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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/12/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione Civile
___________ riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dr. Luca Fuzio - Giudice
d.ssa Maria Magrì - Giudice estensore
_____________ nel procedimento n. 442/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVIA Parte_1 C.F._1
OL
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio
Letto il ricorso depositato in data 27/11/2025 da (C.F. Parte_1
) per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
C.F._1
Ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 e 3 CCII, atteso che il ricorrente è residente in [...] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
Rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co. 1 CCII, in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
precisato a riguardo che l'impresa del debitore è stata cancellata dal registro delle imprese nel gennaio 2025 ma si trattava di impresa agricola non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. C) CCII;
Valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa € 2.163.085,12 derivante dalla pregressa attività imprenditoriale
Pagina 1 agricola;
Evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;
Considerato che è titolare di beni immobili (appartamento e terreni Parte_1 in Pagazzano- BG), stimati in un valore di circa € 2.000.000,00;
Considerato che il ricorrente è altresì percettore di reddito in quanto presta la propria attività quale lavoratore dipendente in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la società AUTOTRASPORTI RA S.N.C. DI RA FR & C. (C.F.
) di Cassano d'Adda e percepisce una retribuzione mensile ammontante in media ad P.IVA_1 euro 1.832,00;
Tenuto conto che il pignoramento di un quinto dello stipendio eseguito da , Parte_2 nonché il pignoramento eseguito da BCC che ha dato luogo alla procedura Controparte_1 esecutiva immobiliare NRGE 339/2025 sono inopponibili alla procedura dalla data del presente provvedimento. Questo per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10/08/2017, n. 19947 - La Cassazione con la pronuncia condivisibile citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. Il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori di cui all'art. 2741 c.c.);
Osservato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio, con beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e pertanto il soggetto che accede al procedimento deve circoscrivere le proprie spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti;
Ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale del debitore ricorrente e del suo nucleo famigliare (moglie, economicamente autosufficiente e due figlie minori), possa essere sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito dallo stesso con esclusione di un quinto, trattandosi di importo che già nella prospettiva del legislatore e secondo la ratio sottesa all'art. 545, 4° comma, c.p.c., è idoneo a consentire di rateizzare – in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito, con conseguente obbligo del ricorrente di versare al
Pagina 2 liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto allo stipendio, e questo per la durata della procedura;
Osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. , il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della Persona_1 documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
Osservato inoltre che la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, avviene in maniera unitaria ad opera del Giudice Delegato (art. 275, 3° comma, CCII) ed ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268,
4° comma lett. B, CCII), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'OCC in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo; stante l'unicità del compenso fra OCC e liquidatore, da liquidarsi a fine procedura, NON dovrà essere incluso alcun compenso dell'OCC nello stato passivo a favore degli altri creditori;
Ricordato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC/liquidatore e non anche quello del professionista legale o di altre figure professionali che assistono il debitore (e lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'OCC e/o nel ricorso introduttivo); inoltre il compenso riconoscibile al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata, con esclusione di qualsiasi eventuale diverso accordo fra debitore e legale;
Ritenuto, in conclusione, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
Valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
Osservato che la liquidazione non potrà essere conclusa prima del decorso di tre anni dalla sua apertura (C. Cost. sentenza 19 gennaio 2024 n. 6), come si evince dall'art. 282 comma primo
CCII, a norma del quale, per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura;
Pagina 3
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII,
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(C.F. );
[...] C.F._1 nomina Giudice Delegato la d.ssa Maria Magrì; nomina liquidatore il dr. ; Persona_1
2) ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
3) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
4) dispone che sia sottratto dalla liquidazione il reddito del ricorrente con esclusione di un quinto del medesimo, con obbligo del debitore di versare al liquidatore detto importo, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
5) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
6) dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel patrimonio del debitore, ivi compresa la prosecuzione della procedura esecutiva N.R.G.E. 339/2025 introdotta da Controparte_2
7) dichiara inopponibile alla procedura il pignoramento presso terzi di 1/5 dello stipendio eseguito da;
Parte_2
8) dispone che il liquidatore:
a. entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
b. entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
Pagina 4 c. provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, tenendo conto che lo stato passivo dovrà recepire disposizione legislativa di cui all'art. 6 CCII sopra ricordata in materia di compensi professionali ammessi alla prededuzione, nonché quella in tema di unitarietà del compenso dell'OCC che svolge anche la funzione di liquidatore;
d. provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio,
a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
e. provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
f. dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
9) dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo;
10) ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Bergamo, 04/12/2025
Il Giudice est. Il Presidente
d.ssa Maria Magrì dr. Vincenzo Domenico Scibetta
Pagina 5
TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione Civile
___________ riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dr. Luca Fuzio - Giudice
d.ssa Maria Magrì - Giudice estensore
_____________ nel procedimento n. 442/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVIA Parte_1 C.F._1
OL
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio
Letto il ricorso depositato in data 27/11/2025 da (C.F. Parte_1
) per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
C.F._1
Ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 e 3 CCII, atteso che il ricorrente è residente in [...] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
Rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co. 1 CCII, in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
precisato a riguardo che l'impresa del debitore è stata cancellata dal registro delle imprese nel gennaio 2025 ma si trattava di impresa agricola non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. C) CCII;
Valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa € 2.163.085,12 derivante dalla pregressa attività imprenditoriale
Pagina 1 agricola;
Evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;
Considerato che è titolare di beni immobili (appartamento e terreni Parte_1 in Pagazzano- BG), stimati in un valore di circa € 2.000.000,00;
Considerato che il ricorrente è altresì percettore di reddito in quanto presta la propria attività quale lavoratore dipendente in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la società AUTOTRASPORTI RA S.N.C. DI RA FR & C. (C.F.
