Art. 1.
Ferme restando le disposizioni dell' art. 160 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848 , chiunque, benche' fornito di passaporto, nell'espatriare si sottrae ai controlli prescritti dalle leggi e dai regolamenti per gli emigranti, e' punito con l'ammenda da L. 500 a L.
1000. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 25 settembre 1934, n. 1511 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per il reato di espatrio clandestino, preveduto dall' articolo 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e per i reati in materia di emigrazione, preveduti dagli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 24 luglio 1930, n. 1278 , e' concessa amnistia."
Ferme restando le disposizioni dell' art. 160 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848 , chiunque, benche' fornito di passaporto, nell'espatriare si sottrae ai controlli prescritti dalle leggi e dai regolamenti per gli emigranti, e' punito con l'ammenda da L. 500 a L.
1000. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 25 settembre 1934, n. 1511 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per il reato di espatrio clandestino, preveduto dall' articolo 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e per i reati in materia di emigrazione, preveduti dagli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 24 luglio 1930, n. 1278 , e' concessa amnistia."