Sentenza 8 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 08/05/2026, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00708/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00016/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16 del 2025, proposto dalla società Fama S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Reale, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;
contro
- il Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Anita Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;
nei confronti
- della società Edilcon 2 S.r.l. in Liquidazione e della società Flowers Palace S.r.l.S., entrambe non costituite in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio-diniego opposto sull’istanza di accesso agli atti, formulata dalla società FAMA S.r.l., con nota trasmessa a mezzo PEC in data 25.10.2024 e accertamento del diritto della società FAMA S.r.l. ad estrarre copia della documentazione richiesta, con contestuale ordine di esibizione alla parte resistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2026 il dott. OM OL e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. Con il ricorso r.g. n. 16 del 2025 di cui all’epigrafe, notificato il 23.12.2024 e depositato il 04.01.2025, la parte ricorrente ha domandato “l’annullamento del silenzio-diniego opposto sull’istanza di accesso agli atti, formulata dalla società FAMA S.r.l., con nota trasmessa a mezzo PEC in data 25.10.2024 e per l’accertamento del diritto della società FAMA S.r.l. ad estrarre copia della documentazione richiesta, con contestuale ordine di esibizione alla parte resistente”.
2. Con nota depositata il 16.04.2026, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
3. All’udienza camerale del 27.04.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Ebbene, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente dalla parte ricorrente. Sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 120/2023; sentenza n. 7816/2022).
5. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
6. La peculiarità della vicenda nonché l’espressa richiesta della parte ricorrente di cui alla nota del 16.04.2026 giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2026, con l’intervento dei magistrati:
NI LO PR, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario
OM OL, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| OM OL | NI LO PR |
IL SEGRETARIO