare specificamente, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., i fatti allegati dall'opposto e l'onere di dimostrare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito fatto valere in giudizio dall'opposto, come previsto dall'art.2697, comma 2, c.c.
Va però sottolineato, dal punto di vista probatorio, che “i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti” (cfr., da ultimo,
Cass., Sez. Lav. ord. 7 settembre 2023, n. 26086; cfr. anche, tra le molte, Cass. n.
8946/2020; Cass. n. 20019/2018.
La legge, invece, non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito in ordine alle altre circostanze di fatto (diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, poiché “in tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass. n. 8946/ 2020, cit.), possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. S.U. n. 916/1996; conf. Cass. n. 24388/2022 e Cass.
n.28286/2019).
4. Sulle eccezioni preliminari di Parte_1
Ciò chiarito, non possono trovare accoglimento le eccezioni di tipo formale sollevate da rispetto alla validità del titolo esecutivo e dell'atto di Parte_1 precetto.
Innanzitutto, relativamente alla possibilità di emettere la diffida accertativa anche nei confronti del committente, come giustamente sottolineato da parte
Pag. 8 di 20 resistente, l'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 124/2004 nell'istituire lo strumento della diffida accertativa per crediti patrimoniali, ha stabilito che: “Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati”.
Differentemente da quanto sostenuto da parte opponente, il termine “trova applicazione” riferito ai soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, altra interpretazione non può avere che quella che la riconcilia con il disposto dell'art. 29 del D. Lgs. 276/03, ove viene affermata la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore per i trattamenti retributivi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Le diffide accertative emesse nei confronti di dunque, Parte_1 costituiscono titolo esecutivo anche verso tale soggetto, in qualità di committente.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa all'avvenuta maturazione, nei casi di specie, della decadenza ex art. 29 D. Lgs. 276/03, fondata sull'allegata circostanza secondo cui avrebbe cessato la propria attività il 2.7.2021, _4 come risulterebbe da pag. 11 del verbale della diffida accertativa.
Ha affermato la Corte di Cassazione in materia che “in tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del
d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di
Pag. 9 di 20 assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto” (Cass., n. 7815/2022).
Alla luce di tale pronunciamento, che questo Giudice condivide, l'unico dies
a quo da prendere in considerazione per quanto in argomento è rappresentato dalla cessazione effettiva del contratto di appalto al quale il lavoratore in questione era addetto, palesandosi come del tutto irrilevante per l'opposto, in ragione della sua posizione di parte terza rispetto al contratto di appalto, circostanze fattuali inerenti le modalità di esecuzione del predetto contratto che non ne abbiano comportato l'effettiva cessazione.
D'altra parte, se è vero che gli ispettori dell'ITL hanno accertato che il rapporto contrattuale tra il e sarebbe cessato il Parte_4 _4
2.7.2021, è vero anche che, nello stesso verbale, il personale ha altresì accertato un rapporto di immedesimazione organica tra il e le società consorziate, CP_6 derivante dalle circostanze che:
- “il rapporto contrattuale tra e il Parte_1 Parte_4 attraverso una pluralità di ordini di fornitura (appalti) consecutivi si è svolto continuativamente senza alcuna interruzione ed è a tutt'oggi in essere;
- il rapporto contrattuale tra il e la Parte_4 _4 attraverso una pluralità di assegnazioni consecutive di commesse:
- sotto il profilo operativo (lavorazioni) si è svolto continuativamente fino al
2.07.2021 quando la è uscita dal fondo consortile rimpiazzata _4 nell'esecuzione delle commesse da altre società consorziate Parte_1
(RI. ), anch'esse Pt_3 Controparte_7 Controparte_8 immedesimazione organica del riconducibili al Parte_4 medesimo proprietario amministratore di fatto sig. , Parte_5 che hanno proseguito il rapporto contrattuale di appalto con il medesimo committente finale senza alcun elemento di discontinuità, Parte_1 assorbendo/riassorbendo il personale di ancora in forza;
_4
Pag. 10 di 20 - sotto il profilo tecnico -amministrativo (noleggio attrezzature, supporto amministrativo), come attestato dalle fatture attive emesse dalla _4 dopo il 07/21, è a tutt'oggi in essere con le unità residue di personale rimaste in forza.
