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Ordinanza 13 aprile 2025
Ordinanza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, ordinanza 13/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2491 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2022 vertente tra
(c.f. ), difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Armando Pedicini ricorrente contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 pro tempore, domiciliato ex lege, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato resistente oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana conclusioni: come da verbali e atti di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE. 1.Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. conveniva in Parte_1 giudizio il dinanzi l'intestato Tribunale chiedendo di accertare Controparte_1
e dichiarare il proprio status di cittadina italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano . Persona_1
In particolare, la ricorrente, nel corpo dell'atto introduttivo, rappresentava:
- di essere cittadina statunitense di origine italiana in quanto discendente diretta di , nato a [...] il [...], figlio di Persona_1 Per_2
e , il quale era emigrato negli Stati Uniti d'America (facendovi
[...] Persona_3 legale ingresso il 16.4.1904), ove aveva contratto matrimonio con Persona_4 nella città di New York in data 25.4.1907;
- che dalla predetta unione nasceva in data 14.9.1914 a New York (USA)
(nonno della ricorrente), il quale a sua volta si Persona_5 sposava il 18.5.1939 con Per_6
- che dall'unione di quest'ultimi nasceva il 8.12.1941 a New York (USA)
(madre dell'odierna ricorrente), la quale contraeva matrimonio a Persona_7
New York il 3.2.1962 con dando alla luce l'odierna istante CP_3 [...]
Persona_8
1 - che, a seguito di istanza presentata presso il Tribunale della famiglia della Contea di Beaufort/South Caroline (USA), assumeva il nome di Parte_2
e, successivamente, contraeva matrimonio (in seconde nozze a seguito di divorzio avvenuto con il primo marito), in data 1.9.2001 nello Stato del South Carolina (USA) con acquisendone il cognome Persona_9 Pt_1
- l'avo italiano in data 6.2.1934 faceva richiesta e otteneva Persona_1 la naturalizzazione statu uenza rinunciando alla cittadinanza italiana nella medesima data, quando il proprio figlio, , era ormai già Persona_5 nato da tempo (14.9.1914), avendo lo stesso acquisito la cittadinanza italiana iure sanguinis, in accordo alla disciplina vigente all'epoca, rappresentata dalla legge n. 555/1912, la quale disponeva che: “è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”;
- nonostante la rinunzia alla cittadinanza italiana da parte di Per_1
, deduceva la mancata interruzione della discendenza,
[...] Parte_1 della circostanza che la cittadinanza italiana era stata già acquisita, prima della rinuncia del padre, dal figlio il quale risultava Persona_5 essere cittadino statunitense iure soli, ma nel contempo cittadino italiano iure sanguinis;
- che ai fini del riconoscimento dello ius civitatis, pertanto, concordemente alla disciplina di settore, la ricorrente si registrava sul portale
“https://prenotami.esteri.it/”, al fine di accedere al servizio di prenotazione e fissazione di un appuntamento presso il Consolato generale d'Italia in Miami/Florida
– USA, territorialmente competente;
- che l'istante riscontrava tuttavia un'impossibilità del sistema a fissare un appuntamento per cui, in data 12.1.2022, inoltrava al una e-mail di Parte_3 chiarimenti, a cui l'Amministrazione rispondeva dando atto che, a causa dell'ingente numero di pratiche di cittadinanza in trattazione, l'ufficio addetto non era in grado di provvedere al loro smaltimento nei successivi tre anni, avendo già programmato gli appuntamenti per il periodo citato;
- che, successivamente, in data 17.6.2022 la ricorrente tentava nuovamente di prenotare un appuntamento per dare avvio al procedimento amministrativo di riconoscimento della cittadinanza, ottenendo la medesima risposta dal;
Parte_3
- che, in data 8.7.2022, per mezzo del proprio difensore, inoltrava una pec di sollecito, ancora una volta vedendo precluso il proprio diritto all'accertamento dello status civitatis. Pertanto, ha esposto che la comprovata incertezza in ordine alla definizione della richiesta inoltrata al di Miami, in aggiunta al notevole Parte_4 decorso di tempo prospettato dall'autorità competente, pregiudizievole rispetto alla soddisfazione dell'interesse vantato, l'ha indotta ad agire in giudizio, dato il sostanziale diniego di riconoscimento del diritto vantato.
