Articolo 10 della Legge 25 maggio 1989, n. 190
Articolo 9Articolo 11
Versione
28 maggio 1989
Art. 10. 1. Gli organici dei sottufficiali e degli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza sono stabiliti come segue:
a) sottufficiali n. 23.631;
b) appuntati e finanzieri n. 37.300.
2. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data del 1› gennaio 1988 saranno realizzati in cinque anni, a decorrere dal 1› gennaio 1989, secondo le progressioni indicate nella tabella 5 allegata alla presente legge.
Entrata in vigore il 28 maggio 1989