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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/05/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro in persona del dott. ALESSANDRO BARENGHI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
elettivamente domiciliato presso l'avv. CUNEO Parte_1
ELISA che la/o rappresenta per mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso ex art. Controparte_1
417 bis c.p.c. dal funzionario dott. Lorenzo Calvi, delegato dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria pro tempore,
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE Contr Parte ricorrente ha convenuto in giudizio il al fine di sentirlo condannare alla creazione della carta elettronica e ad accreditare l'importo di euro 500,00 per gli aa.ss. nel corso dei quali ha reso la propria attività lavorativa di docente a tempo determinato.
Il convenuto si è costituito ritualmente in giudizio contestando nel merito CP_1
la fondatezza delle domande per le ragioni diffusamente illustrate nella memoria di
1 costituzione. In subordine, il ha chiesto che l'eventuale condanna abbia CP_1
ad oggetto il riconoscimento della carta elettronica e non il pagamento di somme di denaro. Contr Il ha inoltre eccepito la prescrizione del credito maturato da parte ricorrente, per decorso del termine quinquennale, per l'anno scolastico 2017/2018; detta eccezione risulta fondata in carenza di atti interruttivi del decorso della prescrizione.
Il ricorso è fondato, e deve essere accolto;
è invero pacifico che la ricorrente non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai periodi di lavoro corrispondenti alla vigenza dei contratti a termine.
Quanto alla disciplina applicabile alla prestazione oggetto delle domande, la carta elettronica del docente è stata istituita con l'art. 1, co. 121 ss. legge n. 107/2015.
Da ultimo la Corte di Cassazione, con sentenza pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c. (Cass. 27 ottobre 2023 n. 29961), ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:- la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;la “taratura” dell'importo della carta “in una misura
'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;-si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e Contr per ogni durata dell'impegno didattico”;-l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in
“obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con
2 un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del D.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023
(v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;-non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze
(di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L.
124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale”
(al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
Risulta altresì provato la ricorrente ha prestato servizio come supplente per l'intera durata degli anni scolastici.
La Suprema Corte, intervenuta nel procedimento ex art 363 bis CPC, ha dettato i seguenti principi: l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame;
la carta è utilizzabile secondo le
3 modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando;
dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire della carta elettronica per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/22, 2022/23, 2023/24,
2024/25.
Condanna per l'effetto il a corrispondere alla Controparte_1
ricorrente la somma di € 3000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali;
Contr condanna il a rifondere alla ricorrente le spese di lite, spese che liquida in complessivi €1900,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Genova 08/05/2025
IL GIUDICE
Alessandro Barenghi
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