A fronte delle deduzioni e circostanze suesposte, la ricorrente precisava le conclusioni nei seguenti termini:
“1) in via principale e di merito, accertare e dichiarare che la ricorrente sig.ra
è cittadina italiana per filiazione dalla nascita, in quanto discendente Parte_1 diretta di cittadino italiano ex lege, e per l'effetto ordinare al Controparte_1
2 resistente, o chi per esso, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, dello status civitatis italiano della ricorrente nei registri dello stato civile, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
2) con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario”. 2.Si costituiva in giudizio il , in persona del in Controparte_1 CP_2 carica, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, ritenuta inammissibile e infondata, con vittoria di spese e onorari di causa. In particolare, deduceva l'inammissibilità della domanda giudiziale a fronte della mancata produzione, da parte dell'attrice, dell'attestazione della presentazione dell'istanza di cittadinanza, anche in considerazione del fatto che la relativa azione giudiziale è proponibile decorsi i settecentotrenta giorni previsti dall'art. 3 del d.p.r.
n. 362 del 1994, entro i quali residua in capo all'amministrazione il potere di provvedere sull'istanza. Secondariamente, affermava l'infondatezza dell'azione in forza dell'interruzione della discendenza dall'avo , il quale aveva dato Persona_1 luogo ad una procedura di naturalizzazione, con conseguente rinuncia alla cittadinanza italiana, per l'effetto intrasmissibile agli eredi. Precisava quindi le seguenti conclusioni:
“voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, rigettare il ricorso avversario siccome inammissibile e comunque infondato. Con vittoria di spese e onorari di causa”. 3.All'udienza del 21.3.2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, la ricorrente si riportava integralmente al proprio atto introduttivo e insisteva per l'accoglimento del ricorso, sicché, a seguito di un rinvio determinato dal carico del ruolo, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 19.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
***** 4. La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta.
Preliminarmente va affermata la competenza del Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 della legge n. 206/2021, che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2017, il seguente periodo: «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al Comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel caso di specie l'avo italiano , come documentalmente Persona_1 provato dagli atti allegati al ricorso, è nato a [...]: tale circostanza radica, in accordo al dato normativo, la competenza dell'intestato Tribunale. 4.1.In punto di diritto, come noto, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano,
3 occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini.
In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. Ciò premesso, qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_1 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. 4.2.A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Nello specifico, in applicazione dell'art. 3 del d.p.r. n. 362/1994 (regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono, come anzidetto,
“termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Nel caso di specie, come di seguito esposto, la presentazione dell'istanza formale per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è stata preclusa dall'impossibilità di fissare un appuntamento presso le autorità consolari competenti, sicché la domanda azionata deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa
4 favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. n. 2721/2002): “l'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se
l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. n. 486/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. n. 13906/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. n. 8236/2003): “l'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. n. 4984/2001). In definitiva, chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'organo giudiziario.
4.3.Orbene, applicate le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, la ricorrente ha esposto di aver esperito ogni tentativo utile per accedere alla procedura amministrativa finalizzata al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presso il Consolato Generale d'Italia a Miami, territorialmente competente, senza tuttavia riuscire ad ottenere un appuntamento a tal fine. In particolare, dagli atti di causa si evince che ha tentato invano Parte_1 di avviare l'iter amministrativo volto al riconoscimento del diritto asserito, ai sensi della legge n. 91 del 5.2.1992, e nello specifico:
- ha tentato di fissare un appuntamento accedendo alla piattaforma on-line c.d.