) di Cassano d'Adda e percepisce una retribuzione mensile ammontante in media ad P.IVA_1 euro 1.832,00;
Tenuto conto che il pignoramento di un quinto dello stipendio eseguito da , Parte_2 nonché il pignoramento eseguito da BCC che ha dato luogo alla procedura Controparte_1 esecutiva immobiliare NRGE 339/2025 sono inopponibili alla procedura dalla data del presente provvedimento. Questo per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10/08/2017, n. 19947 - La Cassazione con la pronuncia condivisibile citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. Il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori di cui all'art. 2741 c.c.);
Osservato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio, con beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e pertanto il soggetto che accede al procedimento deve circoscrivere le proprie spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti;
Ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale del debitore ricorrente e del suo nucleo famigliare (moglie, economicamente autosufficiente e due figlie minori), possa essere sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito dallo stesso con esclusione di un quinto, trattandosi di importo che già nella prospettiva del legislatore e secondo la ratio sottesa all'art. 545, 4° comma, c.p.c., è idoneo a consentire di rateizzare – in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito, con conseguente obbligo del ricorrente di versare al
Pagina 2 liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto allo stipendio, e questo per la durata della procedura;
Osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. , il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della Persona_1 documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
Osservato inoltre che la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, avviene in maniera unitaria ad opera del Giudice Delegato (art. 275, 3° comma, CCII) ed ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268,
4° comma lett. B, CCII), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'OCC in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo; stante l'unicità del compenso fra OCC e liquidatore, da liquidarsi a fine procedura, NON dovrà essere incluso alcun compenso dell'OCC nello stato passivo a favore degli altri creditori;
Ricordato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC/liquidatore e non anche quello del professionista legale o di altre figure professionali che assistono il debitore (e lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'OCC e/o nel ricorso introduttivo); inoltre il compenso riconoscibile al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata, con esclusione di qualsiasi eventuale diverso accordo fra debitore e legale;
Ritenuto, in conclusione, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
Valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
Osservato che la liquidazione non potrà essere conclusa prima del decorso di tre anni dalla sua apertura (C. Cost. sentenza 19 gennaio 2024 n. 6), come si evince dall'art. 282 comma primo
CCII, a norma del quale, per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura;
Pagina 3
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII,
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(C.F. );
[...] C.F._1 nomina Giudice Delegato la d.ssa Maria Magrì; nomina liquidatore il dr. ; Persona_1
2) ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
3) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
4) dispone che sia sottratto dalla liquidazione il reddito del ricorrente con esclusione di un quinto del medesimo, con obbligo del debitore di versare al liquidatore detto importo, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
5) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
6) dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel patrimonio del debitore, ivi compresa la prosecuzione della procedura esecutiva N.R.G.E. 339/2025 introdotta da Controparte_2
7) dichiara inopponibile alla procedura il pignoramento presso terzi di 1/5 dello stipendio eseguito da;
Parte_2
8) dispone che il liquidatore:
a. entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
b. entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
Pagina 4 c. provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, tenendo conto che lo stato passivo dovrà recepire disposizione legislativa di cui all'art. 6 CCII sopra ricordata in materia di compensi professionali ammessi alla prededuzione, nonché quella in tema di unitarietà del compenso dell'OCC che svolge anche la funzione di liquidatore;
d. provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio,
a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
e. provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
f. dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
9) dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo;
10) ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Bergamo, 04/12/2025
Il Giudice est. Il Presidente
d.ssa Maria Magrì dr. Vincenzo Domenico Scibetta
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