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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 8093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8093 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 15043/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 8 luglio
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 9 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15043 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
- Avv. R. De Carlo Parte_1
- ricorrente in opposizione -
E
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo CP_1
- resistente opposto -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la nominato in epigrafe ha chiesto di annullare la deliberazione amministrativa dell' con la quale era stato CP_1 respinto il suo ricorso amministrativo avverso l'avviso bonario con cui l' le CP_1 aveva chiesto il pagamento di contributi omessi relativi a lavoro domestico oltre sanzioni, eccependo in sostanza l'erroneità della richiesta e comunque la prescrizione dei contributi richiesti.
Si è costituito tardivamente l' chiedendo il rigetto del ricorso per CP_1 infondatezza.
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
La documentazione prodotta dall' che questo giudice acquisisce CP_1 nonostante la tardività della costituzione ai sensi dell'art. 421 c.p.c. perché decisiva ai fini del giudizio, dimostra l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, in quanto l'avviso bonario cui si riferisce parte ricorrente (all. 1 al ricorso e 3 alla memoria) concerne solo contributi non versati per l'anno 2013
e non per l'anno 2009 come dedotto in ricorso, e tale avviso bonario è stato preceduto da altro avviso bonario notificato a parte ricorrente nel 2017 concernente i medesimi contributi (all. 2 alla memoria), motivo per cui la prescrizione quinquennale non è decorsa, alla luce della sospensione dei termini prescrizionali dovuta al cd. Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 (D. L. 18/2020) e successive conversioni e modifiche che hanno determinato una sospensione complessiva di
311 giorni.
Nel merito, la pretesa dell' è legittima alla luce delle discrasie esistenti CP_1 nella documentazione prodotta dalla stessa ricorrente, in quanto nell'Unilav di assunzione (all. 8 al ricorso) il rapporto di lavoro a tempo determinato viene indicato dal datore stesso come a tempo pieno seppur con 4 ore settimanali come media, mentre in quello di cessazione (all. 10 al ricorso) diventa indicato come a tempo parziale orizzontale di 13 ore settimanali medie;
inoltre, il tipo del contratto viene complessivamente individuato come a tempo indeterminato (assunzione
28/10/2009, fine rapporto per licenziamento 14 febbraio 2014, numero di ore settimanali 13) (all. 9 al ricorso).
Ciò posto, la ricorrente sostiene che non siano mai intervenute da parte sua variazioni nell'orario di lavoro effettivo del domestico;
i pagamenti attuati, però, sono stati eseguiti indebitamente con cadenza annuale, in quanto per legge i contributi per lavoro domestico devono essere pagati trimestralmente, utilizzando quindi un unico bollettino (per l'intero anno 2013 pagato il 28/1/2014) (all.6 al ricorso), e i bollettini utilizzati hanno rispecchiato, quanto alla entità del pagamento, fin dal primo trimestre del 2011, un rapporto di lavoro superiore alle
4 ore settimanali.
Tali le ragioni del rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO respinge il ricorso;
pone a carico di parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro
885,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 % ed oneri riflessi.
Roma, 9 luglio 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 8 luglio
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 9 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15043 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
- Avv. R. De Carlo Parte_1
- ricorrente in opposizione -
E
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo CP_1
- resistente opposto -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la nominato in epigrafe ha chiesto di annullare la deliberazione amministrativa dell' con la quale era stato CP_1 respinto il suo ricorso amministrativo avverso l'avviso bonario con cui l' le CP_1 aveva chiesto il pagamento di contributi omessi relativi a lavoro domestico oltre sanzioni, eccependo in sostanza l'erroneità della richiesta e comunque la prescrizione dei contributi richiesti.
Si è costituito tardivamente l' chiedendo il rigetto del ricorso per CP_1 infondatezza.
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
La documentazione prodotta dall' che questo giudice acquisisce CP_1 nonostante la tardività della costituzione ai sensi dell'art. 421 c.p.c. perché decisiva ai fini del giudizio, dimostra l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, in quanto l'avviso bonario cui si riferisce parte ricorrente (all. 1 al ricorso e 3 alla memoria) concerne solo contributi non versati per l'anno 2013
e non per l'anno 2009 come dedotto in ricorso, e tale avviso bonario è stato preceduto da altro avviso bonario notificato a parte ricorrente nel 2017 concernente i medesimi contributi (all. 2 alla memoria), motivo per cui la prescrizione quinquennale non è decorsa, alla luce della sospensione dei termini prescrizionali dovuta al cd. Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 (D. L. 18/2020) e successive conversioni e modifiche che hanno determinato una sospensione complessiva di
311 giorni.
Nel merito, la pretesa dell' è legittima alla luce delle discrasie esistenti CP_1 nella documentazione prodotta dalla stessa ricorrente, in quanto nell'Unilav di assunzione (all. 8 al ricorso) il rapporto di lavoro a tempo determinato viene indicato dal datore stesso come a tempo pieno seppur con 4 ore settimanali come media, mentre in quello di cessazione (all. 10 al ricorso) diventa indicato come a tempo parziale orizzontale di 13 ore settimanali medie;
inoltre, il tipo del contratto viene complessivamente individuato come a tempo indeterminato (assunzione
28/10/2009, fine rapporto per licenziamento 14 febbraio 2014, numero di ore settimanali 13) (all. 9 al ricorso).
Ciò posto, la ricorrente sostiene che non siano mai intervenute da parte sua variazioni nell'orario di lavoro effettivo del domestico;
i pagamenti attuati, però, sono stati eseguiti indebitamente con cadenza annuale, in quanto per legge i contributi per lavoro domestico devono essere pagati trimestralmente, utilizzando quindi un unico bollettino (per l'intero anno 2013 pagato il 28/1/2014) (all.6 al ricorso), e i bollettini utilizzati hanno rispecchiato, quanto alla entità del pagamento, fin dal primo trimestre del 2011, un rapporto di lavoro superiore alle
4 ore settimanali.
Tali le ragioni del rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO respinge il ricorso;
pone a carico di parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro
885,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 % ed oneri riflessi.
Roma, 9 luglio 2025
IL GIUDICE