“Prenot@mi”, la quale recava la dizione “nessuna data disponibile per il servizio” (all.3 del ricorso);
- in data 12.1.2022 ha inviato una email di chiarimenti e richiesta di appuntamento all'indirizzo (all. 4 del ricorso), a cui il Email_1
Consolato generale d'Italia presso Miami rispondeva dando atto dell'impossibilità di fissare un appuntamento ed evadere la pratica vista la richiesta ingente di
5 prenotazioni;
- in data 17.6.2022 ha reiterato la richiesta, ricevendo la medesima risposta, ovvero “gli appuntamenti sono programmati per un periodo massimo di 3 anni e, dovuto all'elevato numero di richieste gli slots per i prossimi3 anni sono già stati tutti presi”;
- in data 8.7.2022 ha inviato un'ulteriore pec di diffida al mediante il Parte_3 proprio difensore, ottenendo tuttavia il medesimo esito.
La circostanza, specificamente allegata, non è stata contestata da parte resistente e deve quindi qualificarsi come un fatto pacifico tra le parti ex art. 115
c.p.c. Deve riconoscersi, pertanto, che dal rallentamento dell'attività dell'Amministrazione competente è derivato l'interesse ad agire della ricorrente alla tutela giurisdizionale, non potendo contare su tempi certi per vedersi riconosciuto il proprio diritto. Beninteso, se la fase dell'istruttoria è temporalmente indefinita, va da sé che la definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza sia anch'essa destinata ad un lasso temporale impreciso e comunque irragionevole, rispetto all'interesse vantato. Ciò equivale ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. 4.4.A questo punto, dato atto dell'ammissibilità della domanda giudiziale, e accertato, sulla base della documentazione allegata al ricorso, che l'originario avo godeva della cittadinanza italiana, occorre verificare se la ricorrente Persona_1 abbia assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione dell'albero genealogico. Come evidenziato in sede di introduzione del giudizio, in data 6.2.1934
faceva richiesta e otteneva la naturalizzazione statunitense, di Persona_1 conseguenza rinunciando alla cittadinanza italiana nella medesima data, e cioè quando il proprio figlio, , era ormai già nato da tempo Persona_5
(14.9.1914) (all.
2.3 del ricorso), ovvero in piena vigenza della legge sulla cittadinanza italiana nr. 555/1912, che nello specifico all'art. 1, comma 1, statuiva: “è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”. Pertanto, stante la trasmissione della cittadinanza italiana al figlio al momento della nascita, la successiva naturalizzazione non ha prodotto effetti in ordine all'acquisizione dello ius civitatis in capo ai discendenti. Sul punto, come noto, il legislatore del 1912 si era limitato a recepire e formalizzare quanto già applicato dalla giurisprudenza dell'epoca sui casi di doppia cittadinanza dei figli degli emigranti italiani, nati in Paesi in cui vigeva lo ius soli, per cui, l'art. 7 della l. n. 555/1912 chiariva che tali individui, doppi cittadini fin dalla nascita, potevano rinunciare, in maniera espressa, alla cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Deve affermarsi, pertanto, la sussistenza dello status civitatis italiano in capo al discendente , il quale risultava cittadino statunitense Persona_5 iure soli, ma nel contempo cittadino italiano iure sanguinis. Sulla scorta di tali argomentazioni, e in base alle allegazioni documentali prodotte dall'istante, si ritiene provata la discendenza diretta della ricorrente
6 dall'antenato cittadino e, quindi, la trasmissione della cittadinanza italiana dall'avo italiano sino a senza interruzione. Persona_1 Parte_1
Del resto, cittadina italiana in quanto figlia di Persona_7 [...]
si è sposata con cittadino americano nell'anno 1962, ossia in Persona_5 un periodo al quale afferiscono gli effetti della pronuncia della Corte costituzionale n. 87/1975 (da ultimo: Cass. n. 4466/2009).
Di conseguenza, deve essere accolta la domanda in questa sede azionata, dichiarando la ricorrente cittadina italiana iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
5.Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c.
Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza del , non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per Controparte_1 legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso di e, per l'effetto, riconosce in capo alla Parte_1 ricorrente il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile Controparte_4 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolati competenti;
- spese compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, 13.4.2025 Il Giudice dott. Dionisio Pantano
7
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2491 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2022 vertente tra
(c.f. ), difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Armando Pedicini ricorrente contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 pro tempore, domiciliato ex lege, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato resistente oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana conclusioni: come da verbali e atti di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE. 1.Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. conveniva in Parte_1 giudizio il dinanzi l'intestato Tribunale chiedendo di accertare Controparte_1
e dichiarare il proprio status di cittadina italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano . Persona_1
In particolare, la ricorrente, nel corpo dell'atto introduttivo, rappresentava:
- di essere cittadina statunitense di origine italiana in quanto discendente diretta di , nato a [...] il [...], figlio di Persona_1 Per_2
e , il quale era emigrato negli Stati Uniti d'America (facendovi
[...] Persona_3 legale ingresso il 16.4.1904), ove aveva contratto matrimonio con Persona_4 nella città di New York in data 25.4.1907;
- che dalla predetta unione nasceva in data 14.9.1914 a New York (USA)
(nonno della ricorrente), il quale a sua volta si Persona_5 sposava il 18.5.1939 con Per_6
- che dall'unione di quest'ultimi nasceva il 8.12.1941 a New York (USA)
(madre dell'odierna ricorrente), la quale contraeva matrimonio a Persona_7
New York il 3.2.1962 con dando alla luce l'odierna istante CP_3 [...]
Persona_8
1 - che, a seguito di istanza presentata presso il Tribunale della famiglia della Contea di Beaufort/South Caroline (USA), assumeva il nome di Parte_2
e, successivamente, contraeva matrimonio (in seconde nozze a seguito di divorzio avvenuto con il primo marito), in data 1.9.2001 nello Stato del South Carolina (USA) con acquisendone il cognome Persona_9 Pt_1
- l'avo italiano in data 6.2.1934 faceva richiesta e otteneva Persona_1 la naturalizzazione statu uenza rinunciando alla cittadinanza italiana nella medesima data, quando il proprio figlio, , era ormai già Persona_5 nato da tempo (14.9.1914), avendo lo stesso acquisito la cittadinanza italiana iure sanguinis, in accordo alla disciplina vigente all'epoca, rappresentata dalla legge n. 555/1912, la quale disponeva che: “è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”;
- nonostante la rinunzia alla cittadinanza italiana da parte di Per_1
, deduceva la mancata interruzione della discendenza,
[...] Parte_1 della circostanza che la cittadinanza italiana era stata già acquisita, prima della rinuncia del padre, dal figlio il quale risultava Persona_5 essere cittadino statunitense iure soli, ma nel contempo cittadino italiano iure sanguinis;
- che ai fini del riconoscimento dello ius civitatis, pertanto, concordemente alla disciplina di settore, la ricorrente si registrava sul portale
“https://prenotami.esteri.it/”, al fine di accedere al servizio di prenotazione e fissazione di un appuntamento presso il Consolato generale d'Italia in Miami/Florida
– USA, territorialmente competente;
- che l'istante riscontrava tuttavia un'impossibilità del sistema a fissare un appuntamento per cui, in data 12.1.2022, inoltrava al una e-mail di Parte_3 chiarimenti, a cui l'Amministrazione rispondeva dando atto che, a causa dell'ingente numero di pratiche di cittadinanza in trattazione, l'ufficio addetto non era in grado di provvedere al loro smaltimento nei successivi tre anni, avendo già programmato gli appuntamenti per il periodo citato;
- che, successivamente, in data 17.6.2022 la ricorrente tentava nuovamente di prenotare un appuntamento per dare avvio al procedimento amministrativo di riconoscimento della cittadinanza, ottenendo la medesima risposta dal;
Parte_3
- che, in data 8.7.2022, per mezzo del proprio difensore, inoltrava una pec di sollecito, ancora una volta vedendo precluso il proprio diritto all'accertamento dello status civitatis. Pertanto, ha esposto che la comprovata incertezza in ordine alla definizione della richiesta inoltrata al di Miami, in aggiunta al notevole Parte_4 decorso di tempo prospettato dall'autorità competente, pregiudizievole rispetto alla soddisfazione dell'interesse vantato, l'ha indotta ad agire in giudizio, dato il sostanziale diniego di riconoscimento del diritto vantato.