- “l'unicità del rapporto contrattuale d'appalto tra e Parte_1
e tra e Parte_4 Parte_4 _4 confermata dalla procedura FINCANTIERI per la regolamentazione all'accesso e alla presenza in stabilimento del personale delle ditte appaltatrici che prevede la produzione della richiesta di autorizzazione all'ingresso e della documentazione allegata (elenco lavoratori, certificato
CCIAA, contratto di sub-appalto, documentazione di assunzione dei lavoratori, ecc.) una volta per tutte all'inizio dei lavori (salvo variazioni) e non in occasione del conferimento di ogni nuovo ordine;
- la finalità fraudolenta della costituzione e/o utilizzo “a termine” di una pluralità di soggetti giuridici formalmente distinti ma sostanzialmente identici, volta a permettere la continuazione di una medesima realtà/attività imprenditoriale da parte dei medesimi titolari con una veste giuridica periodicamente nuova / diversa, facendo apparire elementi di discontinuità nei fatti inesistenti, così vanificando eventuali legittime pretese creditorie che hanno avuto origine con un soggetto giuridico apparentemente/esteriormente diverso”.
In sostanza, dunque, nella diffida accertativa gli ispettori dell'ITL hanno accertato, da un lato, la sussistenza di un rapporto di immedesimazione tra il e le società consorziate (tra cui e, dall'altro, un rapporto di CP_6 _4 fatto continuativo, perdurante ancora nel 2023, tra il e CP_6 Parte_1
nonostante il dato esteriore di una pluralità di contratti di appalto. Quindi è
[...] illogico l'argomento di che vorrebbe riconoscere efficacia Parte_1 probatoria al verbale di diffida accertativa per sola parte in cui afferma l'interruzione del rapporto al 2 luglio 2021, ma negarla, invece, per la parte in cui ha accertato la continuità del medesimo rapporto e l'immedesimazione tra _4
Pag. 11 di 20 e il _4 Parte_4
Posto che, come sopra specificato, il verbale di diffida accertativa fa prova fino a querela di falso solo per gli elementi appresi in via diretta dall'Ispettore e che, per il resto, invece, doveva essere fornita una prova contraria, ne deriva un quadro di assoluta incertezza probatoria in ordine all'effettiva cessazione del contratto di appalto in cui i lavoratori resistenti erano impiegati.
Da ciò discende che, non avendo fornito alcuna prova Parte_1 certa in ordine alla decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 29 del D.Lgs.
276/2003 – prova gravante sulla committente – l'eccezione deve essere rigettata.
Per quanto riguarda, poi, la dedotta illegittimità della diffida a causa del fatto che gli ispettori ne avrebbero fatto un uso diverso da quello dell'accertamento di crediti liquidi ed esigibili, va rilevato che, dagli accertamenti compiuti, in particolare mediante l'assunzione di informazioni da parte dei lavoratori, sarebbe emerso palesemente l'inattendibilità dei conteggi effettuati in busta paga e l'applicazione di un illegittimo patto di paga conglobata;
a quel punto,
l'accertamento del credito residuo è stato determinato da semplici conteggi basati sull'orario di lavoro svolto – così come risultante dalle dichiarazioni – e sul CCNL applicato.
Ne è emerso un credito pecuniario certo nel suo ammontare, con la conseguenza che la diffida accertativa è senz'altro da ritenersi legittima, considerando, peraltro, che nel presente giudizio, ha avuto la Parte_1 possibilità di difendersi, senza che dunque si sia verificata una lesione del diritto di difesa del soggetto diffidato.
5. Nel merito.
In ogni caso, nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno fornito prova in ordine alla sussistenza effettiva del patto di conglobamento e in ordine all'orario di lavoro svolto. In particolare, ciò emerge dalle testimonianze assunte.
Va innanzitutto chiarito, al riguardo, che si tratta di testimonianze ammissibili, posto che, sotto un primo profilo, i testimoni che sono anche parti nella presente causa o che sono parti in cause distinte ma dall'oggetto simile al
Pag. 12 di 20 presente, sempre nei confronti di hanno reso dichiarazioni Parte_1 relativamente a cause distinte da quelle che li riguardavano personalmente (data la diversità soggettiva dei rapporti obbligatori dedotti in giudizio), seppur riunite nel presente, unico procedimento e, sotto altro profilo, l'interesse a cui fa riferimento l'art. 246 c.p.c., relativamente all'incapacità a testimoniare, non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa;
pertanto nemmeno l'eventuale riunione delle cause connesse
(per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendere reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni (in tal senso cfr., da ultimo, Cass., Sez.
Lav., ord. 7 settembre 2023, n. 26044 e Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 21/10/2015, n.
21418).
