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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/09/2025, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Fabiana Iorio, disposta la sostituzione dell'udienza del 16.09.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito di note, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6377/2024 avente ad oggetto: ratei
TRA
nata il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
Appio (CE) alla via Ivarra n. 4, rappresentata e difesa dall'avv.to Giandomenico Lombardo e con lo stesso elettivamente domiciliata in Caserta alla via Renella 32
ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to CP_1
G. Carfora elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente in data 10.09.2024, l'epigrafata parte ricorrente chiedeva a questo giudice la condanna di parte resistente, sussistendo il presupposto sanitario come accertato come accertato nel decreto di omologa ATPO di questo Tribunale del
29.02.2024 nel giudizio R.G. 4599/2022 notificato all' in data 01.03.2024 al pagamento CP_2 dell'indennità di accompagnamento da marzo 2023, oltre interessi e spese legali con attribuzione al procuratore anticipatario.
Regolarmente citato in giudizio, si costituiva l' rilevando di aver liquidato in data CP_1
13.02.2025 la relativa somma, comprensiva degli arretrati dovuti, chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Acquisita la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, lette le note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa all'esito della trattazione
1 scritta mediante deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
Ebbene nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo i ratei stati liquidati dall' CP_1
Invero, è documentato in atti il presupposto sanitario (cfr. decreto di omologa) e nonché che procedura di liquidazione del 13.02.2025 l' ha predisposto la liquidazione dell'assegno che CP_1
è avvenuta posteriormente al deposito e alla notifica del presente ricorso introduttivo del
28.10.2024.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593;
Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Tanto anticipato, va incontestatamente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo sia alla sorta capitale quanto agli interessi, essendo provato in atti l'integrale pagamento.
Residua la questione sulle spese.
Il pagamento integrale della relativa somma, sebbene successivamente al deposito e alla notifica del ricorso avvenuta in data 28.10.2024 impone di compensare le spese di lite nella misura della
2 metà stante il fattivo, benché tardivo, comportamento extragiudiziale dell' mentre per il CP_1 restante terzo seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa
Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensate le spese di giudizio per la metà, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre IVA e CPA
e rimborso spese forfettarie come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite.
Santa Maria Capua Vetere, 17.9.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Iorio
3
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Fabiana Iorio, disposta la sostituzione dell'udienza del 16.09.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito di note, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6377/2024 avente ad oggetto: ratei
TRA
nata il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
Appio (CE) alla via Ivarra n. 4, rappresentata e difesa dall'avv.to Giandomenico Lombardo e con lo stesso elettivamente domiciliata in Caserta alla via Renella 32
ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to CP_1
G. Carfora elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente in data 10.09.2024, l'epigrafata parte ricorrente chiedeva a questo giudice la condanna di parte resistente, sussistendo il presupposto sanitario come accertato come accertato nel decreto di omologa ATPO di questo Tribunale del
29.02.2024 nel giudizio R.G. 4599/2022 notificato all' in data 01.03.2024 al pagamento CP_2 dell'indennità di accompagnamento da marzo 2023, oltre interessi e spese legali con attribuzione al procuratore anticipatario.
Regolarmente citato in giudizio, si costituiva l' rilevando di aver liquidato in data CP_1
13.02.2025 la relativa somma, comprensiva degli arretrati dovuti, chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Acquisita la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, lette le note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa all'esito della trattazione
1 scritta mediante deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
Ebbene nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo i ratei stati liquidati dall' CP_1
Invero, è documentato in atti il presupposto sanitario (cfr. decreto di omologa) e nonché che procedura di liquidazione del 13.02.2025 l' ha predisposto la liquidazione dell'assegno che CP_1
è avvenuta posteriormente al deposito e alla notifica del presente ricorso introduttivo del
28.10.2024.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593;
Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Tanto anticipato, va incontestatamente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo sia alla sorta capitale quanto agli interessi, essendo provato in atti l'integrale pagamento.
Residua la questione sulle spese.
Il pagamento integrale della relativa somma, sebbene successivamente al deposito e alla notifica del ricorso avvenuta in data 28.10.2024 impone di compensare le spese di lite nella misura della
2 metà stante il fattivo, benché tardivo, comportamento extragiudiziale dell' mentre per il CP_1 restante terzo seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa
Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensate le spese di giudizio per la metà, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre IVA e CPA
e rimborso spese forfettarie come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite.
Santa Maria Capua Vetere, 17.9.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Iorio
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