A fronte delle deduzioni e circostanze suesposte, la ricorrente precisava le conclusioni nei seguenti termini:
“1) in via principale e di merito, accertare e dichiarare che la ricorrente sig.ra
è cittadina italiana per filiazione dalla nascita, in quanto discendente Parte_1 diretta di cittadino italiano ex lege, e per l'effetto ordinare al Controparte_1
2 resistente, o chi per esso, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, dello status civitatis italiano della ricorrente nei registri dello stato civile, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
2) con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario”. 2.Si costituiva in giudizio il , in persona del in Controparte_1 CP_2 carica, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, ritenuta inammissibile e infondata, con vittoria di spese e onorari di causa. In particolare, deduceva l'inammissibilità della domanda giudiziale a fronte della mancata produzione, da parte dell'attrice, dell'attestazione della presentazione dell'istanza di cittadinanza, anche in considerazione del fatto che la relativa azione giudiziale è proponibile decorsi i settecentotrenta giorni previsti dall'art. 3 del d.p.r.
n. 362 del 1994, entro i quali residua in capo all'amministrazione il potere di provvedere sull'istanza. Secondariamente, affermava l'infondatezza dell'azione in forza dell'interruzione della discendenza dall'avo , il quale aveva dato Persona_1 luogo ad una procedura di naturalizzazione, con conseguente rinuncia alla cittadinanza italiana, per l'effetto intrasmissibile agli eredi. Precisava quindi le seguenti conclusioni:
“voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, rigettare il ricorso avversario siccome inammissibile e comunque infondato. Con vittoria di spese e onorari di causa”. 3.All'udienza del 21.3.2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, la ricorrente si riportava integralmente al proprio atto introduttivo e insisteva per l'accoglimento del ricorso, sicché, a seguito di un rinvio determinato dal carico del ruolo, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 19.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
***** 4. La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta.
Preliminarmente va affermata la competenza del Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 della legge n. 206/2021, che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2017, il seguente periodo: «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al Comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel caso di specie l'avo italiano , come documentalmente Persona_1 provato dagli atti allegati al ricorso, è nato a [...]: tale circostanza radica, in accordo al dato normativo, la competenza dell'intestato Tribunale. 4.1.In punto di diritto, come noto, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano,
3 occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini.
In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. Ciò premesso, qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_1 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. 4.2.A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Nello specifico, in applicazione dell'art. 3 del d.p.r. n. 362/1994 (regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono, come anzidetto,
“termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Nel caso di specie, come di seguito esposto, la presentazione dell'istanza formale per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è stata preclusa dall'impossibilità di fissare un appuntamento presso le autorità consolari competenti, sicché la domanda azionata deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa
4 favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. n. 2721/2002): “l'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se
l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. n. 486/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. n. 13906/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. n. 8236/2003): “l'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. n. 4984/2001). In definitiva, chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'organo giudiziario.
4.3.Orbene, applicate le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, la ricorrente ha esposto di aver esperito ogni tentativo utile per accedere alla procedura amministrativa finalizzata al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presso il Consolato Generale d'Italia a Miami, territorialmente competente, senza tuttavia riuscire ad ottenere un appuntamento a tal fine. In particolare, dagli atti di causa si evince che ha tentato invano Parte_1 di avviare l'iter amministrativo volto al riconoscimento del diritto asserito, ai sensi della legge n. 91 del 5.2.1992, e nello specifico:
- ha tentato di fissare un appuntamento accedendo alla piattaforma on-line c.d.
