Art. 10.
Dopo l' art. 22 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , e' inserito il seguente articolo 22-bis:
"Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di eta';
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione".
Dopo l' art. 22 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , e' inserito il seguente articolo 22-bis:
"Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di eta';
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione".