Art. 7.
Alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri concessi ai panificatori, per la farina panificata nel bimestre febbraio-marzo 1944 e nel periodo 1 aprile 1944-31 dicembre 1944, nonche' ai panificatori ed ai grossisti, per i quantitativi di farina per panificazione giacenti presso i medesimi alla mezzanotte del 31 marzo 1944, provvedono le Sezioni provinciali dell'alimentazione o i loro organi corrispondenti in caso di soppressione o trasformazione.
Le predette norme si applicano anche nel territorio delle Province gia' soggette all'autorita' di occupazione che, per i periodi sopra indicati, abbia esteso alle stesse le disposizioni emanate al riguardo dal governo della Repubblica, sociale italiana, nonche', limitatamente ai territori restituiti alla sovranita' italiana e per il periodo 10 gennaio-30 aprile 1945, per le integrazioni di prezzo concesse - a partire dal 1 gennaio 1945 - sulla farina da panificazione dal Commissario dei prezzi per le Province del litorale adriatico.
Le Sezioni provinciali dell'alimentazione dei territori gia' soggetti all'autorita' di occupazione provvedono, altresi', alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri concessi ai pastifici sul prezzo della pasta nel periodo 10 aprile-14 maggio 1944, sulle giacenze degli sfarinati per pasta alla mezzanotte del 31 dicembre 1944, nonche' sui quantitativi di sfarinati per pasta ricevuti dai molini nel periodo 1 gennaio-28 febbraio 1945.
Prodotti alimentari vari
Alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri concessi ai panificatori, per la farina panificata nel bimestre febbraio-marzo 1944 e nel periodo 1 aprile 1944-31 dicembre 1944, nonche' ai panificatori ed ai grossisti, per i quantitativi di farina per panificazione giacenti presso i medesimi alla mezzanotte del 31 marzo 1944, provvedono le Sezioni provinciali dell'alimentazione o i loro organi corrispondenti in caso di soppressione o trasformazione.
Le predette norme si applicano anche nel territorio delle Province gia' soggette all'autorita' di occupazione che, per i periodi sopra indicati, abbia esteso alle stesse le disposizioni emanate al riguardo dal governo della Repubblica, sociale italiana, nonche', limitatamente ai territori restituiti alla sovranita' italiana e per il periodo 10 gennaio-30 aprile 1945, per le integrazioni di prezzo concesse - a partire dal 1 gennaio 1945 - sulla farina da panificazione dal Commissario dei prezzi per le Province del litorale adriatico.
Le Sezioni provinciali dell'alimentazione dei territori gia' soggetti all'autorita' di occupazione provvedono, altresi', alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri concessi ai pastifici sul prezzo della pasta nel periodo 10 aprile-14 maggio 1944, sulle giacenze degli sfarinati per pasta alla mezzanotte del 31 dicembre 1944, nonche' sui quantitativi di sfarinati per pasta ricevuti dai molini nel periodo 1 gennaio-28 febbraio 1945.
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