“Prenot@mi”, la quale recava la dizione “nessuna data disponibile per il servizio” (all.3 del ricorso);
- in data 12.1.2022 ha inviato una email di chiarimenti e richiesta di appuntamento all'indirizzo (all. 4 del ricorso), a cui il Email_1
Consolato generale d'Italia presso Miami rispondeva dando atto dell'impossibilità di fissare un appuntamento ed evadere la pratica vista la richiesta ingente di
5 prenotazioni;
- in data 17.6.2022 ha reiterato la richiesta, ricevendo la medesima risposta, ovvero “gli appuntamenti sono programmati per un periodo massimo di 3 anni e, dovuto all'elevato numero di richieste gli slots per i prossimi3 anni sono già stati tutti presi”;
- in data 8.7.2022 ha inviato un'ulteriore pec di diffida al mediante il Parte_3 proprio difensore, ottenendo tuttavia il medesimo esito.
La circostanza, specificamente allegata, non è stata contestata da parte resistente e deve quindi qualificarsi come un fatto pacifico tra le parti ex art. 115
c.p.c. Deve riconoscersi, pertanto, che dal rallentamento dell'attività dell'Amministrazione competente è derivato l'interesse ad agire della ricorrente alla tutela giurisdizionale, non potendo contare su tempi certi per vedersi riconosciuto il proprio diritto. Beninteso, se la fase dell'istruttoria è temporalmente indefinita, va da sé che la definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza sia anch'essa destinata ad un lasso temporale impreciso e comunque irragionevole, rispetto all'interesse vantato. Ciò equivale ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. 4.4.A questo punto, dato atto dell'ammissibilità della domanda giudiziale, e accertato, sulla base della documentazione allegata al ricorso, che l'originario avo godeva della cittadinanza italiana, occorre verificare se la ricorrente Persona_1 abbia assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione dell'albero genealogico. Come evidenziato in sede di introduzione del giudizio, in data 6.2.1934
faceva richiesta e otteneva la naturalizzazione statunitense, di Persona_1 conseguenza rinunciando alla cittadinanza italiana nella medesima data, e cioè quando il proprio figlio, , era ormai già nato da tempo Persona_5
(14.9.1914) (all.
2.3 del ricorso), ovvero in piena vigenza della legge sulla cittadinanza italiana nr. 555/1912, che nello specifico all'art. 1, comma 1, statuiva: “è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”. Pertanto, stante la trasmissione della cittadinanza italiana al figlio al momento della nascita, la successiva naturalizzazione non ha prodotto effetti in ordine all'acquisizione dello ius civitatis in capo ai discendenti. Sul punto, come noto, il legislatore del 1912 si era limitato a recepire e formalizzare quanto già applicato dalla giurisprudenza dell'epoca sui casi di doppia cittadinanza dei figli degli emigranti italiani, nati in Paesi in cui vigeva lo ius soli, per cui, l'art. 7 della l. n. 555/1912 chiariva che tali individui, doppi cittadini fin dalla nascita, potevano rinunciare, in maniera espressa, alla cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Deve affermarsi, pertanto, la sussistenza dello status civitatis italiano in capo al discendente , il quale risultava cittadino statunitense Persona_5 iure soli, ma nel contempo cittadino italiano iure sanguinis. Sulla scorta di tali argomentazioni, e in base alle allegazioni documentali prodotte dall'istante, si ritiene provata la discendenza diretta della ricorrente
6 dall'antenato cittadino e, quindi, la trasmissione della cittadinanza italiana dall'avo italiano sino a senza interruzione. Persona_1 Parte_1
Del resto, cittadina italiana in quanto figlia di Persona_7 [...]
si è sposata con cittadino americano nell'anno 1962, ossia in Persona_5 un periodo al quale afferiscono gli effetti della pronuncia della Corte costituzionale n. 87/1975 (da ultimo: Cass. n. 4466/2009).
Di conseguenza, deve essere accolta la domanda in questa sede azionata, dichiarando la ricorrente cittadina italiana iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
5.Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c.
Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza del , non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per Controparte_1 legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso di e, per l'effetto, riconosce in capo alla Parte_1 ricorrente il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile Controparte_4 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolati competenti;
- spese compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, 13.4.2025 Il Giudice dott. Dionisio Pantano
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