Ebbene, le dichiarazioni testimoniali hanno reso un quadro chiaro, dettagliato e uniforme rispetto alla modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, nel periodo di cui è causa, dai lavoratori opposti, confermando in pieno le loro allegazioni.
Nello specifico, il teste dipendente di presso lo Testimone_1 _4 stabilimento di Ancona di da luglio 2015 a maggio del 2021, che ha Parte_1 dichiarato di conoscere tutti i lavoratori parti in causa riconoscendoli quali propri colleghi, ha riferito: “Dal 2018 al 2021 facevamo tutti lo stesso orario di lavoro, dalle
7:00 alle 12:00, un'ora di pausa, poi dalle 13:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì.
Lavoravamo tutti anche il sabato, dalle 7:00 alle 12:00, ogni tanto fino alle 14:00.
Ogni tanto si lavorava anche la domenica, ma non tutti, il capo cantiere decideva chi.
Più o meno lavoravamo la domenica una volta al mese. Ogni tanto due volte al mese.
È capitato anche che si lavorasse 12 ore al giorno. La domenica si lavorava solo per 5 ore, dalle 7:00 alle 12:00. Venivamo pagati sulla base delle ore lavorate. Quando sono arrivato non parlavo bene l'italiano, mi hanno sempre pagato così. Anche i miei
Pag. 13 di 20 colleghi che ho nominato prima venivano pagati così, lo so perché ci parlavo e anche loro firmavano le ore. Se qualcuno stava a casa per ferie o per malattia non veniva pagato. L'importo netto indicato in busta paga corrispondeva a quello che ci veniva pagato. Non ci hanno mai pagato nulla più rispetto alle ore che lavoravamo. Non prendevamo tutti la stessa paga oraria, io per esempio prendevo 7 euro all'ora, ma alcuni 7,50, altri 8.”
Dichiarazioni dal tenore simile sono state rese dal teste TE
, collega dei lavoratori in causa, che ha lavorato nello stabilimento di
[...] di Ancona dal settembre 2017 fino ad agosto 2018 come dipendente di Parte_1
e presente ancora nel medesimo cantiere dall'agosto 2021 a dicembre _4
2022, come dipendente di altre ditte. Il teste, infatti, ha dichiarato che: “Da quando sono arrivato in cantiere, con facevamo tutti lo stesso orario di lavoro, dalle _4
7:00 alle 12:00, un'ora di pausa, poi dalle 13:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì.
Lavoravamo tutti anche il sabato, dalle 7:00 alle 12:00. Ogni tanto si lavorava anche la domenica, dipendeva dal lavoro. Più o meno di media due volte ogni tre mesi. Non andavamo tutti di domenica, il capo cantiere decideva chi. La domenica si lavorava solo per 5 ore, dalle 7:00 alle 12:00. Qualche volta anche il sabato e la domenica si lavorava anche il pomeriggio. Quando sono entrato con la venivo pagato 7 _4 euro all'ora, me l'hanno detto quando sono stato assunto. Se qualcuno stava a casa per ferie o per malattia non veniva pagato. Venivamo pagati tutti allo stesso modo, eravamo tutti amici, parlavamo dello stipendio. Per esempio se un mese ho lavorato
200 ore, mi pagavano 1.400, se lavoravo di più mi arrivava un po' di più L'importo netto indicato in busta paga corrispondeva a quello che ci veniva pagato. Non prendevamo tutti la stessa paga oraria, io per esempio prendevo 7 euro all'ora, ma dipendeva dal lavoro che si faceva”.
Anche il teste ha reso una versione dei fatti del tutto coincidente Tes_3 con quella descritta dagli altri testi riportando che: “Dal 2017 al 2021 facevamo tutti lo stesso orario di lavoro, dalle 7:00 alle 12:00, un'ora di pausa, poi dalle 13:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì. Lavoravamo tutti anche il sabato, dalle 7:00 alle
12:00. È capitato di lavorare anche la domenica;
dipendeva dai lavori che c'erano da
Pag. 14 di 20 fare. Di media più di una volta al mese. La domenica si lavorava solo per 5 ore, dalle
7:00 alle 12:00. Credo che andassero tutti la domenica quando c'era da lavorare, ma non ne sono sicuro. La paga mi hanno detto da subito che era globale, quindi mi pagavano in base alle ore che facevo. Se qualcuno stava a casa per ferie o per malattia non veniva pagato. Che io sappia anche i tre miei colleghi venivano pagati allo stesso modo, era quello il sistema utilizzato dalla società. Lo so perché tra colleghi si parlava;
poi qualcuno prendeva qualcosa di più all'ora e qualcuno un po' meno. L'importo netto indicato in busta paga corrispondeva a quello che ci veniva pagato. Da quello che so tra i colleghi nessuno ha ricevuto il TFR a fine rapporto”.
