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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 625/2025 depositato il 11/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6E-20000024 ECOTASSA 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
L'agenzia ha comunicato l' ANNULLAMENTO TOTALE DI ATTO IN ESERCIZIO DEL POTERE DI
AUTOTUTELA trattandosi di auto usata immatricolata nel 2007 .
La questione è quindi di pronta soluzione e si giustifica la sentenza semplificata ex art.47 ter d.lgs.546/92 ora art. 98 TU, stante la cessata materia del contendere per intervenuta conciliazione.
Perciò va dichiarata da parte della Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado (adita) di Vicenza
l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere – a seguito di autotutela - con compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
visto l'articolo 47-ter (98 TU), preso atto dello sgravio depositato, dichiara l'estinzione del processo per intervenuta conciliazione, spese compensate
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 625/2025 depositato il 11/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6E-20000024 ECOTASSA 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
L'agenzia ha comunicato l' ANNULLAMENTO TOTALE DI ATTO IN ESERCIZIO DEL POTERE DI
AUTOTUTELA trattandosi di auto usata immatricolata nel 2007 .
La questione è quindi di pronta soluzione e si giustifica la sentenza semplificata ex art.47 ter d.lgs.546/92 ora art. 98 TU, stante la cessata materia del contendere per intervenuta conciliazione.
Perciò va dichiarata da parte della Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado (adita) di Vicenza
l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere – a seguito di autotutela - con compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
visto l'articolo 47-ter (98 TU), preso atto dello sgravio depositato, dichiara l'estinzione del processo per intervenuta conciliazione, spese compensate