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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 02/02/2026, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1652/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente e Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
ESPOSITO LIANA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12132/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF Ricorrente 1 Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1 ed elettivamente domiciliato presso
Email 1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli Difeso da difensore 2 CF 1 ed elettivamente domiciliato presso
Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240165569119000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1637/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi alla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli l'Agenzia delle Entrate
Riscossione per sentire accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito sotteso alla cartella di pagamento n. 07120240165569119000 e per l'effetto annullare la cartella di pagamento n. 07120240165569119000, con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario
Parte resistente si è costituita in giudizio controdeducendo ai motivi di ricorso.
La Corte, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in via pregiudiziale verificata la giurisdizione della Corte adita. In materia di recupero crediti del Banca_1 per le Vittime della Strada (FGVS) ex d.lgs.
209/2005, non sussiste la giurisdizione del giudice tributario. (cfr. Corte di Cassazione -
Ordinanza n. 6883/2019 (Sezioni Civili Unite). L'azione di risarcimento (e le questioni collegate come il recupero del credito a seguito di pagamento al danneggiato) rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario. La Cassazione afferma che l'impresa designata dal Fondo non è semplice rappresentante del Fondo o della Società_1, ma soggetto passivo della pretesa risarcitoria, con obbligazione diretta ex art. 1705 c.c. nel giudizio civile.
Quindi la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. La Cassazione ha più volte affermato (cfr.Cass.6883/2019) che l'impugnazione di cartelle esattoriali relative a crediti di natura non tributaria non rientra nella giurisdizione del giudice tributario, perché la natura del credito non è tributaria (ad es. spese processuali o somme dovute per responsabilità civile).
Nulla per le spese processuali
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, Sezione 27, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria, in quanto la controversia ha ad oggetto il recupero di un credito di natura civilistica derivante dall'azione di rivalsa del Banca_1 per le Vittime della Strada ai sensi del d.lgs. n. 209/2005, e, pertanto, dichiara la giurisdizione del Giudice Ordinario, davanti al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge. Spese rimesse al giudice munito di giurisdizione.
Così deciso in Napoli in data 26.1.2026 Il Presidente
Dr.ssa Nominativo_1.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente e Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
ESPOSITO LIANA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12132/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF Ricorrente 1 Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1 ed elettivamente domiciliato presso
Email 1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli Difeso da difensore 2 CF 1 ed elettivamente domiciliato presso
Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240165569119000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1637/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi alla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli l'Agenzia delle Entrate
Riscossione per sentire accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito sotteso alla cartella di pagamento n. 07120240165569119000 e per l'effetto annullare la cartella di pagamento n. 07120240165569119000, con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario
Parte resistente si è costituita in giudizio controdeducendo ai motivi di ricorso.
La Corte, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in via pregiudiziale verificata la giurisdizione della Corte adita. In materia di recupero crediti del Banca_1 per le Vittime della Strada (FGVS) ex d.lgs.
209/2005, non sussiste la giurisdizione del giudice tributario. (cfr. Corte di Cassazione -
Ordinanza n. 6883/2019 (Sezioni Civili Unite). L'azione di risarcimento (e le questioni collegate come il recupero del credito a seguito di pagamento al danneggiato) rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario. La Cassazione afferma che l'impresa designata dal Fondo non è semplice rappresentante del Fondo o della Società_1, ma soggetto passivo della pretesa risarcitoria, con obbligazione diretta ex art. 1705 c.c. nel giudizio civile.
Quindi la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. La Cassazione ha più volte affermato (cfr.Cass.6883/2019) che l'impugnazione di cartelle esattoriali relative a crediti di natura non tributaria non rientra nella giurisdizione del giudice tributario, perché la natura del credito non è tributaria (ad es. spese processuali o somme dovute per responsabilità civile).
Nulla per le spese processuali
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, Sezione 27, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria, in quanto la controversia ha ad oggetto il recupero di un credito di natura civilistica derivante dall'azione di rivalsa del Banca_1 per le Vittime della Strada ai sensi del d.lgs. n. 209/2005, e, pertanto, dichiara la giurisdizione del Giudice Ordinario, davanti al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge. Spese rimesse al giudice munito di giurisdizione.
Così deciso in Napoli in data 26.1.2026 Il Presidente
Dr.ssa Nominativo_1.