È dunque confermata la ricostruzione di fatto effettuata dall'ITL di Ancona, ovvero un orario di lavoro di almeno nove ore dal lunedì al venerdì e di almeno cinque ore il sabato, con patto di conglobamento e retribuzione versata sulla base delle sole ore lavorate, corrispondente al netto delle buste paga, con la conseguente fittizietà delle voci – distinte dalla retribuzione ordinaria - inserite.
In ordine al patto di conglobamento, va ricordato che, secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione "Il patto di conglobamento nella retribuzione di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore subordinato per legge o per contratto (quali la tredicesima mensilità, il compenso per le ferie e per le festività) è valido solo se dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in tal caso è superabile la presunzione che il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto, senza tuttavia la necessità di una specificazione anche degli importi corrispondenti agli istituti conglobati" (Cass. Sez. lav., 23 gennaio 2018, n. 1644).
Più nello specifico, è stato affermato, quindi, che un eventuale patto di conglobamento, diretto a comprendere voci differenti rispetto a quelle ordinariamente dovute per la prestazione fornita (e quindi titoli quali tfr, ferie, festività, tredicesima mensilità), deve comprendere specifiche indicazioni in tal senso, tali da evidenziare con certezza la volontà delle parti di ricomprendere nelle
Pag. 15 di 20 somme erogate al lavoratore quegli specifici titoli retributivi.
In assenza di tale patto, il cui onere allegatorio e probatorio incombe sul datore di lavoro, risulta operativa la presunzione di riferibilità delle somme erogate alla sola prestazione ordinaria.
Nel caso di specie, il patto di conglobamento non risulta essere stato trasposto in un documento scritto e l'accordo verbale riguardava solo la prestazione ordinaria.
Dato che nessuna altra voce retributiva o indennitaria è stata inserita nell'accordo, questo è da ritenersi nullo.
A questo punto, la retribuzione dovuta deve essere calcolata sulla base del
CCNL richiamato tra le parti, Metalmeccanica Industria.
Dall'istruttoria è, poi, emerso che la somma corrispondente al netto delle buste paga è stata pagata.
In ordine all'imputazione di tali pagamenti, in presenza di buste paga che imputino la somma erogata a diversi titoli, è onere del lavoratore provare l'infedeltà delle stesse, circa l'effettiva situazione di fatto in esse riprodotta.
Alla stregua della pacifica esegesi giurisprudenziale, infatti, la busta paga - sebbene sottoscritta- non costituisce prova documentale insuperabile di quanto in essa indicato;
tuttavia, l'onere probatorio dimostrativo della non corrispondenza dei prospetti sottoscritti alla reale situazione di fatto incombe sul lavoratore avendo -per presunzione relativa ed in assenza di contrarie asserzioni- valore di quietanza la firma apposta dall'accipiente alle buste paga (cfr., tra le tante, Cass.,
Sez. Lav., 24 giugno 2016, n. 13150).
Al riguardo, le testimonianze assunte hanno confermato l'accertamento compiuto dall'ITL, dimostrando la totale inattendibilità dei conteggi risultanti dalle buste paga. Tale circostanza toglie definitivamente valore all'imputazione di pagamento indicata dal datore di lavoro nelle buste paga e, pertanto, le somme corrisposte vanno imputate alla retribuzione pattuita conglobata relativa alle ore di lavoro ordinario e straordinario, come peraltro effettuato dall'ITL in sede di accertamento.
Pag. 16 di 20 La responsabilità solidale che, nell'ambito del contratto di appalto, fa capo al committente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, riguarda i soli crediti dei dipendenti dell'appaltatore aventi natura strettamente retributiva.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti
e tra questi non vi rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass. 11 settembre 2013, n. 20836;
Cass. 9 luglio 2012, n. 11462); quando non addirittura, risarcitoria tout court (Cass.
11 maggio 2011, n. 10341; Cass. 8 luglio 2008, n. 18707). La locuzione normativa
"trattamenti retributivi", costitutiva in obbligazione di garanzia solidale, con
l'appaltatore datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, il committente, che rimane estraneo alle vicende relative il rapporto di lavoro, debba essere interpretata in senso rigoroso, ossia della certa natura retributiva degli emolumenti che il datare di lavoro sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti: con la conseguenza dell'esclusione da essi dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite che, per le ragioni illustrate, non ha una tale natura” (Cass., ord. 17 febbraio
2022, n. 5247).
Ne consegue - senza alcun dubbio - l'applicazione del regime della solidarietà al credito per la retribuzione ordinaria e per il lavoro straordinario, per l'elemento perequativo, per il TFR e per le mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa.
Per il calcolo del dovuto, è stata disposta CTU contabile, l'elaborato peritale,
Pag. 17 di 20 sulla base dei documenti prodotti dalle parti e applicato il CCNL Metalmeccanici industria, ha riconosciuto come dovuti i seguenti importi comprensivi di interessi legali e rivalutazione fino al giorno 24.03.2025:
- in favore di per il periodo dal 14.01.2018 al 10.08.2018 la CP_1 somma residua di € 8.540,55 a titolo di tredicesima mensilità e lavoro straordinario e festivo e € 1.311,30 a titolo di TFR per un totale di €
9.851,85;
- in favore di per il periodo dal 12.02.2020 al 13.03.2021 CP_2 la somma residua di € 15.113,72 a titolo di tredicesima mensilità e a titolo di lavoro straordinario e festivo e € 2.274,92 a titolo di TFR per un totale di € 17.388,64;
- in favore di per il periodo dal 5.09.2017 al 10.08.2018 Controparte_3 la somma residua di € 8.972,48 a titolo di tredicesima mensilità e di lavoro straordinario e festivo e € 2.035,32 a titolo di TFR per un totale di
€ 11.007,80; per il periodo dal 12.09.2018 al 30.06.2019 la somma residua di € 10.673,29 a titolo di tredicesima mensilità e di lavoro straordinario e festivo e € 2.060,08 a titolo di TFR per un totale di €
12.733,37. Alle somme così individuate e comprensive degli interessi legali e della rivalutazione fino al 24.03.2025 va aggiunto quanto accertato dovuto a titolo di elemento perequativo nella diffida accertativa e dunque € 121,25, oltre interessi e rivalutazione per elemento perequativo relativo al periodo dal 5.09.2017 al 10.08.2018 ed
€ 161,67 oltre interessi e rivalutazione per il periodo dal 12.09.2018 al
30.06.2019.
Ne consegue la condanna di in favore dei ricorrenti, al Parte_1 pagamento delle somme così calcolate.
6. Sulle spese.
Ricorrendo un'ipotesi di reciproca soccombenza tra le parti, le spese del giudizio devono essere compensate nella misura di 1/3 date le voci escluse.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono poste
Pag. 18 di 20 definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
- accerta e dichiara il diritto di a percepire, da parte di CP_1 le seguenti somme per i seguenti titoli: € 8.540,55 a Parte_1 titolo di tredicesima mensilità e lavoro straordinario e festivo e €
1.311,30 a titolo di TFR per un totale di € 9.851,85 oltre a interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 24.03.2025 al saldo;
- accerta e dichiara il diritto di a percepire, da parte CP_2 di le seguenti somme per i seguenti titoli: € Parte_1
15.113,72 a titolo di tredicesima mensilità e a titolo di lavoro straordinario e festivo e € 2.274,92 a titolo di TFR per un totale di €
17.388,64 oltre a interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal
24.03.2025 al saldo;
- accerta e dichiara il diritto di a percepire, da Controparte_3 parte di le seguenti somme per i seguenti titoli: € Parte_1
19.645,77 a titolo di tredicesima mensilità e a titolo di lavoro straordinario e festivo e € 4.095,40 a titolo di TFR per un totale di €
23.741,17 oltre a interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal
24.03.2025 al saldo nonché a titolo di elemento perequativo la somma di € 282,92 oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria.
- condanna l pagamento di tali somme, in favore dei Parte_1 ricorrenti;
- accerta e dichiara che nulla è dovuto da Parte_1 relativamente alle somme indicate nella diffida accertativa posta alla base del precetto opposto a titolo di ferie e permessi ROL non goduti e carenza malattia, indennità malattia e infortunio c/ditta;
- compensa le spese tra le parti per un terzo e condanna Parte_1
Pag. 19 di 20 al pagamento delle restanti spese in favore di parte ricorrente, da Pt_1 distrarsi in favore del difensore antistatario, liquidate nella somma complessiva (già detratto un terzo) di € 6.600,00 oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge
- pone definitivamente a carico di parte opponente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, che si liquidano con separato decreto.
Trieste, 26/03/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Michela Bortolami
Pag. 20 di 20